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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 517 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. , nata a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla via Enrico del Debbio n. 2 e (C.F. Parte_2
) nata a [...] e residente in [...]
10, rappresentate e difese dall'Avv. Alfonso di Benedetto C.F.
(FAX 06.5615245 -P.E.C. C.F._3
) ed elettivamente domiciliate in Roma Email_1
Via Isole del Campo Verde n. 26;
-Appellante-
Contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
11/08/1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Luciani (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._5
Sulmona (AQ) alla Via Gramsci n. 43, (Pec: e fax : Email_2
0864-274719);
-Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 82/2023 emessa dal Tribunale di
Sulmona e pubblicata in data 31.03.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 82/2023, emessa dal
Tribunale di Sulmona, nella persona del Giudice Dott.ssa Marta Sarnelli, il
31.03.2023 e pubblicata in pari data, nel procedimento civile di primo grado R.G. n.
21/2020, per tutte le argomentazioni ed eccezioni nell'atto di gravame svolte: rigettare tutte le domande formulate dalla parte opponente e odierna appellata
, siccome inammissibili e/o totalmente infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria Rep. n. 71.183 – Racc. n. 28.511, redatto in Corigliano Calabro per
Notaio l'11.02.2016, registrato il 16.02.2016 al n. 335 serie 1T ed iscritto Per_1
il 16.02.2016 al n. 2494 R.G. e 265 R.P. e la piena legittimità del pignoramento immobiliare notificato il 18.11.2007, relativo alla procedura di espropriazione immobiliare dinanzi al Tribunale di Sulmona R.G.E. n. 5/2019, avente ad oggetto
l'immobile sito in Sulmona (AQ), alla via Torrone n. 2, catastalmente contraddistinto al fl. 36, p.lla 937 sub 6, nonché accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del suddetto atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria dell'11.02.2016. Vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”. Per l'appellata:
“ Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello interposto da e , Parte_2 Parte_1
con atto di citazione notificato il 3/05/2023 , avverso la Sentenza del Tribunale di
Sulmona, Giudice unico dott.ssa Marta Sarnelli, iscritta al n. 23/2023 , depositata il
31/03/2023 , resa nel procedimento di primo grado n. 21/2020 R.G.A.C. , dichiarandone l' inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art. 348 bis ,350,350 bis C.P.C.; con vittoria di compensi, rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pubblicata in data 31.03.2023 il Tribunale di Sulmona, si è pronunciato sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e di opposizione all'esecuzione ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 615 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva n. 5/2019, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione immobiliare intrapresa, in virtù dell'inefficacia del titolo esecutivo con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'opponente deduceva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo e il difetto di legittimazione delle convenute. In particolare, rappresentava che l'atto notarile Notaio del 16.02.2016 rep. 7118, in forza Per_1 del quale la stessa, a garanzia della complessiva somma di euro 74.000 dovuta “in dipendenza di rapporti economici pregressi”, consentiva l'iscrizione volontaria di ipoteca in favore delle convenute sull'immobile di sua proprietà, non sarebbe da considerarsi valido per l'assenza di rapporto contrattuale tra le parti.
Deduceva l'opponente di non aver alcuna obbligazione nei confronti delle convenute, ma di essere stata costretta a prestare la garanzia suddetta da e Controparte_2
, padri delle convenute, per un debito in realtà sussistente Persona_2
tra gli stessi e suo marito . Persona_3
1.2 Si costituivano in giudizio e Parte_2 Parte_1
impugnando e contestando le avverse deduzioni e sostenendo la fondatezza e validità del proprio titolo esecutivo, in ragione del rapporto diretto di credito sorto con l'opponente, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta con vittoria delle spese di lite.
1.3 A fondamento della decisione di accoglimento, il primo giudice, preliminarmente ricostruiva il riparto dell'onere probatorio in merito alla sussistenza del rapporto obbligatorio sotteso alla ricognizione del debito contenuta nel titolo esecutivo, ponendo a carico dell'opponente l'onere di dimostrare, in contrasto con quanto dichiarato, l'insussistenza di obbligazioni a proprio carico. Sulla base delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle escussioni testimoniali svolte, riteneva dimostrata dall'attrice l'insussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti e pertanto accertava l'inefficacia del titolo esecutivo fondante l'esecuzione.
Nello specifico, riteneva dimostrata l'insussistenza di qualsivoglia rapporto tra le convenute e l'attrice sulla base della testimonianza assunta dal teste Persona_3
ed in virtù della contraddittorietà delle testimonianze rese dai testi di parte
[...]
convenuta e , i quali, secondo il primo giudice, Controparte_2 Persona_2
avevano riferito circostanze contraddittorie, inverosimili e contrastanti anche con le produzioni documentali, considerando anche l'assenza di produzione degli assegni che, secondo le dichiarazioni da questi rese, le convenute avrebbero emesso in favore dell'attrice.
Da tali circostanze, il Tribunale di Sulmona, desumeva l'insussistenza del rapporto obbligatorio posto alla base della ricognizione di debito effettuata dall'appellata e contenuta nell'atto di costituzione di ipoteca, con conseguente nullità dello stesso per indeterminatezza e indeterminabilità del credito garantito.
Pertanto, il primo giudice, accertata l'indeterminatezza del titolo esecutivo e l'invalidità della ricognizione di debito contenuta nell'atto costitutivo, dichiarava l'inefficacia come titolo esecutivo dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria con conseguente nullità dello stesso e del pignoramento effettuato disponendo la cancellazione della trascrizione e la condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite. 2. Nel proprio atto di impugnazione e Parte_1 Parte_2
hanno contestato la suddetta decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione degli artt. 1988, 2727, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, le appellanti hanno contestato la decisione emessa dal Tribunale di Sulmona nella parte in cui avrebbe compiuto un'errata valutazione dei fatti e delle prove travisando le deposizioni dei testi e Controparte_2
che hanno sostenuto essere coerenti e attendibili circa la Persona_2 prova della sussistenza del credito azionato dalle convenute nei confronti dell'attrice.
Hanno evidenziato, in merito, che i suddetti testi, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, avrebbero smentito quanto dedotto dal teste relativamente Persona_3 all'esistenza del prestito effettuato dagli stessi in suo favore, confermando, invece, la sussistenza del debito dell'attrice direttamente nei confronti delle convenute e indicandone anche la causa nel pagamento di rate scadute del mutuo.
In buona sostanza, le appellanti hanno contestato l'impugnata sentenza laddove il
Tribunale di Sulmona ha ritenuto credibile la tesi sostenuta dall'opponente, lamentando che, tramite una corretta valutazione delle testimonianze rese, e anche tramite presunzioni semplici, avrebbe dovuto ritenere provata l'esistenza del credito oggetto di causa, e dunque, la validità del titolo esecutivo azionato dalle convenute.
In particolare, la sussistenza del credito tra le parti e l'infondatezza di quanto dichiarato dal teste relativamente al fatto che la garanzia fosse stata Persona_3
prestata per un debito proprio sorto nei confronti dei fratelli , sarebbe Parte_1
emersa, secondo parte appellante, dalle dichiarazioni dei testi e in via presuntiva anche dall'atto di cessione della quota della società stipulato in data 07.07.2011, in cui si dichiarava che non vi fossero pretese da parte di terzi o contenziosi con privati nonché dal fatto che, se il rapporto fosse stato legato alla società, sarebbe inverosimile il rilascio di garanzia ipotecaria nel 2016, ossia dopo cinque anni dalla cessione della quota e che la debitrice avesse costituito garanzia non nei loro confronti, bensì in favore delle figlie. Hanno dedotto, pertanto, chiedendo la conseguente riforma della sentenza in merito, che una corretta valutazione del quadro probatorio emerso in giudizio, avrebbe imposto di ritenere provata la sussistenza del rapporto fondamentale con conseguente declaratoria di infondatezza e rigetto dell'opposizione proposta.
