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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2913 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2913/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti BELLUCCIO DARIO e MODUGNO ELETTRA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso depositato in data 28.02.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere cittadina di nazionalità albanese e di risiedere stabilmente dal 2016 in Italia, ove si trasferiva per garantire alla figlia minore le cure mediche necessarie;
che tutto il nucleo familiare è regolarmente Per_1 soggiornante sul territorio dello Stato italiano;
di essere stata titolare di permesso di soggiorno assistenza minori ex art. 31, co. 3, D. Lgs. 286/98, alla scadenza convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato per due anni dalla Questura di Bari il 30.07.2021, con validità al 26.11.2023, avendo trovato impiego come collaboratrice domestica;
che, in data 18.7.2022, avendo maturato i requisiti richiesti dall'art. 9 d.lgs. 286/98, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
che la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo veniva definita soltanto in data 19.11.2024, allorquando, a seguito di plurimi solleciti e della presentazione di osservazioni nell'ambito del relativo procedimento ammnistrativo, le veniva notificato il provvedimento con cui il Questore di Bari decretava “il RIGETTO della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo avanzata il 18.07.22022 dalla cittadina , e il contestuale Parte_1
RILASCIO del permesso di soggiorno per attesa occupazione”, provvedimento di rigetto, peraltro, impugnato dinnanzi al TAR Bari;
che in data 21.09.2023 aveva presentato all' domanda di CP_1 Assegno Unico Universale per i figli a carico, allegando tutta la documentazione richiesta;
di essersi vista regolarmente corrispondere fino al mese di dicembre 2024 la suddetta prestazione nella misura di Euro 199,40, allorquando l'erogazione veniva illegittimamente sospesa, con ulteriore richiesta da parte dell'ente previdenziale di ripetizione delle somme erogate a decorrere dal mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro del 26.11.2023, nonostante il possesso del titolo di soggiorno per attesa occupazione;
che, in particolare, riceveva nota del 30.01.2025 con cui l' CP_1 comunicava per il periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2024 il pagamento non dovuto sulla prestazione assegno unico e universale per i figli a carico D. Lgs. n. 230/2021, per un importo complessivo di Euro 2.582,00, per la seguente motivazione: “perdita dei requisiti di legge”.
Pertanto, l'istante si doleva del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistita CP_1 nella sospensione, a far data dal mese di dicembre 2024, della corresponsione dell'assegno unico universale richiesto con istanza del 21.09.2023, nonché nella illegittima richiesta di ripetizione delle somme erogate per il medesimo titolo nel periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2024, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno (per prassi) identificato come “per attesa occupazione” rappresenterebbe una species del permesso di soggiorno unico di lavoro, titolo che legittima il riconoscimento dell'assegno unico.
Invocava, altresì, il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del comportamento dell'ente resistente, essendo essa ricorrente rimasta “in precarie condizioni economiche, per non aver potuto usufruire delle somme che lo Stato aveva garantito in suo favore per la figlia;
… per il patema d'animo determinato dalla richiesta, egualmente illegittima, di restituzione di somme … davvero rilevanti e cospicue”, essendo, peraltro, immediato il collegamento tra fatto o prassi discriminatoria e risarcimento del danno, “svincolato dalla circostanza che la parte abbia assolto o meno all'onere della prova volto a dimostrare in cosa ed in quale misura si sia effettivamente concretizzato il danno” (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso).
In ogni caso, eccepiva la violazione degli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91 sotto il profilo della irripetibilità delle somme percepite per operatività della speciale sanatoria ivi prevista, attesa l'insussistenza del dolo dell'assicurato o di qualsivoglia responsabilità per eventuali errori.
