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Sentenza 3 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/11/2020, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2020
N. 02883/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2003, proposto da
AT LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del Settore sviluppo economico del Comune di Milazzo del 19.3.2003, prot. n. 809/13133, con il quale è stato negato il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico, nonché per la richiesta di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 ottobre 2020 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con nota del 28 febbraio 2003, il ricorrente comunicava al Comune di Milazzo l’apertura di un esercizio di ottica in Via Cap. Massimo Scala n. 1/3, ai sensi della L.R. 28/99.
Con provvedimento del Dirigente del Settore sviluppo economico del 19 marzo 2003, prot. 809/13133, il Comune rappresentava “l’impossibilità di rilascio di autorizzazione per l’attività di ottico oltre quelle esistenti” per l’esercizio dell’attività indicata dal ricorrente.
Pertanto, il Comune di Milazzo, ritenendo ai sensi del D.P.Reg.Sic. n. 64/1995 che non si potessero autorizzare “nuovi esercizi di ottico oltre quelli già esistenti”, diffidava il Sig. AT LI dall’esercitare l’attività di ottico e di vendita di materiale ottico e accessori.
Con ricorso notificato il 17.4.2003 e depositato il 23.4.2003, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 della l.r. 28/99 – Eccesso di potere.
Assume parte ricorrente che per l’apertura degli esercizi di ottico, l'art. 2 comma 3 lettera A della l.r. 28/99 dispone che: "restano salve, in quanto compatibili con la presente Legge, le disposizioni relative agli esercenti l'attività di ottico di cui all'art. 71 L.R. 1.9.1993 N° 25", che, a sua volta, prevede l'istituzione del registro speciale degli esercenti di tale attività, che non sarebbe incompatibile con la l.r. 28/99, atteso che lo stesso avrebbe lo scopo di limitare l'esercizio dell'attività solo a quei soggetti che siano in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali e ciò al fine di garantire adeguatamente i consumatori.
L'Amministrazione ha motivato il provvedimento impugnato sostenendo l’impossibilità di autorizzare altri esercizi di ottico "oltre quelli esistenti" per le limitazioni imposte dal regolamento emanato con D.P.R.S. n.64 / 95, che all'art. 12, comma 4, fissa dei limiti all'apertura di nuovi esercizi in relazione agli abitanti.
Assume parte ricorrente che l'incompatibilità di tale disposizione con la L.R. 28/99 sarebbe manifesta e, pertanto, detto Regolamento dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato.
La presenza, infatti, di una norma che impone un rispetto della proporzione abitanti-esercizi, ostacolerebbe le finalità della libera concorrenza e della tutela del consumatore perseguite con la riforma della disciplina del commercio effettuata dal Legislatore regionale con la L.R. 28/99.
Indi, parte ricorrente ha concluso con la richiesta del risarcimento del danno, di fatto, poi, rinunciata con la memoria conclusiva, in ragione del pronto ristoro cautelare ottenuto.
Il Comune intimato, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Con Ordinanza n. 938/03 del 3.6.2003, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 19.10.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato.
Questo Tribunale ha avuto modo di chiarire (cfr. T.A.R. TA, II, 19.1.2015, n. 206) che <un contingentamento del numero di esercizi di ottico autorizzabili nel territorio comunale, (è) in evidente contrasto con l’art. 41 Cost., secondo il quale le limitazioni all’esercizio dell’iniziativa economica privata devono essere poste necessariamente con legge” e “che la L.R. 25/1993, art. 71, co. 5°, demanda al Regolamento attuativo (poi emanato con D.P.R.S. 64/95) la definizione delle sole modalità di iscrizione nel registro e di svolgimento dell’attività di ottico, senza preveder alcun limite numerico”.
E ciò <sulla base di quell’orientamento, già accolto dalla Sezione in sede cautelare, secondo cui è illegittimo il diniego di autorizzazione all’apertura di un esercizio di ottica esclusivamente fondato sull’art. 12, commi 3 e 4, del citato d.P.R.S. (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 753/2002).
<. . . In tema contingentamento di tale attività, la giurisprudenza (ha) avuto modo di affermare come non possa denegarsi il rilascio della relativa licenza commerciale, adducendo come motivazione soltanto il mancato rispetto di tale limite, valendo quest’ultimo non già in sé e per sé, bensì quale strumento di corretta pianificazione a tutela del consumatore, nell’ambito di una più ampia valutazione che tenga conto anche di altri parametri, attagliati alle peculiarità dei singoli Comuni (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 aprile 1997 n. 532 e T.A.R. Sicilia, TA, Sez. III, 4 novembre 1994 n. 2458).
Diversamente opinando i commi 3 e 4 del citato art. 12 sarebbero, peraltro, illegittimi per contrasto con l’art. 71 della l.r. n. 25/1993, disposizione quest’ultima a cui, invece, intendono dare esecuzione.
Infatti - atteso che, ai sensi dell’art. 41, commi 3 e 4, della Costituzione, solo il legislatore, anche regionale, può stabilire il contingentamento di una attività commerciale, al fine di impedire che un eventuale eccesso e concentramento di offerta cagioni un’eccessiva concorrenzialità, con possibile pregiudizio per lo sviluppo del settore - il citato art. 71 della l.r. n. 25/1993 deve essere interpretato nel senso (peraltro conforme al suo tenere letterale) che il regolamento di esecuzione, adottato con il d.P.R.S. 1° giugno 1995, n. 64, nel definire le sole modalità di iscrizione nel registro e di svolgimento dell’attività di ottico, non possa porre uno sbarramento numerico né limiti di distanze, rientrando tali aspetti nella competenza del legislatore (T.A.R. Sicilia, TA, Sez. III, n. 1565/2001)>.
Tanto è sufficiente per ritenere fondata la censura e per accogliere il ricorso, con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della sussistenza della norma cui l’Amministrazione ha ritenuto di doversi adeguare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO