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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 33/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 5.1.2024, iscritta a ruolo il 10.1.2024, vertente
TRA
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Malo (VI), piazza San Bernardino, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta DE, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Vicenza,
Via del Commercio 56, appellante principale/attrice in primo grado
E
amministrativa, p.i. Controparte_1
in persona dei commissari liquidatori, con sede in Vicenza, Via P.IVA_2
Battaglione Framarin 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica ND e
EN ND, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori: e Email_1
; Email_2 appellata/convenuta in primo grado
E
p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, rappresentata e difesa
1 dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio eletto preso il difensore, in Venezia Mestre, Via delle Industrie 19/C, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1035/2023, pubblicata il 5.6.2023 a definizione del procedimento n. 5218/2021 R.G.
Tribunale Vicenza, promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 di con atto di Controparte_3 citazione notificato il 17.9.2021, in punto: accertamento della nullità e/o comunque della illegittimità della cessione della propria posizione debitoria da a CP_4
con richiesta di condanna di quest'ultima a restituire tutte le Controparte_2 somme addebitate quale cessionaria del rapporto e, in subordine, per ottenere il ristoro dei danni (danno emergente e lucro cessante) subiti a causa della condotta contraria a buona fede tenuta dalla convenuta;
CP_2 causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale [ : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto da avverso parte della sentenza n. 1035/2023 (RG. n. 5218/2021, rep. n. Pt_1
1711/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 2.06.2023, pubblicata il
5.06.2023, non notificata), per i motivi esposti e per l'effetto, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza, come segue: - in via principale: accogliersi le domande di Pt_1 non accolte in primo grado e accertarsi la nullità/inefficacia/illegittimità della
[...] cessione della posizione debitoria dell'attrice a Parte_1 Controparte_2 per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiararsi la titolarità della
[...] posizione in capo alla liquidatela di nonché Controparte_1 condannarsi a restituire ad gli importi a qualsivoglia titolo Controparte_2 Parte_1 addebitati e incassati in qualità di cessionaria all'odierna attrice appellante, oltre a interessi e rivalutazione;
- rigettarsi integralmente l'appello incidentale di
[...]
e le istanze istruttorie ivi formulate;
- respingere in ogni caso tutte le CP_2 eccezioni e domande delle parti appellate;
- in via subordinata: confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di condanna risarcitoria per il comportamento contrario a buona fede di Controparte_2
riformarla limitatamente alla quantificazione del danno dovuto ad da
[...] Pt_1 [...]
e, per l'effetto: - liquidare il danno emergente nella misura che Controparte_2 si indica fin da ora in €. 302.232,77 ovvero nella diversa somma dedotta dal presente atto e/o che dovesse ritenersi rideterminata a seguito di rinnovo della CTU, oltre
2 interessi e rivalutazione;
- liquidare il lucro cessante nella misura che si indica fin da ora in €. 584.444 (considerando un rendimento medio del 14,06%) ovvero nella diversa somma dedotta dal presente atto e/o che dovesse essere rideterminata a seguito di rinnovo della CTU, oltre interessi e rivalutazione. Conseguentemente condannare a pagare il danno liquidato oltre interessi e Controparte_5 rivalutazione;
- in via istruttoria: si chiede di voler disporre un'integrazione/rinnovazione della relazione tecnica, come argomentato in atto, affinché il CTU fornisca una compiuta risposta al quesito peritale originariamente assegnato. In particolare, rispondendo al punto c) del quesito: 1) determini e quantifichi gli interessi addebitati da in ragione dell'omessa Parte_2 qualificazione della posizione di quest'ultima come “in bonis”, e comunque applicando il tasso intra fido come motivato in narrativa;
inoltre, rispondendo al punto d) del quesito: 2) determini e quantifichi il danno subito da a causa del mancato incasso Pt_1 dei dividendi distribuiti da IH, da valutarsi in termini di impiego delle relative somme mediante l'investimento in partecipazioni societarie;
- ancora in via istruttoria: si chiede l'ammissione dei capitoli formulati nella propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), cod. proc. civ. In particolare, chiede di essere ammessa a provare Pt_1 per testi le seguenti circostanze: 1) essere vero che, nel mese di novembre 2013, il
Capo Area di zona di , sig. , a fronte della Controparte_1 CP_6 richiesta di emettere una fidejussione per € 1 milione formulata da richiedeva a Pt_1 quest'ultima di aprire di un “conto corrente indisponibile a pegno” con il deposito vincolato di un importo complessivo pari a quello oggetto della garanzia;
2) essere vero che, ad inizio dell'anno 2014, il Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , richiedeva più volte ad di acquistare un pacchetto di azioni CP_6 Pt_1
BPV; 3) essere vero che il Capo Area di zona di , sig. Controparte_1 CP_6
, riferiva come l'acquisto di azioni BPV avrebbe consentito ad di ottenere
[...] Pt_1 da parte dell' una concessione di credito e l'applicazione di tassi d'interesse Pt_3 vantaggiosi;
4) essere vero che il Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , evidenziava come l'acquisto di azioni BPV fosse una cortesia che CP_6 la Direzione Generale offriva ai clienti storici e più prestigiosi;
5) essere vero che il
Capo Area di zona di , sig. , riferiva ad Controparte_1 CP_6 Pt_1 che l'acquisto di azioni BPV non era soggetta ad alcun rischio di perdita;
6) essere vero che il Capo Area di zona di , sig. , Controparte_1 CP_6 rassicurava circa il fatto che sarebbe stato possibile liquidare l'acquisto azionario Pt_1 in qualsiasi momento da parte dell'odierna attrice, in ragione delle esigenze
3 finanziarie della medesima;
7) essere vero che il Capo Area di zona di Controparte_1
, sig. , precisava ad che l'ammontare dell'investimento
[...] CP_6 Pt_1 in azioni BPV avrebbe dovuto essere pari a circa € 1 milione;
8) essere vero che, a fronte della richiesta formulata dal Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , eccepiva di non disporre della liquidità necessaria per poter CP_6 Pt_1 perfezionare l'acquisto azionario;
9) essere vero che il Capo Area di zona di CP_1
, sig. , replicava a propria volta che l'acquisto si Controparte_1 CP_6 sarebbe potuto concludere mediante lo smobilizzo dell'importo presente sul “conto corrente indisponibile a pegno” n. 19/1100355 – il cui saldo era pari ad € 1 milione
– utilizzato per garantire l'importo della fidejussione rilasciata dall'Istituto berico;
10) essere vero che, nell'estate del 2014, il Capo Area di zona di Controparte_1
, sig. , insisteva con i rappresentanti di affinché
[...] CP_6 Pt_1 quest'ultima sottoscrivesse l'aumento di capitale appena deliberato dall;
11) Pt_3 essere vero che il Capo Area di zona di , sig. , Controparte_1 CP_6 sottolineava come l'adesione all'AUCAP avrebbe consentito ad di ottenere da Pt_1 parte dell'Istituto una concessione di credito e l'applicazione di tassi d'interesse vantaggiosi;
12) essere vero che, negli ultimi mesi dell'anno 2014, chiedeva al Pt_1
Capo Area di zona di , sig. , di procedere Controparte_1 CP_6 alla liquidazione dell'investimento in azioni BPV in ragione di sopraggiunte esigenze di liquidità; 13) essere vero che il Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , rispondeva negativamente alla richiesta formulata da e CP_6 Pt_1 precisava che l al momento stava incontrando una transitoria difficoltà nel far Pt_3 fronte alle domande di vendita di azioni;
14) essere vero che, all'inizio dell'anno 2015, il Capo Area di zona di , sig. , appurata CP_1 Controparte_1 CP_6
l'impossibilità di liquidare l'investimento in azioni BPV operato da acconsentiva Pt_1
a erogare nuovo credito all'odierna attrice e, in particolare, un'apertura fido di conto corrente, nella forma del cosiddetto “denaro caldo”, per € 1.500.000, con scadenza
31 dicembre 2015; 15) essere vero che, in occasione dell'apertura del fido di cui al capitolo n. 15), Capo Area di zona di , sig. , Controparte_1 CP_6 negava ad la possibilità di porre a garanzia dello stesso le azioni BPV di proprietà Pt_1 della società e, al contrario, richiedeva un pegno sulle azioni IN Holding;
16) essere vero che, nel biennio 2015-2016 e nel primo semestre del 2017, i rappresentanti di il sig. e l'avv. Riccardo Canilli, incontravano in Pt_1 Tes_1 più occasioni la Direzione di e che gli incontri avevano ad Controparte_1 oggetto la liquidazione dell'investimento in azioni BPV;
17) essere vero che oggetto
4 degli incontri di cui al capitolo n. 16) con la Direzione di BPV, nelle persone di
e , era la compensazione totale o parziale della Persona_1 Persona_2 posizione debitoria di con la somma corrisposta per l'acquisto delle azioni BPV;
Pt_1
18) essere vero che richiese a BPV la proroga del fido “denaro caldo” in scadenza Pt_1 il 31 dicembre 2015; 19) essere vero che richiese a BPV, in accordo con i Pt_1 funzionari della Banca, la proroga del fido “denaro caldo” in scadenza il 31 dicembre
2016; 20) essere vero che le proroghe di cui ai capitoli 18) e 19) venivano richieste da in accordo con i funzionari della Banca quando erano in corso le trattative per Pt_1 compensare il debito “denaro caldo” con il credito relativo alla cessione delle azioni;
21) essere vero che, alla scadenza del fido “denaro caldo” del 30 settembre 2017,
chiese ad il rientro dell'esposizione come da doc. 31 che si CP_2 Pt_1 rammostra;
22) essere vero che rifiutò ad di concedere una proroga CP_2 Pt_1 al finanziamento “denaro caldo” e si rese disponibile a concedere un piano di rientro rateale;
23) essere vero che nel mese di agosto 2018, nella persona del dott. Pt_1
incontrava i funzionari di , nelle persone dei sig.ri Tes_1 CP_2
e ; 24) essere vero che, in occasione dell'incontro Persona_3 Persona_2 di cui al capitolo che precede, chiedeva la retrocessione della posizione di Pt_1 Pt_1
a BPV in LCA;
25) essere vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo
[...] precedente, , nelle persone dei sig.ri e CP_2 Persona_3 Per_2
, si rese disponibile a valutare una proposta transattiva che comprendesse un
[...] saldo e stralcio. Si indicano quali testi: - dott. già dipendente di Persona_1
, ora occupato presso;
- dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_2
già dipendente di , ora occupato presso
[...] Controparte_1 [...]
; - Federica Vettore, Via Firenze 8, EL TE OT (VI); - avv. CP_2
Riccardo Canilli, Contrà Santa Corona n. 9, Vicenza;
- dott. , presso Tes_1
DE & Associati S.r.l.; - sig. , già dipendente di CP_6 Controparte_1
, ora occupato presso;
- già
[...] Controparte_7 Persona_3 dipendente di , ora occupato presso;
- Controparte_1 Controparte_2
, già dipendente di , ora occupato presso Testimone_2 Controparte_1
; - già dipendente di , Controparte_2 Testimone_3 Controparte_1 ora occupata presso . In ogni caso condannarsi le convenute Controparte_2 appellate alla rifusione integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori. Parte appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o comunque modificate dalle controparti”; conclusioni di parte appellata [ : Controparte_8
5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, 1) rigettare
l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 1035/2023 resa dal Tribunale di Vicenza in data 3 giugno 2023 e pubblicata in data 5 giugno 2023 nel giudizio recante n. R.G. 5218/2021; 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ Controparte_2
;
[...]
“In via principale: - respingere interamente l'appello promosso da in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni e deduzioni tutte di cui in comparsa di costituzione e/o ridurre le domande risarcitorie tutte promosse da anche ai Pt_1 sensi dell'art. 1227 cod. civ., per aver causato ogni eventuale danno con Pt_1 proprio comportamento colposo e/o non avendo la stessa evitato ogni eventuale danno tramite l'ordinaria diligenza;
- in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale n. 1, 2, 3 e 4 di cui in comparsa di costituzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1035/2023 emessa dal Giudice Dottoressa Aglaia
DO in data 2.6.2023, pubblicata in data 5.6.2023, non notificata, che ha deciso la causa n. RG 5218/2021, dichiarare che nulla deve ad a Controparte_2 Pt_1 titolo di risarcimento del danno per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore, a restituire quanto sinora versato da di Parte_4 appello- per il totale di euro 352.341,35 oltre interessi legali dal 17.6.2023, e/o ridurre le domande risarcitorie tutte promosse da anche ai sensi dell'art. Pt_1
1227 cod. civ., per aver causato ogni eventuale danno con proprio Pt_1 comportamento colposo e/o non avendo la stessa evitato ogni eventuale danno tramite l'ordinaria diligenza. In via subordinata e preliminare, anche nel merito: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine a Controparte_2 tutte le contestazioni avanzate sull'acquisto delle azioni di , nonché ai motivi CP_9 che hanno portato a richiedere a in bonis Pt_1 Controparte_1
l'apertura di credito del 2015 oggetto di causa, e, in ogni caso, rigettare le domande
Avversarie in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto,
e/o prescritte anche per i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via estremamente subordinata, in via istruttoria: - si insiste affinché il Collegio ordini al CTU nominato in primo grado di integrare il suo elaborato di primo grado, e quindi le sue conclusioni, fornendo un'ipotesi di 'saldo' di c/c e di
6 interessi eventualmente debendi limitando l'asserito - ma contestato - 'ritardo colpevole' di al frangente temporale 20.1.2020 – 26.6.2020, come Controparte_2 in narrativa della comparsa di costituzione precisato”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Vicenza, definitivamente provvedendo nella causa R.G. n. 5218/2021 – promossa da
[...] nei confronti di e di Pt_1 Controparte_2 Controparte_8 per ottenere l'accertamento della invalidità della cessione dalla
[...] seconda alla prima della propria posizione debitoria rinveniente dal fido garantito da pegno su azioni IN Holding concessole da nei primi mesi del 2015 e CP_4 successivamente più volte rinnovato, e la restituzione a titolo di indebito di quanto corrispondentemente versato a ovvero, in subordine, il Controparte_2 risarcimento del danno (per danno emergente e lucro cessante) in tesi sofferto a causa della condotta di contraria a buona fede nell'esecuzione del rapporto di CP_2 finanziamento – ha, da un lato, respinto la domanda di nullità della cessione del rapporto di finanziamento, ritenuto essere stato legittimamente trasferito da
[...]
a , e dall'altro ritenuto fondata la domanda risarcitoria CP_4 Controparte_2 proposta nei confronti di , così statuendo: “
1. condanna CP_2 Controparte_2
a risarcire ad il danno emergente e il lucro cessante cagionato con la Parte_1 propria condotta contraria al principio di buona fede, nella misura complessiva di €
284.793,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda proposta in causa dalle parti costituite in giudizio;
3. rigetta in particolare le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
;
4. rigetta inoltre la Controparte_3 domanda svolta ex art. 96 c.p.c. da Controparte_3
nei confronti di 5. condanna a rifondere
[...] Parte_1 Parte_1 in favore di amministrativa le Controparte_3 spese di lite, liquidate in € 10.860,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. condanna a Controparte_2 rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 1.241,00 per esborsi e Parte_1 in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa sia per la prima relazione tecnica sia per l'integrazione peritale, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere alle Controparte_2
7 controparti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.”.
2. Nello specifico, a fondamento delle domande dedotte in causa, con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo indicato in epigrafe esponeva: in fatto:
i) di avere chiesto, ed ottenuto, dalla (in bonis) Controparte_1 una fideiussione del valore di € 1.000.000,00 accessoria a rapporti commerciali intrattenuti con una società tedesca;
ii) che per garantire il rientro in caso di escussione della garanzia le aveva CP_4 intestato il “conto corrente indisponibile a pegno” n. 19/1100355 su cui costituire un deposito monetario vincolato di importo pari a quello oggetto della fideiussione, insistendo per associarvi, quale pegno, un deposito di azioni della stessa di cui CP_4 veniva garantito un rendimento annuo del 2% e la possibilità dello smobilizzo per l'intero entro la fine del 2014;
iii) che non disponendo della liquidità necessaria per procedere all'acquisto azionario, avendo già bloccato la suddetta somma sul conto corrente indisponibile, riceveva comunque assicurazione da parte della banca che il pagamento del relativo prezzo sarebbe stato garantito dal medesimo conto corrente vincolato. In data
23.12.2013 venivano così traferite ad 16.000 azioni bancarie del valore Parte_1 complessivo di € 1.000.000,00, pur in assenza della sottoscrizione negoziale del legale rappresentante della società. Tuttavia, diversamente da quanto era stato rappresentato da la provvista per il relativo pagamento veniva prelevata CP_4 unilateralmente dalla banca, invece che dal conto corrente vincolato, di cui non era pervenuta tempestiva autorizzazione per lo smobilizzo, dal conto corrente operativo di n. 19/057/1063935, che finiva quindi per riportare un saldo passivo di Parte_1
€ 80.000,00. Solo nel febbraio 2014 veniva disposto lo smobilizzo del conto corrente vincolato e il riaccredito sul conto corrente operativo della somma in precedenza prelevata, rimanendo per contro le azioni di intestate alla società; CP_4 iv) che nel dicembre 2014 aveva chiesto a una nuova fideiussione di € CP_4
1.000.000,00 previa liquidazione del deposito azionario. La nonostante CP_1 quanto dalla stessa inizialmente assicurato, rappresentava tuttavia l'impossibilità della vendita delle proprie azioni di proprietà della cliente nei tempi che questa aveva richiesto. Per l'effetto, si era trovata nella necessità, per poter ottenere la fideiussione, di dover chiedere la concessione di un ulteriore fido, che veniva di seguito accordato fino alla concorrenza della somma di € 1.500.000,00 con scadenza
8 al 31.12.2015, a garanzia del quale veniva conferito in pegno, con accordo del
29.5.2015, un pacchetto azionario di IN Holding S.p.a.; la linea di credito veniva successivamente rinnovata più volte, per essere infine ceduta a Controparte_2 dopo la sottoposizione di alla procedura di
[...] Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa;
v) che non le aveva messo a disposizione gli originali dei Controparte_2 certificati di partecipazione in IN Holding S.p.a. e le aveva di conseguenza impedito di percepire i dividendi che I.H. aveva deciso di distribuire (pro quota pari a € 3.890.469,00) e di conseguenza di potere con questi ripianare l'esposizione debitoria dipendente dal rilascio del fido ed evitare così, sia l'addebito di interessi e oneri ulteriori, sia la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia; vi) che aveva quindi proposto contro un'azione cautelare Controparte_2 ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna dei suddetti certificati, ma la domanda veniva rigettata, anche in sede di successivo reclamo, avendo il Tribunale ritenuto che il diritto di percepire i dividendi della società partecipata, e quindi il diritto di trattenere i relativi certificati azionari da esibire nell'assemblea societaria, spettasse, non alla ricorrente, ma proprio alla Banca quale creditore pignoratizio;
vii) che attesa la determinazione assunta dal Tribunale aveva intimato a
[...]
di provvedere alla riscossione dei dividendi, cosa che alfine faceva CP_2 CP_2 attivandosi in tal senso e, ricevute le corrispondenti somme, tratteneva, a soddisfazione del proprio credito, € 1.174.817,98, estinguendo così il debito di
[...]
Pt_1 in diritto: viii) che la cessione del fido da in liquidazione Controparte_1 coatta amministrativa a in quanto compiuta in violazione Controparte_2 della norma imperativa contenuta nell'art. 2 D.L. 99/2017, doveva ritenersi nulla: non solo, infatti, il rapporto era scaduto già in data 31.12.2016, poiché la richiesta di rinnovo precedentemente avanzata da aveva ottenuto riscontro solo in Parte_1 data 20.7.2017, ragion per cui si trattava di un rapporto estinto, che doveva al limite essere ceduto a attualmente Controparte_10 [...]
ma soprattutto il fido doveva ritenersi Controparte_11 negozialmente collegato all'acquisto azionario che rappresentava il corrispettivo della fideiussione, sicché, a norma di legge, era rimasto nella titolarità della banca sottoposta alla procedura concorsuale;
9 ix) che la condotta tenuta da ritardando la percezione dei Controparte_2 dividendi distribuiti da IN Holding S.p.a. doveva ritenersi contraria a buona fede, avendole causato un danno emergente di € 363.821,00 a titolo di commissioni e maggiori interessi maturati sul conto affidato, mentre, viceversa, se si fosse CP_2 comportata in buona fede avrebbe incassato i dividendi di I.H. S.p.a., consentendo in tal modo ad di portare il proprio conto corrente a credito di € Parte_1
3.092.679,00 nel luglio 2020 e di impiegare tale provvista, o per l'acquisto di nuove partecipazioni immobiliari (come da prassi aziendale, realizzando così un profitto atteso di € 496.834,00, come da calcoli riportati in una perizia di parte), ovvero per finanziare le proprie controllate, evitando così che queste ricorressero al prestito bancario e sopportassero quindi i corrispondenti esborsi per € 268.198,00,
e quindi chiedeva:
a) che venisse dichiarata la nullità della cessione del fido, da riconoscersi quindi ancora nella titolarità di CP_1 Controparte_3
, e che venisse condannata a restituire tutti gli
[...] Controparte_2 importi addebitati nella presunta qualità di cessionaria del rapporto indicato;
b) in subordine, che venisse condannata al risarcimento Controparte_2 del danno emergente e del lucro cessante cagionati dalla sua condotta contraria a buona fede, con liquidazione da farsi eventualmente anche in via equitativa.
3. si costituiva in causa Controparte_12 eccependo l'improcedibilità delle domande attoree nei propri confronti ai sensi dell'art. 83, co. 3, T.U.B. e la loro improcedibilità in assoluto per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Quanto alla titolarità del rapporto controverso, rilevava che la linea di credito, scaduta in data 31.12.2016, era stata rinnovata in data 10.3.2017, con prima scadenza al 30.6.2017 e poi di nuovo in data 1.8.2017 con scadenza al 30.9.2017, con l'effetto che al momento della sottoposizione della alla procedura concorsuale non era estinta e il relativo CP_1 rapporto, siccome funzionale all'esercizio dell'azienda bancaria, era stato legittimamente trasferito alla cessionaria . Evidenziava inoltre che il fido CP_2 non era collegato all'acquisto azionario, il quale a sua volta non era collegato alla fideiussione, per cui anche sotto tale profilo la sua cessione andava considerata legittima. Chiedeva quindi, oltre alla pronuncia della dedotta improcedibilità, il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Si costituiva in causa anche eccependo in via Controparte_2 pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società
10 attrice rispetto alla domanda di nullità della cessione, in quanto tale contratto, inter alios acta, non incideva comunque sul suo obbligo di adempimento. Nel merito, esponeva, con riguardo alla titolarità dei rapporti controversi: - che non vi era alcun collegamento negoziale giuridicamente rilevante tra il fido stipulato nel 2015 e l'acquisto azionario concluso nel 2013, tanto è vero che nemmeno nella richiesta della linea di credito inoltrata a né nel verbale del consiglio di amministrazione che CP_4 autorizzava tale richiesta, veniva fatta alcuna menzione dell'investimento; - che il fido era stato rinnovato fino al 30.6.2017 per effetto dell'atto di integrazione del contratto di pegno datato 7.2.2017, sicché il rapporto in questione era stato Co correttamente trasferito a quale rapporto pendente e costituente un'attività inclusa nel perimetro della cessione. Quanto alle contestazioni inerenti alla riscossione dei dividendi di IN Holding S.p.a., sosteneva di aver agito correttamente, sia perché non era tenuta a restituire i certificati azionari ex art. 2993
c.c., sia in quanto non sapeva che il valore dei suddetti dividendi sarebbe stato tale da estinguere l'esposizione della società debitrice, sia, ancora, in quanto l'esercizio dei relativi diritti economici era stata ostacolata dalla stessa con l'effetto Parte_1 che il risarcimento del danno da questa lamentato avrebbe dovuto essere in ogni caso escluso ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., o comunque ridotto ai sensi del primo comma della medesima disposizione. Osservava ancora che la società attrice aveva spontaneamente conferito in pegno la partecipazione azionaria de qua, rinunciando ai relativi dividendi, per cui non poteva ritenersi configurato alcun danno fintantoché l'accumularsi dei dividendi medesimi non aveva coperto l'ammontare del debito bancario. Infine, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sia con riguardo alle domande aventi ad oggetto la commercializzazione di azioni di CP_4 sia comunque con riguardo al fido, perché il relativo contenzioso era stato instaurato in data successiva al 26.6.2017, ossia alla data di esecuzione del contratto di cessione, come previsto dal combinato disposto dell'art. 3, co. 1, lett. c), D.L.
99/2017 e della clausola 3.1.4.b (vi) del medesimo contratto. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, delle domande attoree, nonché, in subordine, che le domande risarcitorie venissero rigettate, previo accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva.
5. La causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. contabile in relazione al seguente quesito: “Esaminati gli atti, i documenti di causa, il CTU: a) ridetermini quale sarebbe stato il saldo del conto corrente n. 1240738 (poi divenuto 1000/2555) ove
[...]
avesse consentito l'incasso dei dividendi distribuiti da IN Holding con CP_2
11 delibere di luglio 2018, luglio 2019 e settembre 2020; b) individui e quantifichi gli addebiti operati da sul conto corrente n. 1240738 (poi divenuto Controparte_2
1000/2555) a titolo di interessi, oneri e commissioni in conseguenza del mancato incasso dei dividendi distribuiti da IN Holding;
c) determini e quantifichi quali addebiti avrebbe potuto legittimamente operare a titolo di interessi, oneri e CP_2 commissioni sul conto corrente n. 1240738 ove i dividendi distribuiti da IN
Holding fossero stati incassati tempestivamente;
d) determini e quantifichi il danno subito da a causa del mancato incasso dei dividendi distribuiti da IN Pt_1
Holding, da valutarsi sulla base dell'impiego e del rendimento delle relative somme che ne avrebbe tratto svolgendo la sua attività caratteristica (società Parte_1 holding) e, quindi, in termini di mancato impiego delle somme per erogazione o estinzione di finanziamenti a o da società del gruppo e/o impiego delle somme per investimenti di capitale su partecipazioni societarie”, successivamente implementato richiedendosi altresì al consulente d'ufficio di rispondere al seguente quesito integrativo: “Il C.T.U., riformulando i calcoli di cui ai punti b) e c) del quesito peritale già posto in corso di causa, rielabori i prospetti attualmente riportati a pag. 11 dell'elaborato peritale in atti tenendo conto altresì degli interessi, oneri e commissioni afferenti al c.d. “ ” ma addebitati sul c.d. “ , Controparte_14 Parte_5 avvalendosi a tal fine della sola documentazione già versata ritualmente in atti dalle parti””, ed è stata quindi decisa con la citata sentenza n. 1035/2023, qui oggetto di impugnazione: I) nella parte in cui ha respinto la domanda attorea volta ad accertare la nullità della cessione della posizione debitoria di da a Parte_1 CP_4 CP_2 ed affermarsi, per l'effetto, la titolarità della posizione ancora in capo alla liquidatela Co di e conseguentemente rigettato la richiesta di condanna di alla CP_4 restituzione degli importi incassati in qualità di cessionaria del rapporto. In particolare, nella parte in cui: i) ha respinto la prima domanda di ritenendo Parte_1 che il fido di riferimento non potesse considerarsi scaduto alla data del 26.6.2017 in quanto in data 10.3.2017 era stato sottoscritto un contratto di aggiornamento della linea di credito concessa, con differimento della scadenza dal 31.12.2016 al
30.06.2017; ii) non ha ravvisato la sussistenza di un collegamento negoziale tra il fido per cui è causa e l'acquisto delle azioni di in ragione della divergenza CP_4 temporale, del diverso contesto di riferimento e della diversità funzionale tra i due contratti, giungendo quindi a respingere anche su tali presupposti la domanda di nullità della cessione e di accertamento della titolarità del rapporto in capo a CP_4
-) ha ritenuto che l'azione, anche di mero accertamento della titolarità del contratto
12 di affidamento, sarebbe stata improcedibile ai sensi dell'art. 83, co. 3, T.U.B.; II) nella parte relativa alla quantificazione del danno risarcibile, sia per quanto attiene al danno emergente, sia per quanto riguarda il lucro cessante.
6. Nel giudizio d'appello si sono costituite e Controparte_15 Controparte_2 prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto,
[...] Co nonché (la sola ) proponendo appello incidentale (sulla base di tre motivi) nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria di e Parte_1
l'ha per l'effetto condannata al pagamento della somma di € 284.793,72, oltre accessori di legge, nonché, sulla base di un autonomo motivo, nella parte in cui l'ha condannata a rimborsare ad le spese di lite, senza oltretutto operare Parte_1 alcuna compensazione, nonostante questa fosse risultata per larga parte soccombente.
7. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte nel fascicolo telematico, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_1
8. Come anticipato in premessa l'appello di investe la sentenza: Parte_1
➢ sia nella parte in cui ha respinto la domanda (principale) volta ad accertare la nullità della cessione della posizione debitoria di a e quella Parte_1 Controparte_2
(dipendente) di accertamento della permanente titolarità di detta posizione in capo alla Liquidatela di e per l'effetto quella di condanna di Controparte_15 CP_2
alla restituzione di tutti gli importi incassati in qualità di cessionaria del
[...] rapporto [motivi sub parte 1), i), ii), iii), iv)],
➢ sia nella parte in cui, ritenuta la responsabilità risarcitoria di Controparte_2 verso in ragione della violazione dell'obbligo di agire secondo buona fede Parte_1 nell'esecuzione del contratto (nella specie quello di affidamento e quello collegato di costituzione di pegno sulle azioni di tale IN Holding S.p.a. di proprietà di
[...]
, avrebbe quantificato in misura insufficiente il complessivo credito di Pt_1 Pt_1 conseguente alla tardiva riscossione dei dividendi erogati dalla società (IN
Holding S.p.a.) le cui azioni erano state costituite in pegno nell'ambito della seconda operazione di rilascio di fideiussione [motivi sub parte 2), i) e ii)].
13 9. Nello specifico, con riguardo alla contestazione sub parte 1), sviluppa Parte_1 quattro motivi di impugnazione. In particolare:
i) con il primo motivo – rubricato: “Sulla procedibilità della domanda: erronea interpretazione delle domande e delle circostanze di causa. Carenza di motivazione, violazione ed erronea interpretazione dell'art. 83 T.U.B.” – contesta che nessuna spiegazione sarebbe stata in realtà fornita dal giudice in merito alla adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tutte le azioni di mero accertamento nei confronti degli istituti bancari in liquidazione coatta amministrativa sarebbero improcedibili. TEsta inoltre come la decisione sia comunque errata, posto che la domanda di nullità azionata in causa non implicherebbe alcuna lesione della “par condicio creditorum”, bensì, al contrario, l'accertamento della sussistenza di un credito in capo alla Procedura. Dal travolgimento dell'atto di cessione deriverebbe, infatti, la riacquisizione del credito derivante dalla facilitazione creditizia denominata
“denaro caldo” da parte della Procedura, che pertanto ne risulterebbe arricchita.
