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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2024, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4066 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. DE CESARE FRANCESCO Parte_1
LUIGI e SERVEDIO CATERINA
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTA avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 10/05/2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(nuova denominazione della alle cui dipendenze aveva Controparte_1 CP_2 lavorato dal 5-7-2021 al 4-7-2022, con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato 15 ore la settimana con qualifica di addetta a mansioni d'ordine di segreteria livello 7 del CCNL alimentari P.M.I., fino alle sue dimissioni per giusta causa, non avendo più percepito la retribuzione dal mese di aprile 2022), per ivi sentirla condannare al pagamento della somma lorda di euro 3.758,79 (di cui euro 725,84 per tfr, 404,55 per rateo 13ma mensilità 2022 ed euro 876,52 per ogni retribuzione maturata per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022), oltre accessori del credito e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. Benchè ritualmente citata in giudizio, parte convenuta non si è costituita restando contumace, né è comparsa per rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole dalla attrice. Depositate note difensive di parte, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo. Il ricorso è pienamente fondato e va accolto. A livello documentale l'esistenza e durata del rapporto di lavoro sono dimostrate dal contratto individuale di assunzione (con cui le parti pattuirono l'inquadramento nel CCNL alimentari P.M.I., pure prodotto agli atti), nonché dalla produzione di svariate buste paga (precedenti a quelle relative alle mensilità non pagate) e ancora dalla certificazione unica datoriale dei compensi erogati nell'anno 2021e infine dalla circostanza delle dimissioni per giusta causa (mancato pagamento di tre mensilità retributive) che la ricorrente ha rassegnato per iscritto;
ciò posto, tali principi di prova documentale, vanno integrati, fino a formare completa prova dei fatti, dalla circostanza della mancata e ingiustificata comparizione del legale rappresentante della convenuta per rispondere all'interrogatorio formale, nonostante ritualmente notificato il verbale ammissivo di tale mezzo istruttorio (cfr. art. 232 cpc).
Spese secondo soccombenza della convenuta (art. 91 cpc) e richiesta di distrazione ex art. 93 cpc.
P.T.M.
a)- dichiara tenuta e condanna a pagare alla ricorrente, per Controparte_1 le causali di cui in ricorso la somma di euro 3.758,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
b)- condanna la convenuta a pagare le spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore degli avv.ti Francesco L. de
Cesare e Caterina Servedio ex art. 93 cpc;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto. 5-12-2024 Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4066 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. DE CESARE FRANCESCO Parte_1
LUIGI e SERVEDIO CATERINA
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTA avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 10/05/2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(nuova denominazione della alle cui dipendenze aveva Controparte_1 CP_2 lavorato dal 5-7-2021 al 4-7-2022, con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato 15 ore la settimana con qualifica di addetta a mansioni d'ordine di segreteria livello 7 del CCNL alimentari P.M.I., fino alle sue dimissioni per giusta causa, non avendo più percepito la retribuzione dal mese di aprile 2022), per ivi sentirla condannare al pagamento della somma lorda di euro 3.758,79 (di cui euro 725,84 per tfr, 404,55 per rateo 13ma mensilità 2022 ed euro 876,52 per ogni retribuzione maturata per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022), oltre accessori del credito e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. Benchè ritualmente citata in giudizio, parte convenuta non si è costituita restando contumace, né è comparsa per rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole dalla attrice. Depositate note difensive di parte, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo. Il ricorso è pienamente fondato e va accolto. A livello documentale l'esistenza e durata del rapporto di lavoro sono dimostrate dal contratto individuale di assunzione (con cui le parti pattuirono l'inquadramento nel CCNL alimentari P.M.I., pure prodotto agli atti), nonché dalla produzione di svariate buste paga (precedenti a quelle relative alle mensilità non pagate) e ancora dalla certificazione unica datoriale dei compensi erogati nell'anno 2021e infine dalla circostanza delle dimissioni per giusta causa (mancato pagamento di tre mensilità retributive) che la ricorrente ha rassegnato per iscritto;
ciò posto, tali principi di prova documentale, vanno integrati, fino a formare completa prova dei fatti, dalla circostanza della mancata e ingiustificata comparizione del legale rappresentante della convenuta per rispondere all'interrogatorio formale, nonostante ritualmente notificato il verbale ammissivo di tale mezzo istruttorio (cfr. art. 232 cpc).
Spese secondo soccombenza della convenuta (art. 91 cpc) e richiesta di distrazione ex art. 93 cpc.
P.T.M.
a)- dichiara tenuta e condanna a pagare alla ricorrente, per Controparte_1 le causali di cui in ricorso la somma di euro 3.758,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
b)- condanna la convenuta a pagare le spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore degli avv.ti Francesco L. de
Cesare e Caterina Servedio ex art. 93 cpc;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto. 5-12-2024 Il giudice dott. Saverio Sodo