TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9610 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/05/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suzzara.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/05/2005 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Suzzara, anno 2005, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La SI.ra continuerà a vivere insieme ai due figli nella casa CP_1 coniugale, sita in Calasetta, Via Padre Pio n. 6/16, accollandosi il pagamento mensile della rata di affitto, attualmente di importo pari ad € 384,00.
2. Il SI. stabilirà la propria residenza nell'abitazione della Parte_1 di lui madre sita in Calasetta, Via Calalunga n. 20.
3. Il figlio minorenne sarà affidato ad entrambi i genitori dai quali PE dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi.
4. Dispone che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
stabilisce, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
5. Stabilisce che il minore sia collocato prevalentemente presso il domicilio materno e trascorra con il resistente, salvo diversi accordi, almeno due
Pag. 2 di 3 pomeriggi alla settimana e trascorra col figlio week end alternati dal sabato alle 16:00 alla domenica alle 20:30, oltre che nelle principali festività secondo il criterio dell'alternanza e per due settimane, anche non consecutive, nelle ferie estive.
6. Ai fini delle registrazioni anagrafiche indica quale luogo di residenza del minore quello della madre.
7. Per quanto concerne il mantenimento dei due figli, ovvero di e di PE
che, seppur maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2 autosufficiente, il IG. si impegna a corrispondere per entrambi i figli la Pt_1 somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
8. Le parti, in relazione all'assegno unico percepito per i figli si accordano affinché venga percepito integralmente dalla IG.ra ; il suddetto assegno CP_1 ha un importo di € 320,25.
9. Il SI. non verserà nulla invece, a titolo di mantenimento per la SI.ra Pt_1
dichiarando entrambi i coniugi di essere economicamente CP_1 autosufficienti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9610 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/05/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suzzara.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/05/2005 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Suzzara, anno 2005, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La SI.ra continuerà a vivere insieme ai due figli nella casa CP_1 coniugale, sita in Calasetta, Via Padre Pio n. 6/16, accollandosi il pagamento mensile della rata di affitto, attualmente di importo pari ad € 384,00.
2. Il SI. stabilirà la propria residenza nell'abitazione della Parte_1 di lui madre sita in Calasetta, Via Calalunga n. 20.
3. Il figlio minorenne sarà affidato ad entrambi i genitori dai quali PE dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi.
4. Dispone che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
stabilisce, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
5. Stabilisce che il minore sia collocato prevalentemente presso il domicilio materno e trascorra con il resistente, salvo diversi accordi, almeno due
Pag. 2 di 3 pomeriggi alla settimana e trascorra col figlio week end alternati dal sabato alle 16:00 alla domenica alle 20:30, oltre che nelle principali festività secondo il criterio dell'alternanza e per due settimane, anche non consecutive, nelle ferie estive.
6. Ai fini delle registrazioni anagrafiche indica quale luogo di residenza del minore quello della madre.
7. Per quanto concerne il mantenimento dei due figli, ovvero di e di PE
che, seppur maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2 autosufficiente, il IG. si impegna a corrispondere per entrambi i figli la Pt_1 somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
8. Le parti, in relazione all'assegno unico percepito per i figli si accordano affinché venga percepito integralmente dalla IG.ra ; il suddetto assegno CP_1 ha un importo di € 320,25.
9. Il SI. non verserà nulla invece, a titolo di mantenimento per la SI.ra Pt_1
dichiarando entrambi i coniugi di essere economicamente CP_1 autosufficienti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3