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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 25.06.2025 al n. 3072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: disconoscimento di figlio naturale.
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roccarainola (NA) alla Via De Gasperi 1 presso lo studio dell'avv.to
GI OT, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via On. F. Napolitano n. 164 presso lo studio dell'Avv.
IL RO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
N O N C H È
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato che il sig. non è il padre della minore Parte_1
, nata a [...] il [...], e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale Persona_1 dello Stato civile di procedere alla rettifica dell'atto di nascita. Le parti, in particolare, hanno dedotto di aver proceduto al riconoscimento della piccola in Per_1 quanto tra di loro era intercorsa una relazione more uxorio e stante l'assenza di dubbi sulla paternità del signor Parte_1
Successivamente, stante la rivelazione della signora al compagno di aver intrattenuto un Parte_2 rapporto occasionale con tale le parti, di comune accordo, si sono sottoposte al test Persona_2 del DNA, versato in atti, da cui è emerso che il signor non è il padre della minore Parte_1
Per_1
Le parti hanno, pertanto, intrapreso un'azione giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di disconoscimento della paternità del signor sulla minore anche al fine di consentire al Parte_1 Per_1 signor quale padre biologico della minore, di procedere al suo riconoscimento. Persona_2
All'udienza di comparizione del 10.12.2025, le parti confermavano la volontà di procedere al disconoscimento della paternità rappresentando, altresì, che la minore non riconosceva il signor come padre. Anzi precisavano che la minore viveva con la madre e il padre biologico. Parte_1
Indi, il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, in punto di diritto occorre, innanzitutto, evidenziare che il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla l. 10 dicembre
2012, n. 219, come “figli legittimi”, in contrapposizione a quelli “naturali”). Pertanto, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1,2,3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza). Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato. Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato L'art. 243-bis c.c., introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento:
Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge. È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Tanto chiarito e tornando al caso di specie, la domanda proposta merita di essere accolta.
Innanzitutto la domanda deve ritenersi tempestiva atteso che il presente giudizio per il disconoscimento di paternità della minore nata il [...], è stato iscritto al ruolo in data Per_1
25.06.2025 mentre la scoperta della circostanza che il signor non è il padre biologico della Parte_1 minore risale al 21.03.2025 ovvero al tempo di cui è stato espletato il test del DNA, come dedotto dalle parti. Ne deriva che non è decorso il termine di decadenza di un anno.
Ancora, il signor si è sottoposto, in data 21.03.2025, alle indagini genetiche in Parte_1 accordo con la signora madre della minore, presso il centro AMES Group Centro Parte_2
Polidiagnostico Strumentale, in Casalnuovo di Napoli (NA), alla presenza dell'avvocato Nino
ME e della dott.ssa Marika Casillo, attraverso l'estrazione del DNA e l'amplificazione del DNA mediante Multiplex-QF-PCR di specifiche STR dal ricorrente e dalla minore che hanno Per_1 accertato: “Affinché il presunto padre possa essere il padre biologico è richiesta una probabilità di paternità superiore al 99,7%, ovvero che uno degli alleli delle STR oggetto di analisi, appartenga ad entrambi i soggetti analizzati. In questo caso, sono presenti 11 STR (D8S1179, D21S11, D7S820,
D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, Vwa, TPOX, D18S51 e D5S818) diverse tra il NE
A e il NE B (vedi tabella)”; pertanto, la dott.ssa Casillo Marika, responsabile della fase analitica del predetto centro AMES, ha concluso che “L'analisi molecolare eseguita sul DNA, estratto dai campioni in esame, ha permesso di definire che: Il NE A PR DR ( Parte_1
) non è il padre biologico del NE B IA )”.
[...] Persona_1 Va valorizzato, inoltre, che l'esame del DNA è stato espletato su accordo tra i ricorrenti presso un centro da loro prescelto, si sono spontaneamente presentate a tale scopo e hanno eseguito il test nel pieno contraddittorio. Ne deriva la superfluità di una TU (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 13 luglio 2020, n. 14916).
Tali accertamenti, quindi, consentono di ritenere provata la domanda di disconoscimento di paternità.
Deve, perciò, ritenersi raggiunta la prova che non è figlia di e, Persona_1 Parte_1 conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo non è padre della minore.
Va altresì disposto che la predetta sentenza sia trasmessa in copia conforme a cura della cancelleria allo stato civile del comune di Nola (NA) per le annotazioni di legge nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di . Persona_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite stante le conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione, istanza, difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato ad [...] il [...], non è padre di , Parte_1 Persona_1 nata a [...] il [...];
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita di , nata a [...] il Persona_1
25.08.2024;
c) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 25.06.2025 al n. 3072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: disconoscimento di figlio naturale.
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roccarainola (NA) alla Via De Gasperi 1 presso lo studio dell'avv.to
GI OT, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via On. F. Napolitano n. 164 presso lo studio dell'Avv.
IL RO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
N O N C H È
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato che il sig. non è il padre della minore Parte_1
, nata a [...] il [...], e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale Persona_1 dello Stato civile di procedere alla rettifica dell'atto di nascita. Le parti, in particolare, hanno dedotto di aver proceduto al riconoscimento della piccola in Per_1 quanto tra di loro era intercorsa una relazione more uxorio e stante l'assenza di dubbi sulla paternità del signor Parte_1
Successivamente, stante la rivelazione della signora al compagno di aver intrattenuto un Parte_2 rapporto occasionale con tale le parti, di comune accordo, si sono sottoposte al test Persona_2 del DNA, versato in atti, da cui è emerso che il signor non è il padre della minore Parte_1
Per_1
Le parti hanno, pertanto, intrapreso un'azione giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di disconoscimento della paternità del signor sulla minore anche al fine di consentire al Parte_1 Per_1 signor quale padre biologico della minore, di procedere al suo riconoscimento. Persona_2
All'udienza di comparizione del 10.12.2025, le parti confermavano la volontà di procedere al disconoscimento della paternità rappresentando, altresì, che la minore non riconosceva il signor come padre. Anzi precisavano che la minore viveva con la madre e il padre biologico. Parte_1
Indi, il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, in punto di diritto occorre, innanzitutto, evidenziare che il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla l. 10 dicembre
2012, n. 219, come “figli legittimi”, in contrapposizione a quelli “naturali”). Pertanto, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1,2,3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza). Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato. Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato L'art. 243-bis c.c., introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento:
Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge. È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Tanto chiarito e tornando al caso di specie, la domanda proposta merita di essere accolta.
Innanzitutto la domanda deve ritenersi tempestiva atteso che il presente giudizio per il disconoscimento di paternità della minore nata il [...], è stato iscritto al ruolo in data Per_1
25.06.2025 mentre la scoperta della circostanza che il signor non è il padre biologico della Parte_1 minore risale al 21.03.2025 ovvero al tempo di cui è stato espletato il test del DNA, come dedotto dalle parti. Ne deriva che non è decorso il termine di decadenza di un anno.
Ancora, il signor si è sottoposto, in data 21.03.2025, alle indagini genetiche in Parte_1 accordo con la signora madre della minore, presso il centro AMES Group Centro Parte_2
Polidiagnostico Strumentale, in Casalnuovo di Napoli (NA), alla presenza dell'avvocato Nino
ME e della dott.ssa Marika Casillo, attraverso l'estrazione del DNA e l'amplificazione del DNA mediante Multiplex-QF-PCR di specifiche STR dal ricorrente e dalla minore che hanno Per_1 accertato: “Affinché il presunto padre possa essere il padre biologico è richiesta una probabilità di paternità superiore al 99,7%, ovvero che uno degli alleli delle STR oggetto di analisi, appartenga ad entrambi i soggetti analizzati. In questo caso, sono presenti 11 STR (D8S1179, D21S11, D7S820,
D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, Vwa, TPOX, D18S51 e D5S818) diverse tra il NE
A e il NE B (vedi tabella)”; pertanto, la dott.ssa Casillo Marika, responsabile della fase analitica del predetto centro AMES, ha concluso che “L'analisi molecolare eseguita sul DNA, estratto dai campioni in esame, ha permesso di definire che: Il NE A PR DR ( Parte_1
) non è il padre biologico del NE B IA )”.
[...] Persona_1 Va valorizzato, inoltre, che l'esame del DNA è stato espletato su accordo tra i ricorrenti presso un centro da loro prescelto, si sono spontaneamente presentate a tale scopo e hanno eseguito il test nel pieno contraddittorio. Ne deriva la superfluità di una TU (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 13 luglio 2020, n. 14916).
Tali accertamenti, quindi, consentono di ritenere provata la domanda di disconoscimento di paternità.
Deve, perciò, ritenersi raggiunta la prova che non è figlia di e, Persona_1 Parte_1 conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo non è padre della minore.
Va altresì disposto che la predetta sentenza sia trasmessa in copia conforme a cura della cancelleria allo stato civile del comune di Nola (NA) per le annotazioni di legge nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di . Persona_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite stante le conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione, istanza, difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato ad [...] il [...], non è padre di , Parte_1 Persona_1 nata a [...] il [...];
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita di , nata a [...] il Persona_1
25.08.2024;
c) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)