Parimenti trascurata risulterebbe poi la circostanza che non ha proposto alcuna Pt_1 domanda nei confronti di volta ad ottenere una condanna – o anche Controparte_4 solo l'accertamento dell'esistenza di un credito a proprio favore – in conseguenza degli illeciti posti in essere da nell'intermediazione delle proprie azioni, avendo CP_4
a tale riguardo già avanzato la propria pretesa risarcitoria insinuandosi ritualmente al passivo della liquidazione coatta, come risultante dall'atto del 23 aprile 2018 gli atti di causa. Per l'effetto, l'iniziativa giudiziale di non potrebbe incorrere Parte_1 nel divieto di cui al terzo comma dell'art. 83 T.U.B., il quale sancisce esclusivamente che tutte le domande che siano funzionali a incidere direttamente sulla massa della liquidazione coatta amministrativa non possano essere proposte avanti al giudice ordinario, spettando la relativa competenza al Tribunale della procedura. Diverso è, dunque, il caso delle domande di accertamento, dove la coincidenza tra la posizione creditoria e il ruolo di attore richiesta dall'art. 83, comma 3, T.U.B., vengono meno rendendo quest'ultima inapplicabile. La preclusione alla proposizione in sede ordinaria di una domanda di accertamento della nullità di un'operazione coinvolgente la banca ora in liquidazione coatta amministrativa priverebbe di tutela il debitore, che non potrebbe esperire rimedi alternativi, non essendovi dubbio che l'“insinuazione al passivo” della liquidazione coatta di cui all'art. 86 T.U.B. sarebbe inidonea a svolgere tale funzione;
ii) con il secondo motivo – rubricato: “Sull'estinzione del fido alla data della liquidazione coatta amministrativa (scadenza): erronea e contraddittoria valutazione
14 e interpretazione dei fatti, dei contratti e dei documenti prodotti;
violazione dell'art. 1399 c.c.” – contesta l'errata valutazione dei dati evidenzianti la illegittimità della cessione della sua posizione a , nonostante: a) per un verso, il rapporto di CP_2 debito fosse inscindibilmente legato all'acquisto delle azioni di e, b) per altro CP_4 verso, l'affidamento in discorso rientrasse tra le inadempienze probabili e c) comunque fosse venuto a scadenza ben prima della sottoposizione dell'istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa. In particolare, con riguardo a tale ultimo profilo, il giudice non avrebbe adeguatamente valutato le progressive scadenze del finanziamento “Denaro Caldo” erogato da e che alla data di perfezionamento CP_4 del contratto di cessione a il contratto si trovava nella condizione di “scaduto” CP_2
e “non ancora rinnovato”. In ogni caso, il rinnovo della linea di credito sarebbe stato sottoscritto per da una persona (il consigliere ) che non ne Parte_1 Tes_1 aveva il potere, essendo stato delegato dal C.d.A. di (il 19.5.2015) solo ed Pt_1 esclusivamente alla sottoscrizione dell'originario contratto di apertura di credito e di concessione della garanzia pignoratizia sulle azioni della società IN Holding S.p.a. di proprietà della stessa ma non anche alla sottoscrizione delle relative proroghe, Pt_1 donde, in assenza di ratifica da parte del C.d.A., l'inefficacia dei contratti prorogati, che non possono ritenersi ceduti a;
Controparte_2
iii) con il terzo motivo – rubricato: “Sulla probabile inadempienza dell'obbligazione di Violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo della Pt_1 controversia” – contesta l'omessa pronuncia sull'eccezione per cui, anche a prescindere dal fatto che il contratto di fido fosse scaduto alla data di apertura della l.c.a., il rapporto di finanziamento non avrebbe potuto comunque essere oggetto di cessione in quanto rientrante tra i crediti classificati come sofferenze o inadempienze probabili (unlikely to pay, ossia “il cui adempimento senza escussione delle garanzie
è improbabile”): l'art.
3.1.4. del contratto di cessione prevede infatti che “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno, né faranno parte, dell'Insieme Aggregato, e non sono, né potranno essere acquistate
(né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse, sia di sia di CP_2 CP_4
VB. Ai fini del presente contratto: a) per “Attività Escluse” si intende ogni bene, cespite e rapporto attivo di BPV e/o VB che non sia ricompreso tra le Attività Incluse
o che non sia funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Si intendono comunque
Attività Escluse: i) i crediti di e VB classificati o classificabili in base ai Principi CP_4
Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili”
(c.d. “unlikely to pay”), e/o come esposizioni scadute (c.d. “past due”) e i relativi
15 rapporti contrattuali”. E che il credito dipendente dalla linea di credito di riferimento dovesse ritenersi una “inadempienza probabile”, come tale esclusa dal perimetro della cessione ad , risulta evidente dal fatto che il credito sarebbe stato CP_2 recuperabile solo escutendo le garanzie concesse da non disponendo la società Pt_1 di liquidità o di affidamenti sufficienti per poter saldare – nel breve termine previsto
– l'esposizione relativa al contratto di affidamento “denaro caldo”, e tale circostanza era certamente nota a che era in possesso di tutti i bilanci e di tutte le CP_4 informazioni rilevanti già a partire dal 2013; iv) con il quarto motivo – rubricato: “Sul mancato riscontro del collegamento negoziale: erronea interpretazione e valutazione dei fatti. Erronea interpretazione della volontà delle parti e del rapporto intercorso. Erronea applicazione dei requisiti e dei principi sul collegamento, violazione dell'art. 3, d.l. 99/2017, dell'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. a), d.m. 22 febbraio 2018 e dell'art. 1418
c.c.” – contesta l'omesso rilievo e la conseguente omessa valorizzazione del collegamento tra il contratto di acquisto delle azioni di e la concessione del fido CP_4
“denaro caldo”, non avendo il giudice colto l'unitarietà della complessa operazione intercorsa tra le parti, che doveva risultare invece evidente, sussistendo l'invocato collegamento funzionale quando i negozi posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario e non essendovi dubbio in ordine all'unitarietà della causa che l'intera operazione era diretta a realizzare: il contatto “denaro caldo” era stato infatti concesso al fine “rimediare” all'acquisto di azioni non utilmente vendibili, acquisto che era stato “imposto” quale contropartita per la concessione di fideiussione.
Sussistendo nel caso di specie un assetto economico globale e inscindibile che rende sostanzialmente unico il rapporto tra la linea di credito “denaro caldo” e l'acquisto delle azioni ne consegue la – tuttavia non rilevata – nullità della cessione della CP_4 posta debitoria da a ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 99/2017, oppure, in CP_4 CP_2 subordine, alla luce del combinato disposto dell'art. 3, D.L. 25 giugno 2017, n. 99, e dell'art. 1, comma terzo, lett. a), d.m. 22 febbraio 2018, nonché dell'art. 1418 c.c., ricorrendo la potenziale lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. insita nella impossibilità per il debitore ceduto di far valere le pretese relative all'operazione complessa, posto che mentre la banca cessionaria potrebbe, legittimamente, chiedere – come ha in effetti fatto – l'adempimento delle obbligazioni rinvenienti dal contratto di finanziamento, il debitore non avrebbe strumenti per reagire a tale azione, come invece avrebbe potuto fare se il rapporto di credito fosse rimasto in titolarità della l.c.a. di posto che in tal caso avrebbe potuto eccepire a CP_16
16 quest'ultima il credito risarcitorio relativo all'acquisto delle azioni della banca con conseguente estinzione per compensazione delle rispettive poste. Risultando, quindi, il carattere illecito del trasferimento del finanziamento per contrarietà a norme imperative, il giudice avrebbe dovuto ravvisare il collegamento rappresentato e, di conseguenza, in applicazione dei richiamati principi normativi, dichiarare l'illegittimità della cessione del contratto “denaro caldo” a e la attuale titolarità del rapporto CP_2 in capo a Controparte_4
10. Prima di esaminare i riassunti motivi di impugnazione è opportuno richiamare le considerazioni sviluppate dal primo giudice per respingere la domanda principale dell'attrice ( di accertamento della nullità della cessione a Parte_1 [...] della sua posizione debitoria e, per l'effetto, della permanente Controparte_2 titolarità di tale posizione in capo alla liquidatela della Controparte_1
nonché di condanna di a restituirle gli importi a qualsivoglia
[...] Controparte_2 titolo addebitatile per tale causa, oltre a interessi e rivalutazione.
Nello specifico, il giudice, ritenuta preliminarmente la legittimazione e l'interesse ad agire di nei confronti di in ragione degli effetti favorevoli Parte_1 Controparte_2 che dall'accoglimento della domanda di nullità le sarebbero potuti derivare (cfr. sentenza, pag. 7/19), ha ritenuto:
a) che il fido di riferimento (e cioè quello di 1.500.000 € stipulato da Parte_1 con nel giugno del 2015) non fosse scaduto alla Controparte_1 data di efficacia del contratto di cessione stipulato tra e Controparte_15 [...]
e pertanto fosse stato validamente ed efficacemente ceduto dalla Controparte_2 prima alla seconda [“a) Sull'estinzione del fido alla data della liquidazione coatta amministrativa. Orbene, sotto il primo profilo ritiene questo Giudice che il fido per cui
è causa non potesse considerarsi estinto alla data del 26.6.2017, in quanto in data
10.3.2017 le parti avevano sottoscritto un contratto di aggiornamento della linea di Co credito concessa, con differimento della sua scadenza dal 31.12.2016 (doc. 16 ) Con al 30.6.2017 (doc. 18 ). In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1 solleva a tal proposito una triplice eccezione. In primis, osserva che i Parte_1 rinnovi in atti non avrebbero data certa, ma tale rilievo risulta inconducente ove non accompagnata da una specifica e circostanziata contestazione, eventualmente nelle forme del disconoscimento documentale, della data segnata sull'atto sottoscritto da entrambe le parti in causa. In secundis, rileva che la sottoscrizione dei Parte_1 rinnovi contrattuali è stata apposta da che non era il legale Tes_1 rappresentante dell'attrice. Emerge tuttavia ex actis che lo stesso era autorizzato con
17 delega dal consiglio di amministrazione a stipulare in nome e per conto di Parte_1
i contratti afferenti alla concessione del fido e alla costituzione del relativo pegno
“attribuendogli i più ampi poteri al fine del buon esito dei medesimi, dando fin d'ora Con per rato e valido il suo operato” (doc. 11 ): tale ampia dizione consente di ritenere che l'autorizzazione della società si estendesse all'intera gestione dei rapporti contrattuali, incluso il loro rinnovo (per quanto qui di rilievo), o comunque che preludesse alla ratifica di tale gestione, implicandola. La stessa attrice sembra confermarlo nel proprio atto di citazione, quando richiama e avvalora la richiesta appunto di rinnovo del fido che proprio aveva inoltrato a in data Tes_1 CP_4
28.11.2016 (doc. 19 . In tertiis, rileva che l'accordo del 10.3.2017 Pt_1 Parte_1 sarebbe avvenuto quando già il precedente contratto di affidamento era scaduto, non potendo quindi integrare una sua prosecuzione, ma costituendo piuttosto un nuovo
e distinto rapporto contrattuale. In realtà, dal tenore e dalla conformazione del documento si desume che quella suindicata sia la data di stampa del documento medesimo, non la data di stipulazione del contratto, la quale potrebbe invece collocarsi proprio nel dicembre 2016, se così deve intendersi la dicitura posta in basso Co a sinistra di ogni pagina della scrittura negoziale (doc. 18 ). E se anche così non fosse, emerge ex actis la comune volontà delle parti, non di addivenire a una nuova stipulazione, ma di disporre un rinnovo del precedente rapporto: tanto, non solo tenuto conto della richiesta proveniente dalla società correntista (doc. 19 e del Pt_1 Con tenore letterale dell'accordo di rinnovo medesimo (doc. 18 ), ma anche tenuto conto del contratto di variazione del pegno, sottoscritto in data 7.2.2017 (doc. 17 Co
), il quale esplicitamente richiama quello precedente stipulato in data 3.2.2016 Co (doc. 15 ). In ogni caso, anche qualora si volesse identificare nell'accordo del Co 10.3.2017 (doc. 18 ) la costituzione di un nuovo fido, anziché il rinnovo di quello originario, rimane consolidata l'esistenza, quantomeno a partire dalla suddetta data, di un rapporto di affidamento in scadenza al 30.6.2017, e quindi ancora pendente alla data del 26.6.2017 quando a carico di è stata aperta la procedura di CP_4 liquidazione coatta amministrativa. Correttamente, dunque, il rapporto de quo è stato Con ceduto a in quanto componente delle “Attività Incluse” nel c.d. “Insieme
Aggregato” ai sensi della clausola 3.1.2.a) del Contratto di Cessione tra e CP_4 Co
”];
b) che non sussistesse alcun collegamento negoziale normativamente rilevante incidente sulla validità del finanziamento del 2015 tra l'acquisto delle azioni di CP_9 effettuato nel dicembre 2013 (in tesi su “sollecitazione” della banca) per poter
[...]
18 ottenere il rilascio di una ulteriore fideiussione di 1.000.000 di € e il rilascio della predetta linea di credito denominata “denaro caldo” nel giugno del 2015 [“b) Sul collegamento del fido all'investimento azionario in ogni caso sostiene che Parte_1 il fido per cui è lite sarebbe rimasto nella titolarità di – e non sarebbe stato CP_4 Co quindi validamente trasferito a – in quanto collegato all'acquisto di azioni della
Banca stessa (cfr. da pag. 31 dell'atto di citazione). Non si riscontra tuttavia il collegamento negoziale preteso dalla società attrice. Va rilevata innanzitutto la significativa divergenza temporale tra la stipulazione dei due contratti, in quanto – a fronte dell'acquisto azionario del 23.12.2013 – il fido è stato richiesto invece in data Co 13.4.2015 (doc. 12 ), per poi essere stato concesso nei mesi successivi (doc. 14 Co
). La consistente distanza dei momenti contrattuali esclude che i contraenti, entrambi, possano aver coordinato finalisticamente le due stipulazioni, senza tralasciare di considerare che il contesto di riferimento era anche mutato tra il 2013
e il 2015 (quando si era aggiunta una seconda fideiussione da € 1.000.000,00 e la garanzia per la sua riscossione si era ridotta al solo deposito azionario, essendo venuto meno il precedente conto corrente vincolato indisponibile). Ma di certo dirimente è la divergenza funzionale tra i due contratti: secondo la stessa ricostruzione attorea, infatti, l'investimento azionario sarebbe stato finalizzato a costituire un pegno a garanzia dell'eventuale surroga della in caso di CP_1 riscossione della prima fideiussione prestata, mentre il fido è stato aperto, successivamente alla concessione di una nuova ingente fideiussione bancaria, per assicurare alla società attrice una certa disponibilità di liquidità monetaria. E non rileva che tale disponibilità sia stata ricercata in forma di affidamento bancario solo perché non poteva essere ottenuta mediante lo smobilizzo dell'investimento azionario entro la scadenza del 2014, come sarebbe stato promesso inizialmente dalla CP_1 al momento dell'acquisto: si tratterebbe infatti di una connessione meramente fattuale e contingente (vale a dire la disattesa aspettativa di utilità da trarre da un contratto antecedente e autonomo), mentre per ravvisare un collegamento negoziale in senso tecnico-giuridico dovrebbe ravvisarsi la comune volontà delle parti di conseguire, mediante un'operazione contrattuale unitaria, un risultato economico unico. In difetto del collegamento negoziale de quo, non trova dunque applicazione
l'art.
3.1.b) D.L. 99/2017, con l'effetto che il contratto di affidamento bancario Co dedotto in giudizio deve intendersi correttamente ceduto a , che ne è quindi Co attuale parte contraente. Specularmente, di non deve essere verificata, come da eccezione dalla stessa svolta in via subordinata, la legittimazione sostanziale passiva
19 rispetto a eventuali domande inerenti alla commercializzazione di azioni e di obbligazioni, in quanto tali rapporti, non collegati alla linea di credito per cui è causa, sono pacificamente rimasti in capo a Va così rigettata sia la domanda CP_4 Con attorea di nullità del contratto di cessione dei rapporti da a , sia quella CP_4 di accertamento della titolarità del contratto di affidamento in capo a nei CP_4 cui confronti in ogni caso qualsiasi azione, anche di mero accertamento, sarebbe risultata improcedibile ai sensi dell'art. 83, c. 3, T.U.B. Conseguentemente, si noti, Co risulta infondata anche la domanda attorea di condanna di alla restituzione di quanto da questa trattenuto per oneri, commissioni e interessi sulla linea di credito Co per cui è causa, per effetto dell'asserita, ma smentita, circostanza per cui – non essendo in tesi cessionaria dei rapporti in questione – non avrebbe avuto titolo alcuno per operare sui conti bancari de quibus (tale domanda, appunto da rigettarsi laddove ascritta all'alveo della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., verrà infra riesaminata sub specie di richiesta risarcitoria ex art. 1218 c.c.)”].
11. Le richiamate considerazioni svolte dal giudice di primo grado per respingere la domanda principale attorea sono lineari e corrette e vanno senz'altro confermate;
non risulta, per contro, idonea a superarle nessuna delle censure svolte dall'appellante al fine di ottenere, mediante la radicale revisione della pronuncia impugnata, l'accoglimento della propria pretesa sostanziale, che è (chiaramente) quella di “nullificare” gli effetti della cessione da a della propria CP_4 Controparte_2 posizione debitoria rinveniente dal finanziamento “denaro caldo” del 2015 al
(preteso) scopo di rendere per l'effetto indebito ogni versamento corrispondentemente effettuato a quest'ultima prima della formale estinzione del rapporto il 18.1.2021, nonché ottenere l'affermazione in una pronuncia giudiziale
“opponibile” alla Procedura della propria legittimazione a “gestire” unitariamente anche detto rapporto nei confronti della banca in l.c.a. al fine di potervi opporre i propri
contro
-crediti risarcitori dipendenti dall'acquisto delle azioni di effettuato CP_4 nel 2013.
11.1 Nello specifico, quanto al primo motivo, va in primo luogo sottolineato che il giudice ha ritenuto, da un lato che il contratto di finanziamento 2015 fosse ancora efficace e in corso di esecuzione alla data della sottoposizione di alla procedura CP_4 di liquidazione coatta amministrativa, e dall'altro che non sussistesse alcun collegamento negoziale tra questo e l'acquisto delle azioni di effettuato da CP_4 [...] nel 2013, e ha per ciò rigettato (nel merito) la domanda di nullità ritenendone Pt_1 insussistenti i presupposti. Solo per completezza di disamina ha quindi affermato che
20 nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa doveva considerarsi comunque preclusa qualsiasi azione, anche di mero accertamento, che risultava, per l'effetto, in ogni caso improcedibile ex art. 83, co. 3, del T.U.B.
In disparte a tale rilievo – peraltro avente già di per sé portata assorbente – la contestata statuizione di improcedibilità è comunque fondata e coerente con la giurisprudenza di legittimità, che in merito alla generale improcedibilità delle domande di accertamento negativo proposte nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di una banca si è così recentemente pronunciata: “(omissis)
3.1 Il motivo prospetta la questione, dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie. Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez.
3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti. 3.1.1
Il primo è di carattere letterale. E' vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere
“promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,
89 e 92, comma 3”. La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di
21 improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt.
201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del
09/01/2013).
3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al
Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975).
Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando
l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio
1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n.
8136). Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge
22 fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre
1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa
(così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità, opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta. Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove
è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore, l'opportunità che
l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell'an della pretesa) e, comunque, si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000) rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se
23 proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale” (cfr.
Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 20184 del 18.7.2025).
E' peraltro il caso di aggiungere che quella di è solo apparentemente una Parte_1 domanda di accertamento negativo della cessione del contratto di finanziamento
“denaro caldo” da a e di permanente esistenza di detto credito CP_4 Controparte_2 in capo alla liquidatela, sottintendendo, in realtà, una domanda di condanna della banca in l.c.a. e di contestuale compensazione della posta creditoria da risarcimento del danno con il proprio debito da finanziamento.
Invero, se ha esplicitato fin dal primo grado il proprio interesse ad agire Parte_1 nei confronti di allo scopo di “avere come controparte contrattuale la CP_4
Procedura, al fine di poter eccepire – anche mediante eccezione riconvenzionale – le doglianze relative all'attività da quest'ultima prestata nell'intermediazione delle proprie azioni” (cfr. prima memoria integrativa ed istruttoria pag. 10), e ha Pt_1 quindi rinnovato l'esplicitazione di tale finalità anche nell'atto di impugnazione (cfr. atto d'appello, pag. 21 – 23), è chiaro come lo scopo concreto della attivazione della pretesa giuridica di cui qui si tratta sia ulteriore e diverso rispetto al mero riconoscimento del credito in capo alla banca in liquidazione coatta amministrativa.
Del resto, in linea generale, l'unico strumento concretamente idoneo a neutralizzare eventuali azioni di recupero della banca in l.c.a. rispetto al collocamento delle proprie azioni è proprio – al di là della nomenclatura utilizzata da – l'eccezione di Pt_1 compensazione, e considerato che nel caso di specie non sussiste in capo all'appellante alcun credito nei confronti di se non quello che dovesse Controparte_4 essere riconosciuto e quindi ammesso al passivo della Procedura, è evidente come il reale scopo perseguito da con la proposizione della domanda sia quello di Pt_1 precostituirsi dei controcrediti da far valere in compensazione o azionare nei confronti della Procedura.
11.2 Quanto al secondo motivo – con il quale l'appellante ribadisce la tesi secondo cui il finanziamento c.d. “denaro caldo” non sarebbe stato ancora in essere al momento del perfezionamento dell'operazione di cessione intervenuta tra CP_4 Co e , e per l'effetto non poteva ritenersi compreso nell'insieme aggregato
[...] trasferito a quest'ultima – ne va esclusa la fondatezza, dovendo per contro ribadirsi la valutazione fatta dal primo giudice, per cui: a) la linea di credito era stata validamente ed efficacemente rinnovata più volte inter partes prima della
24 sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta e ancora Controparte_1 lo era alla data del 26.6.2017, sicché, ai sensi dell'art. 3.1.2 (a) del “Contratto di
Cessione” rientrava tra le c.d. “attività incluse”, comprendente “i singoli beni, cespiti
e rapporti delle Banche in l.c.a. che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto allegato sub Allegato D) […]”, mentre le relative passività a carico della finanziata rientravano tra le c.d. “passività incluse” ex art. 3.1.2 (b): “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di e V.B. che derivano da rapporti inerenti e funzionali CP_4 all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D)[…]”; b) il soggetto intervenuto nella negoziazione in nome e per conto di (il consigliere dott. , che aveva sottoscritto il Parte_1 Tes_1 primo contratto di finanziamento e la costituzione di pegno e poi i diversi rinnovi) era a ciò pienamente legittimato.
Riguardo al primo profilo, la circostanza è riscontrata su base documentale. Risultano invero presenti in atti:
i) il contratto di pegno del 29.5.2015 sottoscritto da a Parte_6 garanzia del finanziamento “denaro caldo” del valore di 1.500.000 € (all. 13 del fasc. Co di primo grado di parte );
ii) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 31.12.2015 Co sottoscritto da (all. 14 del fasc. di primo grado di parte ); Parte_6
iii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno sottoscritto da
[...] con rinnovo dell'affidamento fino al 31.12.2016 (all. 15 del fasc. di Parte_6 Co primo grado di parte ); iv) il contratto di affidamento in conto corrente in data 18.2.2016 con scadenza al
31.12.2016 sottoscritto da (all. 16 del fasc. di primo grado Parte_6 Co di parte );
v) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno in data 7.2.2017, sottoscritto da comportante il rinnovo dell'affidamento fino Parte_6 Co al 30.6.2017 (all. 17 del fasc. di primo grado di parte ); vi) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 30.6.2017 Co sottoscritto da (all. 18 del fasc. di primo grado di parte ); Parte_6 vii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno in data 25.7.2017 sottoscritto da comportante il rinnovo dell'affidamento fino Parte_6 Co al 30.9.2017 (all. 19 di primo grado di parte );
25 viii) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 30.9.2017 (all. 20 Co del fasc. di primo grado di parte ), documenti dai quali complessivamente risulta che il contratto di affidamento dopo il
31.12.2016 era stato rinnovato di concerto tra le parti fino al 30.6.2017 ed è venuto a scadenza solo in data 30.9.2017, sicché era certamente ancora in essere alla data del 26.6.2017, e che è stato quindi legittimamente ceduto a siccome Controparte_2 compreso tra i rapporti cedibili (perché in bonis) sulla base di quanto previsto dalla proposta di acquisto, dal D.L. n. 99/2017 del 25.6.2017 e dal contratto di cessione del 26.6.2017.
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere che tale conclusione non risulta infirmata dal contenuto delle mail alle quali ha fatto riferimento la difesa di sia in primo grado, che in questa sede di gravame. Parte_1
Nello specifico, riguardo alla circostanza che la richiesta di rinnovo della linea “ CP_14
” formulata per conto di dal dott. nel novembre 2016 (doc.
[...] Parte_1 Pt_6
19 del fasc. di primo grado di parte non avrebbe trovato alcun riscontro da parte Pt_1 di fino al 19 giugno 2017, giorno in cui la “sig.ra – Gestore CP_4 Testimone_3
Corporate di BPV – rispondeva alla richiesta di rinnovo del dott. fino Tes_1 ad allora caduta nel vuoto” (cfr. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice, atto di citazione pag. 20 e atto d'appello, pag. 14), deve in realtà escludersi che tra le due mail vi sia la stretta e significativa connessione affermata da Depone in Pt_1 senso contrario anzitutto l'oggetto delle rispettive missive: invero, quella della dr.ssa.
(con oggetto “urgente”) non poteva costituire riscontro alla comunicazione Tes_3 del dr. del 28 novembre 2016 (con oggetto in quanto Pt_6 Parte_1 quest'ultima, oltre a essere indirizzata al dr. (e non alla dr.ssa Persona_1
), si sostanziava in una specifica richiesta per conto di “all'esito Tes_3 Parte_1 dei colloqui telefonici intercorsi […] di prorogare sino al 30.6.2017 l'attuale fido in essere con il vostro Istituto, alle stesse attuali condizioni” (cfr. doc. 19 di parte attrice). TEstualizzando le date si ricava poi che la richiesta del dr. era Pt_6 stata formulata in data 28 novembre 2016, vale a dire in prossimità della scadenza del rinnovo dell'affidamento “18 febbraio 2016 – 31 dicembre 2016” (cfr. doc. 5 di parte , che aveva trovato in seguito accoglimento da parte di come CP_4 CP_4 dimostrato dal rinnovo “10 marzo 2017 – 30 giugno 2017” (cfr. doc. 6 di parte
, coincidente, nella scadenza, alla richiesta formulata dallo stesso dr. CP_4 Pt_6
Lo scambio di e-mail riferibile alla dr.ssa con oggetto “urgente” (cfr. doc. 20 Tes_3 di parte attrice) concerne, invece, l'ulteriore rinnovo (l'ultimo) della linea “ CP_14
26 CP_1
”, come desumibile dalla coincidenza del riferimento contenuto nella missiva del
20 luglio 2017 (“la proroga al 30 settembre è stata accolta”) con la scadenza “30 settembre 2017” dell'affidamento in concreto concesso (cfr. doc. 7 di parte . CP_4
Riguardo, invece, al secondo profilo – attinente alla pretesa insussistenza della legittimazione del dr. a sottoscrivere le proroghe del finanziamento (e Tes_1 della connessa garanzia pignoratizia) – va anzitutto rilevato come il dr. Pt_6 disponesse effettivamente del “potere di firma” in nome e per conto della società, giusta delega da questa rilasciata, con riguardo alla gestione delle linee di credito in questione, come dimostrato dal relativo “specimen” (doc. 15 di parte , CP_4 documento nel quale il predetto risulta quale figura “delegata” alla gestione del conto, in via disgiuntiva rispetto al legale rappresentante, dr. , con Persona_4 autorizzazione ad effettuare “qualsiasi tipo di operazione bancaria, nessuna esclusa”.
Ancora, in senso contrario alla contestazione dell'appellante secondo cui il rinnovo della linea di credito di cui è causa sarebbe stato sottoscritto da un soggetto (appunto, il dr che non avrebbe avuto la rappresentanza, e/o i poteri, e/o Tes_1 comunque che non avrebbe agito per conto di va debitamente considerato Parte_1 che quest'ultimo era all'epoca dei fatti amministratore della società siccome componente del suo C.d.A., nonché specificamente delegato alla sottoscrizione dei contratti bancari e alla costituzione di pegno esecutivi degli accordi raggiunti con la per l'erogazione della linea di credito “denaro caldo” di cui Controparte_1 Co si tratta (cfr. doc. 11 di parte ), e in tale veste ha sottoscritto in nome e per conto di tutti gli atti relativi a tale operazione finanziaria – e segnatamente: i) Parte_1 Co la richiesta di fido (all. 12 del fasc. di primo grado di parte ); ii) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 31.12.2015 (all. 14 s.f. di primo grado); iii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno 3.2.2016 che espone il rinnovo dell'affidamento sino al 31.12.2016 (all. 15 s.f. di primo grado); iv) il contratto di affidamento in conto corrente 18.2.2016 con scadenza al 31.12.2016
(all. 16 s.f. di primo grado); v) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno
7.2.2017, che espone il rinnovo dell'affidamento sino al 30.6.2017 (all. 17 s.f. di primo grado); vi) il contratto di affidamento in conto corrente 10.3.2017 con scadenza al 30.6.2017 (all. 18 s.f. di primo grado); vii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno 25.7.2017, che espone il rinnovo dell'affidamento sino al
30.9.2017 (all. 19 s.f. di primo grado); viii) il contratto di affidamento in conto corrente 1.8.2017 con scadenza al 30.9.2017 (all. 20 s.f. di primo grado) – il che rende estremamente improbabile, per non dire inverosimile, che lo stesso non fosse
27 legittimato ad impegnare la società e comunque che non lo fosse con riguardo alle proroghe del finanziamento, queste ultime all'evidenza indispensabili per la funzionalità della società, che non a caso ha continuato ad usufruirne e a sopportarne i costi, con un'operatività, quindi, che non troverebbe giustificazione se quelle proroghe non fossero state effettivamente concordate con l'altro amministratore (il presidente del C.d.A.), ovvero comunque consentite sulla base di una delega tacita,
o ancora ex post inderogabilmente ratificate.
