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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 3851 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(P.IVA ), in giudizio con l'avv.ta Gelsomina Marsilii Parte_1 P.IVA_1
-appellante- contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 quale società incorporante per fusione Controparte_2
(P.IVA ), in giudizio con l'avv. Antonio Castro P.IVA_3
-appellata- avverso la sentenza n. 698/2018, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
2560/2017, pubblicata in data 10.10.2018.
***
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n.698/2018 emessa dal Giudice di Pace di Teramo e depositata in data 10 ottobre 2018, sentire accogliere le seguenti conclusioni: accogliere l'impugnazione proposta e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo o comunque annullabile e comunque pronunciarne la declaratoria di inefficacia, il decreto ingiuntivo n.854/2017; nel merito dichiarare inammissibile, nullo o annullabile e comunque pronunciarne la declaratoria di inefficacia o la revoca, il decreto ingiuntivo n.854/2017 in quanto del tutto carente di prova sul preteso credito azionato con la procedura monitoria;
rigettare in ogni
1 caso ogni richiesta di pagamento in quanto infondata in fatto e in diritto;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio”;
- PARTE APPELLATA: “precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa comprese le note conclusive già depositate in atti nelle quali insiste per l'integrale accoglimento”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il giudizio trae origine dalla opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 854/2017 emesso dal Giudice di Pace di Teramo su ricorso dell'odierna appellata, per la sorte capitale di euro 4.996,52., relativa a importi dovuti per il servizio ispettivo di videosorveglianza.
In sede di opposizione il ha contestato l'insussistenza del credito azionato in ragione Parte_1 della mancata attivazione (ed erogazione) del servizio;
si è poi costituita al fine del rigetto CP_2 dell'opposizione e della conferma del decreto opposto.
La causa di primo grado, istruita mediante produzioni documentali e l'escussione di due testi per parti, è stata decisa con la sentenza gravata, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto opposto, con compensazione delle spese di lite.
I-2. Avverso l'anzidetta pronuncia ha promosso appello il affidato ai motivi di Parte_1 gravame di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per non avere il giudice di primo grado rilevato l'illegittima emissione del decreto con riferimento all'anno 2010, rispetto al quale l'ingiungente si era limitato a produrre non già le fatture commerciali ma un estratto delle proprie scritture;
- difetto di motivazione in ordine alla mancanza di prova documentale del decreto ingiuntivo, per non avere il Giudice di Pace esaminato le doglianze relative al difetto di prova scritta del credito ingiunto;
- contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza ed erronea motivazione sulla fondatezza della pretesa creditoria. Ad avviso di parte appellante, infatti, dalle risultanze documentali e dall'esito dell'istruttoria orale era emersa la conferma della propria tesi difensiva, secondo la quale pur avendo sottoscritto la commissione di servizio con questa non aveva CP_2 mai proceduto concretamente all'attivazione del servizio.
I-3. Si è costituita in grado di appello (poi fusa per incorporazione in CP_2 Controparte_1
2 di seguito anche solo “ ), ribadendo anzitutto la tardività delle eccezioni relative al documento CP_2
“Archivio storico”. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c.
Nel merito ha osservato che la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante doveva ritenersi fuorviante, oltre a contenere l'allegazione di fatti e circostanze nuove.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. Va anzitutto chiarito che le doglianze relative alla insussistenza della prova scritta nella fase monitoria non risultano in alcun modo esaminabili, essendo state introdotte oltre il termine della prima udienza, con conseguente maturazione delle relative preclusioni assertive (cfr. art. 320 c.p.c.).
Nella citazione in opposizione, infatti, il si è limitato a contestazioni relative al merito Parte_1 della vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Lo stesso è a dirsi del contegno processuale dell'originario attore nel corso della prima udienza innanzi al Giudice di Pace di Teramo.
II-6. La cornice devolutiva nel cui ambito il giudizio di appello si colloca attiene allora alla critica articolata nel terzo motivo di appello, con il quale si censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in via ingiunzionale.
Le doglianze di parte appellante risultano inidonee a infirmare l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure.
II-6.1. Quanto al documento “Installazione”, il riferimento alla mancata installazione di un contatto non si riferisce all'impianto nel suo complesso, come del resto emerge dallo stesso tenore testuale del documento, ma all'apparecchio “SCD0800M”. Come riferito dal teste ciò Tes_1 era dovuto alla necessità di eseguire dei lavori per consentire tale installazione. Tali elementi non inficiano la conclusione – cui è giunto il primo giudice – in ordine alla esecuzione del contratto da parte di conclusione che risulta pienamente condivisa in questa sede. CP_2
Con riferimento al teste è stato sempre precisato da parte di che la configurazione Tes_2 CP_2 del sistema di videosorveglianza consta di due fasi, solo la prima delle quali demandata al Tes_2 il quale ha appunto arrestato la sua attività a quanto di spettanza. Da ciò, tuttavia, non è possibile trarre le conclusioni dell'appellante, in ordine alla dimostrazione della mancata installazione dei dispositivi.
