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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.6610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6610/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Marta Consiglio Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Silvia Bonati e dell'Avv. Adriana Ciappa Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale di Monza, contrariis rejectis:
- nel merito in via principale: rigettare le domande formulate dall'opposta per tutti i motivi dedotti in atti, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di legittimazione attiva;
- nel merito in subordine: accogliere l'opposizione, in quanto la pretesa della sig.ra CP_1
è del tutto infondata, non sussistendo alcun inadempimento in capo al sig. Pt_1
Spese anche generali e compenso rifusi”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dichiarata inammissibile, così disporre:
In via principale:
rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione per le ragioni enunciate in atti ed emettere i conseguenti provvedimenti di legge, affinché sia respinta l'opposizione del sig. in Parte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di precetto in data 13 settembre 2024 ha esposto Controparte_1
• di aver stipulato in data 24 maggio 2024 con un accordo di modifica delle Parte_1 condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014;
• che, tra le clausole relative agli aspetti patrimoniali, al punto C), le parti hanno stabilito che:
“il sig. proprietario pro quota dell'immobile sito in Blevio (CO), via Caronti n. 61 Pt_1
(Condominio Villa Rospini) e cointestato con i sig.ri e CP_2 Controparte_3
(mamma e zio di ), si impegna sin da ora ad accordarsi con gli altri comproprietari CP_1 per procedere alla valutazione ed alla successiva messa in vendita del bene da parte della proprietà, al valore di mercato che i comproprietari accetteranno, di comune accordo, con una perizia giurata, le cui spese verranno sostenute dal sig. La perizia dovrà essere Pt_1 eseguita entro e non oltre il 31.5.2024, in mancanza si procederà ad incaricare della vendita una o più agenzie individuate dalle parti”;
• che non ha ottemperato all'impegno stabilito nella suddetta clausola inserita Parte_1 nell'accordo;
• che tale accordo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 5 del D.L. 132/2014.
Sulla base di quanto esposto con l'atto di precetto in esame ha intimato a Controparte_1 [...] di provvedere a “conformarsi all'indicato obbligo di fare … con espresso avvertimento che, Pt_1 in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto dd. 13 settembre 2024 eccependo
1) il difetto di legittimazione attiva in capo a con riferimento alla pretesa Controparte_1 indicata nel precetto, considerato che la clausola invocata della convenzione di negoziazione assistita non contiene alcun diritto di credito in favore della precettante, né quest'ultima vanta alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile oggetto della clausola;
2) l'infondatezza della pretesa di , avendo egli provveduto a far stimare a Controparte_1 proprie spese l'immobile eseguendo in tal modo una delle due prestazioni tra loro alternative previste dalla clausola in esame (accertare il valore del bene con una perizia giurata entro il 31 maggio 2024 oppure, in mancanza di detta perizia, conferire incarico ad una o più agenzie immobiliari).
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (“L'accordo in negoziazione in modifica delle condizioni di separazione conteneva pattuizioni relative agli aspetti personali ed altre agli aspetti patrimoniali e, nell'ambito di questi ultimi, era stata inserita la condizione di cui si tratta, ovvero l'impegno del sig. ad Pt_1 eseguire la prestazione dedotta nell'accordo e consistente nel concordare con i terzi (mamma e zio della sig.ra ) la stima immobiliare e conferire il mandato per la vendita. A tale obbligo di CP_1 fare del sig. corrisponde il diritto della sig.ra ad ottenere l'esecuzione di quella Pt_1 CP_1 specifica prestazione che ha, nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra le parti in negoziazione, un aspetto rilevante. Il diritto alla prestazione dovuta dall'opponente, proprio perché inserito tra gli accordi patrimoniali di separazione tra i coniugi, è stato dunque posto in favore dell'odierna opposta
e non dei terzi, estranei all'atto. Di conseguenza la legittimazione ad agire in giudizio, ovvero - trattandosi di azione esecutiva – la legittimazione ad agire esecutivamente, spetta alla sig.ra
, munita di titolo esecutivo a suo nome e del diritto in esso contenuto”) e ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza.
Rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come rappresentato e documentato dalle parti (cfr. doc. 2 di parte attrice opponente), Parte_1
e in data 24 maggio 2024 hanno stipulato un accordo di modifica delle condizioni Controparte_1 di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014.