11.3 Quanto al terzo motivo, deve escludersi, sia (sotto il profilo formale) che il giudice di primo grado sia al riguardo incorso nella contestata omissione di pronuncia, sia (sotto il profilo sostanziale) che il contratto di finanziamento (e quello collegato di pegno) non siano legittimamente transitati in capo a in ragione Controparte_2 del fatto che il relativo credito avrebbe dovuto essere classificato come “sofferenza”, ovvero come “inadempienza probabile” (l'art.
3.1.4 del Contratto di Cessione, come noto, prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto
e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquistate (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività CP_2
Escluse sia di BPV sia di VB. Ai fini del presente contratto: a) per “Attività Escluse” si intende ogni bene, cespite e rapporto attivo di BPV e/o VB che non sia ricompreso tra le Attività Incluse o che non sia funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Si intendono comunque Attività Escluse: i) i crediti di BPV e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come
“inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come esposizioni scadute (c.d.
“past due”) e i relativi rapporti contrattuali”).
Dall'iter argomentativo seguito dal Tribunale appare invero evidente come la linea di credito in questione sia stata all'evidenza considerata in bonis alla momento della cessione, dato questo peraltro ricavabile positivamente dai seguenti concomitanti elementi:
a) le risultanze della Centrale Rischi di Bankitalia prodotte dalla stessa società attrice (cfr. doc. 30 del fascicolo di primo grado di parte , che non Parte_1 evidenziano affatto un rapporto segnalato a sofferenza al giugno del 2017;
b) in atti non è riscontrabile alcuna comunicazione della Banca prodromica a un'eventuale imminente segnalazione;
c) l'affidamento in questione è stato oggetto diversi rinnovi, il che è ontologicamente incompatibile rispetto ad una posizione classificata, o anche solo ragionevolmente classificabile come deteriorata.
28 Sotto altro profilo va poi considerato che la cessione delle posizioni “a sofferenza” in capo a è regolata dal D.M. 22 febbraio 2018, che ha individuato come Controparte_4 cessionaria CP_11
Detta tipologia di cessioni ha avuto ad oggetto le sole posizioni che alla data di esecuzione del Contratto di Cessione risultavano, appunto, deteriorate, e segnatamente: “i crediti di e V.B. classificati o classificabili in base ai Principi CP_4
Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili”
(c.d. “unlikely to pay”) e/o come esposizioni scadute (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali;
ii) (...)”, le quali non sono state oggetto di cessione in favore di Co
, al pari di quelle estinte e quelle relative alla commercializzazione delle azioni, restate in capo a Controparte_4
Così stando le cose, la contestazione formulata dall'appellante/attrice risulta per ciò stesso infondata, essendo stata la posizione oggetto di trasferimento in favore Pt_1 Co di e non di , che, infatti, non solo è rimasta estranea al presente giudizio, CP_11 ma nemmeno è stato provato che abbia mai reclamato alcunché rispetto a tale linea Co di credito, né, al contrario, che abbia mai retrocesso alla Liquidatela di la CP_4 posizione “ . Inoltre, se la posizione fosse stata realmente ceduta ad , Pt_1 Pt_1 CP_11 con essa sarebbero stati trasferiti anche tutti i rapporti accessori di garanzia, quale appunto il pegno rotativo, con la inevitabile conseguenza che verrebbe meno Co qualsivoglia pretesa – e, quindi, condanna – nei confronti di (a quel punto, carente di legittimazione). In disparte il rilievo che anche laddove così fosse non si sarebbe comunque trattato di un'ipotesi di nullità della cessione (come tale contestabile da qualsiasi soggetto interessato, e quindi anche da parte di , quanto Parte_1 piuttosto di una situazione che avrebbe potuto legittimare a Controparte_2 retrocedere la posizione alla Liquidatela di CP_17
Infondato è infine anche il quarto motivo, attinente al (pretesamente) errato
[...] disconoscimento da parte del giudice del collegamento negoziale tra il fido “ CP_14
” (erogato nel 2015) e l'acquisto di un pacchetto azionario (effettuato
[...] CP_4 invece nel dicembre del 2013).
Va in primo luogo rilevato come anche la tesi del collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni di (in tesi sollecitato dalla banca per concedere, nel novembre del CP_4
2013, la prima fideiussione di 1.000.000 €) e il finanziamento cd. “denaro caldo” erogato nel giugno del 2015 da ad venga sostenuta da quest'ultima CP_4 Parte_1 per supportare la prospettata nullità complessiva della cessione della posizione Pt_1 Co da a : sennonché – in disparte i (peraltro non superati) rilievi ostativi fatti CP_4
29 dal primo giudice (v. sentenza, pag. 10/19), che connotano il preteso collegamento negoziale come meramente fattuale e contingente e non tale in senso tecnico- giuridico – deve osservarsi come l'acquisto delle azioni di da parte di CP_4 Parte_1 non sia stato neppure minimamente finanziato dalla banca con risorse proprie, ma esclusivamente dalla stessa (con addebito del relativo importo corrispettivo sul Pt_1 proprio conto corrente operativo), che ha poi (oltretutto) successivamente implementato spontaneamente la propria disponibilità di azioni della Controparte_1
sottoscrivendo il primo aumento di capitale successivo all'acquisto, donde
[...]
l'inconfigurabilità dell'ipotesi di illecita assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c.
In ogni caso, anche a voler estendere la preclusione normativa di cui all'art. 3, co. 1, Co del D.L. n. 99/2017 (per cui sono esclusi dalla cessione a “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso
i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse”) alle ipotesi di collegamento in senso ampio tra acquisto/cessione delle azioni della banca finanziatrice e l'erogazione di un finanziamento da parte di questa, la contestazione dell'appellante risulta comunque infondata, ed ancor prima di fatto inconducente, sostanziandosi in considerazioni prive di riscontro. Non ricorrono, invero, neanche sul piano indiziario, elementi che possano confermare la fondatezza della tesi attorea, superando in proposito la valutazione negativa fatta dal primo giudice, dovendo al riguardo osservarsi:
a) che vi è una significativa divergenza temporale tra la stipulazione dei due contratti, giacché l'acquisto azionario è avvenuto il 23 dicembre 2013 nell'ambito della prima operazione di rilascio di una fideiussione bancaria richiesta da Parte_1
a per l'importo di € 1.000.000, mentre il fido “denaro caldo” è stato richiesto CP_4 due anni dopo (i.e. il 13 aprile 2015) nell'ambito di una seconda (e pienamente distinta rispetto alla prima) operazione di rilascio di una seconda fideiussione quando la prima aveva ormai esaurito i propri effetti. Come è stato correttamente osservato dal Tribunale: “La consistente distanza dei momenti contrattuali esclude che i contraenti, entrambi, possano aver coordinato finalisticamente le due stipulazioni
[…]” (cfr. sentenza, pag. 9);
b) che non vi è neppure coincidenza quantitativa tra le due operazioni poiché
l'affidamento è stato concesso per un importo di € 1.500.000,00, mentre il pacchetto
30 di 16.000 azioni aveva un controvalore di € 1.000.000,00. Inoltre, in nessuna CP_4 delle due operazioni vi è stata “assistenza finanziaria” della banca funzionale a consentire al cliente finanziato ( l'acquisto dei propri titoli azionari, sicchè Parte_1 neppure in parte può affermarsi che il finanziamento abbia avuto come scopo quello di costituire la provvista per l'acquisto delle azioni;
c) che non è ravvisabile nemmeno una convergenza funzionale tra i due contratti, atteso che, sulla base della stessa ricostruzione attorea, l'investimento azionario sarebbe stato finalizzato a costituire un pegno a garanzia dell'eventuale surroga della banca in caso di riscossione della prima fideiussione prestata, mentre il fido è stato aperto successivamente alla concessione di una nuova (rilevante) fideiussione bancaria per assicurare ad una maggiore liquidità (cfr. sentenza, Pt_1 pag. 9 – 10, punto b);
d) che i contratti in forza dei quali le operazioni richiamate sono state eseguite non potrebbero in ogni caso considerarsi “negozi collegati”, non essendo gli stessi connessi su un piano di interdipendenza qualificata. In tema di collegamento negoziale è invero pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone la ricorrenza: a) di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
b) di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto stipulati, ma anche il coordinamento tra i medesimi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche sotto il profilo causale (cfr., ex pluris: Cass. 9 gennaio 2024, n. 677; Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 5 marzo 2019, n. 6323; Appello Venezia, 27 gennaio 2020, n. 230).
Tratteggiati i caratteri distintivi che connotano il “collegamento negoziale”, è evidente come nel caso in esame non ricorrano gli elementi integrativi della fattispecie, mancando, per un verso, l'intento comune alle parti di ottenere effetti ulteriori rispetto a quelli tipici dei singoli atti posti in essere (elemento soggettivo), e per altro verso, il nesso teleologico dei negozi in funzione del perseguimento di un assetto economico globale ed unitario (elemento oggettivo).
In definitiva, poiché i contratti relativi alle operazioni richiamate risultano carenti di qualsiasi nesso di interdipendenza, non possano essere considerati tra loro collegati e non possono, per l'effetto, provocare gli effetti di legge invocati dall'appellante. Di
31 qui la conferma di quanto affermato dal primo giudice: “In difetto del collegamento negoziale de quo, non trova dunque applicazione l'art.
3.1.b) D.L. 99/2017, con
l'effetto che il contratto di affidamento bancario dedotto in giudizio deve intendersi Co correttamente ceduto a , che ne è quindi attuale parte contraente. Co Specularmente, di non deve essere verificata, come da eccezione dalla stessa svolta in via subordinata, la legittimazione sostanziale passiva rispetto a eventuali domande inerenti alla commercializzazione di azioni e di obbligazioni, in quanto tali rapporti, non collegati alla linea di credito per cui è causa, sono pacificamente rimasti in capo a (cfr. sentenza, pag. 10). CP_4
Sempre con il quarto motivo, sostiene ancora che la concreta attuazione del Pt_1
Contratto di cessione, in forza del quale i debiti di derivanti dalle operazioni di CP_4 Co commercializzazione delle proprie azioni non sono stati trasferiti a contestualmente alla cessione dei crediti di titolarità del medesimo cliente, violerebbe il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito dall'art. 3 della Costituzione;
ciò in ragione del fatto che la specifica architettura del contratto sterilizzerebbe “ogni potenziale tutela per i singoli, venendo meno la possibilità di accertare l'esistenza di un collegamento tra i diversi negozi” (cfr. atto di appello, pag. 21).
La contestazione è infondata sia in fatto, che in diritto.
Sotto il primo profilo la tesi sconta il vizio di considerare in maniera unitaria due operazioni che, per quanto si è detto, sono invece tra loro distinte e separate. La linea di credito “denaro caldo” è stata infatti concessa da in bonis CP_4 successivamente (e di molto tempo) all'acquisto delle azioni da parte di e CP_4 Pt_1 non in funzione della stessa. Pertanto, diversamente da quanto sostiene l'appellante, la fattispecie in esame non configura un'ipotesi di capitale finanziato dalla banca, bensì quella (diametralmente opposta) nella quale le azioni di sono state CP_4 acquistate con provvista propria del cliente. Tra i contratti in forza dei quali le due operazioni sono state eseguite non sussiste pertanto alcun nesso qualificato idoneo a consentirne l'inquadramento nell'ambito dell'istituto del collegamento negoziale, il cui accertamento prescinde da qualsivoglia vicenda relativa alla successione nella titolarità dei rapporti.
Sotto il secondo profilo va invece richiamato quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 225 del 7.11.2022 (in G.U., 1^ serie speciale –
Corte costituzionale, n. 45, del 9 novembre 2022), che, sia pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze ed affermando la conformità del D.L. n. 99/2017 alla Costituzione e al diritto eurounitario, ha
32 evidenziato come la partecipazione di all'operazione di messa in Controparte_2 sicurezza del gruppo ha imposto la Parte_7 Controparte_1 perimetrazione della responsabilità della cessionaria entro confini predeterminati
(secondo criteri imposti proprio a livello europeo) per non metterne in pericolo la stabilità. Detti perimetri non includono, espressamente, la responsabilità di
[...]
rispetto al misselling delle azioni delle due banche popolari venete e alle CP_2 pretese oggetto di domande giudiziali proposte dopo il 26 giugno 2017 (“5.– Il d.l. n.
99 del 2017, come convertito, per quanto emerge dal suo stesso preambolo, era dunque volto ad attuare una manovra di «salvataggio pubblico» di Controparte_1
e di , sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
[...] Parte_8 sul presupposto della sussistenza del «dissesto o rischio di dissesto», come accertato dalla Banca centrale europea, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa all'istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il Comitato di risoluzione unico aveva escluso che vi fossero i requisiti per una risoluzione secondo la medesima direttiva europea, ai sensi del regolamento n. 806/2014/UE, che fissa le norme e la procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, sicché avrebbe dovuto avviarsi nei confronti di e di Controparte_1 Parte_8 la procedura di liquidazione coatta amministrativa in conformità al diritto nazionale.
In particolare, il Governo ha ritenuto che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione delle due Banche a liquidazione coatta amministrativa avrebbe comportato la distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti, e avrebbe determinato una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali. Esigenze, queste, che rendevano necessaria l'adozione di disposizioni volte a consentire
l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle Banche in questione (così il richiamato preambolo del d.l. n. 99 del 2017). L'intervento legislativo statale ha così previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due Banche, nel contesto di una speciale procedura
d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione
33 europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C
– 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C –
216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati». Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due
Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia”).
In sintesi, le domande azionate da presuppongono l'accertamento di un debito Pt_1 di nei confronti della stessa quale azionista derivante da operazioni di Controparte_4 commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, debito che, come tale, è escluso, per legge e per contratto, dal perimetro della cessione a . La chiara Controparte_2
e testuale previsione dell'efficacia verso terzi di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017
e dal contratto di cessione, nonché della legittimazione delle banche in l.c.a. per il contenzioso in tema di azioni non lascia dunque spazio a un'interpretazione che possa estendere la responsabilità di (e la sua conseguente legittimazione Controparte_2 passiva) alle passività non ricomprese nel perimetro della cessione. In ogni caso, gli azionisti che lamentino il contegno illegittimo di nella collocazione dei propri CP_4
34 strumenti finanziari possono ben far valere le proprie ragioni nei confronti della
Procedura, sia in sede ordinaria, che mediante domanda di ammissione al passivo della Procedura.
B) L'appello incidentale di (prima parte). Controparte_2
12. Prima di procedere alla disamina della seconda serie di motivi di impugnazione proposti da attinenti nello specifico al “quantum” della pretesa risarcitoria Parte_1 comunque riconosciuta dal giudice [cfr. motivi sub 2), i) e ii): atto d'appello, da pag.
23 a pag. 31], poiché ha a propria volta proposto appello incidentale Controparte_2 con riguardo all'“an” della pretesa creditoria svolta da per evidenti ragioni Parte_1 di priorità logica è opportuno riassumere (e trattare) in via preliminare i pertinenti motivi del relativo atto di impugnazione (e segnatamente i motivi 1 e 2 dell'appello incidentale). Nello specifico:
i) con il primo motivo dell'appello incidentale – rubricato: “Violazione o falsa Co applicazione degli artt. 2791 e 2794 c.c., nonché dell'art. 1227 c.c.” – contesta la sentenza nella parte in cui afferma (a pagina 12-13): “Ora, per quanto sia vero
(oltre che giudizialmente statuito) che non potesse esercitare essa stessa, Parte_1 previo conseguimento dei certificati azionari richiesti, il diritto di percezione dei dividendi (in quanto diritto spettante al creditore pignoratizio ex art. 2791 c.c. e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 2794 c.c.), non si vede come la suddetta Co iniziativa abbia potuto distogliere dal proprio diritto-dovere di percepire i frutti civili del pacchetto azionario che le era stato conferito in pegno. Al di là della chiara Co evidenza per cui, anche in presenza della suddetta pretesa, ben poteva chiedere
a IN Holding S.p.A. la liquidazione delle proprie spettanze (e financo prospettare tale iniziativa ad così ponendo immediatamente e linearmente termine Parte_1 alla vertenza)”, lamentando come non sia stato adeguatamente considerato che la banca non aveva contrattualmente e legalmente il diritto di vedersi pagati direttamente da IN Holding S.p.a. i dividendi da questa erogati se non in accordo con la debitrice la quale non avrebbe invece a tal fine collaborato, Parte_1 ponendo anzi in essere una serie di iniziative volte a recuperare la disponibilità dei titoli azionari dati in pegno. In questo senso deporrebbero una serie di considerazioni,
e segnatamente che:
1. il creditore con pegno ha il diritto di detenere il bene dato in garanzia fino al pagamento del debito, ma non può disporne liberamente, né può utilizzarlo senza il consenso del debitore;
il bene rimane di proprietà del debitore fino a quando non viene venduto per soddisfare il credito;
2. il creditore pignoratizio può esercitare i propri diritti solo in presenza di un inadempimento, e, quindi, nel caso
35 specifico, solo dopo aver revocato i rapporti, e tanto perché (a differenza del solo pegno irregolare in cui la banca creditrice acquisisce immediatamente la proprietà delle somme depositate sul conto con la facoltà di disporne liberamente per soddisfare il proprio credito in caso di inadempimento del debitore, senza necessità di revocare il rapporto di conto corrente), nel pegno regolare la banca ha solo il possesso del bene e non può disporre liberamente delle somme/beni dati a pegno;
in tal caso, l'esercizio del diritto di pegno richiede la revoca o altre forme di escussione;
3. non aveva neppure revocato i rapporti e, quindi non poteva CP_2 certo esercitare in via potestativa eventuali diritti satisfattivi nascenti dal pegno.
Inoltre, in presenza delle numerose contestazioni mosse da sfociate, Parte_1 persino, in molteplici iniziative giudiziarie, correttamente l'atteggiamento della banca era stato prudenzialmente quello di non escutere formalmente il pegno e di provocare
– anche per evidenti ricadute reputazionali per laddove la banca avesse Parte_1 comunicato alla società di cui titoli in pegno l'esistenza di inadempimenti – una richiesta congiunta di incasso dei dividendi che sarebbero stati utilizzati, di fatto, per ripianare l'esposizione debitoria. In assenza della formale revoca, e/o di un'escussione del pegno, non bastava, quindi, l'esercizio di un diritto potestativo da parte del creditore, ma occorreva un accordo tra creditore e debitore, o quanto meno delle disposizioni congiunte da parte del debitore e del creditore al terzo, ma ciò non
è potuto avvenire proprio per la pendenza dei procedimenti cautelari instaurati da
In ogni caso, la mancata, deliberata, collaborazione da parte di Parte_1 Parte_1 nell'accreditamento dei dividendi distribuiti da I.H. avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata dal giudice per escludere, ovvero comunque diminuire,
l'ammontare del risarcimento ex art. 1227, co. 1 e 2, c.c.;
ii) con il secondo motivo – rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli artt.
1206 e 1207 c.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa/insufficiente pronuncia Co su un punto decisivo della controversia” – contesta invece che il giudice non si sia pronunciato sull'eccezione proposta in via assorbente (e che avrebbe pertanto dovuto condurre al rigetto di ogni pretesa risarcitoria azionata dall'avversaria) secondo cui non avrebbe mai proposto a il pagamento Parte_1 Controparte_2 dell'esposizione scaduta, sostenendo piuttosto che tale “pagamento” avrebbe dovuto essere effettuarsi mediante la “compensazione” dei propri debiti con i pretesi danni causatile da in bonis in occasione delle diverse e precedenti operazioni CP_9 di acquisto di titoli azionari della stessa Si tratterebbe, tuttavia, di una tesi CP_4 insostenibile, in quanto, per poter pretendere qualsivoglia risarcimento da parte della
36 creditrice che asseritamente avrebbe ritardato l'adempimento, la debitrice (
[...]
avrebbe dovuto dimostrare, da un lato di disporre della necessaria provvista Pt_1
e di aver cercato di adempiere, e dall'altro di avere, a fronte di un ingiustificato rifiuto, messo in mora il creditore, dimostrazioni entrambe non fornite, atteso che non Pt_1 era disponibile ad effettuare alcun pagamento, volendo, anzi, evitare ogni corresponsione invocando la richiamata compensazione con la posta creditoria in tesi Co maturata verso di cui , però, a prescindere da ogni valutazione contraria CP_4 in merito all'esistenza di un tale preteso credito, non avrebbe potuto mai essere chiamata a rispondere.
12.1 Entrambi i motivi presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e vanno pertanto respinti.
12.2 Quanto al primo – in disparte il preliminare rilievo della carenza di qualsiasi riscontro, e contrattuale, e normativo, dell'allegazione, incidente sulla stesa ammissibilità dell'argomento in esame – deve escludersi la sussistenza dell'affermato obbligo di collaborazione da parte del debitore che ha concesso il pegno, in difetto del quale il creditore pignoratizio non potrebbe (in tesi) autonomamente esercitare il diritto alla percezione dei frutti previsto dall'art. 2791 c.c., disposizione da ritenersi pacificamente applicabile anche in relazione alla corrisponsione degli utili maturati con riguardo ai titoli azionari vincolati in pegno e che (significativamente) non prevede alcuna forma di intermediazione, né da parte del debitore, né di terzi, per l'esercizio di tale diritto. Negli stessi termini, in caso di pegno su azioni dematerializzate, la legittimazione esclusiva (ed incondizionata) del creditore pignoratizio alla percezione degli utili deliberati dalla società di riferimento risulta riconosciuta dal 3° comma dell'art. 33 del Regolamento Consob n. 11768/1998 (che ha disciplinato specificamente il pegno rotativo sui titoli dematerializzati), ai sensi del quale: “
3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'articolo 146 del Testo Unico, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilità”.
Si tratta, peraltro, di una tesi che nel presente procedimento è stata già chiaramente affermata dal Tribunale di Vicenza con provvedimento n. 2145/2020 in sede di esame del reclamo n. 2207/2020 R.G. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
37 , rilevando che: “non è vero che il diritto di percepire i dividendi maturati CP_2 dalle azioni detenute in IN Holding S.p.a. sia rimasto in capo all'azionista
[...] CP_ anche dopo la dazione delle azioni in pegno a e poi a Al contrario, Pt_1 CP_4 Co la clausola 3 del contratto di costituzione di pegno (doc. 6 ) espressamente prevede che “la garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, diritti di opzione, premi in natura o in denaro e a quant'altro possa spettare sui titoli”. Ne segue, per quanto qui interessa, che al maturare dei dividendi questi debbano essere percepiti non dall'azionista, ma dal creditore pignoratizio: d'altronde, proprio questa
è la funzione del pegno su titoli azionari e tale operazione negoziale non avrebbe viceversa alcun senso se, nonostante il pegno, i frutti economici dei titoli predetti maturassero in capo al debitore. La volontà contrattuale delle parti, ossia della società azionista da una parte e dell'istituto bancario dall'altra parte, è stata dunque espressa con chiarezza e non può di certo dirsi superata o modificata dal documento versato in atti dalla reclamante (doc. 23), secondo cui i certificati azionari vengono chiesti ad
e solo ad essa, per procedere con la percezione dei dividendi. Trattasi, Parte_1 infatti, di una mera comunicazione proveniente da un soggetto terzo rispetto al contratto di costituzione del pegno, che dunque non può avere alcuna incidenza sulla tenuta negoziale dello stesso. Poiché dunque il diritto di percepire i dividendi delle Co azioni di IN Holding S.p.a. matura in capo ad e non in capo alla reclamante, quest'ultima non aveva e non ha alcun interesse ad agire per ottenere la consegna dei certificati azionari, cosicché la domanda svolta in via principale da non Parte_1 può che essere rigettata”.
12.3 Quanto al secondo, si tratta di un'altra affermazione a ben vedere del tutto priva di fondamento, non risultando da alcuna disposizione, e contrattuale, e normativa, che l'attivazione del creditore pignoratizio possa in qualsiasi modo dipendere dalla disponibilità del debitore ad effettuare il pagamento dell'esposizione garantita dal pegno. Si tratta in ogni caso di un'affermazione distonica rispetto al tema in esame, che è quello delle conseguenze della colpevole inerzia tenuta da quale unico soggetto che avrebbe potuto (e quindi dovuto) attivarsi Controparte_2 per l'accreditamento degli utili maturati sulle azioni di I.H. S.p.a. vincolate in pegno a garanzia del proprio credito da pagamento delle poste debitorie maturate a carico di con riguardo alla linea di credito “denaro caldo”. Pt_1
12.4 Ciò posto, vanno per l'effetto confermate le valutazioni fatte dal primo giudice in merito alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio di a causa e in Controparte_2 dipendenza della sua colpevole inerzia nell'attivarsi per l'accreditamento degli utili
38 maturati sulle azioni di IN Holding S.p.a. vincolate in pegno a suo favore e della immediata correlazione di tale inerzia alla produzione del danno lamentato dall'attrice valutazione che offrendo una esaustiva (e non superata) risposta alle Parte_1 doglianze qui selettivamente riproposte da (risultando per contro le altre CP_2 implicitamente rinunciate) è opportuno riprodurre per una più immediata (e quindi agevole) comprensione del profilo in esame: “(omissis) Passando invece ad esaminare il merito della domanda, si rammenta in sintesi che la censura mossa dalla Co società attrice riguarda il ritardo con cui avrebbe riscosso i dividendi della società Co partecipata: governava infatti l'esercizio dei diritti azionari fin dal perfezionamento della cessione da in data 26.6.2017; l'ammontare dei CP_4 dividendi sarebbe stato idoneo a consentire il risanamento dell'intera esposizione debitoria di già nel luglio 2019, quando l'assemblea amministrativa di Parte_1
IN Holding S.p.A. ha approvato la proposta di distribuzione ai soci di utili per €
79.599.200,00 (doc. 13 ; nonostante quindi l'esigibilità della quota di utili Pt_1 Con corrispondente alle azioni detenute da e conferite in pegno a , Parte_1 quest'ultima provvedeva alla relativa riscossione solo in data 18.1.2021, dopo vari solleciti (e un'azione cautelare) provenienti dall'odierna attrice;
tale ritardo, e il conseguente rientro differito dell'esposizione debitoria di avrebbe quindi Parte_1 cagionato un danno corrispondente agli interessi che continuavano a decorrere e alle commissioni che continuavano ad essere addebitate sul conto corrente affidato, nonché corrispondente al mancato guadagno che l'attrice avrebbe invece percepito se l'eccedenza dei dividendi rispetto alla quota che aveva risanato il debito le fosse stata tempestivamente rimessa e avesse potuto quindi essere reimpiegata per acquistare partecipazioni immobiliari o per finanziare le società controllate. Ebbene, la clausola 3 del contratto di costituzione di pegno (doc. 7 espressamente Pt_1 prevede che “la garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, diritti di opzione, premi in natura o in denaro e a quant'altro possa spettare sui titoli”. Ne segue, per quanto qui interessa, che al maturare dei dividendi questi debbano essere percepiti non dall'azionista, ma dal creditore pignoratizio: d'altronde proprio questa
è la funzione del pegno su titoli azionari e tale operazione negoziale non avrebbe viceversa alcun senso se, nonostante il pegno, i frutti economici dei titoli predetti Con maturassero in capo al debitore. ha quindi maturato il diritto di percepire i dividendi nel caso di specie, a seguito delle delibere dell'assemblea del Consiglio di
Amministrazione di IN Holding S.p.A. intervenute prima in data 5.7.2018 (doc.
12 e poi in data 25.7.2019 (doc. 13 . La società attrice afferma che, se così Pt_1 Pt_1
39 avesse agito la esercitando il menzionato diritto, il proprio debito si sarebbe CP_1 estinto con significativo anticipo rispetto alla data di effettiva estinzione del 18.1.2021 Co (doc. 16 . non contesta l'asserzione avversaria secondo cui già nel luglio del Pt_1
2019 la tempestiva riscossione dei dividendi avrebbe ripianato il debito della controparte, per cui tale circostanza può ritenersi pacifica in causa ai sensi e per gli Co effetti dell'art. 115 c.p.c. , invece, replica che non aveva avuto contezza dell'ammontare dei dividendi che poteva riscuotere e della possibilità quindi di chiudere la posizione debitoria di con la riscossione in parola (pag. 28-29 Parte_1 della comparsa di costituzione e risposta) e, comunque, sostiene che la riscossione medesima sarebbe stata ostacolata da una condotta ostruzionistica imputabile proprio a quest'ultima (pag. 27-28 della comparsa di costituzione e risposta), svolgendo quindi di conseguenza domanda di esclusione o riduzione della propria responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c. L'asserita attività ostruzionistica Co viene individuata nella richiesta da parte della società attrice di ottenere da la restituzione dei certificati azionari per poter percepire i dividendi deliberati da IN
Holding S.p.A., richiesta di cui anche l'intestato Tribunale ha rilevato l'inaccoglibilità nel procedimento cautelare instaurato ex art. 700 c.p.c. e la cui decisione di rigetto
è stata confermata dal Collegio nel successivo giudizio di reclamo. Ora, per quanto sia vero (oltre che giudizialmente statuito) che non potesse esercitare Parte_1 essa stessa, previo conseguimento dei certificati azionari richiesti, il diritto di percezione dei dividendi (in quanto diritto spettante al creditore pignoratizio ex art.