Quanto alla mancata considerazione del contributo dichiarativo dei testi dell'originario attore,
3 risulta pienamente sufficiente a fondare la giusta motivazione (cfr. art. 111 Cost.) la sintetica enunciazione del primo giudice, secondo cui “Non si ritiene siano confortanti per la tesi della difesa dell'opponente le dichiarazioni rese dai propri testi in quanto questi si sono limitati ad esprimere laconicamente delle proprie deduzioni in ordine al presunto mancato funzionamento del servizio di sicurezza, omettendo di ancorarlo a dati oggettivi”. Il Giudice di Pace ha infatti chiarito le ragioni per le quali l'elemento probatorio transitato nel giudizio per mezzo dell'escussione dei testi dell'attore non fosse idoneo a fondare il libero convincimento del giudicante. Del resto, le deduzioni dell'appellante sul punto risultano alquanto generiche e comunque inidonee a fondare un diverso giudizio sul risultato probatorio da parte del giudice di appello, presentandosi le motivazioni addotte dal giudice del primo grado pienamente condivisibili.
In ordine alle diffide del 2013 e del 2016, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, le stesse in alcun modo possono contribuire alla prova del fatto impeditivo addotto dal Parte_1 in ordine alla sostanziale in-esecuzione del contratto per inadempimento di CP_2
II-6.2. È appena il caso di evidenziare come, nel corso del primo grado, la creditrice opposta ha dato piena prova dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa ingiunzionale, in ciò assolvendo all'onere della prova su di lei gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
IVRI, infatti, ha prodotto in giudizio copiosa documentazione dalla quale si evince l'effettuazione della configurazione dei sistemi di videosorveglianza – secondo la ricordata scansione bifasica – e l'esecuzione della prestazione su di lei gravante. Alla documentazione deve poi aggiungersi quanto riferito dai testi dell'opposta, giudicati attendibili dal primo giudice.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. L'appello risulta infondato e va, pertanto, rigetto con integrale conferma della sentenza gravata.
III-9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; valori medi per tutte le fasi).
III-10. L'integrale reiezione del gravame giustifica il raddoppio del contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_2
4 (incorporante , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con integrale conferma della sentenza n. 698/2018, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente
R.G. n. 2560/2017, pubblicata in data 10.10.2018;
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, il 04.02.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 3851 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(P.IVA ), in giudizio con l'avv.ta Gelsomina Marsilii Parte_1 P.IVA_1
-appellante- contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 quale società incorporante per fusione Controparte_2
(P.IVA ), in giudizio con l'avv. Antonio Castro P.IVA_3
-appellata- avverso la sentenza n. 698/2018, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
2560/2017, pubblicata in data 10.10.2018.
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OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n.698/2018 emessa dal Giudice di Pace di Teramo e depositata in data 10 ottobre 2018, sentire accogliere le seguenti conclusioni: accogliere l'impugnazione proposta e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo o comunque annullabile e comunque pronunciarne la declaratoria di inefficacia, il decreto ingiuntivo n.854/2017; nel merito dichiarare inammissibile, nullo o annullabile e comunque pronunciarne la declaratoria di inefficacia o la revoca, il decreto ingiuntivo n.854/2017 in quanto del tutto carente di prova sul preteso credito azionato con la procedura monitoria;
rigettare in ogni
1 caso ogni richiesta di pagamento in quanto infondata in fatto e in diritto;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio”;
- PARTE APPELLATA: “precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa comprese le note conclusive già depositate in atti nelle quali insiste per l'integrale accoglimento”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il giudizio trae origine dalla opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 854/2017 emesso dal Giudice di Pace di Teramo su ricorso dell'odierna appellata, per la sorte capitale di euro 4.996,52., relativa a importi dovuti per il servizio ispettivo di videosorveglianza.
In sede di opposizione il ha contestato l'insussistenza del credito azionato in ragione Parte_1 della mancata attivazione (ed erogazione) del servizio;
si è poi costituita al fine del rigetto CP_2 dell'opposizione e della conferma del decreto opposto.
La causa di primo grado, istruita mediante produzioni documentali e l'escussione di due testi per parti, è stata decisa con la sentenza gravata, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto opposto, con compensazione delle spese di lite.
I-2. Avverso l'anzidetta pronuncia ha promosso appello il affidato ai motivi di Parte_1 gravame di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per non avere il giudice di primo grado rilevato l'illegittima emissione del decreto con riferimento all'anno 2010, rispetto al quale l'ingiungente si era limitato a produrre non già le fatture commerciali ma un estratto delle proprie scritture;
- difetto di motivazione in ordine alla mancanza di prova documentale del decreto ingiuntivo, per non avere il Giudice di Pace esaminato le doglianze relative al difetto di prova scritta del credito ingiunto;
- contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza ed erronea motivazione sulla fondatezza della pretesa creditoria. Ad avviso di parte appellante, infatti, dalle risultanze documentali e dall'esito dell'istruttoria orale era emersa la conferma della propria tesi difensiva, secondo la quale pur avendo sottoscritto la commissione di servizio con questa non aveva CP_2 mai proceduto concretamente all'attivazione del servizio.
I-3. Si è costituita in grado di appello (poi fusa per incorporazione in CP_2 Controparte_1
2 di seguito anche solo “ ), ribadendo anzitutto la tardività delle eccezioni relative al documento CP_2
“Archivio storico”. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c.
Nel merito ha osservato che la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante doveva ritenersi fuorviante, oltre a contenere l'allegazione di fatti e circostanze nuove.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. Va anzitutto chiarito che le doglianze relative alla insussistenza della prova scritta nella fase monitoria non risultano in alcun modo esaminabili, essendo state introdotte oltre il termine della prima udienza, con conseguente maturazione delle relative preclusioni assertive (cfr. art. 320 c.p.c.).
Nella citazione in opposizione, infatti, il si è limitato a contestazioni relative al merito Parte_1 della vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Lo stesso è a dirsi del contegno processuale dell'originario attore nel corso della prima udienza innanzi al Giudice di Pace di Teramo.
II-6. La cornice devolutiva nel cui ambito il giudizio di appello si colloca attiene allora alla critica articolata nel terzo motivo di appello, con il quale si censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in via ingiunzionale.
Le doglianze di parte appellante risultano inidonee a infirmare l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure.
II-6.1. Quanto al documento “Installazione”, il riferimento alla mancata installazione di un contatto non si riferisce all'impianto nel suo complesso, come del resto emerge dallo stesso tenore testuale del documento, ma all'apparecchio “SCD0800M”. Come riferito dal teste ciò Tes_1 era dovuto alla necessità di eseguire dei lavori per consentire tale installazione. Tali elementi non inficiano la conclusione – cui è giunto il primo giudice – in ordine alla esecuzione del contratto da parte di conclusione che risulta pienamente condivisa in questa sede. CP_2
Con riferimento al teste è stato sempre precisato da parte di che la configurazione Tes_2 CP_2 del sistema di videosorveglianza consta di due fasi, solo la prima delle quali demandata al Tes_2 il quale ha appunto arrestato la sua attività a quanto di spettanza. Da ciò, tuttavia, non è possibile trarre le conclusioni dell'appellante, in ordine alla dimostrazione della mancata installazione dei dispositivi.
Quanto alla mancata considerazione del contributo dichiarativo dei testi dell'originario attore,
3 risulta pienamente sufficiente a fondare la giusta motivazione (cfr. art. 111 Cost.) la sintetica enunciazione del primo giudice, secondo cui “Non si ritiene siano confortanti per la tesi della difesa dell'opponente le dichiarazioni rese dai propri testi in quanto questi si sono limitati ad esprimere laconicamente delle proprie deduzioni in ordine al presunto mancato funzionamento del servizio di sicurezza, omettendo di ancorarlo a dati oggettivi”. Il Giudice di Pace ha infatti chiarito le ragioni per le quali l'elemento probatorio transitato nel giudizio per mezzo dell'escussione dei testi dell'attore non fosse idoneo a fondare il libero convincimento del giudicante. Del resto, le deduzioni dell'appellante sul punto risultano alquanto generiche e comunque inidonee a fondare un diverso giudizio sul risultato probatorio da parte del giudice di appello, presentandosi le motivazioni addotte dal giudice del primo grado pienamente condivisibili.
In ordine alle diffide del 2013 e del 2016, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, le stesse in alcun modo possono contribuire alla prova del fatto impeditivo addotto dal Parte_1 in ordine alla sostanziale in-esecuzione del contratto per inadempimento di CP_2
II-6.2. È appena il caso di evidenziare come, nel corso del primo grado, la creditrice opposta ha dato piena prova dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa ingiunzionale, in ciò assolvendo all'onere della prova su di lei gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
IVRI, infatti, ha prodotto in giudizio copiosa documentazione dalla quale si evince l'effettuazione della configurazione dei sistemi di videosorveglianza – secondo la ricordata scansione bifasica – e l'esecuzione della prestazione su di lei gravante. Alla documentazione deve poi aggiungersi quanto riferito dai testi dell'opposta, giudicati attendibili dal primo giudice.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. L'appello risulta infondato e va, pertanto, rigetto con integrale conferma della sentenza gravata.
III-9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; valori medi per tutte le fasi).
III-10. L'integrale reiezione del gravame giustifica il raddoppio del contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_2
4 (incorporante , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con integrale conferma della sentenza n. 698/2018, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente
R.G. n. 2560/2017, pubblicata in data 10.10.2018;
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, il 04.02.2025.
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