Tra le clausole dell'accordo relative agli aspetti patrimoniali, al punto C), le parti hanno stabilito che:
“il sig. proprietario pro quota dell'immobile sito in Blevio (CO), via Caronti n. 61 Pt_1
(Condominio Villa Rospini) e cointestato con i sig.ri e (mamma CP_2 Controparte_3
e zio di ), si impegna sin da ora ad accordarsi con gli altri comproprietari per procedere alla CP_1 valutazione ed alla successiva messa in vendita del bene da parte della proprietà, al valore di mercato che i comproprietari accetteranno, di comune accordo, con una perizia giurata, le cui spese verranno sostenute dal sig. La perizia dovrà essere eseguita entro e non oltre il 31.5.2024, in Pt_1 mancanza si procederà ad incaricare della vendita una o più agenzie individuate dalle parti”. Deve inoltre ritenersi dimostrato, in quanto provato tramite documenti (doc. 3 di parte attrice opponente) e in ogni caso non contestato dalla convenuta ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., il fatto che ha incaricato un perito di eseguire la stima dell'immobile sostenendone Parte_1 integralmente i costi nonché il fatto che detta perizia di stima, datata 18 marzo 2024, è stata asseverata presso il Tribunale di Como in data 3 maggio 2024.
Secondo la convenuta opposta, tuttavia, è rimasto inadempiente all'obbligazione Parte_1 assunta in sede di negoziazione assistita in quanto non si è attivato a prendere accordi con gli altri due comproprietari per la valutazione immobiliare, limitandosi a produrre una perizia di stima eseguita prima dell'accordo e redatta da un consulente unicamente dallo stesso nominato la cui valutazione non è stata condivisa da lei né dai congiunti comproprietari ed, inoltre, nonostante sia stato sollecitato a tal fine, non ha conferito alcun mandato ad agenzie intermediarie alla vendita, condizione questa che ha determinato la necessità di introdurre l'esecuzione per obbligo di fare.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'intimante, non risulta inadempiente Parte_1 rispetto ad alcuna specifica obbligazione derivante dalla clausola in esame dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi stipulato in data 24 maggio 2024.
Ed invero, come si evince dal tenore letterale della clausola (“ … si impegna sin da ora ad accordarsi con gli altri comproprietari per procedere alla valutazione ed alla successiva messa in vendita del bene da parte della proprietà, al valore di mercato che i comproprietari accetteranno, di comune accordo, con una perizia giurata, le cui spese verranno sostenute dal sig. La perizia dovrà Pt_1 essere eseguita entro e non oltre il 31.5.2024, La perizia dovrà essere eseguita entro e non oltre il
31.5.2024, in mancanza si procederà ad incaricare della vendita una o più agenzie individuate dalle parti”), non si è obbligato a conferire l'incarico per la stima ad un perito già Parte_1 specificamente individuato, né si è obbligato a vendere l'immobile ad un determinato prezzo e neppure si è obbligato a delegare la valutazione e la vendita del bene ad una specifica agenzia già individuata. Né, infine, si è obbligato ad accettare le condizioni di stima e di vendita che avrebbero stabilito gli altri comproprietari. La clausola contrattuale, sotto tali profili, è del tutto generica, atteso che ogni determinazione sul punto è rimessa al consenso di tutti i comproprietari, compreso
[...]
Quest'ultimo, che non è rimasto del tutto inerte, ha peraltro fornito una perizia giurata Pt_1 dell'immobile ai comproprietari i quali, legittimamente, non ne hanno condiviso la valutazione, così come altrettanto legittimamente (in quanto non specificamente obbligato in tal senso) Parte_1 non ha accettato di conferire incarico all'agenzia immobiliare indicata dai comproprietari (doc. 6 di parte attrice opponente) reputando, a sua volta, non corretta la valutazione del bene.
