Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1965/2024, promossa con ricorso depositato il 18/04/2024 da:
1) sig.ra , C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/08/1975, cittadina italiana, residente in [...] con l'Avv. Silvia Cappelli
e
2) C.F. nato a Parte_2 C.F._2
Legnano il 27/08/1968, cittadino italiano, residente in [...], con l'avv. Simona Brandolese
in Legnano (MI), in data 02/07/2009
(anno 2009 atto n. 50 parte 2 serie A )
con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
(nata a [...] il [...], C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(nato a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Legnano il 02/07/2009 ordinando al Parte_1 Parte_2
Comune di Legnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
3) la ex casa coniugale sita in Legnano (MI) alla Via Pionieri dell'Aria n. 5 viene assegnata definitivamente, con quanto l'arreda e correda, al signor
[...]
, che sosterrà integralmente ed esclusivamente ogni imposta, tassa o Parte_2
tributo comunque denominato su di essa gravante, gli oneri condominiali ordinari e straordinari, nonché ogni altra spesa, sia ordinaria che straordinaria (incluse quelle di manutenzione), inerente l'immobile, impegnandosi sin da ora a rimborsare e tenere manlevata la signora di quanto eventualmente fosse tenuta a Pt_1
pagare ai predetti titoli nei confronti di terzi;
4) il signor si impegna inoltre a pagare la rata di mutuo gravante Parte_2 sull'immobile, stipulato con Ing Direct sino alla scadenza dell'obbligazione, prevista per agosto 2028 impegnandosi sin da ora a rimborsare e tenere manlevata la moglie di quanto eventualmente fosse tenuta a pagare a tal titolo;
5) la signora ha asportato tutti i propri effetti personali e gli arredi previsti Pt_1
negli accordi di separazione;
6) il figlio minore (nato a [...] il [...]) è affidato Parte_3
congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà prevalentemente nella ex casa coniugale con il padre e la sorella maggiore (nata a [...] il Controparte_1
09.06.2002), ove manterrà altresì la residenza anagrafica;
7) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore congiuntamente e quindi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni inerenti l'educazione,
l'istruzione e la salute di , nel rispetto delle inclinazioni e delle capacità Parte_3 di quest'ultimo;
Pag. 2 di 5 8) trascorrerà i pranzi, dal lunedì al venerdì, con la madre o (in assenza di Parte_3
questa) con la nonna materna, salva la possibilità se lo desidera (e sempre in caso di assenza della madre) di pranzare con i nonni paterni, accordandosi con adeguato anticipo con i genitori e poi con i nonni.
Inoltre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore - che ha sedici anni - e con gli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo tra questi ultimi e il figlio, trascorrerà con la madre almeno due pomeriggi alla Parte_3
settimana (dal termine del lavoro della madre o degli allenamenti del minore) sino a dopo cena e due week end al mese da scegliere di volta in volta, comunicando con adeguato preavviso al signor Le parti potranno anche concordare Pt_2
modalità differenti;
9) durante l'estate, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando date e luoghi di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno;
10) i genitori dovranno concordare e comunicarsi l'alternanza dei “ponti” che trascorreranno con i figli;
in ogni caso, diversi accordi potranno essere presi dalle parti;
11) le visite tra la madre e la figlia maggiorenne saranno concordate CP_1
direttamente tra di loro;
12) la signora verserà al marito per il mantenimento ordinario dei figli la Pt_1 somma mensile in via anticipata di € 380,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese - somma soggetta alla rivalutazione ISTAT come per legge - oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee Guida della Corte d'Appello di
Milano del 14/11/2017 che si intendono integralmente richiamate;
13) le parti convengono che l'assegno unico e universale per figli a carico (cd. AUU) sarà riscosso in parti uguali;
14) la signora si impegna a cedere al signor Parte_1 Parte_2
entro e non oltre sei mesi dal termine del pagamento del mutuo fondiario contratto con Ing Direct N.V. con atto a rogito Notaio rep. 56274 racc. Persona_1
25878 registrato a Milano 4 il 05/08/2008 al n. 18723 serie 1T, per il valore di €
38.000,00 la piena proprietà della quota del 20% (pari ad 1/5) della casa coniugale e
Pag. 3 di 5 cioè dell'immobile sito nel comune di Legnano via Via Pionieri dell'Aria n. 5 censito al NCEU al foglio 50, mappale 565, subalterno 13, piano 1-s1, categoria
A/2, classe 3, vani 6 RC € 681,72 nonché box ad uso autorimessa privata al piano seminterrato censito al NCEU al foglio 50, mappale 565, subalterno 48, piano S1, categoria C/6, classe 5, mq 22, RC € 106,80 quale sistemazione solutorio- compensativa ed una tantum, in virtù della "causa di separazione", sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali;
15) il signor si impegna ad acquistare dalla signora Parte_2
entro e non oltre sei mesi dal termine del pagamento dell'ultima Parte_1
rata del mutuo fondiario e comunque entro e non oltre la data del 1/04/2029, per il valore di € 38.000,00 la piena proprietà della quota del 20% (pari ad 1/5) della casa coniugale e cioè dell'immobile sito nel comune di Legnano via Via Pionieri dell'Aria n. 5 censito al NCEU al foglio 50, mappale 565, subalterno 13, piano 1-s1, categoria A/2, classe 3, vani 6 RC € 681,72 nonché box ad uso autorimessa privata al piano seminterrato censito al NCEU al foglio 50, mappale 565, subalterno 48, piano S1, categoria C/6, classe 5, mq 22, RC € 106,80 quale sistemazione solutorio- compensativa ed una tantum, in virtù della "causa di separazione", sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali;
16) detta somma si intende comprensiva della quota degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale che pertanto rimarranno di esclusiva proprietà del signor Pt_2
;
[...]
17) le spese notarili relative all'atto di trasferimento della quota della signora Pt_1
saranno a carico del signor;
Parte_2
18) le autovetture e i motocicli rimangono assegnati in base alle rispettive intestazioni;
19) con la presente scrittura i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé, rebus sic stantibus, come prevede la legge in materia;
20) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
21) i coniugi si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
22) spese legali compensate.
Pag. 4 di 5 I signori e rinunciano espressamente Parte_1 Parte_2 all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in
Legnano in data 02/07/2009 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnano (anno 2009 atto n. 50 parte 2 serie A)
alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______4.6.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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