2791 c.c. e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 2794 c.c.), non si vede come la Co suddetta iniziativa abbia potuto distogliere dal proprio diritto-dovere di percepire
i frutti civili del pacchetto azionario che le era stato conferito in pegno. Al di là della Co chiara evidenza per cui, anche in presenza della suddetta pretesa, ben poteva chiedere a IN Holding S.p.A. la liquidazione delle proprie spettanze (e financo prospettare tale iniziativa ad così ponendo immediatamente e Parte_1 linearmente termine alla vertenza), si osserva ad ogni modo che, per quanto consta in atti, la prima richiesta di consegna dei certificati azionari proveniente dalla società Con attrice risulta risalire al 25.9.2019, quando aveva già mancato la prima occasione di percepire i primi dividendi, deliberati con l'assemblea della partecipata del
2.7.2018, e non stava manifestando alcuna intenzione di provvedere alla riscossione dei dividendi deliberati con la successiva delibera assembleare, assunta circa due mesi prima ancora in data 25.7.2019. Analoga intenzione non è stata poi concretizzata nemmeno successivamente, né prima dell'instaurazione nel gennaio
40 Co 2020 del suddetto procedimento cautelare (doc. 3 ) né durante la pendenza dello stesso in forma di un riconoscimento o di una disponibilità veicolata dagli atti difensivi Co (doc. 4-5-8 ) né dopo la sua conclusione avvenuta con ordinanza di reclamo del Co luglio 2020 (doc. 9 ). L'attivazione della è infatti avvenuta solo a seguito CP_1 dell'ennesimo sollecito proveniente dall'odierna attrice in data 1.12.2020 (doc. 15
, successivo a un'ulteriore delibera di liquidazione dei dividendi adottata in data Pt_1 Con 17.9.2020 sempre da IN Holding S.p.A. (doc. 26 . L'inerzia di sussisteva Pt_1 dunque prima e a prescindere dai tentativi di intervento di e non è per Parte_1 contro ravvisabile, a parere del giudicante, alcuna condotta ostruzionistica imputabile alla società attrice, con l'effetto che non merita accoglimento la domanda svolta dalla
Banca convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. L'ulteriore argomento dell'inconsapevolezza da parte della dell'ammontare dei dividendi è parimenti CP_1 inconducente: anche qualora le somme conseguibili fossero state di importo inferiore
o minimo, la loro riscossione avrebbe comunque ridotto l'esposizione debitoria della società attrice e contenuto l'entità dei danni che oggi vengono lamentati. È Co irrilevante, dunque, che non avesse contezza dell'esatta quantificazione dei dividendi percepibili. In ogni caso si deve osservare, con esito dirimente in ordine all'accertamento della responsabilità della che la stessa aveva non solo il CP_1 diritto, ma altresì il dovere di tenersi informata sull'ammontare dei dividendi esigibili
e di riscuoterli quanto prima sia per ridurre l'esposizione della società debitrice, sia per estinguerla non appena i frutti della cosa data a pegno (che spettano al creditore ex art. 2791 c.c.) lo avessero consentito. Tale dovere discende dal principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti dettato dall'art. 1375 c.c., che nella fattispecie si combina con l'obbligo di agire in base al canone di diligenza qualificata del professionista, e qui segnatamente del bonus argentarius, di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. La Corte di Cassazione ha configurato e consolidato un generale obbligo del creditore di agire con lealtà nei confronti del debitore, non solo omettendo condotte che possano risultare pregiudizievoli per quest'ultimo, ma altresì tenendo condotte che siano coerenti con i suoi interessi giuridici ed economici e financo che lo agevolino nell'adempimento delle sue obbligazioni. È in particolare insito nell'ordinamento un “dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali” (“Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in
41 senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della
Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” - Cass. n. 9200/2021 e Cass. n. 22819/2010). Il suddetto obbligo
è poi stato declinato anche rispetto al ritardo del creditore nella liberazione dei beni conferiti in garanzia dal peso della garanzia stessa, con statuizione della conseguente responsabilità risarcitoria del danno così cagionato (Cass. n. 27545/2017).
Responsabilità risarcitoria che si configura a prescindere dalla formale messa in mora Co del creditore, di cui lamenta la mancata intimazione ancora nella propria comparsa conclusionale, in quanto scaturisce dalla violazione di un'obbligazione di natura negoziale (non trovando quindi applicazione l'art. 1219 c.c.). Concludendo sul punto alla luce di tutto quanto sinora esposto e argomentato, ritiene il giudicante che nella presente fattispecie emerga con evidenza, anche alla luce delle deboli contestazioni della convenuta, la colpevole inerzia della stessa nell'esercitare CP_1
i diritti economici discendenti dal possesso delle azioni conferitele in pegno. Inerzia che ha cagionato un ingente danno alla società attrice, se solo si considera che la Co condotta conforme a buona fede di avrebbe estinto il debito di fin dal Parte_1 luglio 2019, evitando il protrarsi degli interessi e dei costi di gestione del conto corrente affidato, e inoltre avrebbe messo a disposizione della società medesima la consistente somma eccedente, munendola di liquidità da impiegare nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Va dunque accolta la domanda risarcitoria esperita nel presente giudizio” (v. sentenza, pag. 11 – 15). Co 13. Ciò posto con riguardo alle doglianze sollevate da sull'“an” della domanda risarcitoria, va ripreso l'esame dell'appello principale nella parte riguardante la parte della sentenza che ha quantificato e liquidato il danno causato da in Controparte_2 conseguenza e per effetto della colpevole inerzia di questa nell'esercitare i diritti economici discendenti dal possesso delle azioni di I.H. S.p.a. conferite in pegno (cfr. sentenza, pag. 15 – 18). Al riguardo ha sviluppato due motivi di Parte_1 impugnazione. In particolare:
i) con il primo motivo (quinto seguendo la numerazione sopra riportata) – rubricato: “i) Erronea quantificazione del danno emergente. Erronea valutazione ed interpretazione delle prove documentali. Erronea applicazione dell'art. 1223 c.c.” –
42 viene contestata la determinazione del danno emergente sofferto dalla società per effetto dell'addebito di interessi maggiori di quelli che sarebbero ritualmente maturati se avesse diligentemente provveduto ad incassare i dividendi maturati sulle CP_2 azioni di IN Holding S.p.a. vincolate in pegno a suo favore abbattendo in tal modo la base di computo. In particolare, secondo l'appellante, il giudice, seguendo la ricostruzione del C.T.U. sarebbe incorso in un errore percettivo, e quindi di calcolo, Co trascurando di considerare che avrebbe dovuto mantenere il rapporto in bonis e che se avesse diligentemente riscosso nel tempo i dividendi man mano che ne veniva deliberata la liquidazione, il conto non sarebbe sconfinato e sarebbe stato dunque applicato il minor tasso “intra fido” (dell'1,9% annuo, ossia il tasso vigente per la linea di credito “denaro caldo”), anziché quello “extra fido” (del 10,75%, sempre relativo a detta linea di credito), essendo il solo conto base (n. 1063935, poi n. 2247) che prevedeva lo stesso tasso sia per l'intra fido che per l'extra fido (pari al 14,4%), con la conseguenza che gli interessi “correttamente” addebitati dall'istituto di credito sarebbero stati ben minori. La motivazione dedotta in sentenza si baserebbe sul fatto che tutti gli interessi addebitati successivamente al luglio 2019 sarebbero stati conteggiati e che i due tassi (intra ed extra fido) avrebbero avuto la medesima misura percentuale. Tali motivazioni sarebbero però errate. Nel corso del giudizio di primo grado (negli atti e nelle osservazioni alla C.T.U.), aveva evidenziato come nel Pt_1 Co corso del rapporto avrebbe dovuto mantenere la società “in bonis” e di conseguenza astenersi dall'applicazione del tasso d'interesse “extra-fido”. In particolare, avrebbe dovuto continuare ad applicare un tasso d'interesse pari all'1,9% annuo, ovvero il tasso vigente nel rapporto con e non del 10,75%. Se è pur CP_4 vero che gli interessi maturati successivamente al luglio 2019 sono stati interamente defalcati dal C.T.U., è però anche vero che dalla seconda metà del 2017 e fino al luglio 2019 il C.T.U. ha ritenuto che la Banca avesse correttamente applicato interessi al tasso extra fido del 10,75%, senza però cogliere che il conto “denaro caldo” (n.
1240738 poi n. 2555) prevedeva un tasso “entro fido” pari all'1,9% (e un tasso fuori fido al 10,75%). Qualora avesse incassato tempestivamente i dividendi CP_2 distribuiti da I.H., il conto “denaro caldo” non sarebbe andato in sconfinamento, o comunque sarebbe rientrato entro i limiti di fido, di talché non è comunque corretta l'applicazione di interessi extra fido. Essendo documentale che per il conto “ CP_14 Co
” ha applicato il tasso fuori fido anche laddove l'esposizione di sarebbe
[...] Pt_1 rientrata nei limiti dell'affidamento, il C.T.U. allorché ha proceduto al ricalcolo degli interessi che sarebbero legittimamente maturati sui conti se i dividendi fossero stati
43 tempestivamente incassati, non avrebbe dovuto rielaborare il calcolo applicando il tasso extra del 10,75%, ma il tasso corretto entro fido (dell'1,9%). Così facendo, gli interessi correttamente maturati e da detrarre sarebbero stati di € 59.323 in luogo di € 151.621,05. Dunque, considerando che, come riportato dal C.T.U., sul c/c n.
1000/2555 sono stati addebitati interessi per € 354.311,45, qualora i dividendi fossero stati tempestivamente incassati alla data di messa in pagamento di cui alle singole delibere, sarebbero maturati interessi e commissioni a debito per soli €
59.323, invece di € 151.621,05, per un danno (corrispondente all'illegittimo addebito di interessi e commissioni) di € 294.988,45 (= € 354.311,45 – € 59.323), somma alla quale vanno aggiunti gli interessi, oneri e commissioni addebitati sul conto Pt_5 come correttamente disposto dal giudice, per €. 7.244,32, per un danno emergente quantificabile complessivamente in €. 302.232,77, in luogo di € 209.934,72 liquidato in sentenza;
ii) con il secondo motivo (sesto, tenendo conto della richiamata numerazione) – rubricato: “ii) Erronea quantificazione del lucro cessante. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1226 c.c. Omesso esame di uno dei criteri proposti per la quantificazione del danno ed omessa pronuncia sul punto. Erronea valutazione dei fatti e dell'attività di . Erronea valutazione delle prove documentali” – viene Pt_1 invece contestata la misura della liquidazione (equitativa) del lucro cessante, ed in particolare che il giudice abbia proceduto arbitrariamente, senza cioè un'adeguata e supportata motivazione, a ridurre di oltre 2/3 le risultanze della perizia relative al mancato guadagno che avrebbe potuto conseguire laddove le fosse stata Parte_1 messa a disposizione tempestivamente la liquidità corrispondente ai dividendi distribuiti da IN Holding S.p.a. eccedenti quanto necessario per estinguere la CP_ propria esposizione debitoria verso Tale riduzione, motivata sulla base di una duplicità di fattori – e segnatamente in ragione del fatto che “non è detto” che Pt_1 avrebbe reinvestito esattamente l'intera somma e che gli investimenti effettuati avrebbero reso e mantenuto “il rendimento percentuale indicato dalla società”, e cioè il valore degli utili distribuiti nel periodo 2016-2020 – non terrebbe conto del fatto che non vi era alcun reale motivo per dubitare che avrebbe potuto sfruttare la Pt_1 disponibilità delle somme investendo ulteriormente in IN Holding, e ciò proprio in ragione della (chiaramente appetibile) redditività della partecipazione in tale società.
Risulterebbe, dunque, da un lato la mancata risposta da parte del C.T.U. a parte del quesito e dell'altro l'omesso esame da parte del giudice dei possibili rendimenti per investimenti di capitale su partecipazioni societarie. Inoltre, rispetto all'eccepita
44 omissione del C.T.U., il giudice non si sarebbe pronunciato, né avrebbe considerato il rendimento da investimento in partecipazioni. Il giudice avrebbe inoltre errato laddove ha ritenuto di abbattere ulteriormente le già ridotte risultanze della C.T.U., ritenendo “non compiutamente documentato il rendimento percentuale indicato dalla società”, mentre invece aveva adeguatamente documentato un rendimento pari Pt_1 al 6% derivante da finanziamenti erogati a ben 8 società controllate (doc. 27), documentazione richiamata nella relazione del proprio CTP (doc. 22) e positivamente vagliata dal CTU. Trattasi di investimenti rientranti nell'oggetto sociale di Parte_1 che trovano una corrispondente prova nei documenti di causa. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto quantificare il danno quantomeno sulla base di tali provati elementi, mentre ha invece (immotivatamente, e quindi erroneamente) provveduto a una
“riduzione equitativa” del danno provato in corso di causa, in tal modo non rispettando, né le risultanze probatorie, né quanto accertato dal C.T.U., né ancora la logica economica che guida l'agire di una holding di partecipazioni (qual è , Parte_1 essendo evidentemente improbabile che questa potesse limitarsi a mantenere la liquidità in cassa, specie per un importo rilevante come quello in questione, senza procedere al suo fruttifero reinvestimento in operazioni che avrebbero potuto procurarle rendimenti percentuali superiori al 2%. Sarebbe, quindi, in ogni caso erroneo ed immotivato non considerare provato il danno nella misura del rendimento da finanziamenti a partecipate nella percentuale documentata da del 6%. In ogni Pt_1 caso, la valutazione equitativa più corretta e conforme alle evidenze di causa avrebbe dovuto condurre a una liquidazione mediana tra i valori documentati, ossia tra il rendimento da investimento in partecipazioni (14,06 o 10,78%) e il rendimento da finanziamenti a società partecipate (6%), ovvero ancora sulla base di una distribuzione bilanciata tra detti utilizzi.
14. Sempre relativo al “quantum” è anche il terzo motivo dell'appello incidentale di
– rubricato: “Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. anche per CP_2 inversione dell'onere probatorio e sulla inutilizzabilità della consulenza d'ufficio esperita in primo grado” – con il quale viene contestata la quantificazione del risarcimento riconosciuto ad sia riguardo al danno emergente, che al lucro Pt_1 Co cessante. Nello specifico: a) quanto alla prima voce di danno, censura la sentenza nella parte in cui ha individuato il dies a quo di riferimento della produzione degli effetti dannosi nella data delle delibere di IN Holding che hanno riconosciuto agli azionisti il diritto alla percezione degli utili negli anni 2018, 2019, 2020, trascurando che ciò che effettivamente rileva era piuttosto la data dell'effettivo pagamento, in
45 merito al quale dato, però, l'attrice era rimasta silente, non offrendo alcun Pt_1 pertinente elemento al riguardo, non bastando a tal fine la produzione delle delibere, che non contengono la specificazione della data di pagamento, data che era onere dell'attrice, e non già della convenuta, indicare e provare;
b) quanto alla seconda voce di danno (lucro cessante) viene invece censurata la carenza di una apprezzabile base di computo e comunque la contraddittorietà della decisione nella parte in cui, da un lato afferma che l'entità del danno richiesto di risarcimento da dipende in Pt_1 realtà “da molte componenti, alcune delle quali imprevedibili o aleatorie”, e dall'altro non si astiene dal riconoscimento di un danno concretamente risarcibile liquidandolo, senza una chiara giustificazione, nella misura di “un terzo del massimo rendimento liquidato sulla base dei criteri dedotti in atto di citazione”.
15. Tutti i motivi relativi alla quantificazione del danno – e quindi sia quelli dell'appello principale di che quello dell'appello incidentale di Parte_1 [...]
– devono ritenersi infondati e vanno quindi respinti. Controparte_2
15.1 Quanto al primo [quinto] motivo dell'appello principale, la decisione – esposta in parte qua a pag. 15 – 16 della sentenza: “Il C.T.U. ha calcolato che sul conto corrente interessato dalla garanzia pignoratizia sono stati addebitati dal 2018 al 2020 interessi passivi per € 354.311,45 ma che qualora i dividendi fossero stati tempestivamente incassati alla data di messa in pagamento di cui alle singole delibere sarebbero viceversa maturati interessi a debito per il minor importo di € 151.621,05. Co Desume quindi che la colpevole inerzia di ha cagionato ad un danno Parte_1 emergente calcolabile in parte qua nella differenza tra i due valori, pari a €
202.690,40 (pag. 11 del primo elaborato peritale). Tale ammontare viene confermato anche in sede di integrazione peritale, ma sulla scorta dell'argomento per cui sul conto corrente “base” (n. 1063935, poi n. 1000/2247) non è stato rinvenuto
l'addebito di interessi, oneri e commissioni afferenti al conto corrente affidato (n.
1240738, poi n. 1000/2555) che fossero “conseguenza del mancato incasso dei dividendi” (pag. 6 del secondo elaborato peritale). In realtà, scopo dell'integrazione Co tecnica disposta era verificare se la tempestiva riscossione da parte di dei dividendi distribuiti da IN Holding S.p.A. avrebbe consentito l'azzeramento del debito di con riferimento a tutti i rapporti bancari dedotti in causa. In tale Parte_1 ottica, va osservato che, in risposta alle osservazioni del C.T.P. attorei, lo stesso
C.T.U. conferma che anche il conto corrente “base” sarebbe stato estinto, in caso di diligente operato della fin dal luglio 2019 (pag. 14 del secondo elaborato CP_1 peritale). Da questa statuizione, segue logicamente che gli interessi, gli oneri e le
46 commissioni addebitati anche su questo conto in epoca successiva non possono rimanere a carico della società correntista, poiché non sono conseguenza di un suo inadempimento, ma risultano piuttosto causalmente riconducibili alla condotta inerte Co di censurata in questa sede. Il relativo importo, pari a € 7.244,32 (pag. 15 del secondo elaborato peritale), va quindi sommato al quantum del danno emergente come sopra calcolato. Danno emergente che dunque va definitivamente statuito nell'importo di € 209.934,72 (ossia € 202.609,40 + € 7.244,32). Secondo Parte_1
l'ammontare indicato dal C.T.U. andrebbe ulteriormente aumentato in considerazione Co del fatto che, se avesse nel tempo riscosso i dividendi di IN Holding S.p.A. man mano che ne veniva deliberata la liquidazione, sul conto corrente in esame non si sarebbe verificato alcuno sconfinamento rispetto al valore accordato e quindi sarebbe stato applicato il minor tasso di interesse c.d. “intra fido”, anziché quello maggiore “extra fido” (cfr. pag. 32 della comparsa conclusionale). Al di là della genericità della contestazione (che non indica i periodi e gli importi degli asseriti sconfinamenti o l'importo dei maggiori interessi di conseguenza addebitati), se ne rileva tuttavia l'irrilevanza in ragione della decurtazione di tutti gli interessi addebitati successivamente al luglio 2019, nonché in ragione della medesima misura percentuale riferibile ai due tassi di interesse (cfr. pag. 14 del secondo elaborato peritale)” – si fonda sulle valutazioni e sul ricomputo effettuato dal C.T.U. nel § 4. della prima Relazione (pag. 8 – 11), che va confermato con la precisazione che se è effettivamente vero che la linea di credito “denaro caldo” prevedeva due tassi tra loro diversi a seconda che il conto corrente di riferimento presentasse uno scoperto intra fido o extra fido, va tuttavia considerato che a partire dall'1.10.2017 l'affidamento
“denaro caldo” non era più in essere, non essendo stato più rinnovato (essendolo stato solo fino al 30.9.2017 e nella minore misura di € 1.035.000), sicché, a partire da detta data, non esistendo più il corrispondente affidamento, il tasso di riferimento non poteva essere quello (intra fido) dell'1,914%, ma quello del 10,750%, da ritenersi applicabile (ed effettivamente applicato dal C.T.U.) fino a quando il conto non fosse stato definitivamente chiuso con estinzione, mediante pagamento, di tutte le spettanze della banca.
15.2 Quanto al secondo [sesto] motivo dell'appello principale, se non può chiaramente escludersi la sussistenza di un danno risarcibile in capo ad – Parte_1 essendo incontestabile (e come rilevato dal primo giudice, incontestato: v. sentenza, pag. 12, terzo cpv.) che qualora i dividendi riconosciuti agli azionisti da IN Holding
S.p.a. fossero stati tempestivamente incassati, oltre ad estinguere la propria
47 esposizione debitoria nei confronti della banca, avrebbe avuto anche la Pt_1 disponibilità liquida di € 2.660.670,10 al 26.7.2019, in aumento fino a € 2.848.518,93 alla data del 22.9.2020, sicché è del tutto ragionevole presumere, in base all'oggetto sociale dell'attrice (v. visura presente in atti in più versioni progressivamente Pt_1 aggiornate) e alla rappresentazione che la stessa ha offerto della propria pregressa attività imprenditoriale, che l'indicata ingente somma di denaro liquido sarebbe stata reimpiegata in investimenti profittevoli, immobiliari o finanziari, generando un rendimento che, non essendo stato nella fattispecie percepito, integra quella peculiare voce di danno denominata lucro cessante, o mancato guadagno – deve altrettanto chiaramente escludersi che la valutazione fatta dal primo giudice vada considerata incoerente con la documentazione prodotta dall'attrice: trattandosi, invero, di una valutazione equitativa (metodica di liquidazione che non è comunque qui in contestazione sia stata legittimamente adottata dal primo giudice), non può pretendersi che mutui esattamente le evidenze risultanti dalle produzioni documentali agli atti di causa, dovendo piuttosto tenere conto di una pluralità di dati di verosimiglianza rientranti nel “notorio”, essendo appunto riconducibile a tale ambito il dato che un investimento, sia immobiliare, che finanziario, può subire oscillazioni di rendimento non esattamente prevedibili (tanto più se l'orizzonte temporale è, come nel caso in esame, di più anni), come non ripetersi con la stessa identica frequenza, ovvero ancora scontare il rischio intrinsecamente connesso all'insolvenza del soggetto finanziato, nel caso appunto di prestiti erogati a società partecipate. D'altra parte, se avesse inteso ottenere una liquidazione quanto più “esatta” possibile del danno Pt_1 in tesi sofferto a causa e in dipendenza della indisponibilità delle richiamate risorse finanziarie improvvisamente e, con tutta verosimiglianza imprevedibilmente, ricavate dagli utili distribuiti da IN Holding S.p.a., avrebbe dovuto apprezzabilmente implementare la propria offerta probatoria, ad esempio: - producendo i propri bilanci per l'intero periodo di riferimento, come l'intera propria contabilità d'impresa al fine di verificare la tipologia degli investimenti fatti nel periodo immediatamente antecedente a quello della acquisita nuova disponibilità finanziaria ed individuare su base matematica la relativa marginalità; - indicando esattamente il perimetro e la tipologia delle proprie partecipazioni in altre imprese, nonché producendo un accurato report illustrativo delle disponibilità economico-finanziarie delle partecipate in tesi richiedenti finanziamenti, dipendendo, ovviamente, la profittevolezza di un investimento dalle caratteristiche e dalla solvibilità del soggetto finanziato;
- dimostrando la disponibilità di IN Holding S.p.a. ad estendere la propria
48 partecipazione (e cioè la partecipazione di in detta società, essendo Parte_1 evidente il fatto che, non trattandosi di una società quotata, la possibilità di incrementare l'investimento dipendeva strettamente dalla disponibilità del C.d.A. di
IN Holding a cedere azioni proprie, ovvero ad aumentare il capitale sociale a pagamento, ecc. In definitiva, se non può negarsi che abbia offerto un Pt_1 apprezzabile insieme di elementi probatori, certamente suggestivo del fatto che la stessa avrebbe del tutto verosimilmente messo a profitto la rilevante disponibilità finanziaria di cui si è detto se solo ne avesse avuto l'immediato possesso, e se può parimenti ritenersi che la quantificazione del danno risarcibile fatta dal giudice non sia distonica rispetto a tali evidenze, avendo liquidato il danno economico da lucro cessante nella misura di un terzo del massimo rendimento liquidato sulla base dei criteri dedotti in atto di citazione (in cui, si ricorda, erano stati indicati i soli finanziamenti erogati a società dichiaratamente partecipate al tasso del 6% su base annua), e quindi nella misura del 2% annuo (pari comunque ad oltre il doppio del rendimento dei titoli di Stato alle date di riferimento), deve concludersi nel senso che la sentenza sia, anche in parte qua, esente dalle criticità dedotte dalla difesa di
[...]
che non può legittimamente pretendere, sulla base di quanto dedotto e Pt_1 prodotto, un incremento della liquidazione del danno nei termini indicati.
15.3 Quanto, infine, al riferito terzo motivo dell'appello incidentale, si osserva:
a) la censura attinente al difetto di prova della data di esecuzione dei pagamenti dei dividendi di I.H. S.p.a. è, da un lato inammissibile per difetto di specificità – limitandosi, a ben vedere, a ripetere inalterato quanto già dedotto in primo grado, senza prendere specifica posizione in relazione a quanto corrispondentemente Co ritenuto dal giudice, che in merito si è così pronunciato: “ eccepisce altresì (ancora
a pag. 43 della propria comparsa conclusionale) che i calcoli del C.T.U. si basano sul presupposto della liquidazione immediata dei dividendi alla data della delibera assembleare, contestando ad di non aver dimostrato la data effettiva della Parte_1 liquidazione avvenuta nei confronti degli altri azionisti. Ritiene però il giudicante che,
a fronte del fatto costitutivo della pretesa attorea rappresentato dalla esigibilità giuridica dei dividendi al momento della delibera suddetta, la circostanza della successiva disponibilità materiale degli stessi in capo agli aventi diritto rappresenta il presupposto fattuale della
contro
-eccezione la cui prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., Co doveva essere fornita piuttosto da (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Correttamente, quindi, il C.T.U. non ha modificato le proprie conclusioni allineandosi all'argomentazione in questione” – e dall'altro comunque infondata, tenuto conto che
49 tutte le delibere di I.H. S.p.a. che avevano previsto la distribuzione degli utili agli azionisti (e quindi anche ad contenevano la puntuale indicazione della Parte_1 data di esigibilità, che va ritenuta la data di valuta, e quindi la data di riferimento, a prescindere da quella che può essere stata la (eventualmente diversa) data dell'effettivo pagamento agli azionisti che si erano a tal fine attivati (v. C.T.U., pag.
9 – 10: “Per quanto riguarda la rettifica della data di accredito dei dividendi, il sottoscritto CTU ha ritenuto di far riferimento al giorno successivo a quello indicato per la messa in pagamento nelle diverse delibere di distribuzione (tenendo conto di
1 giorno banca per l'esecuzione del trasferimento): - nel verbale di assemblea del
05/07/2018, che ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a € 1 per azione, è previsto che “i dividendi sono posti in pagamento immediatamente” (doc. n. 12 ; Pt_1 il sottoscritto CTU ha quindi considerato come data valuta dell'operazione il
06/07/2018, per € 250.998,00; - nel verbale di assemblea del 25/07/2019, che ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a € 14,50 per azione, è previsto che “i dividendi sono in pagamento dalla data odierna” (doc. n. 13a ; il sottoscritto CTU Pt_1 ha quindi considerato come data valuta dell'operazione il 26/07/2019, per €
3.639.471,00; - nel verbale di assemblea del 17/09/2020, che ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a € 0,35 per azione, è previsto che “i dividendi sono posti in pagamento dal 21/9 p.v.” (quindi dal 21/09/2020) (doc. n. 26 ; il Pt_1 sottoscritto CTU ha quindi considerato come data valuta dell'operazione il
22/09/2020, per € 87.849,30. Si ricorda che i dividendi sono stati accreditati in c/c il
22/01/2021, con data valuta 18/01/2021”);
b) la censura attinente al preteso difetto di prova del “quantum” del danno da lucro cessante è invece inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in un insieme di affermazioni tautologiche, prive di un'effettiva portata critica (v. atto d'appello , pag. 61 – 62: “La consulenza presenta un'ulteriore evidente criticità. CP_2
Il CTU, pur affermando di non poter riscontrare il presunto danno da 'mancato impiego' di somme attive, nelle conclusioni, non si esime dal fornire al Giudice, anche con una certa enfasi non comprensibile, dei numeri. Nella sostanza, ipotizza una
'forbice' di tale danno ad un 'tasso di interesse dell'investimento dall'1% al 6% assolutamente non documentato dall'Attrice. Ed anzi valorizza, addirittura in grassetto, solo l'ipotesi al 6%, quantificando tale danno per ipotetico mancato impiego “…fino a euro 238.585,00…” e non, ad esempio, anche quella all'1% di euro
39.764,00 (!) Dimenticandosi, poi, il CTU, di valorizzare, nelle conclusioni, lo stesso ventaglio di danno (dall'1% al 6%), nell'ipotesi alternativa, che pone come data finale
50 della maturazione del danno quella del 1.12.2020; il che porterebbe il CTU a definire un danno da 'mancato impiego' che va da un minimo di euro 37.429,00 fino a un massimo di euro 224.576,00. Tuttavia, se per il CTU non è stato riscontrabile in atti quale potesse essere il 'rendimento' atteso da “[nello svolgere] la sua Parte_1 attività caratteristica”, come esposto nel quesito, ipotizzare, come operato dal CTU, degli ipotetici rendimenti a dei tassi che vanno dall'1% al 6%, pare all'Esponente -e non poteva essere condiviso dal Giudice- un mero esercizio matematico, privo di sostanziale supporto giuridico e documentale. Quanto va valorizzato della CTU è, in definitiva, che il perito ha, preliminarmente, avuto modo di affermare che Parte_1 alleghi solo degli ipotetici 'costi per finanziamenti' alle controllate (peraltro non documentati) e che, invece, “non si rinviene alcun riferimento a investimenti in partecipazioni.” E quanto viene criticato nella sentenza è che il Giudice di primo grado da un lato dichiari che (cfr. pagina ...) l'entità del danno richiesto da Controparte dipenda ' da molte componenti, alcune delle quali imprevedibili o aleatorie', ma, dall'altro lato, non si astenga a liquidare ad (cfr. pagina 18) 'un terzo del massimo Pt_1 rendimento liquidato sulla base dei criteri dedotti in atto di citazione'”) ed è comunque infondata sulla base delle considerazioni già esposte sub § 15.2, al quale si rinvia.
16. Da ultimo, va infine esaminato il quarto motivo dell'appello incidentale di
[...]
– rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla CP_2 liquidazione delle spese e competenze a parte attrice di primo grado” – con il quale Co
critica la sentenza per aver posto le spese di lite a proprio carico nonostante che la pretesa risarcitoria di sia stata riconosciuta in misura pari a circa un Parte_1 settimo di quanto richiesto, sicché le spese legali dovevano essere liquidate a favore di , o in estremo subordine compensate per il rigetto di quasi tutte le Controparte_2 domande avversarie.
Il motivo è infondato.
All'esito del giudizio di primo grado l'attrice è risultata comunque vincitrice Parte_1 nei confronti di sicché mai avrebbe potuto essere condannata Controparte_2
a rimborsare le spese di lite a favore della convenuta.
La liquidazione delle spese è stata quindi correttamente effettuata tenendo conto del
“decisum”, con applicazione dei medi tariffari per tutte le fasi del giudizio.
Quanto alla pretesamente omessa compensazione delle spese processuali in ragione dell'accoglimento di una sola parte delle domande attoree, si ricorda che la relativa determinazione è il frutto di una scelta ampiamente discrezionale del giudice, che nel caso di specie ha deciso di non disporla, evidentemente ritenendo che la condotta
51 complessivamente tenuta dalle parti e l'esito del giudizio non la giustificassero, neppure in parte, tenuto anche conto del fatto che la liquidazione è stata effettuata sulla base di quanto effettivamente riconosciuto.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano pertanto in dispositivo nei seguenti termini: A) nel rapporto tra e Parte_1 [...]
, a carico della prima e a favore Controparte_3 della seconda, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione
“causa di valore indeterminabile di complessità media”; B) nel rapporto tra Parte_1
e stante la reciproca soccombenza, si compensano Controparte_2 integralmente.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la relativa impugnazione
(rispettivamente principale e incidentale), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 33/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale di e Parte_1
l'appello incidentale di Controparte_2
b) conferma per l'effetto la impugnata sentenza n. 1035/2023 del Tribunale di
Vicenza;
c) condanna l'appellante principale, a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
, le spese di lite Controparte_3 del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 12.156, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
52 d) compensa integralmente le spese del secondo grado tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
e) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale ( e della Parte_1 appellante incidentale ( dei presupposti di cui Controparte_2 all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1- bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 33/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 5.1.2024, iscritta a ruolo il 10.1.2024, vertente
TRA
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Malo (VI), piazza San Bernardino, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta DE, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Vicenza,
Via del Commercio 56, appellante principale/attrice in primo grado
E
amministrativa, p.i. Controparte_1
in persona dei commissari liquidatori, con sede in Vicenza, Via P.IVA_2
Battaglione Framarin 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica ND e
EN ND, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori: e Email_1
; Email_2 appellata/convenuta in primo grado
E
p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, rappresentata e difesa
1 dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio eletto preso il difensore, in Venezia Mestre, Via delle Industrie 19/C, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1035/2023, pubblicata il 5.6.2023 a definizione del procedimento n. 5218/2021 R.G.
