Sentenza 6 dicembre 1983
Massime • 1
Poiché a norma dell'art. 1 dello scambio di note del 5 febbraio 1959, fra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sono considerate rispettivamente "italiane" o "jugoslave" le persone aventi la "nationalitè" (intesa come cittadinanza) rispettiva, a seconda del mantenimento di quella originaria italiana o dello acquisto di quella jugoslava e poiché per effetto dell'art. 2 del citato scambio di note i periodi di contribuzione e di lavoro conseguiti dagli abitanti dei territori ceduti, anteriormente al primo maggio 1945, sotto la legislazione italiana, sono presi in considerazione, ai fini della maturazione del diritto a pensione, dagli istituti assicuratori italiani, se gli interessati sono "persone italiane", oppure degli organismi assicuratori jugoslavi se si tratta di "persone jugoslave", i periodi lavorativi svolti da persone residenti in comuni passati sotto la sovranità jugoslava, in forza del trattato di pace del 1947, anche se anteriori al primo maggio 1945, devono essere presi in considerazione, ai fini pensionistici, dagli organismi previdenziali jugoslavi, benché coperti da Assicurazione in Italia, poiché il lavoro è stato svolto in territori ceduti alla Jugoslavia ed i relativi contributi si devono ritenere acquisiti all'Assicurazione jugoslava. ( Conf 3352/82, mass n 421335; ( Conf 1157/81, mass n 411719).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/1983, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1983 |
Testo completo
Poiché a norma dell'art. 1 dello scambio di note del 5 febbraio 1959, fra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sono considerate rispettivamente "italiane" o "jugoslave" le persone aventi la "nationalitè" (intesa come cittadinanza) rispettiva, a seconda del mantenimento di quella originaria italiana o dello acquisto di quella jugoslava e poiché per effetto dell'art. 2 del citato scambio di note i periodi di contribuzione e di lavoro conseguiti dagli abitanti dei territori ceduti, anteriormente al primo maggio 1945, sotto la legislazione italiana, sono presi in considerazione, ai fini della maturazione del diritto a pensione, dagli istituti assicuratori italiani, se gli interessati sono "persone italiane", oppure degli organismi assicuratori jugoslavi se si tratta di "persone jugoslave", i periodi lavorativi svolti da persone residenti in comuni passati sotto la sovranità jugoslava, in forza del trattato di pace del 1947, anche se anteriori al primo maggio 1945, devono essere presi in considerazione, ai fini pensionistici, dagli organismi previdenziali jugoslavi, benché coperti da Assicurazione in Italia, poiché il lavoro è stato svolto in territori ceduti alla Jugoslavia ed i relativi contributi si devono ritenere acquisiti all'Assicurazione jugoslava. ( Conf 3352/82, mass n 421335; ( Conf 1157/81, mass n 411719).*