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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 894/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio) vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Parte_1 C.F._1
Morbidelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cardia presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, in via Salara n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- Obbligo a carico di di versare a la somma di € 350,00, a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne convivente con la madre, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili sulla base degli indici istat con decorrenza dal mese di aprile 2024 oltre al 50
% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Ravenna;
pagina 1 di 3 - assegno unico alla madre;
- compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 871/2024, pubblicata il 10.10.2024 il Tribunale ha omologato, in conseguenza di adesione alla proposta conciliativa del Giudice Delegato, la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione in adesione a proposta conciliativa, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 9.4.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 871/2024, pubblicata il
10.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 894/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in Ravenna Parte_1 CP_1
(RA), il 20.3.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n. 25, p. 1;
pagina 2 di 3 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti, sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 7/5/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 894/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio) vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Parte_1 C.F._1
Morbidelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cardia presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, in via Salara n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- Obbligo a carico di di versare a la somma di € 350,00, a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne convivente con la madre, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili sulla base degli indici istat con decorrenza dal mese di aprile 2024 oltre al 50
% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Ravenna;
pagina 1 di 3 - assegno unico alla madre;
- compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 871/2024, pubblicata il 10.10.2024 il Tribunale ha omologato, in conseguenza di adesione alla proposta conciliativa del Giudice Delegato, la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione in adesione a proposta conciliativa, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 9.4.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 871/2024, pubblicata il
10.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 894/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in Ravenna Parte_1 CP_1
(RA), il 20.3.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n. 25, p. 1;
pagina 2 di 3 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti, sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 7/5/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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