In definitiva, deve ritenersi che sussista un difetto di specificità dell'obbligazione assunta con la clausola dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 che non consente di individuare un inadempimento per cui procedere in via esecutiva.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, va dichiarato che non ha diritto di Controparte_1 procedere in via esecutiva nei confronti di sulla base della clausola dell'accordo del Parte_1
24 maggio 2024 di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 azionata con il precetto dd. 13 settembre 2024.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta opposta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente all'esecuzione di obblighi di facere), secondo valori medi, in complessivi €
7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6610/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto di Controparte_1 procedere in via esecutiva nei confronti di ulla base della clausola dell'accordo Parte_1 del 24 maggio 2024 di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 azionata con il precetto dd. 13 settembre 2024;
- condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6610/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Marta Consiglio Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Silvia Bonati e dell'Avv. Adriana Ciappa Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale di Monza, contrariis rejectis:
- nel merito in via principale: rigettare le domande formulate dall'opposta per tutti i motivi dedotti in atti, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di legittimazione attiva;
- nel merito in subordine: accogliere l'opposizione, in quanto la pretesa della sig.ra CP_1
è del tutto infondata, non sussistendo alcun inadempimento in capo al sig. Pt_1
Spese anche generali e compenso rifusi”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dichiarata inammissibile, così disporre:
In via principale:
rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione per le ragioni enunciate in atti ed emettere i conseguenti provvedimenti di legge, affinché sia respinta l'opposizione del sig. in Parte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di precetto in data 13 settembre 2024 ha esposto Controparte_1
• di aver stipulato in data 24 maggio 2024 con un accordo di modifica delle Parte_1 condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014;
• che, tra le clausole relative agli aspetti patrimoniali, al punto C), le parti hanno stabilito che:
“il sig. proprietario pro quota dell'immobile sito in Blevio (CO), via Caronti n. 61 Pt_1
(Condominio Villa Rospini) e cointestato con i sig.ri e CP_2 Controparte_3
(mamma e zio di ), si impegna sin da ora ad accordarsi con gli altri comproprietari CP_1 per procedere alla valutazione ed alla successiva messa in vendita del bene da parte della proprietà, al valore di mercato che i comproprietari accetteranno, di comune accordo, con una perizia giurata, le cui spese verranno sostenute dal sig. La perizia dovrà essere Pt_1 eseguita entro e non oltre il 31.5.2024, in mancanza si procederà ad incaricare della vendita una o più agenzie individuate dalle parti”;
• che non ha ottemperato all'impegno stabilito nella suddetta clausola inserita Parte_1 nell'accordo;
• che tale accordo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 5 del D.L. 132/2014.
Sulla base di quanto esposto con l'atto di precetto in esame ha intimato a Controparte_1 [...] di provvedere a “conformarsi all'indicato obbligo di fare … con espresso avvertimento che, Pt_1 in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto dd. 13 settembre 2024 eccependo
1) il difetto di legittimazione attiva in capo a con riferimento alla pretesa Controparte_1 indicata nel precetto, considerato che la clausola invocata della convenzione di negoziazione assistita non contiene alcun diritto di credito in favore della precettante, né quest'ultima vanta alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile oggetto della clausola;
2) l'infondatezza della pretesa di , avendo egli provveduto a far stimare a Controparte_1 proprie spese l'immobile eseguendo in tal modo una delle due prestazioni tra loro alternative previste dalla clausola in esame (accertare il valore del bene con una perizia giurata entro il 31 maggio 2024 oppure, in mancanza di detta perizia, conferire incarico ad una o più agenzie immobiliari).
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (“L'accordo in negoziazione in modifica delle condizioni di separazione conteneva pattuizioni relative agli aspetti personali ed altre agli aspetti patrimoniali e, nell'ambito di questi ultimi, era stata inserita la condizione di cui si tratta, ovvero l'impegno del sig. ad Pt_1 eseguire la prestazione dedotta nell'accordo e consistente nel concordare con i terzi (mamma e zio della sig.ra ) la stima immobiliare e conferire il mandato per la vendita. A tale obbligo di CP_1 fare del sig. corrisponde il diritto della sig.ra ad ottenere l'esecuzione di quella Pt_1 CP_1 specifica prestazione che ha, nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra le parti in negoziazione, un aspetto rilevante. Il diritto alla prestazione dovuta dall'opponente, proprio perché inserito tra gli accordi patrimoniali di separazione tra i coniugi, è stato dunque posto in favore dell'odierna opposta
e non dei terzi, estranei all'atto. Di conseguenza la legittimazione ad agire in giudizio, ovvero - trattandosi di azione esecutiva – la legittimazione ad agire esecutivamente, spetta alla sig.ra
, munita di titolo esecutivo a suo nome e del diritto in esso contenuto”) e ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza.
Rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come rappresentato e documentato dalle parti (cfr. doc. 2 di parte attrice opponente), Parte_1
e in data 24 maggio 2024 hanno stipulato un accordo di modifica delle condizioni Controparte_1 di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014.
