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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13078/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13078 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 ÂN Controparte_1
2 AN ÚL
Parte_1
CONVERSANI 3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 – minorenne- Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nata l'[...], nella città di Guarantã – Parte_2
SP (Brasile), residente in Avenida Vicente Ferreira – Quartiere São João – nella città di MARÍLIA- SP, cap: 17513-410;
2. nata il [...], Controparte_6 nella città di Guarantã – SP (Brasile) e residente in Via Alameda dos Ypes, 290 – Quartiere Loteamento Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap:
17525-460;
3. , nato il [...], nella città di Cafelândia Controparte_2
– SP (Brasile), residente nella Via João Bertoli, 397 – Quartiere Centro nella città di MARÍLIA- SP, cap:16570-082;
4. , nato il [...] nella città di Marília – Controparte_3
SP (Brasile) e residente in [...] – Quartiere Loteamento
Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap: 17525-460 (attualmente maggiorenne)
5. , nato l'[...] nella città di Marília – SP Controparte_4
(Brasile) e residente in [...] – Quartiere Loteamento
Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap: 17525-460, rappresentanti nel presente procedimento dai genitori Controparte_6 già sopra generalizzata e
[...] [...]
, nato il [...] nella città di Florida Paulista Controparte_7
– SP e residente sempre nella via Alameda dos Ypes, 290 – Quartiere Loteamento Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap: ; P.IVA_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti per le motivazioni esplicate;
- e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato in [...] Persona_1
19.04.1874, da genitori italiani in Italia, nel Comune di Massanzago (PD), poi emigrato in
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Dall'unione tra il predetto
[...]
e nasceva, in Brasile: Persona_1 CP_8
Dott. Giovanni Calasso 2
• la sig.ra il 30.06.1911 che si univa con il sig. Parte_3 CP_9
e dall'unione nasceva:
[...]
➢ la sig.ra il 20.03.1945 che si univa con il sig. Parte_4
e dall'unione nascevano in Brasile i sig.ri: CP_10
✓ ÂN , il 08.07.1965 che si univa Controparte_1 con dall'unione nasceva in Brasile Persona_2
❖ il 14.11.1989 che si univa Controparte_6 con il sig. Persona_3 e dall'unione, nascevano in Brasile i sigg.ri:
▪ il Controparte_3
30.06.2016
▪ , l'11.01.2018 Controparte_4
✓ , il 08.06.1975 che si univa con Parte_5 [...]
e dall'unione nasceva in Controparte_11
Brasile:
❖ il sig. , il 30.07.2000 Controparte_2
II.Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Per_1
nato in data [...], da genitori italiani in Italia, nel Comune di Massanzago
[...] (PD), che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia contraendo Parte_3 matrimonio con il sig. , cittadino brasiliano, e procreando prima Controparte_9 dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di
Dott. Giovanni Calasso 3
genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. Giovanni Calasso 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13078 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 ÂN Controparte_1
2 AN ÚL
Parte_1
CONVERSANI 3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 – minorenne- Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nata l'[...], nella città di Guarantã – Parte_2
SP (Brasile), residente in Avenida Vicente Ferreira – Quartiere São João – nella città di MARÍLIA- SP, cap: 17513-410;
2. nata il [...], Controparte_6 nella città di Guarantã – SP (Brasile) e residente in Via Alameda dos Ypes, 290 – Quartiere Loteamento Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap:
17525-460;
3. , nato il [...], nella città di Cafelândia Controparte_2
– SP (Brasile), residente nella Via João Bertoli, 397 – Quartiere Centro nella città di MARÍLIA- SP, cap:16570-082;
4. , nato il [...] nella città di Marília – Controparte_3
SP (Brasile) e residente in [...] – Quartiere Loteamento
Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap: 17525-460 (attualmente maggiorenne)
5. , nato l'[...] nella città di Marília – SP Controparte_4
(Brasile) e residente in [...] – Quartiere Loteamento
Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap: 17525-460, rappresentanti nel presente procedimento dai genitori Controparte_6 già sopra generalizzata e
[...] [...]
, nato il [...] nella città di Florida Paulista Controparte_7
– SP e residente sempre nella via Alameda dos Ypes, 290 – Quartiere Loteamento Residencial Vale do Canaã, nella città di MARÍLIA- SP, cap: ; P.IVA_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti per le motivazioni esplicate;
- e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato in [...] Persona_1
19.04.1874, da genitori italiani in Italia, nel Comune di Massanzago (PD), poi emigrato in
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Dall'unione tra il predetto
[...]
e nasceva, in Brasile: Persona_1 CP_8
Dott. Giovanni Calasso 2
• la sig.ra il 30.06.1911 che si univa con il sig. Parte_3 CP_9
e dall'unione nasceva:
[...]
➢ la sig.ra il 20.03.1945 che si univa con il sig. Parte_4
e dall'unione nascevano in Brasile i sig.ri: CP_10
✓ ÂN , il 08.07.1965 che si univa Controparte_1 con dall'unione nasceva in Brasile Persona_2
❖ il 14.11.1989 che si univa Controparte_6 con il sig. Persona_3 e dall'unione, nascevano in Brasile i sigg.ri:
▪ il Controparte_3
30.06.2016
▪ , l'11.01.2018 Controparte_4
✓ , il 08.06.1975 che si univa con Parte_5 [...]
e dall'unione nasceva in Controparte_11
Brasile:
❖ il sig. , il 30.07.2000 Controparte_2
II.Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Per_1
nato in data [...], da genitori italiani in Italia, nel Comune di Massanzago
[...] (PD), che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia contraendo Parte_3 matrimonio con il sig. , cittadino brasiliano, e procreando prima Controparte_9 dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di
Dott. Giovanni Calasso 3
genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. Giovanni Calasso 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio
Dott. Giovanni Calasso 5