2.2. Violazione degli artt. 1988, 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato la violazione da parte del primo giudice del criterio di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di ricognizione di debito, il quale comporta un'inversione dell'onere della prova in merito alla sussistenza e/o estinzione del rapporto fondamentale.
Hanno sostenuto che il primo giudice, nonostante avesse correttamente enucleato i principi di diritto secondo i quali l'onere di provare in giudizio l'insussistenza o invalidità del rapporto obbligatorio sotteso alla ricognizione di debito incombesse sul debitore dichiarante, avrebbe poi deciso sull'opposizione ritenendo, al contrario non dimostrata dalla creditrice la sussistenza del rapporto obbligatorio, e dunque in violazione della prevista inversione dell'onere probatorio sancita dalla normativa.
Hanno dedotto, in definitiva, che l'applicazione della corretta ripartizione dell'onere probatorio avrebbe dovuto comportare il rigetto dell'opposizione, non avendo parte attrice dimostrato l'insussistenza del credito oggetto della ricognizione di debito contenuta nell'atto costitutivo di ipoteca.
2.3 Violazione degli artt. 1346, 1362, 1364, 1418, 1988, 2808, 2821, 2852, 2884 c.c.
e 474 c.p.c.
Con tale doglianza le appellanti hanno contestato l'impugnata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto e dichiarato l'inefficacia del titolo esecutivo di cui all'atto notarile del 16.02.2016, attinente alla costituzione di ipoteca volontaria autorizzata dalla in favore delle appellanti, stante la nullità dello stesso per CP_1 indeterminatezza dell'oggetto.
Hanno dedotto, a riguardo, l'insussistenza di indeterminatezza dell'atto stante il suo carattere non titolato, in considerazione del fatto che la suddetta garanzia era rilasciata dalla debitrice non nei confronti di soggetti terzi, bensì delle stesse creditrici. 3. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado di lite.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 22.10.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Il primo motivo di appello afferente l'errata valutazione delle risultanze istruttorie è privo di pregio e deve essere rigettato.
5.1 L'appellante si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del
Tribunale di Sulmona per aver travisato i fatti e le risultanze testimoniali rese in giudizio dai fratelli , avendole ritenute contraddittorie. Parte_1
A riguardo, deve osservarsi che ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e valutarle, salvo i casi previsti dalla legge, secondo il suo prudente apprezzamento essendo pertanto necessario, ai fini di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, che il proprio convincimento si sia formato sulla base delle prove proposte dalle parti motivando il criterio adottato per la valutazione delle stesse, rispondente a indici di attendibilità, contraddittorietà e verosimiglianza.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, è devoluta al giudice del merito “l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. 23 aprile 2001 n. 5964) essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli incompatibili con la decisione adottata” (Cass. ex multis Cass. n. 16034/2002, Cass. n. 14972/2006).
Ed inoltre: “La valutazione delle risultanze probatorie rientra infatti nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso”.(Cass. 5434/2003; Cass n.
16087/2003, Cass. 24589/2005 e 42/2009)”.
Nel caso di specie, risulta, in conformità con i principi suesposti, che il primo giudice abbia adeguatamente e condivisibilmente valutato il quadro probatorio nel suo complesso consistente nel raffronto tra le dichiarazioni testimoniali rese e gli ulteriori elementi indiziari, avendo puntualmente indicato gli elementi probatori che hanno fondato il proprio convincimento, tramite l'esposizione degli indici di verosimiglianza della versione dei fatti dichiarata dal teste di parte attrice e la contraddittorietà di quella resa dai testi dell'odierna appellante con gli elementi indiziari su cui si basa il suo convincimento ritenendo, dal complesso delle risultanze emerse, credibile ed attendibile la versione dei fatti dedotta dall'odierna appellata.
5.1.2 Nel merito, le appellanti contestano la decisione impugnata in primo luogo laddove il giudice ha ritenuto confermata la versione del teste da quella Persona_3
dei testi di parte convenuta, deducendo che questi ultimi abbiano invece smentito le dichiarazioni del teste di parte attrice affermando di non essere loro i creditori del teste in merito al debito di cui è causa e pertanto avrebbe errato il primo giudice nell'affermare la conferma della testimonianza resa. La doglianza è infondata. Deve infatti rilevarsi che il primo giudice, nel ritenere che la versione attorea, riportata dal teste , fosse stata a sua volta confermata dalle dichiarazioni Persona_3
rese dai testi di parte convenuta, non si riferiva alla centrale circostanza della sussistenza tra loro del rapporto obbligatorio, bensì, come espressamente chiarito, alle circostanze dell'intercorrenza tra i soggetti di rapporti di lunga data, della sussistenza di rapporti economici tra loro e del fatto che i fratelli siano stati comunque coinvolti nell'affare oggetto del presente giudizio, come affermato dallo stesso . Su tali affermazioni il primo giudice ha correttamente Controparte_2
rilevato il riscontro delle due versioni, giungendo al proprio convincimento in merito all'inesistenza del rapporto diretto tra le parti affermato dalle appellanti, unendo tali fatti dimostrati con gli ulteriori elementi presuntivi emersi in giudizio .
5.1.3. Tanto chiarito, occorre ora esaminare l'ulteriore doglianza formulata dalle appellanti, secondo le quali, il primo giudice avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal teste , in particolare laddove ha specificato: “io non avevo Controparte_2 il denaro e così l'ho fatto parlare con mia figlia che poi ha erogato loro il Pt_2
prestito con assegni circolari intestati alla sig.ra non ricordo se più di CP_1
uno; non mi fecero vedere il predetto assegno e non so chi ne fosse il creditore, né se il debitore era il o la o entrambi” Le appellanti, al fine di Persona_3 CP_1
evidenziare la non contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese da
, sostengono che il giudice abbia travisato tale dichiarazione Controparte_2 mal interpretando il riferimento all'assegno effettuato dal teste. Deducono che con tale affermazione il teste si riferisse all'assegno relativo al debito preesistente della per il quale la stessa aveva loro richiesto la somma di denaro alle CP_1 odierne appellanti, e non all'assegno relativo alla somma prestata da che Pt_2
identificava in circa 30.000 euro come ritenuto dal primo giudice.
Anche al riguardo, deve ritenersi corretta la valutazione del primo giudice, il quale non ha interpretato la dichiarazione testimoniale innanzi riportata nel senso inteso dall'appellante, travisando la sua deposizione in merito all'assegno cui lo stesso si riferiva. Emerge infatti dalla motivazione della sentenza come il giudice abbia effettuato una valutazione comparativa e complessiva delle due testimonianze rese anche relativamente agli altri elementi emersi, correttamente ritenendo contraddittoria e inverosimile la circostanza emersa dalle dichiarazioni dei testi di non essere a conoscenza del debito per il quale era stato chiesto il prestito soprattutto in considerazione del fatto che i testi avessero confermato i rapporti di lunga data e, quantomeno per , di aver fatto da mediatori dell'affare Controparte_2 conoscendo inoltre l'entità della somma. (cfr. deposizione di quest'ultimo, il quale, come sopra riportato, in risposta al cap1 comunque conferma che la figlia ha rilasciato uno o più assegni circolari a titolo di prestito, di cui neppure è prodotta copia).
5.1.4 Parimenti infondata risulta la doglianza relativa alla mancata o errata valutazione della dichiarazione contenuta nell'atto di cessione della quota di società da parte del teste , che secondo le appellanti sarebbe idonea ad Persona_3
escludere la pendenza di rapporti economici fra i fratelli e Parte_1 Persona_3
. L'inciso contenuto nell'atto notarile del 07/07/2011 “si dà atto della
[...]
inesistenza di pretesa da parte di terzi e di contenziosi con privati e con la pubblica amministrazione” deve ritenersi una clausola normalmente utilizzata, ai sensi dell'art. 2560 c.c., a tutela della parte cessionaria la quale risponde solidalmente col cedente dei debiti pregressi ma a condizione che questi risultino dalle scritture contabili obbligatorie, sicché alcun valore può essere alla stessa attribuito in merito ai rapporti tra le parti;
pertanto la stessa non è idonea ad escludere la sussistenza di debiti, seppur derivanti dai rapporti societari, ma intercorsi direttamente tra i fratelli e , laddove la dichiarazione sopra menzionata Parte_1 Persona_3 contenuta nell'atto di cessione della quota, in ogni caso, in punto di inesistenza di pretese da parte di terzi e di contenziosi, fa riferimento alla società (cfr. punto 7 dell''atto di cessione di quote del7.7.2011) .
