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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 916 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, codice fiscale e partita Iva , con sede in Castel Parte_1 P.IVA_1 del Piano (GR) località Montegiovi, Via degli Alberghi 50, in persona del legale rapp.te pro tempore nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in C.F._1
Grosseto, Via Santerno 25, presso e nello studio dell'avv. Marta Feri dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AO EL del Foro di Grosseto con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Via Giuseppe Mazzini n. 23, giusta procura in atti telematici.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione, preliminarmente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda del nei confronti di revocando quindi il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo opposto o, in subordine, riducendo il credito del alla somma di CP_1
€ 13.400,18, per le causali esposte in narrativa;
in ogni caso, condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni in favore della parte opponente;
condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, al rimborso delle spese causate alla parte opponente per trasgressione del dovere di cui all'art. 88
c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riservata ogni ulteriore deduzione, istanza istruttoria e produzione documentale nei termini di legge;
in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
399/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, relativamente alla somma lorda pari ad Euro 23.135,51 ovvero in subordine emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. relativamente alla somma lorda non contestata pari ad Euro 19.982,69 relativa al TFR spettante al sig. CP_1 nel merito rigettare e respingere l'opposizione ex adverso spiegata e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore del sig. Parte_1 [...] della somma lorda pari ad Euro 23.135,51 ovvero della minore o CP_1 superiore somma accertata in corso di causa, il tutto comunque oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al soddisfo, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio sia della fase monitoria che della presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge da corrispondere in favore dell'avv. AO EL che si dichiara antistatario”.
Pag. 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
339/2024 - emesso in data 9 ottobre 2024 nel procedimento monitorio RG n. 883/2024 - con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore del proprio ex dipendente della somma di euro 24.493,94, oltre interessi e spese, per Controparte_1 le causali di cui al ricorso, cui si faceva rinvio nel detto decreto monitorio.
L'opponente rappresentava d'aver provveduto al pagamento delle spettanze prima del deposito del ricorso per d.i., fatta eccezione per il TFR e con la precisazione che la società aveva respinto la motivazione delle dimissioni per giusta causa, qualificandole come volontarie in ragione del fatto che lo stipendio di maggio 2024 (sulla cui scorta il lavoratore deduceva il fondamento della giusta causa) era stato corrisposto in data 28 giugno 2024.
Concludeva pertanto come in epigrafe compiutamente trascritto.
2. Si è tempestivamente costituito l'opposto , che resisteva nel merito alla CP_1 domanda ritenendola infondata. Deduceva (i) che la somma lorda portata dal d.i. era pari a euro 23.135,51 - oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese -, importo che corrisponde alla somma del TFR risultante dalla CU 2024 (quindi fino al 31 dicembre
2023), dalla busta paga del mese di giugno 2024 (dalla quale emerge il Tfr accantonato alla data del 30.6.2024) nonché dall'importo di euro 1.691,05 pari all'omesso riconoscimento nella busta paga di luglio 2024 dell'indennità di mancato preavviso, di cui evidenziava la legittimità della relativa richiesta in ragione del mancato pagamento della retribuzione di maggio (avvenuto in data 4.7.2024, dopo le dimissioni rassegnate in data 1.7.2024) e del ritardo nel pagamento delle retribuzioni di marzo 2024 (ricevuto in data 9.5.2024) e di aprile 2024 (ricevuto in data 17.6.2024), essendo peraltro unico percettore di reddito con una famiglia composta dalla moglie e da due figli minori.
3. Alla prima udienza del 26 marzo 2025 parte opponente non contestava la ricostruzione del lavoratore né gli importi da questo indicati quali tuttora dovuti (euro
19.491,61 quale TFR lordo al 31.12.2023, euro 1952,82 quale TFR accantonato da
Pag. 3 di 6 busta paga di giugno 2024 ed euro 1691,05 quale indennità di mancato preavviso), precisando che era contestato solo l'an della spettanza di tale ultima voce. All'esito il
Tribunale emetteva quindi ordinanza ex art. 423 cpc. di pagamento delle prime due voci non contestate relative al TFR.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. L'opposizione è infondata.
Preliminarmente giova anzitutto rammentare che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, che investe non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva, ma anche il merito della pretesa creditoria, nel corso della quale, pertanto, il creditore opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, ben può provare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria (Cfr., ex multis, n. 1184 del
19/01/2007).
4.1. Non sono contestate sussistenza, durata, mansioni e spettanze del lavoratore, come non lo è la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'unica residua questione riguarda la contestata spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il preavviso è un obbligo generale previsto in caso di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incombe sulla parte che esercita il recesso a tutela di quella che lo subisce. E' quindi un istituto posto a garanzia di quest'ultima perché finalizzato ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto. Il secondo comma dell'art. 2118 c.c. consente alla parte che esercita il recesso di sostituire il periodo di preavviso con la relativa indennità, senza bisogno del consenso dell'altra parte. Il preavviso ha, dunque, efficacia obbligatoria. Da ciò consegue che,
“nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte
Pag. 4 di 6 recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso” (Cass. 27391/2013; Cass. 3543/2021).
L'obbligo del preavviso si configura così quale obbligazione alternativa in capo alla parte recedente, libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell'indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso.
Il preavviso in definitiva è mero obbligo (accessorio e alternativo) del recedente e diritto di credito della controparte, diritto che potrebbe essere oggetto di rinuncia (così Cass.
27934/2021).
Ai sensi dell'art. 2119, co. 1, c.c. tuttavia “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Ebbene, il mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso. Nel caso in esame, alla data delle dimissioni avvenute il 1° luglio 2024 – espressamente motivate per il mancato pagamento – il datore di lavoro opponente doveva ancora corrispondere all'opposto la busta paga di maggio 2024 e già aveva corrisposto con notevole ritardo la retribuzione di marzo 2024 (ricevuta in data 9.5.2024) e di aprile 2024 (ricevuta in data 17.6.2024).
Si tratta quindi di una legittima risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte dell'opposto per grave inadempimento della controparte, che non ha rispettato l'obbligo di pagare nei termini la retribuzione;
retribuzione che della prestazione personale del lavoratore rappresenta l'immediato ed essenziale corrispettivo, oltre che la fonte di sostentamento propria e della famiglia (come peraltro dedotto nello specifico dal
Pag. 5 di 6 lavoratore opposto, unico percettore di reddito con una famiglia composta dalla moglie e da due figli minori).
6. Per tutte le suesposte ragioni va confermato il decreto ingiuntivo quale emesso in favore dell'ex dipendente della società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014; nella specie con riferimento alle cause di valore ricompreso nel terzo scaglione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza
[...] ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo in favore dell'opposto;
− condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione in favore dell'Avv. AO EL, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite della presente fase, che liquida in € 3.800 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 916 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, codice fiscale e partita Iva , con sede in Castel Parte_1 P.IVA_1 del Piano (GR) località Montegiovi, Via degli Alberghi 50, in persona del legale rapp.te pro tempore nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in C.F._1
Grosseto, Via Santerno 25, presso e nello studio dell'avv. Marta Feri dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AO EL del Foro di Grosseto con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Via Giuseppe Mazzini n. 23, giusta procura in atti telematici.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione, preliminarmente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda del nei confronti di revocando quindi il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo opposto o, in subordine, riducendo il credito del alla somma di CP_1
€ 13.400,18, per le causali esposte in narrativa;
in ogni caso, condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni in favore della parte opponente;
condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, al rimborso delle spese causate alla parte opponente per trasgressione del dovere di cui all'art. 88
c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riservata ogni ulteriore deduzione, istanza istruttoria e produzione documentale nei termini di legge;
in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
399/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, relativamente alla somma lorda pari ad Euro 23.135,51 ovvero in subordine emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. relativamente alla somma lorda non contestata pari ad Euro 19.982,69 relativa al TFR spettante al sig. CP_1 nel merito rigettare e respingere l'opposizione ex adverso spiegata e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore del sig. Parte_1 [...] della somma lorda pari ad Euro 23.135,51 ovvero della minore o CP_1 superiore somma accertata in corso di causa, il tutto comunque oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al soddisfo, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio sia della fase monitoria che della presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge da corrispondere in favore dell'avv. AO EL che si dichiara antistatario”.
Pag. 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
339/2024 - emesso in data 9 ottobre 2024 nel procedimento monitorio RG n. 883/2024 - con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore del proprio ex dipendente della somma di euro 24.493,94, oltre interessi e spese, per Controparte_1 le causali di cui al ricorso, cui si faceva rinvio nel detto decreto monitorio.
L'opponente rappresentava d'aver provveduto al pagamento delle spettanze prima del deposito del ricorso per d.i., fatta eccezione per il TFR e con la precisazione che la società aveva respinto la motivazione delle dimissioni per giusta causa, qualificandole come volontarie in ragione del fatto che lo stipendio di maggio 2024 (sulla cui scorta il lavoratore deduceva il fondamento della giusta causa) era stato corrisposto in data 28 giugno 2024.
Concludeva pertanto come in epigrafe compiutamente trascritto.
2. Si è tempestivamente costituito l'opposto , che resisteva nel merito alla CP_1 domanda ritenendola infondata. Deduceva (i) che la somma lorda portata dal d.i. era pari a euro 23.135,51 - oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese -, importo che corrisponde alla somma del TFR risultante dalla CU 2024 (quindi fino al 31 dicembre
2023), dalla busta paga del mese di giugno 2024 (dalla quale emerge il Tfr accantonato alla data del 30.6.2024) nonché dall'importo di euro 1.691,05 pari all'omesso riconoscimento nella busta paga di luglio 2024 dell'indennità di mancato preavviso, di cui evidenziava la legittimità della relativa richiesta in ragione del mancato pagamento della retribuzione di maggio (avvenuto in data 4.7.2024, dopo le dimissioni rassegnate in data 1.7.2024) e del ritardo nel pagamento delle retribuzioni di marzo 2024 (ricevuto in data 9.5.2024) e di aprile 2024 (ricevuto in data 17.6.2024), essendo peraltro unico percettore di reddito con una famiglia composta dalla moglie e da due figli minori.
3. Alla prima udienza del 26 marzo 2025 parte opponente non contestava la ricostruzione del lavoratore né gli importi da questo indicati quali tuttora dovuti (euro
19.491,61 quale TFR lordo al 31.12.2023, euro 1952,82 quale TFR accantonato da
Pag. 3 di 6 busta paga di giugno 2024 ed euro 1691,05 quale indennità di mancato preavviso), precisando che era contestato solo l'an della spettanza di tale ultima voce. All'esito il
Tribunale emetteva quindi ordinanza ex art. 423 cpc. di pagamento delle prime due voci non contestate relative al TFR.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. L'opposizione è infondata.
Preliminarmente giova anzitutto rammentare che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, che investe non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva, ma anche il merito della pretesa creditoria, nel corso della quale, pertanto, il creditore opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, ben può provare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria (Cfr., ex multis, n. 1184 del
19/01/2007).
4.1. Non sono contestate sussistenza, durata, mansioni e spettanze del lavoratore, come non lo è la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'unica residua questione riguarda la contestata spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il preavviso è un obbligo generale previsto in caso di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incombe sulla parte che esercita il recesso a tutela di quella che lo subisce. E' quindi un istituto posto a garanzia di quest'ultima perché finalizzato ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto. Il secondo comma dell'art. 2118 c.c. consente alla parte che esercita il recesso di sostituire il periodo di preavviso con la relativa indennità, senza bisogno del consenso dell'altra parte. Il preavviso ha, dunque, efficacia obbligatoria. Da ciò consegue che,
“nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte
Pag. 4 di 6 recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso” (Cass. 27391/2013; Cass. 3543/2021).
L'obbligo del preavviso si configura così quale obbligazione alternativa in capo alla parte recedente, libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell'indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso.
Il preavviso in definitiva è mero obbligo (accessorio e alternativo) del recedente e diritto di credito della controparte, diritto che potrebbe essere oggetto di rinuncia (così Cass.
27934/2021).
Ai sensi dell'art. 2119, co. 1, c.c. tuttavia “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Ebbene, il mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso. Nel caso in esame, alla data delle dimissioni avvenute il 1° luglio 2024 – espressamente motivate per il mancato pagamento – il datore di lavoro opponente doveva ancora corrispondere all'opposto la busta paga di maggio 2024 e già aveva corrisposto con notevole ritardo la retribuzione di marzo 2024 (ricevuta in data 9.5.2024) e di aprile 2024 (ricevuta in data 17.6.2024).
Si tratta quindi di una legittima risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte dell'opposto per grave inadempimento della controparte, che non ha rispettato l'obbligo di pagare nei termini la retribuzione;
retribuzione che della prestazione personale del lavoratore rappresenta l'immediato ed essenziale corrispettivo, oltre che la fonte di sostentamento propria e della famiglia (come peraltro dedotto nello specifico dal
Pag. 5 di 6 lavoratore opposto, unico percettore di reddito con una famiglia composta dalla moglie e da due figli minori).
6. Per tutte le suesposte ragioni va confermato il decreto ingiuntivo quale emesso in favore dell'ex dipendente della società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014; nella specie con riferimento alle cause di valore ricompreso nel terzo scaglione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza
[...] ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo in favore dell'opposto;
− condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione in favore dell'Avv. AO EL, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite della presente fase, che liquida in € 3.800 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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