Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4431 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/04/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura PIRAS
e
ZA HI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca MANERA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri Pt_2
[...]
e che gli stessi ebbero a contrarre in RO in data
[...] Parte_1
11.05.2002 e trascritto nei registri di quel Comune dell'anno 2002, al n. 17 parte II, serie A.
2) La casa di abitazione coniugale sita in Nove (VI), in Via Fra Stevan, 11 di proprietà comune tra le parti viene assegnata al sig. che la abiterà con la figlia Pt_1 Per_1 dandosi atto che la sig.ra TO HI rilascerà l'abitazione stessa entro il
30.11.2024 portando con sé quanto ha personalmente acquistato in via esclusiva dopo la separazione nonché i seguenti beni mobili: specchio in entrata, tutti i quadri;
armadio della camera matrimoniale;
forno a microonde, macchinetta caffè, tostapane, frullatore elettrico e a immersione, tv, aspirapolvere, ferro da stiro, stiramaniche e stendibiancheria Foppapedretti, bastone appendiabiti, mobiletto in garage, mobiletto Ikea ceduto dal sig. ; parte di: Pt_1
pentole, coltelli da cucina, piatti, bicchieri, posate, contenitori vari, canovacci, tovaglie, asciugamani e teli grandi da bagno, lenzuola matrimoniali, cuscini, trapunta invernale, qualche coperta così come già individuati in accordo tra le parti. Il sig.
si accolla l'onere della riparazione della lavastoviglie mentre la sig.ra Pt_1
TO consegnerà il nuovo telecomando dell'ingresso del garage.
3) Considerata la maggiore età della figlia si precisa che i tempi e le modalità con cui si vedrà con la madre verranno direttamente tra loro concordate. La madre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, che ha Per_1 terminato il ciclo di studi e che ora è alla ricerca di un'occupazione lavorativa, la somma mensile di € 150,00. L'assegno di mantenimento sarà versato dalla madre sul conto corrente intestato al padre entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge.
4) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare anche in relazione ai tempi di rimborso delle spese.
5) Le parti concordano che l'eventuale assegno unico e/o le detrazioni per la figlia a carico rimarranno a favore dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Le parti hanno acquistato, in costanza di matrimonio, la casa coniugale ed in
2 particolare, in data 05.10.2000 con atto notarile del Notaio Rep. Persona_2
92.221 e n. 26257 di Racc. che si allega in copia acquistavano i seguenti beni immobili: In comune di Nove Catasto Urbano meccanografico foglio 4 (quattro) m.n.:
1335 sub 43 via Frà G. Stevan civ. n. 7, p S1 Cat. C/6 CL 3 MQ 18 r.c. L. 77.400;
1335 sub 88 via Frà G. Stevan civ. n. 11, p. T, Cat. A/2 cl 1 vani 5,5 RC. L. 797.500;
1335 sub 90 Via Frà G. Stevan civ. n. 11 p. 1, s. C i. 3 Cat. C/2 cl 1 mq 3 RC L. 8.700.
In comune di Nove, in data 10.12.2013, con atto notarile del Notaio Persona_2
Racc. 73.350 e n. 206.458 di Racc. l'unità immobiliare censita in Comune di Nove,
Catasto Fabbricati, foglio 4, m.n. 1335, sub. 17 Via Fra G. Stevan p.t. cat. C/6 cl. 1 mq 17 RC. € 26,34.
7) Le parti, a definizione dei rapporti economici patrimoniali derivanti dal matrimonio, ed in particolare relativamente alla casa coniugale e più in generale i beni acquistati in costanza di matrimonio e indicati al punto 6) stabiliscono quanto segue:
8) la signora TO HI si impegna e si obbliga a cedere e vendere, a fronte del versamento della somma omnicomprensiva di € 13.500,00
(tredicimilacinquecento/00) comprensiva del condizionatore, al sig. Parte_1
che si impegna e si obbliga ad acquistare la sua quota indivisa del 50% degli immobili come sopra catastalmente identificati. A fronte di tale cessione il sig. si Pt_1
accolla interamente, con pieno effetto liberatorio nei riguardi della sig.ra TO e di eventuali garanti/fideiussori, il mutuo ipotecario Rep. 92.222 Notaio del Per_2
05.10.2000 gravante sull'abitazione ed ancora in essere con scadenza 05.10.2030 obbligandosi a pagare in via esclusiva le relative rate e ciò con decorrenza dalla rata in scadenza nel mese di dicembre 2024;
9) l'atto notarile di trasferimento della quota del 50% in proprietà al signor Pt_1
dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla sentenza dichiarativa la
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al notaio che sarà scelto dal sig. con spese a carico di quest'ultimo come per legge;
Parte_1
10) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra TO HI la somma Parte_1 complessiva di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) al momento del rogito notarile che verrà fissato nel termine indicato alla lettera b). Le spese per il rilascio
3 dell'APE saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
11) la sig.ra TO HI si impegna a rilasciare l'immobile nella disponibilità del sig. entro e non oltre il 30.11.2024, portando con sé i mobili Parte_1
concordati tra le parti e come indicati al punto 2 che precede, mentre, i rimanenti, rimarranno in via definitiva in proprietà esclusiva del sig. Parte_1
12) Le parti dichiarano che detto trasferimento/cessione della quota del 50% in proprietà della moglie sig.ra TO HI al marito sig. Parte_1 dell'immobile, già adibito ad abitazione famigliare, viene effettuato nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti economici derivanti dal matrimonio e, in particolare, precisano che detto accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
13) I coniugi concordano che le rispettive autovetture sono di proprietà esclusiva dei coniugi;
14) I coniugi dichiarano che dal mese di dicembre 2024 verrà a cessare il contributo di € 200,00 che mensilmente veniva corrisposto dalla sig.ra TO al sig. Pt_1
quale contributo alle spese locative dello stesso.
15) Dal mese di dicembre 2024 tutte le utenze dell'abitazione familiare saranno volturate a nome del sig. il quale si farà carico dei relativi pagamenti dalla Pt_1
data del 01.12.2024 salvo conguaglio a debito e/o credito delle parti. Le spese condominiali relative all'anno corrente sono state ad oggi interamente saldate dalla sig.ra TO e pertanto a far data dal 01.12.2024 saranno interamente a carico del sig. salvo conguaglio a debito e/o credito delle parti. Pt_1
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e di avere definito ogni questione economica – patrimoniale derivante dal matrimonio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe
4 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RO (VI) in data 11/05/2002.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa dell'1/12/2022 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di ZA HI l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 150,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nove
(VI), Via Fra Stevan n. 11, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
5 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da ZA HI in RO (VI) l'11/05/2002 alle condizioni in
[...]
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RO (VI) al n. 17, parte II, serie A, anno 2002;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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