Le valutazioni del quadro probatorio effettuate dal primo giudice non possono conclusivamente dirsi attinte dalle doglianze svolte dalle appellate e sono pienamente condivise da questa Corte in relazione sia all'attendibilità della testimonianza resa dal teste di parte attrice , e dunque, alla Persona_3
insussistenza di rapporto obbligatorio tra le parti del processo, sia in merito alla contraddittorietà di quelle rese dai testi di parte convenuta, in quanto risultano le prime suffragate anche da ulteriori indizi di prova di carattere documentale e presuntivo, e le seconde con essi confliggenti.
Risulta corretta, in primo luogo, anche a parere di questa Corte la valutazione di attendibilità del teste , in quanto la ricostruzione dei fatti risulta Persona_3
coincidente anche con le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta i quali hanno confermato tanto i rapporti pregressi, anche di natura economica intrattenuti con il marito dell'attrice, quanto di essere intervenuti nella vicenda che ha condotto alla stesura dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria da parte dell'attrice.
Nello specifico, la dichiarazione del teste , unitamente agli Persona_3
ulteriori elementi che si specificheranno di seguito, è sufficiente a dimostrare l'inesistenza del rapporto obbligatorio sotteso alla ricognizione di debito contenuta nella costituzione dell'ipoteca volontaria. Egli ha espressamente affermato che la costituzione di garanzia effettuata dalla moglie, odierna appellata, sia stata posta in essere per un debito da lui stesso contratto nei confronti di soggetti terzi, i rispettivi padri delle convenute, dichiarando come la moglie avesse prestato la garanzia oggetto di causa per un debito derivante dai rapporti societari da lui intrattenuti con i soci e dunque che il rapporto obbligatorio intercorrente tra le convenute e l'attrice, fondante la ricognizione di debito e la garanzia correlata, in realtà non fosse mai esistito. Anche tale elemento non è stato smentito dalle appellanti le quali se avessero concesso, come asserito, tale disponibilità economica attraverso atti di liberalità o a altro titolo avrebbe potuto agevolmente dimostrarlo in giudizio.
Tali dichiarazioni trovano supporto anche nella risultanze documentali in particolare nella nota redatta da , documento riconosciuto da lui stesso, il Controparte_2
quale, oltre che confermare la veridicità della versione dei fatti resa dal teste attoreo, conferma quantomeno a livello presuntivo la titolarità della posizione creditoria dello stesso unitamente alle altre circostanze.
Altro riscontro della versione resa è individuabile nella circostanza che il pagamento fosse stato previsto a 18 mesi di distanza come dichiarato dal teste. Le dichiarazioni testimoniali di parte attrice risultano, quindi, suffragate dagli elementi indiziari innanzi descritti e confermati anche da ulteriori circostanze, ossia dal fatto che i rapporti di lunga data intercorrevano tra e i fratelli Persona_3
e non tra la moglie di e le figlie dei fratelli , dal Parte_1 Persona_3 Parte_1
fatto che tra i soggetti suddetti vi fossero rapporti economici attestati dalla costituzione di società e, di contro, l'età delle convenute e l'assenza di rapporti con l'opponente, che rende inverosimile il prestito da parte delle stesse.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta appaiono, al contrario, anche a parere di questa Corte, contraddittorie e confliggenti con ulteriori elementi probatori.
In particolare, appare contraddittorio e inverosimile che, in presenza di rapporti personali di lunga data, di rapporti economici pregressi derivanti dalla costituzione con uno dei di una società, della presenza di Parte_1 Controparte_2 all'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria nonché dalla nota dallo stesso redatta
(come da questi riferito) riportante gli importi da pagare, il rapporto obbligatorio intercorresse tra le figlie dei testi e l'appellata e non tra i soggetti in essi coinvolti.
Tale versione risulta inoltre confliggente con ulteriori elementi individuati dal primo giudice quali l'assenza di svolgimento di attività lavorativa da parte delle convenute e la loro giovane età, elementi che, in base alla comune esperienza, legittimamente portano a ritenere inverosimile il possesso da parte loro delle somme che assumono aver prestato all'attrice, stante inoltre l'assenza di rapporti di lunga durata con la stessa intercorrenti al contrario tra i padri delle convenute e il marito dell'attrice.
Sicché, risultando inoltre documentalmente dimostrato l'intervento di CP_2
nel prestito di cui è causa, tramite il riconoscimento della scritturazione da
[...]
parte sua della nota prodotta da parte attrice si ritiene di condividere la valutazione del quadro probatorio effettuata dal primo giudice in merito all'insussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
La versione resa dai testi di parte convenuta, poi, viene smentita dalla circostanza quantomeno anomala dell'assenza di produzione degli assegni e di qualsiasi documento a sostegno e anche dalla presenza del Sig. all'atto della Parte_1
costituzione della garanzia e della assenza delle effettive creditrici (scarso rilievo assume invece l'assenza del , che pur essendo debitore principale, era, Persona_3 secondo l'assunto attoreo da questi confermato, garantito dalla moglie, mentre
, pur proclamandosi del tutto estraneo alla attuale vicenda, ha Controparte_2
gestito la stessa come cosa propria, stilando la nota ricognitiva e partecipando alla redazione dell'atto).
Tali circostanze, complessivamente valutate, comportano la prova del fatto che il debito, riconosciuto dalla appellata nella costituzione di ipoteca volontaria in favore delle appellanti, non sia mai sorto tra le attuali parti processuali, e dunque l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'odierna appellata circa l'insussistenza del credito fondante il titolo esecutivo azionato dalle appellanti.
Ebbene, in applicazione del principio di diritto in base al quale il giudice nel formare il proprio convincimento deve liberamente e discrezionalmente valutare le risultanza istruttorie fornite dalle parti, deve ritenersi dimostrata la circostanza che il debito oggetto di causa non fosse mai sorto tra le parti, e dunque, non sussista il rapporto obbligatorio alla base del titolo esecutivo azionato, con conseguente inefficacia dell'atto costitutivo posto a garanzia dello stesso e disposto dalla appellata in favore delle appellanti.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata nei termini suddetti.
5.2 Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame.
Da quanto sin qui esposto risulta infondata anche la lamentata violazione del riparto dell'onere probatorio dedotta dall'appellante.
In presenza di ricognizione di debito, infatti, come correttamente argomentato dal primo giudice, l'onere probatorio in merito alla sussistenza del rapporto obbligatorio sotteso risulta posto a carico della parte che ha effettuato il riconoscimento, in quanto la ricognizione effettuata dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale avendo effetto confermativo dello stesso fino a prova contraria.
In virtù di tale inversione probatoria, la ricognizione di debito comporta che l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, incomba sul promittente, consistendo la prova contraria richiesta al creditore nel caso di assolvimento di tale onere, nella dimostrazione in giudizio della sussistenza, validità o perduranza del rapporto obbligatorio.
La violazione del riparto dell'onere suddetto, pertanto, deve ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il giudice abbia fondato la propria decisione sul mancato raggiungimento della prova dell'esistenza del credito da parte delle convenute in assenza di prova da parte dell'opponente di fatti modificativi, estintivi o della reale insussistenza dell'obbligazione.
Tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice abbia accertato l'insussistenza del rapporto obbligatorio sulla base della valutazione dell'intero quadro probatorio, considerando dimostrata in giudizio l'inesistenza del rapporto oggetto della ricognizione di debito, allegata e provata dalla parte onerata.
