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19 aprile 1942
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9 giugno 1974
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1 luglio 1998
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1 gennaio 2004
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20 marzo 2010
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17 luglio 2012
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Art. 2372.
(Rappresentanza nell'assemblea).
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa' cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una societa', associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. ((207))
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza e' conferita ad una societa', associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel secondo comma di questo articolo, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle societa' cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.
------------------ AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 210, comma 1) che "Nell' articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito"." ------------------ AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all' articolo 2372, secondo comma, del codice civile , le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee."
(Rappresentanza nell'assemblea).
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa' cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una societa', associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. ((207))
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza e' conferita ad una societa', associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel secondo comma di questo articolo, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle societa' cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.
------------------ AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 210, comma 1) che "Nell' articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito"." ------------------ AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all' articolo 2372, secondo comma, del codice civile , le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee."
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- 1. procura notarilehttps://www.brocardi.it/ · 282.528
Consulenza legale Q202332862 (Articolo 2372 Codice Civile - Rappresentanza nell'assemblea) «La limitazione imposta dall'art. 7 dello statuto pare escludere la validità di qualsiasi delega che non sia conferita ai soggetti ivi indicati (coniuge del...» Quesito Q202332862 (Articolo 2372 Codice Civile - Rappresentanza nell'assemblea) «Sono socia al 16,67% di una società immobiliare s.r.l. nel cui Statuto vi è una clausola restrittiva riguardante la delega conferita da un socio per la...»
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Giurisprudenza • 104
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1984Provvedimento: […] Alcun apporto può infatti rinvenirsi nel richiamo all'art. 2372 c.c., che prevede la facoltà […]Leggi di più...
- delega interorganica·
- rappresentanza assemblea soci·
- danno da revoca illegittima·
- risarcimento danni·
- art. 2383 c.c.·
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- revoca amministratore unico·
- giusta causa revoca·
- art. 2372 c.c.