Tribunale Vicenza, promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 di con atto di Controparte_3 citazione notificato il 17.9.2021, in punto: accertamento della nullità e/o comunque della illegittimità della cessione della propria posizione debitoria da a CP_4
con richiesta di condanna di quest'ultima a restituire tutte le Controparte_2 somme addebitate quale cessionaria del rapporto e, in subordine, per ottenere il ristoro dei danni (danno emergente e lucro cessante) subiti a causa della condotta contraria a buona fede tenuta dalla convenuta;
CP_2 causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale [ : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto da avverso parte della sentenza n. 1035/2023 (RG. n. 5218/2021, rep. n. Pt_1
1711/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 2.06.2023, pubblicata il
5.06.2023, non notificata), per i motivi esposti e per l'effetto, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza, come segue: - in via principale: accogliersi le domande di Pt_1 non accolte in primo grado e accertarsi la nullità/inefficacia/illegittimità della
[...] cessione della posizione debitoria dell'attrice a Parte_1 Controparte_2 per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiararsi la titolarità della
[...] posizione in capo alla liquidatela di nonché Controparte_1 condannarsi a restituire ad gli importi a qualsivoglia titolo Controparte_2 Parte_1 addebitati e incassati in qualità di cessionaria all'odierna attrice appellante, oltre a interessi e rivalutazione;
- rigettarsi integralmente l'appello incidentale di
[...]
e le istanze istruttorie ivi formulate;
- respingere in ogni caso tutte le CP_2 eccezioni e domande delle parti appellate;
- in via subordinata: confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di condanna risarcitoria per il comportamento contrario a buona fede di Controparte_2
riformarla limitatamente alla quantificazione del danno dovuto ad da
[...] Pt_1 [...]
e, per l'effetto: - liquidare il danno emergente nella misura che Controparte_2 si indica fin da ora in €. 302.232,77 ovvero nella diversa somma dedotta dal presente atto e/o che dovesse ritenersi rideterminata a seguito di rinnovo della CTU, oltre
2 interessi e rivalutazione;
- liquidare il lucro cessante nella misura che si indica fin da ora in €. 584.444 (considerando un rendimento medio del 14,06%) ovvero nella diversa somma dedotta dal presente atto e/o che dovesse essere rideterminata a seguito di rinnovo della CTU, oltre interessi e rivalutazione. Conseguentemente condannare a pagare il danno liquidato oltre interessi e Controparte_5 rivalutazione;
- in via istruttoria: si chiede di voler disporre un'integrazione/rinnovazione della relazione tecnica, come argomentato in atto, affinché il CTU fornisca una compiuta risposta al quesito peritale originariamente assegnato. In particolare, rispondendo al punto c) del quesito: 1) determini e quantifichi gli interessi addebitati da in ragione dell'omessa Parte_2 qualificazione della posizione di quest'ultima come “in bonis”, e comunque applicando il tasso intra fido come motivato in narrativa;
inoltre, rispondendo al punto d) del quesito: 2) determini e quantifichi il danno subito da a causa del mancato incasso Pt_1 dei dividendi distribuiti da IH, da valutarsi in termini di impiego delle relative somme mediante l'investimento in partecipazioni societarie;
- ancora in via istruttoria: si chiede l'ammissione dei capitoli formulati nella propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), cod. proc. civ. In particolare, chiede di essere ammessa a provare Pt_1 per testi le seguenti circostanze: 1) essere vero che, nel mese di novembre 2013, il
Capo Area di zona di , sig. , a fronte della Controparte_1 CP_6 richiesta di emettere una fidejussione per € 1 milione formulata da richiedeva a Pt_1 quest'ultima di aprire di un “conto corrente indisponibile a pegno” con il deposito vincolato di un importo complessivo pari a quello oggetto della garanzia;
2) essere vero che, ad inizio dell'anno 2014, il Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , richiedeva più volte ad di acquistare un pacchetto di azioni CP_6 Pt_1
BPV; 3) essere vero che il Capo Area di zona di , sig. Controparte_1 CP_6
, riferiva come l'acquisto di azioni BPV avrebbe consentito ad di ottenere
[...] Pt_1 da parte dell' una concessione di credito e l'applicazione di tassi d'interesse Pt_3 vantaggiosi;
4) essere vero che il Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , evidenziava come l'acquisto di azioni BPV fosse una cortesia che CP_6 la Direzione Generale offriva ai clienti storici e più prestigiosi;
5) essere vero che il
Capo Area di zona di , sig. , riferiva ad Controparte_1 CP_6 Pt_1 che l'acquisto di azioni BPV non era soggetta ad alcun rischio di perdita;
6) essere vero che il Capo Area di zona di , sig. , Controparte_1 CP_6 rassicurava circa il fatto che sarebbe stato possibile liquidare l'acquisto azionario Pt_1 in qualsiasi momento da parte dell'odierna attrice, in ragione delle esigenze
3 finanziarie della medesima;
7) essere vero che il Capo Area di zona di Controparte_1
, sig. , precisava ad che l'ammontare dell'investimento
[...] CP_6 Pt_1 in azioni BPV avrebbe dovuto essere pari a circa € 1 milione;
8) essere vero che, a fronte della richiesta formulata dal Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , eccepiva di non disporre della liquidità necessaria per poter CP_6 Pt_1 perfezionare l'acquisto azionario;
9) essere vero che il Capo Area di zona di CP_1
, sig. , replicava a propria volta che l'acquisto si Controparte_1 CP_6 sarebbe potuto concludere mediante lo smobilizzo dell'importo presente sul “conto corrente indisponibile a pegno” n. 19/1100355 – il cui saldo era pari ad € 1 milione
– utilizzato per garantire l'importo della fidejussione rilasciata dall'Istituto berico;
10) essere vero che, nell'estate del 2014, il Capo Area di zona di Controparte_1
, sig. , insisteva con i rappresentanti di affinché
[...] CP_6 Pt_1 quest'ultima sottoscrivesse l'aumento di capitale appena deliberato dall;
11) Pt_3 essere vero che il Capo Area di zona di , sig. , Controparte_1 CP_6 sottolineava come l'adesione all'AUCAP avrebbe consentito ad di ottenere da Pt_1 parte dell'Istituto una concessione di credito e l'applicazione di tassi d'interesse vantaggiosi;
12) essere vero che, negli ultimi mesi dell'anno 2014, chiedeva al Pt_1
Capo Area di zona di , sig. , di procedere Controparte_1 CP_6 alla liquidazione dell'investimento in azioni BPV in ragione di sopraggiunte esigenze di liquidità; 13) essere vero che il Capo Area di zona di , Controparte_1 sig. , rispondeva negativamente alla richiesta formulata da e CP_6 Pt_1 precisava che l al momento stava incontrando una transitoria difficoltà nel far Pt_3 fronte alle domande di vendita di azioni;
14) essere vero che, all'inizio dell'anno 2015, il Capo Area di zona di , sig. , appurata CP_1 Controparte_1 CP_6
l'impossibilità di liquidare l'investimento in azioni BPV operato da acconsentiva Pt_1
a erogare nuovo credito all'odierna attrice e, in particolare, un'apertura fido di conto corrente, nella forma del cosiddetto “denaro caldo”, per € 1.500.000, con scadenza
31 dicembre 2015; 15) essere vero che, in occasione dell'apertura del fido di cui al capitolo n. 15), Capo Area di zona di , sig. , Controparte_1 CP_6 negava ad la possibilità di porre a garanzia dello stesso le azioni BPV di proprietà Pt_1 della società e, al contrario, richiedeva un pegno sulle azioni IN Holding;
16) essere vero che, nel biennio 2015-2016 e nel primo semestre del 2017, i rappresentanti di il sig. e l'avv. Riccardo Canilli, incontravano in Pt_1 Tes_1 più occasioni la Direzione di e che gli incontri avevano ad Controparte_1 oggetto la liquidazione dell'investimento in azioni BPV;
17) essere vero che oggetto
4 degli incontri di cui al capitolo n. 16) con la Direzione di BPV, nelle persone di
e , era la compensazione totale o parziale della Persona_1 Persona_2 posizione debitoria di con la somma corrisposta per l'acquisto delle azioni BPV;
Pt_1
18) essere vero che richiese a BPV la proroga del fido “denaro caldo” in scadenza Pt_1 il 31 dicembre 2015; 19) essere vero che richiese a BPV, in accordo con i Pt_1 funzionari della Banca, la proroga del fido “denaro caldo” in scadenza il 31 dicembre
2016; 20) essere vero che le proroghe di cui ai capitoli 18) e 19) venivano richieste da in accordo con i funzionari della Banca quando erano in corso le trattative per Pt_1 compensare il debito “denaro caldo” con il credito relativo alla cessione delle azioni;
21) essere vero che, alla scadenza del fido “denaro caldo” del 30 settembre 2017,
chiese ad il rientro dell'esposizione come da doc. 31 che si CP_2 Pt_1 rammostra;
22) essere vero che rifiutò ad di concedere una proroga CP_2 Pt_1 al finanziamento “denaro caldo” e si rese disponibile a concedere un piano di rientro rateale;
23) essere vero che nel mese di agosto 2018, nella persona del dott. Pt_1
incontrava i funzionari di , nelle persone dei sig.ri Tes_1 CP_2
e ; 24) essere vero che, in occasione dell'incontro Persona_3 Persona_2 di cui al capitolo che precede, chiedeva la retrocessione della posizione di Pt_1 Pt_1
a BPV in LCA;
25) essere vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo
[...] precedente, , nelle persone dei sig.ri e CP_2 Persona_3 Per_2
, si rese disponibile a valutare una proposta transattiva che comprendesse un
[...] saldo e stralcio. Si indicano quali testi: - dott. già dipendente di Persona_1
, ora occupato presso;
- dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_2
già dipendente di , ora occupato presso
[...] Controparte_1 [...]
; - Federica Vettore, Via Firenze 8, EL TE OT (VI); - avv. CP_2
Riccardo Canilli, Contrà Santa Corona n. 9, Vicenza;
- dott. , presso Tes_1
DE & Associati S.r.l.; - sig. , già dipendente di CP_6 Controparte_1
, ora occupato presso;
- già
[...] Controparte_7 Persona_3 dipendente di , ora occupato presso;
- Controparte_1 Controparte_2
, già dipendente di , ora occupato presso Testimone_2 Controparte_1
; - già dipendente di , Controparte_2 Testimone_3 Controparte_1 ora occupata presso . In ogni caso condannarsi le convenute Controparte_2 appellate alla rifusione integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori. Parte appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o comunque modificate dalle controparti”; conclusioni di parte appellata [ : Controparte_8
5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, 1) rigettare
l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 1035/2023 resa dal Tribunale di Vicenza in data 3 giugno 2023 e pubblicata in data 5 giugno 2023 nel giudizio recante n. R.G. 5218/2021; 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ Controparte_2
;
[...]
“In via principale: - respingere interamente l'appello promosso da in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni e deduzioni tutte di cui in comparsa di costituzione e/o ridurre le domande risarcitorie tutte promosse da anche ai Pt_1 sensi dell'art. 1227 cod. civ., per aver causato ogni eventuale danno con Pt_1 proprio comportamento colposo e/o non avendo la stessa evitato ogni eventuale danno tramite l'ordinaria diligenza;
- in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale n. 1, 2, 3 e 4 di cui in comparsa di costituzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1035/2023 emessa dal Giudice Dottoressa Aglaia
DO in data 2.6.2023, pubblicata in data 5.6.2023, non notificata, che ha deciso la causa n. RG 5218/2021, dichiarare che nulla deve ad a Controparte_2 Pt_1 titolo di risarcimento del danno per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore, a restituire quanto sinora versato da di Parte_4 appello- per il totale di euro 352.341,35 oltre interessi legali dal 17.6.2023, e/o ridurre le domande risarcitorie tutte promosse da anche ai sensi dell'art. Pt_1
1227 cod. civ., per aver causato ogni eventuale danno con proprio Pt_1 comportamento colposo e/o non avendo la stessa evitato ogni eventuale danno tramite l'ordinaria diligenza. In via subordinata e preliminare, anche nel merito: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine a Controparte_2 tutte le contestazioni avanzate sull'acquisto delle azioni di , nonché ai motivi CP_9 che hanno portato a richiedere a in bonis Pt_1 Controparte_1
l'apertura di credito del 2015 oggetto di causa, e, in ogni caso, rigettare le domande
Avversarie in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto,
e/o prescritte anche per i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via estremamente subordinata, in via istruttoria: - si insiste affinché il Collegio ordini al CTU nominato in primo grado di integrare il suo elaborato di primo grado, e quindi le sue conclusioni, fornendo un'ipotesi di 'saldo' di c/c e di
6 interessi eventualmente debendi limitando l'asserito - ma contestato - 'ritardo colpevole' di al frangente temporale 20.1.2020 – 26.6.2020, come Controparte_2 in narrativa della comparsa di costituzione precisato”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Vicenza, definitivamente provvedendo nella causa R.G. n. 5218/2021 – promossa da
[...] nei confronti di e di Pt_1 Controparte_2 Controparte_8 per ottenere l'accertamento della invalidità della cessione dalla
[...] seconda alla prima della propria posizione debitoria rinveniente dal fido garantito da pegno su azioni IN Holding concessole da nei primi mesi del 2015 e CP_4 successivamente più volte rinnovato, e la restituzione a titolo di indebito di quanto corrispondentemente versato a ovvero, in subordine, il Controparte_2 risarcimento del danno (per danno emergente e lucro cessante) in tesi sofferto a causa della condotta di contraria a buona fede nell'esecuzione del rapporto di CP_2 finanziamento – ha, da un lato, respinto la domanda di nullità della cessione del rapporto di finanziamento, ritenuto essere stato legittimamente trasferito da
[...]
a , e dall'altro ritenuto fondata la domanda risarcitoria CP_4 Controparte_2 proposta nei confronti di , così statuendo: “
1. condanna CP_2 Controparte_2
a risarcire ad il danno emergente e il lucro cessante cagionato con la Parte_1 propria condotta contraria al principio di buona fede, nella misura complessiva di €
284.793,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda proposta in causa dalle parti costituite in giudizio;
3. rigetta in particolare le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
;
4. rigetta inoltre la Controparte_3 domanda svolta ex art. 96 c.p.c. da Controparte_3
nei confronti di 5. condanna a rifondere
[...] Parte_1 Parte_1 in favore di amministrativa le Controparte_3 spese di lite, liquidate in € 10.860,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. condanna a Controparte_2 rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 1.241,00 per esborsi e Parte_1 in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa sia per la prima relazione tecnica sia per l'integrazione peritale, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere alle Controparte_2
7 controparti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.”.
2. Nello specifico, a fondamento delle domande dedotte in causa, con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo indicato in epigrafe esponeva: in fatto:
i) di avere chiesto, ed ottenuto, dalla (in bonis) Controparte_1 una fideiussione del valore di € 1.000.000,00 accessoria a rapporti commerciali intrattenuti con una società tedesca;
ii) che per garantire il rientro in caso di escussione della garanzia le aveva CP_4 intestato il “conto corrente indisponibile a pegno” n. 19/1100355 su cui costituire un deposito monetario vincolato di importo pari a quello oggetto della fideiussione, insistendo per associarvi, quale pegno, un deposito di azioni della stessa di cui CP_4 veniva garantito un rendimento annuo del 2% e la possibilità dello smobilizzo per l'intero entro la fine del 2014;
iii) che non disponendo della liquidità necessaria per procedere all'acquisto azionario, avendo già bloccato la suddetta somma sul conto corrente indisponibile, riceveva comunque assicurazione da parte della banca che il pagamento del relativo prezzo sarebbe stato garantito dal medesimo conto corrente vincolato. In data
23.12.2013 venivano così traferite ad 16.000 azioni bancarie del valore Parte_1 complessivo di € 1.000.000,00, pur in assenza della sottoscrizione negoziale del legale rappresentante della società. Tuttavia, diversamente da quanto era stato rappresentato da la provvista per il relativo pagamento veniva prelevata CP_4 unilateralmente dalla banca, invece che dal conto corrente vincolato, di cui non era pervenuta tempestiva autorizzazione per lo smobilizzo, dal conto corrente operativo di n. 19/057/1063935, che finiva quindi per riportare un saldo passivo di Parte_1
€ 80.000,00. Solo nel febbraio 2014 veniva disposto lo smobilizzo del conto corrente vincolato e il riaccredito sul conto corrente operativo della somma in precedenza prelevata, rimanendo per contro le azioni di intestate alla società; CP_4 iv) che nel dicembre 2014 aveva chiesto a una nuova fideiussione di € CP_4
1.000.000,00 previa liquidazione del deposito azionario. La nonostante CP_1 quanto dalla stessa inizialmente assicurato, rappresentava tuttavia l'impossibilità della vendita delle proprie azioni di proprietà della cliente nei tempi che questa aveva richiesto. Per l'effetto, si era trovata nella necessità, per poter ottenere la fideiussione, di dover chiedere la concessione di un ulteriore fido, che veniva di seguito accordato fino alla concorrenza della somma di € 1.500.000,00 con scadenza
8 al 31.12.2015, a garanzia del quale veniva conferito in pegno, con accordo del
29.5.2015, un pacchetto azionario di IN Holding S.p.a.; la linea di credito veniva successivamente rinnovata più volte, per essere infine ceduta a Controparte_2 dopo la sottoposizione di alla procedura di
[...] Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa;
v) che non le aveva messo a disposizione gli originali dei Controparte_2 certificati di partecipazione in IN Holding S.p.a. e le aveva di conseguenza impedito di percepire i dividendi che I.H. aveva deciso di distribuire (pro quota pari a € 3.890.469,00) e di conseguenza di potere con questi ripianare l'esposizione debitoria dipendente dal rilascio del fido ed evitare così, sia l'addebito di interessi e oneri ulteriori, sia la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia; vi) che aveva quindi proposto contro un'azione cautelare Controparte_2 ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna dei suddetti certificati, ma la domanda veniva rigettata, anche in sede di successivo reclamo, avendo il Tribunale ritenuto che il diritto di percepire i dividendi della società partecipata, e quindi il diritto di trattenere i relativi certificati azionari da esibire nell'assemblea societaria, spettasse, non alla ricorrente, ma proprio alla Banca quale creditore pignoratizio;
vii) che attesa la determinazione assunta dal Tribunale aveva intimato a
[...]
di provvedere alla riscossione dei dividendi, cosa che alfine faceva CP_2 CP_2 attivandosi in tal senso e, ricevute le corrispondenti somme, tratteneva, a soddisfazione del proprio credito, € 1.174.817,98, estinguendo così il debito di
[...]
Pt_1 in diritto: viii) che la cessione del fido da in liquidazione Controparte_1 coatta amministrativa a in quanto compiuta in violazione Controparte_2 della norma imperativa contenuta nell'art. 2 D.L. 99/2017, doveva ritenersi nulla: non solo, infatti, il rapporto era scaduto già in data 31.12.2016, poiché la richiesta di rinnovo precedentemente avanzata da aveva ottenuto riscontro solo in Parte_1 data 20.7.2017, ragion per cui si trattava di un rapporto estinto, che doveva al limite essere ceduto a attualmente Controparte_10 [...]
ma soprattutto il fido doveva ritenersi Controparte_11 negozialmente collegato all'acquisto azionario che rappresentava il corrispettivo della fideiussione, sicché, a norma di legge, era rimasto nella titolarità della banca sottoposta alla procedura concorsuale;
9 ix) che la condotta tenuta da ritardando la percezione dei Controparte_2 dividendi distribuiti da IN Holding S.p.a. doveva ritenersi contraria a buona fede, avendole causato un danno emergente di € 363.821,00 a titolo di commissioni e maggiori interessi maturati sul conto affidato, mentre, viceversa, se si fosse CP_2 comportata in buona fede avrebbe incassato i dividendi di I.H. S.p.a., consentendo in tal modo ad di portare il proprio conto corrente a credito di € Parte_1
3.092.679,00 nel luglio 2020 e di impiegare tale provvista, o per l'acquisto di nuove partecipazioni immobiliari (come da prassi aziendale, realizzando così un profitto atteso di € 496.834,00, come da calcoli riportati in una perizia di parte), ovvero per finanziare le proprie controllate, evitando così che queste ricorressero al prestito bancario e sopportassero quindi i corrispondenti esborsi per € 268.198,00,
e quindi chiedeva:
a) che venisse dichiarata la nullità della cessione del fido, da riconoscersi quindi ancora nella titolarità di CP_1 Controparte_3
, e che venisse condannata a restituire tutti gli
[...] Controparte_2 importi addebitati nella presunta qualità di cessionaria del rapporto indicato;
b) in subordine, che venisse condannata al risarcimento Controparte_2 del danno emergente e del lucro cessante cagionati dalla sua condotta contraria a buona fede, con liquidazione da farsi eventualmente anche in via equitativa.
3. si costituiva in causa Controparte_12 eccependo l'improcedibilità delle domande attoree nei propri confronti ai sensi dell'art. 83, co. 3, T.U.B. e la loro improcedibilità in assoluto per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Quanto alla titolarità del rapporto controverso, rilevava che la linea di credito, scaduta in data 31.12.2016, era stata rinnovata in data 10.3.2017, con prima scadenza al 30.6.2017 e poi di nuovo in data 1.8.2017 con scadenza al 30.9.2017, con l'effetto che al momento della sottoposizione della alla procedura concorsuale non era estinta e il relativo CP_1 rapporto, siccome funzionale all'esercizio dell'azienda bancaria, era stato legittimamente trasferito alla cessionaria . Evidenziava inoltre che il fido CP_2 non era collegato all'acquisto azionario, il quale a sua volta non era collegato alla fideiussione, per cui anche sotto tale profilo la sua cessione andava considerata legittima. Chiedeva quindi, oltre alla pronuncia della dedotta improcedibilità, il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Si costituiva in causa anche eccependo in via Controparte_2 pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società
10 attrice rispetto alla domanda di nullità della cessione, in quanto tale contratto, inter alios acta, non incideva comunque sul suo obbligo di adempimento. Nel merito, esponeva, con riguardo alla titolarità dei rapporti controversi: - che non vi era alcun collegamento negoziale giuridicamente rilevante tra il fido stipulato nel 2015 e l'acquisto azionario concluso nel 2013, tanto è vero che nemmeno nella richiesta della linea di credito inoltrata a né nel verbale del consiglio di amministrazione che CP_4 autorizzava tale richiesta, veniva fatta alcuna menzione dell'investimento; - che il fido era stato rinnovato fino al 30.6.2017 per effetto dell'atto di integrazione del contratto di pegno datato 7.2.2017, sicché il rapporto in questione era stato Co correttamente trasferito a quale rapporto pendente e costituente un'attività inclusa nel perimetro della cessione. Quanto alle contestazioni inerenti alla riscossione dei dividendi di IN Holding S.p.a., sosteneva di aver agito correttamente, sia perché non era tenuta a restituire i certificati azionari ex art. 2993
c.c., sia in quanto non sapeva che il valore dei suddetti dividendi sarebbe stato tale da estinguere l'esposizione della società debitrice, sia, ancora, in quanto l'esercizio dei relativi diritti economici era stata ostacolata dalla stessa con l'effetto Parte_1 che il risarcimento del danno da questa lamentato avrebbe dovuto essere in ogni caso escluso ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., o comunque ridotto ai sensi del primo comma della medesima disposizione. Osservava ancora che la società attrice aveva spontaneamente conferito in pegno la partecipazione azionaria de qua, rinunciando ai relativi dividendi, per cui non poteva ritenersi configurato alcun danno fintantoché l'accumularsi dei dividendi medesimi non aveva coperto l'ammontare del debito bancario. Infine, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sia con riguardo alle domande aventi ad oggetto la commercializzazione di azioni di CP_4 sia comunque con riguardo al fido, perché il relativo contenzioso era stato instaurato in data successiva al 26.6.2017, ossia alla data di esecuzione del contratto di cessione, come previsto dal combinato disposto dell'art. 3, co. 1, lett. c), D.L.
99/2017 e della clausola 3.1.4.b (vi) del medesimo contratto. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, delle domande attoree, nonché, in subordine, che le domande risarcitorie venissero rigettate, previo accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva.
5. La causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. contabile in relazione al seguente quesito: “Esaminati gli atti, i documenti di causa, il CTU: a) ridetermini quale sarebbe stato il saldo del conto corrente n. 1240738 (poi divenuto 1000/2555) ove
[...]
avesse consentito l'incasso dei dividendi distribuiti da IN Holding con CP_2
11 delibere di luglio 2018, luglio 2019 e settembre 2020; b) individui e quantifichi gli addebiti operati da sul conto corrente n. 1240738 (poi divenuto Controparte_2
1000/2555) a titolo di interessi, oneri e commissioni in conseguenza del mancato incasso dei dividendi distribuiti da IN Holding;
c) determini e quantifichi quali addebiti avrebbe potuto legittimamente operare a titolo di interessi, oneri e CP_2 commissioni sul conto corrente n. 1240738 ove i dividendi distribuiti da IN
Holding fossero stati incassati tempestivamente;
d) determini e quantifichi il danno subito da a causa del mancato incasso dei dividendi distribuiti da IN Pt_1
Holding, da valutarsi sulla base dell'impiego e del rendimento delle relative somme che ne avrebbe tratto svolgendo la sua attività caratteristica (società Parte_1 holding) e, quindi, in termini di mancato impiego delle somme per erogazione o estinzione di finanziamenti a o da società del gruppo e/o impiego delle somme per investimenti di capitale su partecipazioni societarie”, successivamente implementato richiedendosi altresì al consulente d'ufficio di rispondere al seguente quesito integrativo: “Il C.T.U., riformulando i calcoli di cui ai punti b) e c) del quesito peritale già posto in corso di causa, rielabori i prospetti attualmente riportati a pag. 11 dell'elaborato peritale in atti tenendo conto altresì degli interessi, oneri e commissioni afferenti al c.d. “ ” ma addebitati sul c.d. “ , Controparte_14 Parte_5 avvalendosi a tal fine della sola documentazione già versata ritualmente in atti dalle parti””, ed è stata quindi decisa con la citata sentenza n. 1035/2023, qui oggetto di impugnazione: I) nella parte in cui ha respinto la domanda attorea volta ad accertare la nullità della cessione della posizione debitoria di da a Parte_1 CP_4 CP_2 ed affermarsi, per l'effetto, la titolarità della posizione ancora in capo alla liquidatela Co di e conseguentemente rigettato la richiesta di condanna di alla CP_4 restituzione degli importi incassati in qualità di cessionaria del rapporto. In particolare, nella parte in cui: i) ha respinto la prima domanda di ritenendo Parte_1 che il fido di riferimento non potesse considerarsi scaduto alla data del 26.6.2017 in quanto in data 10.3.2017 era stato sottoscritto un contratto di aggiornamento della linea di credito concessa, con differimento della scadenza dal 31.12.2016 al
30.06.2017; ii) non ha ravvisato la sussistenza di un collegamento negoziale tra il fido per cui è causa e l'acquisto delle azioni di in ragione della divergenza CP_4 temporale, del diverso contesto di riferimento e della diversità funzionale tra i due contratti, giungendo quindi a respingere anche su tali presupposti la domanda di nullità della cessione e di accertamento della titolarità del rapporto in capo a CP_4
-) ha ritenuto che l'azione, anche di mero accertamento della titolarità del contratto
12 di affidamento, sarebbe stata improcedibile ai sensi dell'art. 83, co. 3, T.U.B.; II) nella parte relativa alla quantificazione del danno risarcibile, sia per quanto attiene al danno emergente, sia per quanto riguarda il lucro cessante.
6. Nel giudizio d'appello si sono costituite e Controparte_15 Controparte_2 prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto,
[...] Co nonché (la sola ) proponendo appello incidentale (sulla base di tre motivi) nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria di e Parte_1
l'ha per l'effetto condannata al pagamento della somma di € 284.793,72, oltre accessori di legge, nonché, sulla base di un autonomo motivo, nella parte in cui l'ha condannata a rimborsare ad le spese di lite, senza oltretutto operare Parte_1 alcuna compensazione, nonostante questa fosse risultata per larga parte soccombente.
7. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte nel fascicolo telematico, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_1
8. Come anticipato in premessa l'appello di investe la sentenza: Parte_1
➢ sia nella parte in cui ha respinto la domanda (principale) volta ad accertare la nullità della cessione della posizione debitoria di a e quella Parte_1 Controparte_2
(dipendente) di accertamento della permanente titolarità di detta posizione in capo alla Liquidatela di e per l'effetto quella di condanna di Controparte_15 CP_2
alla restituzione di tutti gli importi incassati in qualità di cessionaria del
[...] rapporto [motivi sub parte 1), i), ii), iii), iv)],
➢ sia nella parte in cui, ritenuta la responsabilità risarcitoria di Controparte_2 verso in ragione della violazione dell'obbligo di agire secondo buona fede Parte_1 nell'esecuzione del contratto (nella specie quello di affidamento e quello collegato di costituzione di pegno sulle azioni di tale IN Holding S.p.a. di proprietà di
[...]
, avrebbe quantificato in misura insufficiente il complessivo credito di Pt_1 Pt_1 conseguente alla tardiva riscossione dei dividendi erogati dalla società (IN
Holding S.p.a.) le cui azioni erano state costituite in pegno nell'ambito della seconda operazione di rilascio di fideiussione [motivi sub parte 2), i) e ii)].
13 9. Nello specifico, con riguardo alla contestazione sub parte 1), sviluppa Parte_1 quattro motivi di impugnazione. In particolare:
i) con il primo motivo – rubricato: “Sulla procedibilità della domanda: erronea interpretazione delle domande e delle circostanze di causa. Carenza di motivazione, violazione ed erronea interpretazione dell'art. 83 T.U.B.” – contesta che nessuna spiegazione sarebbe stata in realtà fornita dal giudice in merito alla adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tutte le azioni di mero accertamento nei confronti degli istituti bancari in liquidazione coatta amministrativa sarebbero improcedibili. TEsta inoltre come la decisione sia comunque errata, posto che la domanda di nullità azionata in causa non implicherebbe alcuna lesione della “par condicio creditorum”, bensì, al contrario, l'accertamento della sussistenza di un credito in capo alla Procedura. Dal travolgimento dell'atto di cessione deriverebbe, infatti, la riacquisizione del credito derivante dalla facilitazione creditizia denominata
“denaro caldo” da parte della Procedura, che pertanto ne risulterebbe arricchita.
Parimenti trascurata risulterebbe poi la circostanza che non ha proposto alcuna Pt_1 domanda nei confronti di volta ad ottenere una condanna – o anche Controparte_4 solo l'accertamento dell'esistenza di un credito a proprio favore – in conseguenza degli illeciti posti in essere da nell'intermediazione delle proprie azioni, avendo CP_4
a tale riguardo già avanzato la propria pretesa risarcitoria insinuandosi ritualmente al passivo della liquidazione coatta, come risultante dall'atto del 23 aprile 2018 gli atti di causa. Per l'effetto, l'iniziativa giudiziale di non potrebbe incorrere Parte_1 nel divieto di cui al terzo comma dell'art. 83 T.U.B., il quale sancisce esclusivamente che tutte le domande che siano funzionali a incidere direttamente sulla massa della liquidazione coatta amministrativa non possano essere proposte avanti al giudice ordinario, spettando la relativa competenza al Tribunale della procedura. Diverso è, dunque, il caso delle domande di accertamento, dove la coincidenza tra la posizione creditoria e il ruolo di attore richiesta dall'art. 83, comma 3, T.U.B., vengono meno rendendo quest'ultima inapplicabile. La preclusione alla proposizione in sede ordinaria di una domanda di accertamento della nullità di un'operazione coinvolgente la banca ora in liquidazione coatta amministrativa priverebbe di tutela il debitore, che non potrebbe esperire rimedi alternativi, non essendovi dubbio che l'“insinuazione al passivo” della liquidazione coatta di cui all'art. 86 T.U.B. sarebbe inidonea a svolgere tale funzione;
ii) con il secondo motivo – rubricato: “Sull'estinzione del fido alla data della liquidazione coatta amministrativa (scadenza): erronea e contraddittoria valutazione
14 e interpretazione dei fatti, dei contratti e dei documenti prodotti;
violazione dell'art. 1399 c.c.” – contesta l'errata valutazione dei dati evidenzianti la illegittimità della cessione della sua posizione a , nonostante: a) per un verso, il rapporto di CP_2 debito fosse inscindibilmente legato all'acquisto delle azioni di e, b) per altro CP_4 verso, l'affidamento in discorso rientrasse tra le inadempienze probabili e c) comunque fosse venuto a scadenza ben prima della sottoposizione dell'istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa. In particolare, con riguardo a tale ultimo profilo, il giudice non avrebbe adeguatamente valutato le progressive scadenze del finanziamento “Denaro Caldo” erogato da e che alla data di perfezionamento CP_4 del contratto di cessione a il contratto si trovava nella condizione di “scaduto” CP_2
e “non ancora rinnovato”. In ogni caso, il rinnovo della linea di credito sarebbe stato sottoscritto per da una persona (il consigliere ) che non ne Parte_1 Tes_1 aveva il potere, essendo stato delegato dal C.d.A. di (il 19.5.2015) solo ed Pt_1 esclusivamente alla sottoscrizione dell'originario contratto di apertura di credito e di concessione della garanzia pignoratizia sulle azioni della società IN Holding S.p.a. di proprietà della stessa ma non anche alla sottoscrizione delle relative proroghe, Pt_1 donde, in assenza di ratifica da parte del C.d.A., l'inefficacia dei contratti prorogati, che non possono ritenersi ceduti a;
Controparte_2
iii) con il terzo motivo – rubricato: “Sulla probabile inadempienza dell'obbligazione di Violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo della Pt_1 controversia” – contesta l'omessa pronuncia sull'eccezione per cui, anche a prescindere dal fatto che il contratto di fido fosse scaduto alla data di apertura della l.c.a., il rapporto di finanziamento non avrebbe potuto comunque essere oggetto di cessione in quanto rientrante tra i crediti classificati come sofferenze o inadempienze probabili (unlikely to pay, ossia “il cui adempimento senza escussione delle garanzie
è improbabile”): l'art.
3.1.4. del contratto di cessione prevede infatti che “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno, né faranno parte, dell'Insieme Aggregato, e non sono, né potranno essere acquistate
(né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse, sia di sia di CP_2 CP_4
VB. Ai fini del presente contratto: a) per “Attività Escluse” si intende ogni bene, cespite e rapporto attivo di BPV e/o VB che non sia ricompreso tra le Attività Incluse
o che non sia funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Si intendono comunque
Attività Escluse: i) i crediti di e VB classificati o classificabili in base ai Principi CP_4
Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili”
(c.d. “unlikely to pay”), e/o come esposizioni scadute (c.d. “past due”) e i relativi
15 rapporti contrattuali”. E che il credito dipendente dalla linea di credito di riferimento dovesse ritenersi una “inadempienza probabile”, come tale esclusa dal perimetro della cessione ad , risulta evidente dal fatto che il credito sarebbe stato CP_2 recuperabile solo escutendo le garanzie concesse da non disponendo la società Pt_1 di liquidità o di affidamenti sufficienti per poter saldare – nel breve termine previsto
– l'esposizione relativa al contratto di affidamento “denaro caldo”, e tale circostanza era certamente nota a che era in possesso di tutti i bilanci e di tutte le CP_4 informazioni rilevanti già a partire dal 2013; iv) con il quarto motivo – rubricato: “Sul mancato riscontro del collegamento negoziale: erronea interpretazione e valutazione dei fatti. Erronea interpretazione della volontà delle parti e del rapporto intercorso. Erronea applicazione dei requisiti e dei principi sul collegamento, violazione dell'art. 3, d.l. 99/2017, dell'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. a), d.m. 22 febbraio 2018 e dell'art. 1418
c.c.” – contesta l'omesso rilievo e la conseguente omessa valorizzazione del collegamento tra il contratto di acquisto delle azioni di e la concessione del fido CP_4
“denaro caldo”, non avendo il giudice colto l'unitarietà della complessa operazione intercorsa tra le parti, che doveva risultare invece evidente, sussistendo l'invocato collegamento funzionale quando i negozi posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario e non essendovi dubbio in ordine all'unitarietà della causa che l'intera operazione era diretta a realizzare: il contatto “denaro caldo” era stato infatti concesso al fine “rimediare” all'acquisto di azioni non utilmente vendibili, acquisto che era stato “imposto” quale contropartita per la concessione di fideiussione.
Sussistendo nel caso di specie un assetto economico globale e inscindibile che rende sostanzialmente unico il rapporto tra la linea di credito “denaro caldo” e l'acquisto delle azioni ne consegue la – tuttavia non rilevata – nullità della cessione della CP_4 posta debitoria da a ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 99/2017, oppure, in CP_4 CP_2 subordine, alla luce del combinato disposto dell'art. 3, D.L. 25 giugno 2017, n. 99, e dell'art. 1, comma terzo, lett. a), d.m. 22 febbraio 2018, nonché dell'art. 1418 c.c., ricorrendo la potenziale lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. insita nella impossibilità per il debitore ceduto di far valere le pretese relative all'operazione complessa, posto che mentre la banca cessionaria potrebbe, legittimamente, chiedere – come ha in effetti fatto – l'adempimento delle obbligazioni rinvenienti dal contratto di finanziamento, il debitore non avrebbe strumenti per reagire a tale azione, come invece avrebbe potuto fare se il rapporto di credito fosse rimasto in titolarità della l.c.a. di posto che in tal caso avrebbe potuto eccepire a CP_16
16 quest'ultima il credito risarcitorio relativo all'acquisto delle azioni della banca con conseguente estinzione per compensazione delle rispettive poste. Risultando, quindi, il carattere illecito del trasferimento del finanziamento per contrarietà a norme imperative, il giudice avrebbe dovuto ravvisare il collegamento rappresentato e, di conseguenza, in applicazione dei richiamati principi normativi, dichiarare l'illegittimità della cessione del contratto “denaro caldo” a e la attuale titolarità del rapporto CP_2 in capo a Controparte_4
10. Prima di esaminare i riassunti motivi di impugnazione è opportuno richiamare le considerazioni sviluppate dal primo giudice per respingere la domanda principale dell'attrice ( di accertamento della nullità della cessione a Parte_1 [...] della sua posizione debitoria e, per l'effetto, della permanente Controparte_2 titolarità di tale posizione in capo alla liquidatela della Controparte_1
nonché di condanna di a restituirle gli importi a qualsivoglia
[...] Controparte_2 titolo addebitatile per tale causa, oltre a interessi e rivalutazione.
Nello specifico, il giudice, ritenuta preliminarmente la legittimazione e l'interesse ad agire di nei confronti di in ragione degli effetti favorevoli Parte_1 Controparte_2 che dall'accoglimento della domanda di nullità le sarebbero potuti derivare (cfr. sentenza, pag. 7/19), ha ritenuto:
a) che il fido di riferimento (e cioè quello di 1.500.000 € stipulato da Parte_1 con nel giugno del 2015) non fosse scaduto alla Controparte_1 data di efficacia del contratto di cessione stipulato tra e Controparte_15 [...]
e pertanto fosse stato validamente ed efficacemente ceduto dalla Controparte_2 prima alla seconda [“a) Sull'estinzione del fido alla data della liquidazione coatta amministrativa. Orbene, sotto il primo profilo ritiene questo Giudice che il fido per cui
è causa non potesse considerarsi estinto alla data del 26.6.2017, in quanto in data
10.3.2017 le parti avevano sottoscritto un contratto di aggiornamento della linea di Co credito concessa, con differimento della sua scadenza dal 31.12.2016 (doc. 16 ) Con al 30.6.2017 (doc. 18 ). In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1 solleva a tal proposito una triplice eccezione. In primis, osserva che i Parte_1 rinnovi in atti non avrebbero data certa, ma tale rilievo risulta inconducente ove non accompagnata da una specifica e circostanziata contestazione, eventualmente nelle forme del disconoscimento documentale, della data segnata sull'atto sottoscritto da entrambe le parti in causa. In secundis, rileva che la sottoscrizione dei Parte_1 rinnovi contrattuali è stata apposta da che non era il legale Tes_1 rappresentante dell'attrice. Emerge tuttavia ex actis che lo stesso era autorizzato con
17 delega dal consiglio di amministrazione a stipulare in nome e per conto di Parte_1
i contratti afferenti alla concessione del fido e alla costituzione del relativo pegno
“attribuendogli i più ampi poteri al fine del buon esito dei medesimi, dando fin d'ora Con per rato e valido il suo operato” (doc. 11 ): tale ampia dizione consente di ritenere che l'autorizzazione della società si estendesse all'intera gestione dei rapporti contrattuali, incluso il loro rinnovo (per quanto qui di rilievo), o comunque che preludesse alla ratifica di tale gestione, implicandola. La stessa attrice sembra confermarlo nel proprio atto di citazione, quando richiama e avvalora la richiesta appunto di rinnovo del fido che proprio aveva inoltrato a in data Tes_1 CP_4
28.11.2016 (doc. 19 . In tertiis, rileva che l'accordo del 10.3.2017 Pt_1 Parte_1 sarebbe avvenuto quando già il precedente contratto di affidamento era scaduto, non potendo quindi integrare una sua prosecuzione, ma costituendo piuttosto un nuovo
e distinto rapporto contrattuale. In realtà, dal tenore e dalla conformazione del documento si desume che quella suindicata sia la data di stampa del documento medesimo, non la data di stipulazione del contratto, la quale potrebbe invece collocarsi proprio nel dicembre 2016, se così deve intendersi la dicitura posta in basso Co a sinistra di ogni pagina della scrittura negoziale (doc. 18 ). E se anche così non fosse, emerge ex actis la comune volontà delle parti, non di addivenire a una nuova stipulazione, ma di disporre un rinnovo del precedente rapporto: tanto, non solo tenuto conto della richiesta proveniente dalla società correntista (doc. 19 e del Pt_1 Con tenore letterale dell'accordo di rinnovo medesimo (doc. 18 ), ma anche tenuto conto del contratto di variazione del pegno, sottoscritto in data 7.2.2017 (doc. 17 Co
), il quale esplicitamente richiama quello precedente stipulato in data 3.2.2016 Co (doc. 15 ). In ogni caso, anche qualora si volesse identificare nell'accordo del Co 10.3.2017 (doc. 18 ) la costituzione di un nuovo fido, anziché il rinnovo di quello originario, rimane consolidata l'esistenza, quantomeno a partire dalla suddetta data, di un rapporto di affidamento in scadenza al 30.6.2017, e quindi ancora pendente alla data del 26.6.2017 quando a carico di è stata aperta la procedura di CP_4 liquidazione coatta amministrativa. Correttamente, dunque, il rapporto de quo è stato Con ceduto a in quanto componente delle “Attività Incluse” nel c.d. “Insieme
Aggregato” ai sensi della clausola 3.1.2.a) del Contratto di Cessione tra e CP_4 Co
”];
b) che non sussistesse alcun collegamento negoziale normativamente rilevante incidente sulla validità del finanziamento del 2015 tra l'acquisto delle azioni di CP_9 effettuato nel dicembre 2013 (in tesi su “sollecitazione” della banca) per poter
[...]
18 ottenere il rilascio di una ulteriore fideiussione di 1.000.000 di € e il rilascio della predetta linea di credito denominata “denaro caldo” nel giugno del 2015 [“b) Sul collegamento del fido all'investimento azionario in ogni caso sostiene che Parte_1 il fido per cui è lite sarebbe rimasto nella titolarità di – e non sarebbe stato CP_4 Co quindi validamente trasferito a – in quanto collegato all'acquisto di azioni della
Banca stessa (cfr. da pag. 31 dell'atto di citazione). Non si riscontra tuttavia il collegamento negoziale preteso dalla società attrice. Va rilevata innanzitutto la significativa divergenza temporale tra la stipulazione dei due contratti, in quanto – a fronte dell'acquisto azionario del 23.12.2013 – il fido è stato richiesto invece in data Co 13.4.2015 (doc. 12 ), per poi essere stato concesso nei mesi successivi (doc. 14 Co
). La consistente distanza dei momenti contrattuali esclude che i contraenti, entrambi, possano aver coordinato finalisticamente le due stipulazioni, senza tralasciare di considerare che il contesto di riferimento era anche mutato tra il 2013
e il 2015 (quando si era aggiunta una seconda fideiussione da € 1.000.000,00 e la garanzia per la sua riscossione si era ridotta al solo deposito azionario, essendo venuto meno il precedente conto corrente vincolato indisponibile). Ma di certo dirimente è la divergenza funzionale tra i due contratti: secondo la stessa ricostruzione attorea, infatti, l'investimento azionario sarebbe stato finalizzato a costituire un pegno a garanzia dell'eventuale surroga della in caso di CP_1 riscossione della prima fideiussione prestata, mentre il fido è stato aperto, successivamente alla concessione di una nuova ingente fideiussione bancaria, per assicurare alla società attrice una certa disponibilità di liquidità monetaria. E non rileva che tale disponibilità sia stata ricercata in forma di affidamento bancario solo perché non poteva essere ottenuta mediante lo smobilizzo dell'investimento azionario entro la scadenza del 2014, come sarebbe stato promesso inizialmente dalla CP_1 al momento dell'acquisto: si tratterebbe infatti di una connessione meramente fattuale e contingente (vale a dire la disattesa aspettativa di utilità da trarre da un contratto antecedente e autonomo), mentre per ravvisare un collegamento negoziale in senso tecnico-giuridico dovrebbe ravvisarsi la comune volontà delle parti di conseguire, mediante un'operazione contrattuale unitaria, un risultato economico unico. In difetto del collegamento negoziale de quo, non trova dunque applicazione
l'art.
3.1.b) D.L. 99/2017, con l'effetto che il contratto di affidamento bancario Co dedotto in giudizio deve intendersi correttamente ceduto a , che ne è quindi Co attuale parte contraente. Specularmente, di non deve essere verificata, come da eccezione dalla stessa svolta in via subordinata, la legittimazione sostanziale passiva
19 rispetto a eventuali domande inerenti alla commercializzazione di azioni e di obbligazioni, in quanto tali rapporti, non collegati alla linea di credito per cui è causa, sono pacificamente rimasti in capo a Va così rigettata sia la domanda CP_4 Con attorea di nullità del contratto di cessione dei rapporti da a , sia quella CP_4 di accertamento della titolarità del contratto di affidamento in capo a nei CP_4 cui confronti in ogni caso qualsiasi azione, anche di mero accertamento, sarebbe risultata improcedibile ai sensi dell'art. 83, c. 3, T.U.B. Conseguentemente, si noti, Co risulta infondata anche la domanda attorea di condanna di alla restituzione di quanto da questa trattenuto per oneri, commissioni e interessi sulla linea di credito Co per cui è causa, per effetto dell'asserita, ma smentita, circostanza per cui – non essendo in tesi cessionaria dei rapporti in questione – non avrebbe avuto titolo alcuno per operare sui conti bancari de quibus (tale domanda, appunto da rigettarsi laddove ascritta all'alveo della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., verrà infra riesaminata sub specie di richiesta risarcitoria ex art. 1218 c.c.)”].
11. Le richiamate considerazioni svolte dal giudice di primo grado per respingere la domanda principale attorea sono lineari e corrette e vanno senz'altro confermate;
non risulta, per contro, idonea a superarle nessuna delle censure svolte dall'appellante al fine di ottenere, mediante la radicale revisione della pronuncia impugnata, l'accoglimento della propria pretesa sostanziale, che è (chiaramente) quella di “nullificare” gli effetti della cessione da a della propria CP_4 Controparte_2 posizione debitoria rinveniente dal finanziamento “denaro caldo” del 2015 al
(preteso) scopo di rendere per l'effetto indebito ogni versamento corrispondentemente effettuato a quest'ultima prima della formale estinzione del rapporto il 18.1.2021, nonché ottenere l'affermazione in una pronuncia giudiziale
“opponibile” alla Procedura della propria legittimazione a “gestire” unitariamente anche detto rapporto nei confronti della banca in l.c.a. al fine di potervi opporre i propri
contro
-crediti risarcitori dipendenti dall'acquisto delle azioni di effettuato CP_4 nel 2013.
11.1 Nello specifico, quanto al primo motivo, va in primo luogo sottolineato che il giudice ha ritenuto, da un lato che il contratto di finanziamento 2015 fosse ancora efficace e in corso di esecuzione alla data della sottoposizione di alla procedura CP_4 di liquidazione coatta amministrativa, e dall'altro che non sussistesse alcun collegamento negoziale tra questo e l'acquisto delle azioni di effettuato da CP_4 [...] nel 2013, e ha per ciò rigettato (nel merito) la domanda di nullità ritenendone Pt_1 insussistenti i presupposti. Solo per completezza di disamina ha quindi affermato che
20 nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa doveva considerarsi comunque preclusa qualsiasi azione, anche di mero accertamento, che risultava, per l'effetto, in ogni caso improcedibile ex art. 83, co. 3, del T.U.B.
In disparte a tale rilievo – peraltro avente già di per sé portata assorbente – la contestata statuizione di improcedibilità è comunque fondata e coerente con la giurisprudenza di legittimità, che in merito alla generale improcedibilità delle domande di accertamento negativo proposte nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di una banca si è così recentemente pronunciata: “(omissis)
3.1 Il motivo prospetta la questione, dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie. Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez.
3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti. 3.1.1
Il primo è di carattere letterale. E' vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere
“promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,
89 e 92, comma 3”. La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di
21 improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt.
201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del
09/01/2013).
3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al
Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975).
Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando
l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio
1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n.
8136). Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge
22 fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre
1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa
(così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità, opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta. Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove
è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore, l'opportunità che
l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell'an della pretesa) e, comunque, si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000) rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se
23 proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale” (cfr.
Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 20184 del 18.7.2025).
E' peraltro il caso di aggiungere che quella di è solo apparentemente una Parte_1 domanda di accertamento negativo della cessione del contratto di finanziamento
“denaro caldo” da a e di permanente esistenza di detto credito CP_4 Controparte_2 in capo alla liquidatela, sottintendendo, in realtà, una domanda di condanna della banca in l.c.a. e di contestuale compensazione della posta creditoria da risarcimento del danno con il proprio debito da finanziamento.
Invero, se ha esplicitato fin dal primo grado il proprio interesse ad agire Parte_1 nei confronti di allo scopo di “avere come controparte contrattuale la CP_4
Procedura, al fine di poter eccepire – anche mediante eccezione riconvenzionale – le doglianze relative all'attività da quest'ultima prestata nell'intermediazione delle proprie azioni” (cfr. prima memoria integrativa ed istruttoria pag. 10), e ha Pt_1 quindi rinnovato l'esplicitazione di tale finalità anche nell'atto di impugnazione (cfr. atto d'appello, pag. 21 – 23), è chiaro come lo scopo concreto della attivazione della pretesa giuridica di cui qui si tratta sia ulteriore e diverso rispetto al mero riconoscimento del credito in capo alla banca in liquidazione coatta amministrativa.
Del resto, in linea generale, l'unico strumento concretamente idoneo a neutralizzare eventuali azioni di recupero della banca in l.c.a. rispetto al collocamento delle proprie azioni è proprio – al di là della nomenclatura utilizzata da – l'eccezione di Pt_1 compensazione, e considerato che nel caso di specie non sussiste in capo all'appellante alcun credito nei confronti di se non quello che dovesse Controparte_4 essere riconosciuto e quindi ammesso al passivo della Procedura, è evidente come il reale scopo perseguito da con la proposizione della domanda sia quello di Pt_1 precostituirsi dei controcrediti da far valere in compensazione o azionare nei confronti della Procedura.
11.2 Quanto al secondo motivo – con il quale l'appellante ribadisce la tesi secondo cui il finanziamento c.d. “denaro caldo” non sarebbe stato ancora in essere al momento del perfezionamento dell'operazione di cessione intervenuta tra CP_4 Co e , e per l'effetto non poteva ritenersi compreso nell'insieme aggregato
[...] trasferito a quest'ultima – ne va esclusa la fondatezza, dovendo per contro ribadirsi la valutazione fatta dal primo giudice, per cui: a) la linea di credito era stata validamente ed efficacemente rinnovata più volte inter partes prima della
24 sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta e ancora Controparte_1 lo era alla data del 26.6.2017, sicché, ai sensi dell'art. 3.1.2 (a) del “Contratto di
Cessione” rientrava tra le c.d. “attività incluse”, comprendente “i singoli beni, cespiti
e rapporti delle Banche in l.c.a. che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto allegato sub Allegato D) […]”, mentre le relative passività a carico della finanziata rientravano tra le c.d. “passività incluse” ex art. 3.1.2 (b): “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di e V.B. che derivano da rapporti inerenti e funzionali CP_4 all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D)[…]”; b) il soggetto intervenuto nella negoziazione in nome e per conto di (il consigliere dott. , che aveva sottoscritto il Parte_1 Tes_1 primo contratto di finanziamento e la costituzione di pegno e poi i diversi rinnovi) era a ciò pienamente legittimato.
Riguardo al primo profilo, la circostanza è riscontrata su base documentale. Risultano invero presenti in atti:
i) il contratto di pegno del 29.5.2015 sottoscritto da a Parte_6 garanzia del finanziamento “denaro caldo” del valore di 1.500.000 € (all. 13 del fasc. Co di primo grado di parte );
ii) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 31.12.2015 Co sottoscritto da (all. 14 del fasc. di primo grado di parte ); Parte_6
iii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno sottoscritto da
[...] con rinnovo dell'affidamento fino al 31.12.2016 (all. 15 del fasc. di Parte_6 Co primo grado di parte ); iv) il contratto di affidamento in conto corrente in data 18.2.2016 con scadenza al
31.12.2016 sottoscritto da (all. 16 del fasc. di primo grado Parte_6 Co di parte );
v) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno in data 7.2.2017, sottoscritto da comportante il rinnovo dell'affidamento fino Parte_6 Co al 30.6.2017 (all. 17 del fasc. di primo grado di parte ); vi) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 30.6.2017 Co sottoscritto da (all. 18 del fasc. di primo grado di parte ); Parte_6 vii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno in data 25.7.2017 sottoscritto da comportante il rinnovo dell'affidamento fino Parte_6 Co al 30.9.2017 (all. 19 di primo grado di parte );
25 viii) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 30.9.2017 (all. 20 Co del fasc. di primo grado di parte ), documenti dai quali complessivamente risulta che il contratto di affidamento dopo il
31.12.2016 era stato rinnovato di concerto tra le parti fino al 30.6.2017 ed è venuto a scadenza solo in data 30.9.2017, sicché era certamente ancora in essere alla data del 26.6.2017, e che è stato quindi legittimamente ceduto a siccome Controparte_2 compreso tra i rapporti cedibili (perché in bonis) sulla base di quanto previsto dalla proposta di acquisto, dal D.L. n. 99/2017 del 25.6.2017 e dal contratto di cessione del 26.6.2017.
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere che tale conclusione non risulta infirmata dal contenuto delle mail alle quali ha fatto riferimento la difesa di sia in primo grado, che in questa sede di gravame. Parte_1
Nello specifico, riguardo alla circostanza che la richiesta di rinnovo della linea “ CP_14
” formulata per conto di dal dott. nel novembre 2016 (doc.
[...] Parte_1 Pt_6
19 del fasc. di primo grado di parte non avrebbe trovato alcun riscontro da parte Pt_1 di fino al 19 giugno 2017, giorno in cui la “sig.ra – Gestore CP_4 Testimone_3
Corporate di BPV – rispondeva alla richiesta di rinnovo del dott. fino Tes_1 ad allora caduta nel vuoto” (cfr. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice, atto di citazione pag. 20 e atto d'appello, pag. 14), deve in realtà escludersi che tra le due mail vi sia la stretta e significativa connessione affermata da Depone in Pt_1 senso contrario anzitutto l'oggetto delle rispettive missive: invero, quella della dr.ssa.
(con oggetto “urgente”) non poteva costituire riscontro alla comunicazione Tes_3 del dr. del 28 novembre 2016 (con oggetto in quanto Pt_6 Parte_1 quest'ultima, oltre a essere indirizzata al dr. (e non alla dr.ssa Persona_1
), si sostanziava in una specifica richiesta per conto di “all'esito Tes_3 Parte_1 dei colloqui telefonici intercorsi […] di prorogare sino al 30.6.2017 l'attuale fido in essere con il vostro Istituto, alle stesse attuali condizioni” (cfr. doc. 19 di parte attrice). TEstualizzando le date si ricava poi che la richiesta del dr. era Pt_6 stata formulata in data 28 novembre 2016, vale a dire in prossimità della scadenza del rinnovo dell'affidamento “18 febbraio 2016 – 31 dicembre 2016” (cfr. doc. 5 di parte , che aveva trovato in seguito accoglimento da parte di come CP_4 CP_4 dimostrato dal rinnovo “10 marzo 2017 – 30 giugno 2017” (cfr. doc. 6 di parte
, coincidente, nella scadenza, alla richiesta formulata dallo stesso dr. CP_4 Pt_6
Lo scambio di e-mail riferibile alla dr.ssa con oggetto “urgente” (cfr. doc. 20 Tes_3 di parte attrice) concerne, invece, l'ulteriore rinnovo (l'ultimo) della linea “ CP_14
26 CP_1
”, come desumibile dalla coincidenza del riferimento contenuto nella missiva del
20 luglio 2017 (“la proroga al 30 settembre è stata accolta”) con la scadenza “30 settembre 2017” dell'affidamento in concreto concesso (cfr. doc. 7 di parte . CP_4
Riguardo, invece, al secondo profilo – attinente alla pretesa insussistenza della legittimazione del dr. a sottoscrivere le proroghe del finanziamento (e Tes_1 della connessa garanzia pignoratizia) – va anzitutto rilevato come il dr. Pt_6 disponesse effettivamente del “potere di firma” in nome e per conto della società, giusta delega da questa rilasciata, con riguardo alla gestione delle linee di credito in questione, come dimostrato dal relativo “specimen” (doc. 15 di parte , CP_4 documento nel quale il predetto risulta quale figura “delegata” alla gestione del conto, in via disgiuntiva rispetto al legale rappresentante, dr. , con Persona_4 autorizzazione ad effettuare “qualsiasi tipo di operazione bancaria, nessuna esclusa”.
Ancora, in senso contrario alla contestazione dell'appellante secondo cui il rinnovo della linea di credito di cui è causa sarebbe stato sottoscritto da un soggetto (appunto, il dr che non avrebbe avuto la rappresentanza, e/o i poteri, e/o Tes_1 comunque che non avrebbe agito per conto di va debitamente considerato Parte_1 che quest'ultimo era all'epoca dei fatti amministratore della società siccome componente del suo C.d.A., nonché specificamente delegato alla sottoscrizione dei contratti bancari e alla costituzione di pegno esecutivi degli accordi raggiunti con la per l'erogazione della linea di credito “denaro caldo” di cui Controparte_1 Co si tratta (cfr. doc. 11 di parte ), e in tale veste ha sottoscritto in nome e per conto di tutti gli atti relativi a tale operazione finanziaria – e segnatamente: i) Parte_1 Co la richiesta di fido (all. 12 del fasc. di primo grado di parte ); ii) il contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 31.12.2015 (all. 14 s.f. di primo grado); iii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno 3.2.2016 che espone il rinnovo dell'affidamento sino al 31.12.2016 (all. 15 s.f. di primo grado); iv) il contratto di affidamento in conto corrente 18.2.2016 con scadenza al 31.12.2016
(all. 16 s.f. di primo grado); v) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno
7.2.2017, che espone il rinnovo dell'affidamento sino al 30.6.2017 (all. 17 s.f. di primo grado); vi) il contratto di affidamento in conto corrente 10.3.2017 con scadenza al 30.6.2017 (all. 18 s.f. di primo grado); vii) l'atto di variazione integrativo del contratto di pegno 25.7.2017, che espone il rinnovo dell'affidamento sino al
30.9.2017 (all. 19 s.f. di primo grado); viii) il contratto di affidamento in conto corrente 1.8.2017 con scadenza al 30.9.2017 (all. 20 s.f. di primo grado) – il che rende estremamente improbabile, per non dire inverosimile, che lo stesso non fosse
27 legittimato ad impegnare la società e comunque che non lo fosse con riguardo alle proroghe del finanziamento, queste ultime all'evidenza indispensabili per la funzionalità della società, che non a caso ha continuato ad usufruirne e a sopportarne i costi, con un'operatività, quindi, che non troverebbe giustificazione se quelle proroghe non fossero state effettivamente concordate con l'altro amministratore (il presidente del C.d.A.), ovvero comunque consentite sulla base di una delega tacita,
o ancora ex post inderogabilmente ratificate.
11.3 Quanto al terzo motivo, deve escludersi, sia (sotto il profilo formale) che il giudice di primo grado sia al riguardo incorso nella contestata omissione di pronuncia, sia (sotto il profilo sostanziale) che il contratto di finanziamento (e quello collegato di pegno) non siano legittimamente transitati in capo a in ragione Controparte_2 del fatto che il relativo credito avrebbe dovuto essere classificato come “sofferenza”, ovvero come “inadempienza probabile” (l'art.
3.1.4 del Contratto di Cessione, come noto, prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto
e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquistate (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività CP_2
Escluse sia di BPV sia di VB. Ai fini del presente contratto: a) per “Attività Escluse” si intende ogni bene, cespite e rapporto attivo di BPV e/o VB che non sia ricompreso tra le Attività Incluse o che non sia funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Si intendono comunque Attività Escluse: i) i crediti di BPV e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come
“inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come esposizioni scadute (c.d.
“past due”) e i relativi rapporti contrattuali”).
Dall'iter argomentativo seguito dal Tribunale appare invero evidente come la linea di credito in questione sia stata all'evidenza considerata in bonis alla momento della cessione, dato questo peraltro ricavabile positivamente dai seguenti concomitanti elementi:
a) le risultanze della Centrale Rischi di Bankitalia prodotte dalla stessa società attrice (cfr. doc. 30 del fascicolo di primo grado di parte , che non Parte_1 evidenziano affatto un rapporto segnalato a sofferenza al giugno del 2017;
b) in atti non è riscontrabile alcuna comunicazione della Banca prodromica a un'eventuale imminente segnalazione;
c) l'affidamento in questione è stato oggetto diversi rinnovi, il che è ontologicamente incompatibile rispetto ad una posizione classificata, o anche solo ragionevolmente classificabile come deteriorata.
28 Sotto altro profilo va poi considerato che la cessione delle posizioni “a sofferenza” in capo a è regolata dal D.M. 22 febbraio 2018, che ha individuato come Controparte_4 cessionaria CP_11
Detta tipologia di cessioni ha avuto ad oggetto le sole posizioni che alla data di esecuzione del Contratto di Cessione risultavano, appunto, deteriorate, e segnatamente: “i crediti di e V.B. classificati o classificabili in base ai Principi CP_4
Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili”
(c.d. “unlikely to pay”) e/o come esposizioni scadute (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali;
ii) (...)”, le quali non sono state oggetto di cessione in favore di Co
, al pari di quelle estinte e quelle relative alla commercializzazione delle azioni, restate in capo a Controparte_4
Così stando le cose, la contestazione formulata dall'appellante/attrice risulta per ciò stesso infondata, essendo stata la posizione oggetto di trasferimento in favore Pt_1 Co di e non di , che, infatti, non solo è rimasta estranea al presente giudizio, CP_11 ma nemmeno è stato provato che abbia mai reclamato alcunché rispetto a tale linea Co di credito, né, al contrario, che abbia mai retrocesso alla Liquidatela di la CP_4 posizione “ . Inoltre, se la posizione fosse stata realmente ceduta ad , Pt_1 Pt_1 CP_11 con essa sarebbero stati trasferiti anche tutti i rapporti accessori di garanzia, quale appunto il pegno rotativo, con la inevitabile conseguenza che verrebbe meno Co qualsivoglia pretesa – e, quindi, condanna – nei confronti di (a quel punto, carente di legittimazione). In disparte il rilievo che anche laddove così fosse non si sarebbe comunque trattato di un'ipotesi di nullità della cessione (come tale contestabile da qualsiasi soggetto interessato, e quindi anche da parte di , quanto Parte_1 piuttosto di una situazione che avrebbe potuto legittimare a Controparte_2 retrocedere la posizione alla Liquidatela di CP_17
Infondato è infine anche il quarto motivo, attinente al (pretesamente) errato
[...] disconoscimento da parte del giudice del collegamento negoziale tra il fido “ CP_14
” (erogato nel 2015) e l'acquisto di un pacchetto azionario (effettuato
[...] CP_4 invece nel dicembre del 2013).
Va in primo luogo rilevato come anche la tesi del collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni di (in tesi sollecitato dalla banca per concedere, nel novembre del CP_4
2013, la prima fideiussione di 1.000.000 €) e il finanziamento cd. “denaro caldo” erogato nel giugno del 2015 da ad venga sostenuta da quest'ultima CP_4 Parte_1 per supportare la prospettata nullità complessiva della cessione della posizione Pt_1 Co da a : sennonché – in disparte i (peraltro non superati) rilievi ostativi fatti CP_4
29 dal primo giudice (v. sentenza, pag. 10/19), che connotano il preteso collegamento negoziale come meramente fattuale e contingente e non tale in senso tecnico- giuridico – deve osservarsi come l'acquisto delle azioni di da parte di CP_4 Parte_1 non sia stato neppure minimamente finanziato dalla banca con risorse proprie, ma esclusivamente dalla stessa (con addebito del relativo importo corrispettivo sul Pt_1 proprio conto corrente operativo), che ha poi (oltretutto) successivamente implementato spontaneamente la propria disponibilità di azioni della Controparte_1
sottoscrivendo il primo aumento di capitale successivo all'acquisto, donde
[...]
l'inconfigurabilità dell'ipotesi di illecita assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c.
In ogni caso, anche a voler estendere la preclusione normativa di cui all'art. 3, co. 1, Co del D.L. n. 99/2017 (per cui sono esclusi dalla cessione a “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso
i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse”) alle ipotesi di collegamento in senso ampio tra acquisto/cessione delle azioni della banca finanziatrice e l'erogazione di un finanziamento da parte di questa, la contestazione dell'appellante risulta comunque infondata, ed ancor prima di fatto inconducente, sostanziandosi in considerazioni prive di riscontro. Non ricorrono, invero, neanche sul piano indiziario, elementi che possano confermare la fondatezza della tesi attorea, superando in proposito la valutazione negativa fatta dal primo giudice, dovendo al riguardo osservarsi:
a) che vi è una significativa divergenza temporale tra la stipulazione dei due contratti, giacché l'acquisto azionario è avvenuto il 23 dicembre 2013 nell'ambito della prima operazione di rilascio di una fideiussione bancaria richiesta da Parte_1
a per l'importo di € 1.000.000, mentre il fido “denaro caldo” è stato richiesto CP_4 due anni dopo (i.e. il 13 aprile 2015) nell'ambito di una seconda (e pienamente distinta rispetto alla prima) operazione di rilascio di una seconda fideiussione quando la prima aveva ormai esaurito i propri effetti. Come è stato correttamente osservato dal Tribunale: “La consistente distanza dei momenti contrattuali esclude che i contraenti, entrambi, possano aver coordinato finalisticamente le due stipulazioni
[…]” (cfr. sentenza, pag. 9);
b) che non vi è neppure coincidenza quantitativa tra le due operazioni poiché
l'affidamento è stato concesso per un importo di € 1.500.000,00, mentre il pacchetto
30 di 16.000 azioni aveva un controvalore di € 1.000.000,00. Inoltre, in nessuna CP_4 delle due operazioni vi è stata “assistenza finanziaria” della banca funzionale a consentire al cliente finanziato ( l'acquisto dei propri titoli azionari, sicchè Parte_1 neppure in parte può affermarsi che il finanziamento abbia avuto come scopo quello di costituire la provvista per l'acquisto delle azioni;
c) che non è ravvisabile nemmeno una convergenza funzionale tra i due contratti, atteso che, sulla base della stessa ricostruzione attorea, l'investimento azionario sarebbe stato finalizzato a costituire un pegno a garanzia dell'eventuale surroga della banca in caso di riscossione della prima fideiussione prestata, mentre il fido è stato aperto successivamente alla concessione di una nuova (rilevante) fideiussione bancaria per assicurare ad una maggiore liquidità (cfr. sentenza, Pt_1 pag. 9 – 10, punto b);
d) che i contratti in forza dei quali le operazioni richiamate sono state eseguite non potrebbero in ogni caso considerarsi “negozi collegati”, non essendo gli stessi connessi su un piano di interdipendenza qualificata. In tema di collegamento negoziale è invero pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone la ricorrenza: a) di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
b) di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto stipulati, ma anche il coordinamento tra i medesimi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche sotto il profilo causale (cfr., ex pluris: Cass. 9 gennaio 2024, n. 677; Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 5 marzo 2019, n. 6323; Appello Venezia, 27 gennaio 2020, n. 230).
Tratteggiati i caratteri distintivi che connotano il “collegamento negoziale”, è evidente come nel caso in esame non ricorrano gli elementi integrativi della fattispecie, mancando, per un verso, l'intento comune alle parti di ottenere effetti ulteriori rispetto a quelli tipici dei singoli atti posti in essere (elemento soggettivo), e per altro verso, il nesso teleologico dei negozi in funzione del perseguimento di un assetto economico globale ed unitario (elemento oggettivo).
In definitiva, poiché i contratti relativi alle operazioni richiamate risultano carenti di qualsiasi nesso di interdipendenza, non possano essere considerati tra loro collegati e non possono, per l'effetto, provocare gli effetti di legge invocati dall'appellante. Di
31 qui la conferma di quanto affermato dal primo giudice: “In difetto del collegamento negoziale de quo, non trova dunque applicazione l'art.
3.1.b) D.L. 99/2017, con
l'effetto che il contratto di affidamento bancario dedotto in giudizio deve intendersi Co correttamente ceduto a , che ne è quindi attuale parte contraente. Co Specularmente, di non deve essere verificata, come da eccezione dalla stessa svolta in via subordinata, la legittimazione sostanziale passiva rispetto a eventuali domande inerenti alla commercializzazione di azioni e di obbligazioni, in quanto tali rapporti, non collegati alla linea di credito per cui è causa, sono pacificamente rimasti in capo a (cfr. sentenza, pag. 10). CP_4
Sempre con il quarto motivo, sostiene ancora che la concreta attuazione del Pt_1
Contratto di cessione, in forza del quale i debiti di derivanti dalle operazioni di CP_4 Co commercializzazione delle proprie azioni non sono stati trasferiti a contestualmente alla cessione dei crediti di titolarità del medesimo cliente, violerebbe il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito dall'art. 3 della Costituzione;
ciò in ragione del fatto che la specifica architettura del contratto sterilizzerebbe “ogni potenziale tutela per i singoli, venendo meno la possibilità di accertare l'esistenza di un collegamento tra i diversi negozi” (cfr. atto di appello, pag. 21).
La contestazione è infondata sia in fatto, che in diritto.
Sotto il primo profilo la tesi sconta il vizio di considerare in maniera unitaria due operazioni che, per quanto si è detto, sono invece tra loro distinte e separate. La linea di credito “denaro caldo” è stata infatti concessa da in bonis CP_4 successivamente (e di molto tempo) all'acquisto delle azioni da parte di e CP_4 Pt_1 non in funzione della stessa. Pertanto, diversamente da quanto sostiene l'appellante, la fattispecie in esame non configura un'ipotesi di capitale finanziato dalla banca, bensì quella (diametralmente opposta) nella quale le azioni di sono state CP_4 acquistate con provvista propria del cliente. Tra i contratti in forza dei quali le due operazioni sono state eseguite non sussiste pertanto alcun nesso qualificato idoneo a consentirne l'inquadramento nell'ambito dell'istituto del collegamento negoziale, il cui accertamento prescinde da qualsivoglia vicenda relativa alla successione nella titolarità dei rapporti.
Sotto il secondo profilo va invece richiamato quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 225 del 7.11.2022 (in G.U., 1^ serie speciale –
Corte costituzionale, n. 45, del 9 novembre 2022), che, sia pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze ed affermando la conformità del D.L. n. 99/2017 alla Costituzione e al diritto eurounitario, ha
32 evidenziato come la partecipazione di all'operazione di messa in Controparte_2 sicurezza del gruppo ha imposto la Parte_7 Controparte_1 perimetrazione della responsabilità della cessionaria entro confini predeterminati
(secondo criteri imposti proprio a livello europeo) per non metterne in pericolo la stabilità. Detti perimetri non includono, espressamente, la responsabilità di
[...]
rispetto al misselling delle azioni delle due banche popolari venete e alle CP_2 pretese oggetto di domande giudiziali proposte dopo il 26 giugno 2017 (“5.– Il d.l. n.
99 del 2017, come convertito, per quanto emerge dal suo stesso preambolo, era dunque volto ad attuare una manovra di «salvataggio pubblico» di Controparte_1
e di , sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
[...] Parte_8 sul presupposto della sussistenza del «dissesto o rischio di dissesto», come accertato dalla Banca centrale europea, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa all'istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il Comitato di risoluzione unico aveva escluso che vi fossero i requisiti per una risoluzione secondo la medesima direttiva europea, ai sensi del regolamento n. 806/2014/UE, che fissa le norme e la procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, sicché avrebbe dovuto avviarsi nei confronti di e di Controparte_1 Parte_8 la procedura di liquidazione coatta amministrativa in conformità al diritto nazionale.
In particolare, il Governo ha ritenuto che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione delle due Banche a liquidazione coatta amministrativa avrebbe comportato la distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti, e avrebbe determinato una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali. Esigenze, queste, che rendevano necessaria l'adozione di disposizioni volte a consentire
l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle Banche in questione (così il richiamato preambolo del d.l. n. 99 del 2017). L'intervento legislativo statale ha così previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due Banche, nel contesto di una speciale procedura
d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione
33 europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C
– 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C –
216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati». Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due
Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia”).
In sintesi, le domande azionate da presuppongono l'accertamento di un debito Pt_1 di nei confronti della stessa quale azionista derivante da operazioni di Controparte_4 commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, debito che, come tale, è escluso, per legge e per contratto, dal perimetro della cessione a . La chiara Controparte_2
e testuale previsione dell'efficacia verso terzi di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017
e dal contratto di cessione, nonché della legittimazione delle banche in l.c.a. per il contenzioso in tema di azioni non lascia dunque spazio a un'interpretazione che possa estendere la responsabilità di (e la sua conseguente legittimazione Controparte_2 passiva) alle passività non ricomprese nel perimetro della cessione. In ogni caso, gli azionisti che lamentino il contegno illegittimo di nella collocazione dei propri CP_4
34 strumenti finanziari possono ben far valere le proprie ragioni nei confronti della
Procedura, sia in sede ordinaria, che mediante domanda di ammissione al passivo della Procedura.
B) L'appello incidentale di (prima parte). Controparte_2
12. Prima di procedere alla disamina della seconda serie di motivi di impugnazione proposti da attinenti nello specifico al “quantum” della pretesa risarcitoria Parte_1 comunque riconosciuta dal giudice [cfr. motivi sub 2), i) e ii): atto d'appello, da pag.
23 a pag. 31], poiché ha a propria volta proposto appello incidentale Controparte_2 con riguardo all'“an” della pretesa creditoria svolta da per evidenti ragioni Parte_1 di priorità logica è opportuno riassumere (e trattare) in via preliminare i pertinenti motivi del relativo atto di impugnazione (e segnatamente i motivi 1 e 2 dell'appello incidentale). Nello specifico:
i) con il primo motivo dell'appello incidentale – rubricato: “Violazione o falsa Co applicazione degli artt. 2791 e 2794 c.c., nonché dell'art. 1227 c.c.” – contesta la sentenza nella parte in cui afferma (a pagina 12-13): “Ora, per quanto sia vero
(oltre che giudizialmente statuito) che non potesse esercitare essa stessa, Parte_1 previo conseguimento dei certificati azionari richiesti, il diritto di percezione dei dividendi (in quanto diritto spettante al creditore pignoratizio ex art. 2791 c.c. e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 2794 c.c.), non si vede come la suddetta Co iniziativa abbia potuto distogliere dal proprio diritto-dovere di percepire i frutti civili del pacchetto azionario che le era stato conferito in pegno. Al di là della chiara Co evidenza per cui, anche in presenza della suddetta pretesa, ben poteva chiedere
a IN Holding S.p.A. la liquidazione delle proprie spettanze (e financo prospettare tale iniziativa ad così ponendo immediatamente e linearmente termine Parte_1 alla vertenza)”, lamentando come non sia stato adeguatamente considerato che la banca non aveva contrattualmente e legalmente il diritto di vedersi pagati direttamente da IN Holding S.p.a. i dividendi da questa erogati se non in accordo con la debitrice la quale non avrebbe invece a tal fine collaborato, Parte_1 ponendo anzi in essere una serie di iniziative volte a recuperare la disponibilità dei titoli azionari dati in pegno. In questo senso deporrebbero una serie di considerazioni,
e segnatamente che:
1. il creditore con pegno ha il diritto di detenere il bene dato in garanzia fino al pagamento del debito, ma non può disporne liberamente, né può utilizzarlo senza il consenso del debitore;
il bene rimane di proprietà del debitore fino a quando non viene venduto per soddisfare il credito;
2. il creditore pignoratizio può esercitare i propri diritti solo in presenza di un inadempimento, e, quindi, nel caso
35 specifico, solo dopo aver revocato i rapporti, e tanto perché (a differenza del solo pegno irregolare in cui la banca creditrice acquisisce immediatamente la proprietà delle somme depositate sul conto con la facoltà di disporne liberamente per soddisfare il proprio credito in caso di inadempimento del debitore, senza necessità di revocare il rapporto di conto corrente), nel pegno regolare la banca ha solo il possesso del bene e non può disporre liberamente delle somme/beni dati a pegno;
in tal caso, l'esercizio del diritto di pegno richiede la revoca o altre forme di escussione;
3. non aveva neppure revocato i rapporti e, quindi non poteva CP_2 certo esercitare in via potestativa eventuali diritti satisfattivi nascenti dal pegno.
Inoltre, in presenza delle numerose contestazioni mosse da sfociate, Parte_1 persino, in molteplici iniziative giudiziarie, correttamente l'atteggiamento della banca era stato prudenzialmente quello di non escutere formalmente il pegno e di provocare
– anche per evidenti ricadute reputazionali per laddove la banca avesse Parte_1 comunicato alla società di cui titoli in pegno l'esistenza di inadempimenti – una richiesta congiunta di incasso dei dividendi che sarebbero stati utilizzati, di fatto, per ripianare l'esposizione debitoria. In assenza della formale revoca, e/o di un'escussione del pegno, non bastava, quindi, l'esercizio di un diritto potestativo da parte del creditore, ma occorreva un accordo tra creditore e debitore, o quanto meno delle disposizioni congiunte da parte del debitore e del creditore al terzo, ma ciò non
è potuto avvenire proprio per la pendenza dei procedimenti cautelari instaurati da
In ogni caso, la mancata, deliberata, collaborazione da parte di Parte_1 Parte_1 nell'accreditamento dei dividendi distribuiti da I.H. avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata dal giudice per escludere, ovvero comunque diminuire,
l'ammontare del risarcimento ex art. 1227, co. 1 e 2, c.c.;
ii) con il secondo motivo – rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli artt.
1206 e 1207 c.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa/insufficiente pronuncia Co su un punto decisivo della controversia” – contesta invece che il giudice non si sia pronunciato sull'eccezione proposta in via assorbente (e che avrebbe pertanto dovuto condurre al rigetto di ogni pretesa risarcitoria azionata dall'avversaria) secondo cui non avrebbe mai proposto a il pagamento Parte_1 Controparte_2 dell'esposizione scaduta, sostenendo piuttosto che tale “pagamento” avrebbe dovuto essere effettuarsi mediante la “compensazione” dei propri debiti con i pretesi danni causatile da in bonis in occasione delle diverse e precedenti operazioni CP_9 di acquisto di titoli azionari della stessa Si tratterebbe, tuttavia, di una tesi CP_4 insostenibile, in quanto, per poter pretendere qualsivoglia risarcimento da parte della
36 creditrice che asseritamente avrebbe ritardato l'adempimento, la debitrice (
[...]
avrebbe dovuto dimostrare, da un lato di disporre della necessaria provvista Pt_1
e di aver cercato di adempiere, e dall'altro di avere, a fronte di un ingiustificato rifiuto, messo in mora il creditore, dimostrazioni entrambe non fornite, atteso che non Pt_1 era disponibile ad effettuare alcun pagamento, volendo, anzi, evitare ogni corresponsione invocando la richiamata compensazione con la posta creditoria in tesi Co maturata verso di cui , però, a prescindere da ogni valutazione contraria CP_4 in merito all'esistenza di un tale preteso credito, non avrebbe potuto mai essere chiamata a rispondere.
12.1 Entrambi i motivi presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e vanno pertanto respinti.
12.2 Quanto al primo – in disparte il preliminare rilievo della carenza di qualsiasi riscontro, e contrattuale, e normativo, dell'allegazione, incidente sulla stesa ammissibilità dell'argomento in esame – deve escludersi la sussistenza dell'affermato obbligo di collaborazione da parte del debitore che ha concesso il pegno, in difetto del quale il creditore pignoratizio non potrebbe (in tesi) autonomamente esercitare il diritto alla percezione dei frutti previsto dall'art. 2791 c.c., disposizione da ritenersi pacificamente applicabile anche in relazione alla corrisponsione degli utili maturati con riguardo ai titoli azionari vincolati in pegno e che (significativamente) non prevede alcuna forma di intermediazione, né da parte del debitore, né di terzi, per l'esercizio di tale diritto. Negli stessi termini, in caso di pegno su azioni dematerializzate, la legittimazione esclusiva (ed incondizionata) del creditore pignoratizio alla percezione degli utili deliberati dalla società di riferimento risulta riconosciuta dal 3° comma dell'art. 33 del Regolamento Consob n. 11768/1998 (che ha disciplinato specificamente il pegno rotativo sui titoli dematerializzati), ai sensi del quale: “
3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'articolo 146 del Testo Unico, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilità”.
Si tratta, peraltro, di una tesi che nel presente procedimento è stata già chiaramente affermata dal Tribunale di Vicenza con provvedimento n. 2145/2020 in sede di esame del reclamo n. 2207/2020 R.G. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
37 , rilevando che: “non è vero che il diritto di percepire i dividendi maturati CP_2 dalle azioni detenute in IN Holding S.p.a. sia rimasto in capo all'azionista
[...] CP_ anche dopo la dazione delle azioni in pegno a e poi a Al contrario, Pt_1 CP_4 Co la clausola 3 del contratto di costituzione di pegno (doc. 6 ) espressamente prevede che “la garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, diritti di opzione, premi in natura o in denaro e a quant'altro possa spettare sui titoli”. Ne segue, per quanto qui interessa, che al maturare dei dividendi questi debbano essere percepiti non dall'azionista, ma dal creditore pignoratizio: d'altronde, proprio questa
è la funzione del pegno su titoli azionari e tale operazione negoziale non avrebbe viceversa alcun senso se, nonostante il pegno, i frutti economici dei titoli predetti maturassero in capo al debitore. La volontà contrattuale delle parti, ossia della società azionista da una parte e dell'istituto bancario dall'altra parte, è stata dunque espressa con chiarezza e non può di certo dirsi superata o modificata dal documento versato in atti dalla reclamante (doc. 23), secondo cui i certificati azionari vengono chiesti ad
e solo ad essa, per procedere con la percezione dei dividendi. Trattasi, Parte_1 infatti, di una mera comunicazione proveniente da un soggetto terzo rispetto al contratto di costituzione del pegno, che dunque non può avere alcuna incidenza sulla tenuta negoziale dello stesso. Poiché dunque il diritto di percepire i dividendi delle Co azioni di IN Holding S.p.a. matura in capo ad e non in capo alla reclamante, quest'ultima non aveva e non ha alcun interesse ad agire per ottenere la consegna dei certificati azionari, cosicché la domanda svolta in via principale da non Parte_1 può che essere rigettata”.
12.3 Quanto al secondo, si tratta di un'altra affermazione a ben vedere del tutto priva di fondamento, non risultando da alcuna disposizione, e contrattuale, e normativa, che l'attivazione del creditore pignoratizio possa in qualsiasi modo dipendere dalla disponibilità del debitore ad effettuare il pagamento dell'esposizione garantita dal pegno. Si tratta in ogni caso di un'affermazione distonica rispetto al tema in esame, che è quello delle conseguenze della colpevole inerzia tenuta da quale unico soggetto che avrebbe potuto (e quindi dovuto) attivarsi Controparte_2 per l'accreditamento degli utili maturati sulle azioni di I.H. S.p.a. vincolate in pegno a garanzia del proprio credito da pagamento delle poste debitorie maturate a carico di con riguardo alla linea di credito “denaro caldo”. Pt_1
12.4 Ciò posto, vanno per l'effetto confermate le valutazioni fatte dal primo giudice in merito alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio di a causa e in Controparte_2 dipendenza della sua colpevole inerzia nell'attivarsi per l'accreditamento degli utili
38 maturati sulle azioni di IN Holding S.p.a. vincolate in pegno a suo favore e della immediata correlazione di tale inerzia alla produzione del danno lamentato dall'attrice valutazione che offrendo una esaustiva (e non superata) risposta alle Parte_1 doglianze qui selettivamente riproposte da (risultando per contro le altre CP_2 implicitamente rinunciate) è opportuno riprodurre per una più immediata (e quindi agevole) comprensione del profilo in esame: “(omissis) Passando invece ad esaminare il merito della domanda, si rammenta in sintesi che la censura mossa dalla Co società attrice riguarda il ritardo con cui avrebbe riscosso i dividendi della società Co partecipata: governava infatti l'esercizio dei diritti azionari fin dal perfezionamento della cessione da in data 26.6.2017; l'ammontare dei CP_4 dividendi sarebbe stato idoneo a consentire il risanamento dell'intera esposizione debitoria di già nel luglio 2019, quando l'assemblea amministrativa di Parte_1
IN Holding S.p.A. ha approvato la proposta di distribuzione ai soci di utili per €
79.599.200,00 (doc. 13 ; nonostante quindi l'esigibilità della quota di utili Pt_1 Con corrispondente alle azioni detenute da e conferite in pegno a , Parte_1 quest'ultima provvedeva alla relativa riscossione solo in data 18.1.2021, dopo vari solleciti (e un'azione cautelare) provenienti dall'odierna attrice;
tale ritardo, e il conseguente rientro differito dell'esposizione debitoria di avrebbe quindi Parte_1 cagionato un danno corrispondente agli interessi che continuavano a decorrere e alle commissioni che continuavano ad essere addebitate sul conto corrente affidato, nonché corrispondente al mancato guadagno che l'attrice avrebbe invece percepito se l'eccedenza dei dividendi rispetto alla quota che aveva risanato il debito le fosse stata tempestivamente rimessa e avesse potuto quindi essere reimpiegata per acquistare partecipazioni immobiliari o per finanziare le società controllate. Ebbene, la clausola 3 del contratto di costituzione di pegno (doc. 7 espressamente Pt_1 prevede che “la garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, diritti di opzione, premi in natura o in denaro e a quant'altro possa spettare sui titoli”. Ne segue, per quanto qui interessa, che al maturare dei dividendi questi debbano essere percepiti non dall'azionista, ma dal creditore pignoratizio: d'altronde proprio questa
è la funzione del pegno su titoli azionari e tale operazione negoziale non avrebbe viceversa alcun senso se, nonostante il pegno, i frutti economici dei titoli predetti Con maturassero in capo al debitore. ha quindi maturato il diritto di percepire i dividendi nel caso di specie, a seguito delle delibere dell'assemblea del Consiglio di
Amministrazione di IN Holding S.p.A. intervenute prima in data 5.7.2018 (doc.
12 e poi in data 25.7.2019 (doc. 13 . La società attrice afferma che, se così Pt_1 Pt_1
39 avesse agito la esercitando il menzionato diritto, il proprio debito si sarebbe CP_1 estinto con significativo anticipo rispetto alla data di effettiva estinzione del 18.1.2021 Co (doc. 16 . non contesta l'asserzione avversaria secondo cui già nel luglio del Pt_1
2019 la tempestiva riscossione dei dividendi avrebbe ripianato il debito della controparte, per cui tale circostanza può ritenersi pacifica in causa ai sensi e per gli Co effetti dell'art. 115 c.p.c. , invece, replica che non aveva avuto contezza dell'ammontare dei dividendi che poteva riscuotere e della possibilità quindi di chiudere la posizione debitoria di con la riscossione in parola (pag. 28-29 Parte_1 della comparsa di costituzione e risposta) e, comunque, sostiene che la riscossione medesima sarebbe stata ostacolata da una condotta ostruzionistica imputabile proprio a quest'ultima (pag. 27-28 della comparsa di costituzione e risposta), svolgendo quindi di conseguenza domanda di esclusione o riduzione della propria responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c. L'asserita attività ostruzionistica Co viene individuata nella richiesta da parte della società attrice di ottenere da la restituzione dei certificati azionari per poter percepire i dividendi deliberati da IN
Holding S.p.A., richiesta di cui anche l'intestato Tribunale ha rilevato l'inaccoglibilità nel procedimento cautelare instaurato ex art. 700 c.p.c. e la cui decisione di rigetto
è stata confermata dal Collegio nel successivo giudizio di reclamo. Ora, per quanto sia vero (oltre che giudizialmente statuito) che non potesse esercitare Parte_1 essa stessa, previo conseguimento dei certificati azionari richiesti, il diritto di percezione dei dividendi (in quanto diritto spettante al creditore pignoratizio ex art.
2791 c.c. e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 2794 c.c.), non si vede come la Co suddetta iniziativa abbia potuto distogliere dal proprio diritto-dovere di percepire
i frutti civili del pacchetto azionario che le era stato conferito in pegno. Al di là della Co chiara evidenza per cui, anche in presenza della suddetta pretesa, ben poteva chiedere a IN Holding S.p.A. la liquidazione delle proprie spettanze (e financo prospettare tale iniziativa ad così ponendo immediatamente e Parte_1 linearmente termine alla vertenza), si osserva ad ogni modo che, per quanto consta in atti, la prima richiesta di consegna dei certificati azionari proveniente dalla società Con attrice risulta risalire al 25.9.2019, quando aveva già mancato la prima occasione di percepire i primi dividendi, deliberati con l'assemblea della partecipata del
2.7.2018, e non stava manifestando alcuna intenzione di provvedere alla riscossione dei dividendi deliberati con la successiva delibera assembleare, assunta circa due mesi prima ancora in data 25.7.2019. Analoga intenzione non è stata poi concretizzata nemmeno successivamente, né prima dell'instaurazione nel gennaio
40 Co 2020 del suddetto procedimento cautelare (doc. 3 ) né durante la pendenza dello stesso in forma di un riconoscimento o di una disponibilità veicolata dagli atti difensivi Co (doc. 4-5-8 ) né dopo la sua conclusione avvenuta con ordinanza di reclamo del Co luglio 2020 (doc. 9 ). L'attivazione della è infatti avvenuta solo a seguito CP_1 dell'ennesimo sollecito proveniente dall'odierna attrice in data 1.12.2020 (doc. 15
, successivo a un'ulteriore delibera di liquidazione dei dividendi adottata in data Pt_1 Con 17.9.2020 sempre da IN Holding S.p.A. (doc. 26 . L'inerzia di sussisteva Pt_1 dunque prima e a prescindere dai tentativi di intervento di e non è per Parte_1 contro ravvisabile, a parere del giudicante, alcuna condotta ostruzionistica imputabile alla società attrice, con l'effetto che non merita accoglimento la domanda svolta dalla
Banca convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. L'ulteriore argomento dell'inconsapevolezza da parte della dell'ammontare dei dividendi è parimenti CP_1 inconducente: anche qualora le somme conseguibili fossero state di importo inferiore
o minimo, la loro riscossione avrebbe comunque ridotto l'esposizione debitoria della società attrice e contenuto l'entità dei danni che oggi vengono lamentati. È Co irrilevante, dunque, che non avesse contezza dell'esatta quantificazione dei dividendi percepibili. In ogni caso si deve osservare, con esito dirimente in ordine all'accertamento della responsabilità della che la stessa aveva non solo il CP_1 diritto, ma altresì il dovere di tenersi informata sull'ammontare dei dividendi esigibili
e di riscuoterli quanto prima sia per ridurre l'esposizione della società debitrice, sia per estinguerla non appena i frutti della cosa data a pegno (che spettano al creditore ex art. 2791 c.c.) lo avessero consentito. Tale dovere discende dal principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti dettato dall'art. 1375 c.c., che nella fattispecie si combina con l'obbligo di agire in base al canone di diligenza qualificata del professionista, e qui segnatamente del bonus argentarius, di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. La Corte di Cassazione ha configurato e consolidato un generale obbligo del creditore di agire con lealtà nei confronti del debitore, non solo omettendo condotte che possano risultare pregiudizievoli per quest'ultimo, ma altresì tenendo condotte che siano coerenti con i suoi interessi giuridici ed economici e financo che lo agevolino nell'adempimento delle sue obbligazioni. È in particolare insito nell'ordinamento un “dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali” (“Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in
41 senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della
Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” - Cass. n. 9200/2021 e Cass. n. 22819/2010). Il suddetto obbligo
è poi stato declinato anche rispetto al ritardo del creditore nella liberazione dei beni conferiti in garanzia dal peso della garanzia stessa, con statuizione della conseguente responsabilità risarcitoria del danno così cagionato (Cass. n. 27545/2017).
Responsabilità risarcitoria che si configura a prescindere dalla formale messa in mora Co del creditore, di cui lamenta la mancata intimazione ancora nella propria comparsa conclusionale, in quanto scaturisce dalla violazione di un'obbligazione di natura negoziale (non trovando quindi applicazione l'art. 1219 c.c.). Concludendo sul punto alla luce di tutto quanto sinora esposto e argomentato, ritiene il giudicante che nella presente fattispecie emerga con evidenza, anche alla luce delle deboli contestazioni della convenuta, la colpevole inerzia della stessa nell'esercitare CP_1
i diritti economici discendenti dal possesso delle azioni conferitele in pegno. Inerzia che ha cagionato un ingente danno alla società attrice, se solo si considera che la Co condotta conforme a buona fede di avrebbe estinto il debito di fin dal Parte_1 luglio 2019, evitando il protrarsi degli interessi e dei costi di gestione del conto corrente affidato, e inoltre avrebbe messo a disposizione della società medesima la consistente somma eccedente, munendola di liquidità da impiegare nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Va dunque accolta la domanda risarcitoria esperita nel presente giudizio” (v. sentenza, pag. 11 – 15). Co 13. Ciò posto con riguardo alle doglianze sollevate da sull'“an” della domanda risarcitoria, va ripreso l'esame dell'appello principale nella parte riguardante la parte della sentenza che ha quantificato e liquidato il danno causato da in Controparte_2 conseguenza e per effetto della colpevole inerzia di questa nell'esercitare i diritti economici discendenti dal possesso delle azioni di I.H. S.p.a. conferite in pegno (cfr. sentenza, pag. 15 – 18). Al riguardo ha sviluppato due motivi di Parte_1 impugnazione. In particolare:
i) con il primo motivo (quinto seguendo la numerazione sopra riportata) – rubricato: “i) Erronea quantificazione del danno emergente. Erronea valutazione ed interpretazione delle prove documentali. Erronea applicazione dell'art. 1223 c.c.” –
42 viene contestata la determinazione del danno emergente sofferto dalla società per effetto dell'addebito di interessi maggiori di quelli che sarebbero ritualmente maturati se avesse diligentemente provveduto ad incassare i dividendi maturati sulle CP_2 azioni di IN Holding S.p.a. vincolate in pegno a suo favore abbattendo in tal modo la base di computo. In particolare, secondo l'appellante, il giudice, seguendo la ricostruzione del C.T.U. sarebbe incorso in un errore percettivo, e quindi di calcolo, Co trascurando di considerare che avrebbe dovuto mantenere il rapporto in bonis e che se avesse diligentemente riscosso nel tempo i dividendi man mano che ne veniva deliberata la liquidazione, il conto non sarebbe sconfinato e sarebbe stato dunque applicato il minor tasso “intra fido” (dell'1,9% annuo, ossia il tasso vigente per la linea di credito “denaro caldo”), anziché quello “extra fido” (del 10,75%, sempre relativo a detta linea di credito), essendo il solo conto base (n. 1063935, poi n. 2247) che prevedeva lo stesso tasso sia per l'intra fido che per l'extra fido (pari al 14,4%), con la conseguenza che gli interessi “correttamente” addebitati dall'istituto di credito sarebbero stati ben minori. La motivazione dedotta in sentenza si baserebbe sul fatto che tutti gli interessi addebitati successivamente al luglio 2019 sarebbero stati conteggiati e che i due tassi (intra ed extra fido) avrebbero avuto la medesima misura percentuale. Tali motivazioni sarebbero però errate. Nel corso del giudizio di primo grado (negli atti e nelle osservazioni alla C.T.U.), aveva evidenziato come nel Pt_1 Co corso del rapporto avrebbe dovuto mantenere la società “in bonis” e di conseguenza astenersi dall'applicazione del tasso d'interesse “extra-fido”. In particolare, avrebbe dovuto continuare ad applicare un tasso d'interesse pari all'1,9% annuo, ovvero il tasso vigente nel rapporto con e non del 10,75%. Se è pur CP_4 vero che gli interessi maturati successivamente al luglio 2019 sono stati interamente defalcati dal C.T.U., è però anche vero che dalla seconda metà del 2017 e fino al luglio 2019 il C.T.U. ha ritenuto che la Banca avesse correttamente applicato interessi al tasso extra fido del 10,75%, senza però cogliere che il conto “denaro caldo” (n.
1240738 poi n. 2555) prevedeva un tasso “entro fido” pari all'1,9% (e un tasso fuori fido al 10,75%). Qualora avesse incassato tempestivamente i dividendi CP_2 distribuiti da I.H., il conto “denaro caldo” non sarebbe andato in sconfinamento, o comunque sarebbe rientrato entro i limiti di fido, di talché non è comunque corretta l'applicazione di interessi extra fido. Essendo documentale che per il conto “ CP_14 Co
” ha applicato il tasso fuori fido anche laddove l'esposizione di sarebbe
[...] Pt_1 rientrata nei limiti dell'affidamento, il C.T.U. allorché ha proceduto al ricalcolo degli interessi che sarebbero legittimamente maturati sui conti se i dividendi fossero stati
43 tempestivamente incassati, non avrebbe dovuto rielaborare il calcolo applicando il tasso extra del 10,75%, ma il tasso corretto entro fido (dell'1,9%). Così facendo, gli interessi correttamente maturati e da detrarre sarebbero stati di € 59.323 in luogo di € 151.621,05. Dunque, considerando che, come riportato dal C.T.U., sul c/c n.
1000/2555 sono stati addebitati interessi per € 354.311,45, qualora i dividendi fossero stati tempestivamente incassati alla data di messa in pagamento di cui alle singole delibere, sarebbero maturati interessi e commissioni a debito per soli €
59.323, invece di € 151.621,05, per un danno (corrispondente all'illegittimo addebito di interessi e commissioni) di € 294.988,45 (= € 354.311,45 – € 59.323), somma alla quale vanno aggiunti gli interessi, oneri e commissioni addebitati sul conto Pt_5 come correttamente disposto dal giudice, per €. 7.244,32, per un danno emergente quantificabile complessivamente in €. 302.232,77, in luogo di € 209.934,72 liquidato in sentenza;
ii) con il secondo motivo (sesto, tenendo conto della richiamata numerazione) – rubricato: “ii) Erronea quantificazione del lucro cessante. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1226 c.c. Omesso esame di uno dei criteri proposti per la quantificazione del danno ed omessa pronuncia sul punto. Erronea valutazione dei fatti e dell'attività di . Erronea valutazione delle prove documentali” – viene Pt_1 invece contestata la misura della liquidazione (equitativa) del lucro cessante, ed in particolare che il giudice abbia proceduto arbitrariamente, senza cioè un'adeguata e supportata motivazione, a ridurre di oltre 2/3 le risultanze della perizia relative al mancato guadagno che avrebbe potuto conseguire laddove le fosse stata Parte_1 messa a disposizione tempestivamente la liquidità corrispondente ai dividendi distribuiti da IN Holding S.p.a. eccedenti quanto necessario per estinguere la CP_ propria esposizione debitoria verso Tale riduzione, motivata sulla base di una duplicità di fattori – e segnatamente in ragione del fatto che “non è detto” che Pt_1 avrebbe reinvestito esattamente l'intera somma e che gli investimenti effettuati avrebbero reso e mantenuto “il rendimento percentuale indicato dalla società”, e cioè il valore degli utili distribuiti nel periodo 2016-2020 – non terrebbe conto del fatto che non vi era alcun reale motivo per dubitare che avrebbe potuto sfruttare la Pt_1 disponibilità delle somme investendo ulteriormente in IN Holding, e ciò proprio in ragione della (chiaramente appetibile) redditività della partecipazione in tale società.
Risulterebbe, dunque, da un lato la mancata risposta da parte del C.T.U. a parte del quesito e dell'altro l'omesso esame da parte del giudice dei possibili rendimenti per investimenti di capitale su partecipazioni societarie. Inoltre, rispetto all'eccepita
44 omissione del C.T.U., il giudice non si sarebbe pronunciato, né avrebbe considerato il rendimento da investimento in partecipazioni. Il giudice avrebbe inoltre errato laddove ha ritenuto di abbattere ulteriormente le già ridotte risultanze della C.T.U., ritenendo “non compiutamente documentato il rendimento percentuale indicato dalla società”, mentre invece aveva adeguatamente documentato un rendimento pari Pt_1 al 6% derivante da finanziamenti erogati a ben 8 società controllate (doc. 27), documentazione richiamata nella relazione del proprio CTP (doc. 22) e positivamente vagliata dal CTU. Trattasi di investimenti rientranti nell'oggetto sociale di Parte_1 che trovano una corrispondente prova nei documenti di causa. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto quantificare il danno quantomeno sulla base di tali provati elementi, mentre ha invece (immotivatamente, e quindi erroneamente) provveduto a una
“riduzione equitativa” del danno provato in corso di causa, in tal modo non rispettando, né le risultanze probatorie, né quanto accertato dal C.T.U., né ancora la logica economica che guida l'agire di una holding di partecipazioni (qual è , Parte_1 essendo evidentemente improbabile che questa potesse limitarsi a mantenere la liquidità in cassa, specie per un importo rilevante come quello in questione, senza procedere al suo fruttifero reinvestimento in operazioni che avrebbero potuto procurarle rendimenti percentuali superiori al 2%. Sarebbe, quindi, in ogni caso erroneo ed immotivato non considerare provato il danno nella misura del rendimento da finanziamenti a partecipate nella percentuale documentata da del 6%. In ogni Pt_1 caso, la valutazione equitativa più corretta e conforme alle evidenze di causa avrebbe dovuto condurre a una liquidazione mediana tra i valori documentati, ossia tra il rendimento da investimento in partecipazioni (14,06 o 10,78%) e il rendimento da finanziamenti a società partecipate (6%), ovvero ancora sulla base di una distribuzione bilanciata tra detti utilizzi.
14. Sempre relativo al “quantum” è anche il terzo motivo dell'appello incidentale di
– rubricato: “Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. anche per CP_2 inversione dell'onere probatorio e sulla inutilizzabilità della consulenza d'ufficio esperita in primo grado” – con il quale viene contestata la quantificazione del risarcimento riconosciuto ad sia riguardo al danno emergente, che al lucro Pt_1 Co cessante. Nello specifico: a) quanto alla prima voce di danno, censura la sentenza nella parte in cui ha individuato il dies a quo di riferimento della produzione degli effetti dannosi nella data delle delibere di IN Holding che hanno riconosciuto agli azionisti il diritto alla percezione degli utili negli anni 2018, 2019, 2020, trascurando che ciò che effettivamente rileva era piuttosto la data dell'effettivo pagamento, in
45 merito al quale dato, però, l'attrice era rimasta silente, non offrendo alcun Pt_1 pertinente elemento al riguardo, non bastando a tal fine la produzione delle delibere, che non contengono la specificazione della data di pagamento, data che era onere dell'attrice, e non già della convenuta, indicare e provare;
b) quanto alla seconda voce di danno (lucro cessante) viene invece censurata la carenza di una apprezzabile base di computo e comunque la contraddittorietà della decisione nella parte in cui, da un lato afferma che l'entità del danno richiesto di risarcimento da dipende in Pt_1 realtà “da molte componenti, alcune delle quali imprevedibili o aleatorie”, e dall'altro non si astiene dal riconoscimento di un danno concretamente risarcibile liquidandolo, senza una chiara giustificazione, nella misura di “un terzo del massimo rendimento liquidato sulla base dei criteri dedotti in atto di citazione”.
15. Tutti i motivi relativi alla quantificazione del danno – e quindi sia quelli dell'appello principale di che quello dell'appello incidentale di Parte_1 [...]
– devono ritenersi infondati e vanno quindi respinti. Controparte_2
15.1 Quanto al primo [quinto] motivo dell'appello principale, la decisione – esposta in parte qua a pag. 15 – 16 della sentenza: “Il C.T.U. ha calcolato che sul conto corrente interessato dalla garanzia pignoratizia sono stati addebitati dal 2018 al 2020 interessi passivi per € 354.311,45 ma che qualora i dividendi fossero stati tempestivamente incassati alla data di messa in pagamento di cui alle singole delibere sarebbero viceversa maturati interessi a debito per il minor importo di € 151.621,05. Co Desume quindi che la colpevole inerzia di ha cagionato ad un danno Parte_1 emergente calcolabile in parte qua nella differenza tra i due valori, pari a €
202.690,40 (pag. 11 del primo elaborato peritale). Tale ammontare viene confermato anche in sede di integrazione peritale, ma sulla scorta dell'argomento per cui sul conto corrente “base” (n. 1063935, poi n. 1000/2247) non è stato rinvenuto
l'addebito di interessi, oneri e commissioni afferenti al conto corrente affidato (n.
1240738, poi n. 1000/2555) che fossero “conseguenza del mancato incasso dei dividendi” (pag. 6 del secondo elaborato peritale). In realtà, scopo dell'integrazione Co tecnica disposta era verificare se la tempestiva riscossione da parte di dei dividendi distribuiti da IN Holding S.p.A. avrebbe consentito l'azzeramento del debito di con riferimento a tutti i rapporti bancari dedotti in causa. In tale Parte_1 ottica, va osservato che, in risposta alle osservazioni del C.T.P. attorei, lo stesso
C.T.U. conferma che anche il conto corrente “base” sarebbe stato estinto, in caso di diligente operato della fin dal luglio 2019 (pag. 14 del secondo elaborato CP_1 peritale). Da questa statuizione, segue logicamente che gli interessi, gli oneri e le
46 commissioni addebitati anche su questo conto in epoca successiva non possono rimanere a carico della società correntista, poiché non sono conseguenza di un suo inadempimento, ma risultano piuttosto causalmente riconducibili alla condotta inerte Co di censurata in questa sede. Il relativo importo, pari a € 7.244,32 (pag. 15 del secondo elaborato peritale), va quindi sommato al quantum del danno emergente come sopra calcolato. Danno emergente che dunque va definitivamente statuito nell'importo di € 209.934,72 (ossia € 202.609,40 + € 7.244,32). Secondo Parte_1
l'ammontare indicato dal C.T.U. andrebbe ulteriormente aumentato in considerazione Co del fatto che, se avesse nel tempo riscosso i dividendi di IN Holding S.p.A. man mano che ne veniva deliberata la liquidazione, sul conto corrente in esame non si sarebbe verificato alcuno sconfinamento rispetto al valore accordato e quindi sarebbe stato applicato il minor tasso di interesse c.d. “intra fido”, anziché quello maggiore “extra fido” (cfr. pag. 32 della comparsa conclusionale). Al di là della genericità della contestazione (che non indica i periodi e gli importi degli asseriti sconfinamenti o l'importo dei maggiori interessi di conseguenza addebitati), se ne rileva tuttavia l'irrilevanza in ragione della decurtazione di tutti gli interessi addebitati successivamente al luglio 2019, nonché in ragione della medesima misura percentuale riferibile ai due tassi di interesse (cfr. pag. 14 del secondo elaborato peritale)” – si fonda sulle valutazioni e sul ricomputo effettuato dal C.T.U. nel § 4. della prima Relazione (pag. 8 – 11), che va confermato con la precisazione che se è effettivamente vero che la linea di credito “denaro caldo” prevedeva due tassi tra loro diversi a seconda che il conto corrente di riferimento presentasse uno scoperto intra fido o extra fido, va tuttavia considerato che a partire dall'1.10.2017 l'affidamento
“denaro caldo” non era più in essere, non essendo stato più rinnovato (essendolo stato solo fino al 30.9.2017 e nella minore misura di € 1.035.000), sicché, a partire da detta data, non esistendo più il corrispondente affidamento, il tasso di riferimento non poteva essere quello (intra fido) dell'1,914%, ma quello del 10,750%, da ritenersi applicabile (ed effettivamente applicato dal C.T.U.) fino a quando il conto non fosse stato definitivamente chiuso con estinzione, mediante pagamento, di tutte le spettanze della banca.
15.2 Quanto al secondo [sesto] motivo dell'appello principale, se non può chiaramente escludersi la sussistenza di un danno risarcibile in capo ad – Parte_1 essendo incontestabile (e come rilevato dal primo giudice, incontestato: v. sentenza, pag. 12, terzo cpv.) che qualora i dividendi riconosciuti agli azionisti da IN Holding
S.p.a. fossero stati tempestivamente incassati, oltre ad estinguere la propria
47 esposizione debitoria nei confronti della banca, avrebbe avuto anche la Pt_1 disponibilità liquida di € 2.660.670,10 al 26.7.2019, in aumento fino a € 2.848.518,93 alla data del 22.9.2020, sicché è del tutto ragionevole presumere, in base all'oggetto sociale dell'attrice (v. visura presente in atti in più versioni progressivamente Pt_1 aggiornate) e alla rappresentazione che la stessa ha offerto della propria pregressa attività imprenditoriale, che l'indicata ingente somma di denaro liquido sarebbe stata reimpiegata in investimenti profittevoli, immobiliari o finanziari, generando un rendimento che, non essendo stato nella fattispecie percepito, integra quella peculiare voce di danno denominata lucro cessante, o mancato guadagno – deve altrettanto chiaramente escludersi che la valutazione fatta dal primo giudice vada considerata incoerente con la documentazione prodotta dall'attrice: trattandosi, invero, di una valutazione equitativa (metodica di liquidazione che non è comunque qui in contestazione sia stata legittimamente adottata dal primo giudice), non può pretendersi che mutui esattamente le evidenze risultanti dalle produzioni documentali agli atti di causa, dovendo piuttosto tenere conto di una pluralità di dati di verosimiglianza rientranti nel “notorio”, essendo appunto riconducibile a tale ambito il dato che un investimento, sia immobiliare, che finanziario, può subire oscillazioni di rendimento non esattamente prevedibili (tanto più se l'orizzonte temporale è, come nel caso in esame, di più anni), come non ripetersi con la stessa identica frequenza, ovvero ancora scontare il rischio intrinsecamente connesso all'insolvenza del soggetto finanziato, nel caso appunto di prestiti erogati a società partecipate. D'altra parte, se avesse inteso ottenere una liquidazione quanto più “esatta” possibile del danno Pt_1 in tesi sofferto a causa e in dipendenza della indisponibilità delle richiamate risorse finanziarie improvvisamente e, con tutta verosimiglianza imprevedibilmente, ricavate dagli utili distribuiti da IN Holding S.p.a., avrebbe dovuto apprezzabilmente implementare la propria offerta probatoria, ad esempio: - producendo i propri bilanci per l'intero periodo di riferimento, come l'intera propria contabilità d'impresa al fine di verificare la tipologia degli investimenti fatti nel periodo immediatamente antecedente a quello della acquisita nuova disponibilità finanziaria ed individuare su base matematica la relativa marginalità; - indicando esattamente il perimetro e la tipologia delle proprie partecipazioni in altre imprese, nonché producendo un accurato report illustrativo delle disponibilità economico-finanziarie delle partecipate in tesi richiedenti finanziamenti, dipendendo, ovviamente, la profittevolezza di un investimento dalle caratteristiche e dalla solvibilità del soggetto finanziato;
- dimostrando la disponibilità di IN Holding S.p.a. ad estendere la propria
48 partecipazione (e cioè la partecipazione di in detta società, essendo Parte_1 evidente il fatto che, non trattandosi di una società quotata, la possibilità di incrementare l'investimento dipendeva strettamente dalla disponibilità del C.d.A. di
IN Holding a cedere azioni proprie, ovvero ad aumentare il capitale sociale a pagamento, ecc. In definitiva, se non può negarsi che abbia offerto un Pt_1 apprezzabile insieme di elementi probatori, certamente suggestivo del fatto che la stessa avrebbe del tutto verosimilmente messo a profitto la rilevante disponibilità finanziaria di cui si è detto se solo ne avesse avuto l'immediato possesso, e se può parimenti ritenersi che la quantificazione del danno risarcibile fatta dal giudice non sia distonica rispetto a tali evidenze, avendo liquidato il danno economico da lucro cessante nella misura di un terzo del massimo rendimento liquidato sulla base dei criteri dedotti in atto di citazione (in cui, si ricorda, erano stati indicati i soli finanziamenti erogati a società dichiaratamente partecipate al tasso del 6% su base annua), e quindi nella misura del 2% annuo (pari comunque ad oltre il doppio del rendimento dei titoli di Stato alle date di riferimento), deve concludersi nel senso che la sentenza sia, anche in parte qua, esente dalle criticità dedotte dalla difesa di
[...]
che non può legittimamente pretendere, sulla base di quanto dedotto e Pt_1 prodotto, un incremento della liquidazione del danno nei termini indicati.
15.3 Quanto, infine, al riferito terzo motivo dell'appello incidentale, si osserva:
a) la censura attinente al difetto di prova della data di esecuzione dei pagamenti dei dividendi di I.H. S.p.a. è, da un lato inammissibile per difetto di specificità – limitandosi, a ben vedere, a ripetere inalterato quanto già dedotto in primo grado, senza prendere specifica posizione in relazione a quanto corrispondentemente Co ritenuto dal giudice, che in merito si è così pronunciato: “ eccepisce altresì (ancora
a pag. 43 della propria comparsa conclusionale) che i calcoli del C.T.U. si basano sul presupposto della liquidazione immediata dei dividendi alla data della delibera assembleare, contestando ad di non aver dimostrato la data effettiva della Parte_1 liquidazione avvenuta nei confronti degli altri azionisti. Ritiene però il giudicante che,
a fronte del fatto costitutivo della pretesa attorea rappresentato dalla esigibilità giuridica dei dividendi al momento della delibera suddetta, la circostanza della successiva disponibilità materiale degli stessi in capo agli aventi diritto rappresenta il presupposto fattuale della
contro
-eccezione la cui prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., Co doveva essere fornita piuttosto da (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Correttamente, quindi, il C.T.U. non ha modificato le proprie conclusioni allineandosi all'argomentazione in questione” – e dall'altro comunque infondata, tenuto conto che
49 tutte le delibere di I.H. S.p.a. che avevano previsto la distribuzione degli utili agli azionisti (e quindi anche ad contenevano la puntuale indicazione della Parte_1 data di esigibilità, che va ritenuta la data di valuta, e quindi la data di riferimento, a prescindere da quella che può essere stata la (eventualmente diversa) data dell'effettivo pagamento agli azionisti che si erano a tal fine attivati (v. C.T.U., pag.
9 – 10: “Per quanto riguarda la rettifica della data di accredito dei dividendi, il sottoscritto CTU ha ritenuto di far riferimento al giorno successivo a quello indicato per la messa in pagamento nelle diverse delibere di distribuzione (tenendo conto di
1 giorno banca per l'esecuzione del trasferimento): - nel verbale di assemblea del
05/07/2018, che ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a € 1 per azione, è previsto che “i dividendi sono posti in pagamento immediatamente” (doc. n. 12 ; Pt_1 il sottoscritto CTU ha quindi considerato come data valuta dell'operazione il
06/07/2018, per € 250.998,00; - nel verbale di assemblea del 25/07/2019, che ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a € 14,50 per azione, è previsto che “i dividendi sono in pagamento dalla data odierna” (doc. n. 13a ; il sottoscritto CTU Pt_1 ha quindi considerato come data valuta dell'operazione il 26/07/2019, per €
3.639.471,00; - nel verbale di assemblea del 17/09/2020, che ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a € 0,35 per azione, è previsto che “i dividendi sono posti in pagamento dal 21/9 p.v.” (quindi dal 21/09/2020) (doc. n. 26 ; il Pt_1 sottoscritto CTU ha quindi considerato come data valuta dell'operazione il
22/09/2020, per € 87.849,30. Si ricorda che i dividendi sono stati accreditati in c/c il
22/01/2021, con data valuta 18/01/2021”);
b) la censura attinente al preteso difetto di prova del “quantum” del danno da lucro cessante è invece inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in un insieme di affermazioni tautologiche, prive di un'effettiva portata critica (v. atto d'appello , pag. 61 – 62: “La consulenza presenta un'ulteriore evidente criticità. CP_2
Il CTU, pur affermando di non poter riscontrare il presunto danno da 'mancato impiego' di somme attive, nelle conclusioni, non si esime dal fornire al Giudice, anche con una certa enfasi non comprensibile, dei numeri. Nella sostanza, ipotizza una
'forbice' di tale danno ad un 'tasso di interesse dell'investimento dall'1% al 6% assolutamente non documentato dall'Attrice. Ed anzi valorizza, addirittura in grassetto, solo l'ipotesi al 6%, quantificando tale danno per ipotetico mancato impiego “…fino a euro 238.585,00…” e non, ad esempio, anche quella all'1% di euro
39.764,00 (!) Dimenticandosi, poi, il CTU, di valorizzare, nelle conclusioni, lo stesso ventaglio di danno (dall'1% al 6%), nell'ipotesi alternativa, che pone come data finale
50 della maturazione del danno quella del 1.12.2020; il che porterebbe il CTU a definire un danno da 'mancato impiego' che va da un minimo di euro 37.429,00 fino a un massimo di euro 224.576,00. Tuttavia, se per il CTU non è stato riscontrabile in atti quale potesse essere il 'rendimento' atteso da “[nello svolgere] la sua Parte_1 attività caratteristica”, come esposto nel quesito, ipotizzare, come operato dal CTU, degli ipotetici rendimenti a dei tassi che vanno dall'1% al 6%, pare all'Esponente -e non poteva essere condiviso dal Giudice- un mero esercizio matematico, privo di sostanziale supporto giuridico e documentale. Quanto va valorizzato della CTU è, in definitiva, che il perito ha, preliminarmente, avuto modo di affermare che Parte_1 alleghi solo degli ipotetici 'costi per finanziamenti' alle controllate (peraltro non documentati) e che, invece, “non si rinviene alcun riferimento a investimenti in partecipazioni.” E quanto viene criticato nella sentenza è che il Giudice di primo grado da un lato dichiari che (cfr. pagina ...) l'entità del danno richiesto da Controparte dipenda ' da molte componenti, alcune delle quali imprevedibili o aleatorie', ma, dall'altro lato, non si astenga a liquidare ad (cfr. pagina 18) 'un terzo del massimo Pt_1 rendimento liquidato sulla base dei criteri dedotti in atto di citazione'”) ed è comunque infondata sulla base delle considerazioni già esposte sub § 15.2, al quale si rinvia.
16. Da ultimo, va infine esaminato il quarto motivo dell'appello incidentale di
[...]
– rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla CP_2 liquidazione delle spese e competenze a parte attrice di primo grado” – con il quale Co
critica la sentenza per aver posto le spese di lite a proprio carico nonostante che la pretesa risarcitoria di sia stata riconosciuta in misura pari a circa un Parte_1 settimo di quanto richiesto, sicché le spese legali dovevano essere liquidate a favore di , o in estremo subordine compensate per il rigetto di quasi tutte le Controparte_2 domande avversarie.
Il motivo è infondato.
All'esito del giudizio di primo grado l'attrice è risultata comunque vincitrice Parte_1 nei confronti di sicché mai avrebbe potuto essere condannata Controparte_2
a rimborsare le spese di lite a favore della convenuta.
La liquidazione delle spese è stata quindi correttamente effettuata tenendo conto del
“decisum”, con applicazione dei medi tariffari per tutte le fasi del giudizio.
Quanto alla pretesamente omessa compensazione delle spese processuali in ragione dell'accoglimento di una sola parte delle domande attoree, si ricorda che la relativa determinazione è il frutto di una scelta ampiamente discrezionale del giudice, che nel caso di specie ha deciso di non disporla, evidentemente ritenendo che la condotta
51 complessivamente tenuta dalle parti e l'esito del giudizio non la giustificassero, neppure in parte, tenuto anche conto del fatto che la liquidazione è stata effettuata sulla base di quanto effettivamente riconosciuto.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano pertanto in dispositivo nei seguenti termini: A) nel rapporto tra e Parte_1 [...]
, a carico della prima e a favore Controparte_3 della seconda, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione
“causa di valore indeterminabile di complessità media”; B) nel rapporto tra Parte_1
e stante la reciproca soccombenza, si compensano Controparte_2 integralmente.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la relativa impugnazione
(rispettivamente principale e incidentale), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 33/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale di e Parte_1
l'appello incidentale di Controparte_2
b) conferma per l'effetto la impugnata sentenza n. 1035/2023 del Tribunale di
Vicenza;
c) condanna l'appellante principale, a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
, le spese di lite Controparte_3 del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 12.156, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
52 d) compensa integralmente le spese del secondo grado tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
e) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale ( e della Parte_1 appellante incidentale ( dei presupposti di cui Controparte_2 all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1- bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
53