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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7586/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MICHELETTA TITA' in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di effettuare le annotazioni di legge;
- disporre che la figlia della coppia, sia affidata in via esclusiva al padre Persona_1 [...]
presso il quale avrà domicilio privilegiato, salva la possibilità per la madre di tenere Parte_1 con sé la figlia secondo accordi con il padre e la volontà della stessa.
- Disporre che il padre provveda, da sé solo, al mantenimento diretto della figlia Parte_1 sotto ogni profilo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e rimborso forfetario”
Per il P.M. pagina 1 di 4 nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in AVIGLIANA il 10/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 36, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 13 febbraio 2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 17.07.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 24.07.2013.
Con ricorso depositato il 29.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia Per_1
All'udienza in data 13.1.2025 la resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia. Veniva sentito il ricorrente e all'esito il Giudice Relatore riservava la decisione.
Con ordinanza 473 bis.22 c.p.c. del 04.02.2025 il Giudice Relatore confermava le condizioni di affidamento, collocazione abitativa e mantenimento della figlia di cui al verbale di separazione consensuale omologato e disponeva l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Territoriali.
Alla successiva udienza del 2.07.2025 il ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di affidamento, collocazione abitativa e mantenimento della figlia minore
Il ricorrente ha instato per l'affidamento esclusivo a sè della minore.
Risulta dalla documentazione versata in atti che la minore è stata, dapprima, affidata Per_1 in via esclusiva al padre e ne sono stati autorizzati gli incontri con la madre secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio Sociale in accordo con il Servizio di NPI (v. decreto del Tribunale per i Minorenni del 6.5.2013) e, successivamente, è stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il padre e con facoltà per la madre di tenere con sé liberamente la figlia almeno una volta alla settimana, previo accordo con il padre e in via concordata con la Comunità ospitante (v. decreto omologa della separazione del 19.7.2013). pagina 2 di 4 In sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Tribunale ha confermato il regime di affidamento condiviso, “apparendo la situazione sostanzialmente invariata rispetto a quella già esistente al tempo dell'accordo di separazione e non essendo altrimenti emerse gravi ragioni che giustifichino, in questa fase, la revisione dell'assetto di vita della minore stabilito di comune accordo fra le parti”.
Nella relazione dei servizi territoriali, successivamente acquisita (v. rel. del 20.06.2025), si evidenzia che “la situazione della minore e dei suoi genitori ha raggiunto negli anni un equilibrio che pare funzionale e rispettoso di tuti i componenti e delle loro caratteristiche” ed ancora che Per_1 desidera che venga confermato quanto finora da lei vissuto e fonte di abitudine positiva e senza appesantimento”. La minore ha riferito di sentire e vedere la mamma liberamente, mettendosi d'accordo con lei ed in base agli impegni scolastici e amicali.
Le risultanze sociali confermano, dunque, l'esistenza di un rapporto positivo tra la minore e la madre e l'assenza di ragioni che possano giustificare una deroga al principio della bigenitorialità, che può pertanto essere confermato con la previsione dell'affido condiviso.
La collocazione della minore viene confermata presso il domicilio paterno, trattandosi di un assetto che perdura ormai da anni e che non si ha ragione alcuna di modificare.
In punto frequentazione con la madre, tenuto conto dell'età della ragazza (già diciassettenne), si dispone che le visite avvengano secondo il libero gradimento della figlia.
Quanto al mantenimento della minore, si conferma quanto stabilito in sede di separazione consensuale, nessuna delle parti avendone chiesto la modifica.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa ed il suo esito nonché la mancata opposizione della resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di provvedere alle incombenze di legge;
CONFERMA l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il domicilio paterno;
CONFERMA in punto mantenimento della minore le condizioni della separazione consensuale;
DISPONE che la madre possa incontrare la figlia secondo il libero gradimento di quest'ultima;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7586/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MICHELETTA TITA' in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di effettuare le annotazioni di legge;
- disporre che la figlia della coppia, sia affidata in via esclusiva al padre Persona_1 [...]
presso il quale avrà domicilio privilegiato, salva la possibilità per la madre di tenere Parte_1 con sé la figlia secondo accordi con il padre e la volontà della stessa.
- Disporre che il padre provveda, da sé solo, al mantenimento diretto della figlia Parte_1 sotto ogni profilo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e rimborso forfetario”
Per il P.M. pagina 1 di 4 nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in AVIGLIANA il 10/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 36, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 13 febbraio 2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 17.07.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 24.07.2013.
Con ricorso depositato il 29.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia Per_1
All'udienza in data 13.1.2025 la resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia. Veniva sentito il ricorrente e all'esito il Giudice Relatore riservava la decisione.
Con ordinanza 473 bis.22 c.p.c. del 04.02.2025 il Giudice Relatore confermava le condizioni di affidamento, collocazione abitativa e mantenimento della figlia di cui al verbale di separazione consensuale omologato e disponeva l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Territoriali.
Alla successiva udienza del 2.07.2025 il ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di affidamento, collocazione abitativa e mantenimento della figlia minore
Il ricorrente ha instato per l'affidamento esclusivo a sè della minore.
Risulta dalla documentazione versata in atti che la minore è stata, dapprima, affidata Per_1 in via esclusiva al padre e ne sono stati autorizzati gli incontri con la madre secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio Sociale in accordo con il Servizio di NPI (v. decreto del Tribunale per i Minorenni del 6.5.2013) e, successivamente, è stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il padre e con facoltà per la madre di tenere con sé liberamente la figlia almeno una volta alla settimana, previo accordo con il padre e in via concordata con la Comunità ospitante (v. decreto omologa della separazione del 19.7.2013). pagina 2 di 4 In sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Tribunale ha confermato il regime di affidamento condiviso, “apparendo la situazione sostanzialmente invariata rispetto a quella già esistente al tempo dell'accordo di separazione e non essendo altrimenti emerse gravi ragioni che giustifichino, in questa fase, la revisione dell'assetto di vita della minore stabilito di comune accordo fra le parti”.
Nella relazione dei servizi territoriali, successivamente acquisita (v. rel. del 20.06.2025), si evidenzia che “la situazione della minore e dei suoi genitori ha raggiunto negli anni un equilibrio che pare funzionale e rispettoso di tuti i componenti e delle loro caratteristiche” ed ancora che Per_1 desidera che venga confermato quanto finora da lei vissuto e fonte di abitudine positiva e senza appesantimento”. La minore ha riferito di sentire e vedere la mamma liberamente, mettendosi d'accordo con lei ed in base agli impegni scolastici e amicali.
Le risultanze sociali confermano, dunque, l'esistenza di un rapporto positivo tra la minore e la madre e l'assenza di ragioni che possano giustificare una deroga al principio della bigenitorialità, che può pertanto essere confermato con la previsione dell'affido condiviso.
La collocazione della minore viene confermata presso il domicilio paterno, trattandosi di un assetto che perdura ormai da anni e che non si ha ragione alcuna di modificare.
In punto frequentazione con la madre, tenuto conto dell'età della ragazza (già diciassettenne), si dispone che le visite avvengano secondo il libero gradimento della figlia.
Quanto al mantenimento della minore, si conferma quanto stabilito in sede di separazione consensuale, nessuna delle parti avendone chiesto la modifica.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa ed il suo esito nonché la mancata opposizione della resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di provvedere alle incombenze di legge;
CONFERMA l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il domicilio paterno;
CONFERMA in punto mantenimento della minore le condizioni della separazione consensuale;
DISPONE che la madre possa incontrare la figlia secondo il libero gradimento di quest'ultima;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
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