Tra le clausole dell'accordo relative agli aspetti patrimoniali, al punto C), le parti hanno stabilito che:
“il sig. proprietario pro quota dell'immobile sito in Blevio (CO), via Caronti n. 61 Pt_1
(Condominio Villa Rospini) e cointestato con i sig.ri e (mamma CP_2 Controparte_3
e zio di ), si impegna sin da ora ad accordarsi con gli altri comproprietari per procedere alla CP_1 valutazione ed alla successiva messa in vendita del bene da parte della proprietà, al valore di mercato che i comproprietari accetteranno, di comune accordo, con una perizia giurata, le cui spese verranno sostenute dal sig. La perizia dovrà essere eseguita entro e non oltre il 31.5.2024, in Pt_1 mancanza si procederà ad incaricare della vendita una o più agenzie individuate dalle parti”. Deve inoltre ritenersi dimostrato, in quanto provato tramite documenti (doc. 3 di parte attrice opponente) e in ogni caso non contestato dalla convenuta ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., il fatto che ha incaricato un perito di eseguire la stima dell'immobile sostenendone Parte_1 integralmente i costi nonché il fatto che detta perizia di stima, datata 18 marzo 2024, è stata asseverata presso il Tribunale di Como in data 3 maggio 2024.
Secondo la convenuta opposta, tuttavia, è rimasto inadempiente all'obbligazione Parte_1 assunta in sede di negoziazione assistita in quanto non si è attivato a prendere accordi con gli altri due comproprietari per la valutazione immobiliare, limitandosi a produrre una perizia di stima eseguita prima dell'accordo e redatta da un consulente unicamente dallo stesso nominato la cui valutazione non è stata condivisa da lei né dai congiunti comproprietari ed, inoltre, nonostante sia stato sollecitato a tal fine, non ha conferito alcun mandato ad agenzie intermediarie alla vendita, condizione questa che ha determinato la necessità di introdurre l'esecuzione per obbligo di fare.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'intimante, non risulta inadempiente Parte_1 rispetto ad alcuna specifica obbligazione derivante dalla clausola in esame dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi stipulato in data 24 maggio 2024.
Ed invero, come si evince dal tenore letterale della clausola (“ … si impegna sin da ora ad accordarsi con gli altri comproprietari per procedere alla valutazione ed alla successiva messa in vendita del bene da parte della proprietà, al valore di mercato che i comproprietari accetteranno, di comune accordo, con una perizia giurata, le cui spese verranno sostenute dal sig. La perizia dovrà Pt_1 essere eseguita entro e non oltre il 31.5.2024, La perizia dovrà essere eseguita entro e non oltre il
31.5.2024, in mancanza si procederà ad incaricare della vendita una o più agenzie individuate dalle parti”), non si è obbligato a conferire l'incarico per la stima ad un perito già Parte_1 specificamente individuato, né si è obbligato a vendere l'immobile ad un determinato prezzo e neppure si è obbligato a delegare la valutazione e la vendita del bene ad una specifica agenzia già individuata. Né, infine, si è obbligato ad accettare le condizioni di stima e di vendita che avrebbero stabilito gli altri comproprietari. La clausola contrattuale, sotto tali profili, è del tutto generica, atteso che ogni determinazione sul punto è rimessa al consenso di tutti i comproprietari, compreso
[...]
Quest'ultimo, che non è rimasto del tutto inerte, ha peraltro fornito una perizia giurata Pt_1 dell'immobile ai comproprietari i quali, legittimamente, non ne hanno condiviso la valutazione, così come altrettanto legittimamente (in quanto non specificamente obbligato in tal senso) Parte_1 non ha accettato di conferire incarico all'agenzia immobiliare indicata dai comproprietari (doc. 6 di parte attrice opponente) reputando, a sua volta, non corretta la valutazione del bene.
In definitiva, deve ritenersi che sussista un difetto di specificità dell'obbligazione assunta con la clausola dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 che non consente di individuare un inadempimento per cui procedere in via esecutiva.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, va dichiarato che non ha diritto di Controparte_1 procedere in via esecutiva nei confronti di sulla base della clausola dell'accordo del Parte_1
24 maggio 2024 di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 azionata con il precetto dd. 13 settembre 2024.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta opposta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente all'esecuzione di obblighi di facere), secondo valori medi, in complessivi €
7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6610/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto di Controparte_1 procedere in via esecutiva nei confronti di ulla base della clausola dell'accordo Parte_1 del 24 maggio 2024 di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di procedura di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 azionata con il precetto dd. 13 settembre 2024;
- condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi