Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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17 luglio 2012
17 luglio 2012
Art. 2415.
(Assemblea degli obbligazionisti).
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata ((dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione)) o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte. ((Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.))
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.
((All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.)) ((207)) ---------------- AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 , ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "
(Assemblea degli obbligazionisti).
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata ((dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione)) o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte. ((Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.))
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.
((All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.)) ((207)) ---------------- AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 , ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "
Commentari • 44
- 1. L'assemblea degli obbligazionisti - una guida rapidaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 9 febbraio 2022 · 231.20494
[…] Ricordiamo come l'assemblea degli azionisti possa nominare o revocare il proprio rappresentante comune e deliberare: sulle modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario sulla proposta di concordato della società emittente sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sugli altri oggetti di interesse comune ex art. 2415 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 43
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2025, n. 268Provvedimento: […] pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita”. Ebbene, a prescindere da ogni altra considerazione, è evidente che nel caso di specie oggetto di impugnazione non è una delibera di emissione di obbligazioni (la cui competenza ai sensi dell'art. 2410 c.c. è del consiglio di amministrazione), bensì una delibera di slittamento del termine di rimborso e quindi di modifica delle condizioni del prestito, la cui competenza spetta all'assemblea degli obbligazionisti a norma dell'art. 2415 c.c..Leggi di più...
- contributo unificato·
- art. 2379 ter c.c.·
- interesse sociale·
- art. 2379 c.c.·
- conflitto di interessi·
- modifica condizioni prestito·
- annullabilità delibera assembleare·
- abuso di maggioranza·
- compensazione spese di lite·
- art. 2415 c.c.·
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- appello