Nel caso in esame, il primo giudice, come già in precedenza indicato nel l'esame del precedente motivo, ha fondato il proprio convincimento sulla valutazione dell'intero quadro probatorio, ritenendo dall'esame delle risultanze istruttorie dimostrata da parte dell'attrice l'insussistenza del credito e motivando per completezza in merito al mancato raggiungimento di prova contraria da parte delle convenute. Ciò non comporta la violazione del riparto dell'onere probatorio e degli artt. 2967 e 1988 c.c. che risulta assolto dall'attrice tramite la testimonianza resa dal teste Persona_3
unitamente agli ulteriori elementi indiziari innanzi specificati, comprendenti anche la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese dalla altra parte in virtù del principio di acquisizione delle prove secondo il quale il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento ogni elemento probatorio entrato in giudizio a prescindere dalla parte che lo ha allegato.
Il motivo è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
5.3. Infondato risulta essere anche il terzo motivo di appello con il quale parte appellante ha dedotto la validità di titolo esecutivo della costituzione di ipoteca prestata in suo favore sostenendo l'insussistenza della indeterminatezza accertata dal primo giudice.
Ritiene parte appellante che abbia errato il primo giudice nel ritenere nulla la costituzione di ipoteca volontaria prestata in favore delle appellanti per indeterminatezza dell'oggetto, deducendo che la stessa ai fini della sua validità non debba essere necessariamente titolata e che inoltre sia provvista di tutti i requisiti necessari indicati dall'art. 474 c.p.c.
La doglianza risulta infondata in conseguenza dell'accertata e confermata insussistenza del rapporto fondamentale tra le parti, la quale comporta la nullità del titolo in virtù del suo necessario carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale come correttamente rilevato dal primo giudice.
In merito deve, infatti, riaffermarsi quanto già statuito in prime cure ossia che in virtù della normativa prevista ai sensi dell'art. 2808 c.c., la funzione di garanzia dell'ipoteca comporta il suo indefettibile carattere accessorio rispetto al credito garantito, pertanto, il titolo costitutivo di ipoteca, al fine di soddisfare il requisito di specialità rispetto al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, sì da assicurarne la originaria determinatezza. (Cass. n. 5630/2017).
Si deve pertanto escludere la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, ai sensi dell'art. 2852
c.c., la costituzione di crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente dal quale il credito può nascere (Cass. n.
3997/2000; Cass. n. 3041/2001; Cass. n. 2429/2002; Cass. n. 18325/2014).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, pertanto, ai fini della validità dell'ipoteca è necessario che il rapporto base sia effettivamente esistente e che di esso sia data prova mediante la dimostrazione sia del negozio sia della sua fonte.
Anche di recente la Suprema Corte ha specificato che “secondo la giurisprudenza di legittimità, il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria” (Cass. ord. n. 19977/2022). Deve dunque condividersi, in virtù dei principi di diritto suesposti e in considerazione della accertata insussistenza del rapporto obbligatorio fondamentale tra le parti, l'indeterminatezza del titolo esecutivo azionato in quanto il rapporto fondamentale, oltre che non essere specificato all'interno del titolo, è risultato come mai sorto tra le attuali parti sulla base delle risultanze istruttorie emerse dal quadro probatorio sopra ricostruito.
In definitiva, devono confermarsi l'indeterminatezza del titolo esecutivo per insussistenza del rapporto originario e la conseguente nullità dello stesso, con conseguente rigetto anche di tale motivo di gravame e conferma della sentenza impugnata.
6. In conclusione, correttamente l'impugnata sentenza ha accertato l'indeterminatezza del titolo costitutivo dell'ipoteca e l'invalidità della ricognizione di debito in essa contenuta, dichiarando così l'inefficacia come titolo esecutivo dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria e la conseguente nullità del pignoramento effettuato dalle odierne appellanti, nonché la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione.
L'appello proposto, per tutte le ragioni sin qui esposte, è infondato e deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste in solido a carico delle appellanti così come liquidate in dispositivo, ad esclusione della fase istruttoria non svolta nel presente grado.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna le appellanti e alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata
[...]
che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_1
generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono