Art. 30.
Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e' obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.
Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, e' soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.
La sanzione di cui al comma precedente e' ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed e' ridotta alla meta' qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.
Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e' obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.
Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, e' soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.
La sanzione di cui al comma precedente e' ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed e' ridotta alla meta' qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.