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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2590 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO) il 15/12/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra
PONTAROLLO
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAROCCO) il 6/09/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO
COVINI
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.12.2003 in
SA (Marocco), fra i signori e Parte_1 Controparte_1
matrimonio ivi trascritto il 02.01.2004 col n. 376, foglio n. 422, sul registro dei
matrimoni n. 174 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale le
conseguenti comunicazioni;
2) confermarsi le condizioni di cui alla sentenza n. 1250/2024, pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Vicenza in data 18.06.2024, pubblicata il 24.06.2024 e
passata in giudicato, ossia:
a) confermarsi l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, Per_1 Per_2
con residenza presso l'abitazione della medesima e facoltà della stessa di
prendere da sola le decisioni di maggiore importanza per i figli attinenti
all'ambito sanitario e scolastico, tenendo conto quanto a quest'ultimo della
capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali dei figli;
b) disporsi che il padre possa vedere i figli minori, su sua richiesta, in modalità
protetta presso i competenti Servizi Sociali, secondo un calendario che gli
stessi provvederanno a stilare, una volta terminata la detenzione;
c) confermarsi a carico del signor l'obbligo di versare Controparte_1
un assegno mensile – entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che la
2 moglie avrà cura di comunicare - quale contributo al mantenimento dei figli
minori e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad
€ 200,00= per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
d) porsi a carico del signor il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie per i figli. In particolare, il 50% delle spese medico sanitarie non
coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche (tassa iscrizione e retta, inclusa
l'eventuale mensa, acquisto libri di testo, cancelleria, trasporto con mezzi
pubblici), nonché il 50% delle spese parascolastiche (eventuali lezioni di
supporto, gite scolastiche) e delle spese di formazione extra scolastica (corsi
di lingue, corsi sportivi, soggiorni all'estero), precisando che le spese
parascolastiche e quelle extrascolastiche, così come le spese dentistiche,
salvo quelle urgenti, dovranno essere preventivamente concordate e tutte
documentate;
e) darsi atto che l'Assegno Unico e Universale dovrà essere destinato,
secondo legge e quindi per intero, alla signora , affidataria Parte_1
esclusiva dei figli;
f) spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe
3 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in SA (MAROCCO) in data 30/12/2003, ivi trascritto il 2/01/2004 col n. 376, foglio n. 422, sul registro dei matrimoni n. 174.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1250/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
4 all'affidamento esclusivo dei figli minori e , alla collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre, in ragione dei fatti meglio riportati nella sentenza di separazione, idonei a giustificare la divergenza dal paradigma legale dell'affido condiviso e le specifiche prescrizioni in punto visite protette;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_3
autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative alla medesima figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già
regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire
5 conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in SA (MAROCCO) in data 30/12/2003, non Controparte_1
trascritto in Italia;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2590 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO) il 15/12/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra
PONTAROLLO
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAROCCO) il 6/09/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO
COVINI
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.12.2003 in
SA (Marocco), fra i signori e Parte_1 Controparte_1
matrimonio ivi trascritto il 02.01.2004 col n. 376, foglio n. 422, sul registro dei
matrimoni n. 174 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale le
conseguenti comunicazioni;
2) confermarsi le condizioni di cui alla sentenza n. 1250/2024, pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Vicenza in data 18.06.2024, pubblicata il 24.06.2024 e
passata in giudicato, ossia:
a) confermarsi l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, Per_1 Per_2
con residenza presso l'abitazione della medesima e facoltà della stessa di
prendere da sola le decisioni di maggiore importanza per i figli attinenti
all'ambito sanitario e scolastico, tenendo conto quanto a quest'ultimo della
capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali dei figli;
b) disporsi che il padre possa vedere i figli minori, su sua richiesta, in modalità
protetta presso i competenti Servizi Sociali, secondo un calendario che gli
stessi provvederanno a stilare, una volta terminata la detenzione;
c) confermarsi a carico del signor l'obbligo di versare Controparte_1
un assegno mensile – entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che la
2 moglie avrà cura di comunicare - quale contributo al mantenimento dei figli
minori e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad
€ 200,00= per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
d) porsi a carico del signor il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie per i figli. In particolare, il 50% delle spese medico sanitarie non
coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche (tassa iscrizione e retta, inclusa
l'eventuale mensa, acquisto libri di testo, cancelleria, trasporto con mezzi
pubblici), nonché il 50% delle spese parascolastiche (eventuali lezioni di
supporto, gite scolastiche) e delle spese di formazione extra scolastica (corsi
di lingue, corsi sportivi, soggiorni all'estero), precisando che le spese
parascolastiche e quelle extrascolastiche, così come le spese dentistiche,
salvo quelle urgenti, dovranno essere preventivamente concordate e tutte
documentate;
e) darsi atto che l'Assegno Unico e Universale dovrà essere destinato,
secondo legge e quindi per intero, alla signora , affidataria Parte_1
esclusiva dei figli;
f) spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe
3 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in SA (MAROCCO) in data 30/12/2003, ivi trascritto il 2/01/2004 col n. 376, foglio n. 422, sul registro dei matrimoni n. 174.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1250/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
4 all'affidamento esclusivo dei figli minori e , alla collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre, in ragione dei fatti meglio riportati nella sentenza di separazione, idonei a giustificare la divergenza dal paradigma legale dell'affido condiviso e le specifiche prescrizioni in punto visite protette;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_3
autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative alla medesima figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già
regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire
5 conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in SA (MAROCCO) in data 30/12/2003, non Controparte_1
trascritto in Italia;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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