Pertanto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente CP_1 nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in relazione alla figlia minore a causa della titolarità, in capo alla ricorrente, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 TU
2 immigrazione e avere richiesto la restituzione di quanto ritenuto indebitamente versato;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione: b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico sin dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e all'attualità della emananda sentenza, e pertanto l'insussistenza dell'indebito vantato dall' con la lettera in data 30.1.2025 e la CP_1 conseguente insussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire detta somma;
CP_ c) condannare l' e per esso al legale rappresentante pro tempore a pagare la somma pari ad € 199,40 euro mensili (o il diverso importo dovuto per legge) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino alla data della sentenza;
CP_ d) sempre quale conseguenza della accertata discriminazione, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno da discriminazione subita nella misura di Euro 3.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
CP_ e) ordinare all' e per esso al legale rappresentante pro tempore di modificare la circolare n. 23/2022 indicando i titolari di permesso per attesa occupazione ex art. 22 comma 11, TU immigrazione tra gli aventi diritto all'Assegno Unico Universale ex d.lgs. 230/213 e comunque ordinare all'Istituto stesso di assumere tutti i provvedimenti idonei a consentire che i titolari del predetto permesso per attesa occupazione possano accedere all'AUU a parità di condizione con i cittadini italiani;
CP_ f) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
g) in ogni caso, dichiarare la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente;
”, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
CP_ Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, evidenziando la correttezza del provvedimento di diniego del trattamento (assegno unico); l'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 prevede infatti che possono ottenere la provvidenza i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro, di durata superiore a sei mesi;
il permesso di soggiorno in possesso della ricorrente non rientrerebbe in tali tipologie di titoli. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In limine, deve dirsi sussistente la legittimazione passiva dell' , competente all'erogazione della CP_1 prestazione richiesta in ricorso.
Venendo al merito, in primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
3 La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d. lgs. 230/2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi, dunque, sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM.
Ciò premesso, in termini generali appare pure utile richiamare le argomentazioni svolte nella fondamentale sentenza del 02.09.2021 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C - 350/20, investita della questione dell'interpretazione dell'articolo 34 della Carta al fine di stabilire se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrassero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 fosse ostativo ad una normativa nazionale che escludesse i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dal beneficio di detti assegni.
In particolare:
“secondo l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Inoltre, secondo l'articolo 34, paragrafo 2, della Carta, ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 45. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 – la quale, come recita il suo considerando 31, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta – prevede che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui
4 soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, definiti nel regolamento n. 883/2004.
46. Pertanto, con tale rinvio al regolamento n. 883/2004, occorre constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta.
47. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando adottano misure rientranti nell'ambito di applicazione di una direttiva che concretizza un diritto fondamentale previsto dalla Carta, gli Stati membri devono agire nel rispetto di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, C-530/13, EU:C:2014:2359, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Ne Per_2 consegue che occorre esaminare la questione sollevata alla luce della direttiva 2011/98. L'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in questione è determinato dal regolamento n. 883/2004.
48. Occorre altresì constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002.
49.Come emerge dal considerando 20 della suddetta direttiva, tale disposizione non si limita a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che sono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.
50. In tale contesto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.
51 Tenuto conto del fatto che, come esposto al punto 45 della presente sentenza e come si evince dal considerando 24 della direttiva 2011/98, per poter beneficiare della parità di trattamento prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario che le prestazioni di cui trattasi rientrino nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, occorre, per rispondere alla suddetta questione, esaminare se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
52 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la distinzione tra le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come previdenziale da una normativa nazionale [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché Testimone_1 del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), Controparte_2 C-802/18, EU:C:2020:269, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
53 La Corte ha più volte dichiarato che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se, dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, Testimone_1 punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, Controparte_2 (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].
5 54 Orbene, per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto precedente, la Corte ha dichiarato che prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali
[sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 22 e giurisprudenza Testimone_1 ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un Controparte_2 lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 37].
55 Inoltre, occorre ricordare che, per quanto concerne la suddetta condizione, la Corte ha dichiarato, riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l'insorgere del diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).
56 La Corte ha altresì precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata).
57 Quanto alla questione se una data prestazione rientri tra le prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I a tale regolamento. La Corte ha statuito che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli
[sentenza del 2 aprile 2020, l' (Figlio del coniuge di un lavoratore CP_2 Controparte_2 frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. 58 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'assegno di natalità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 11 a 16 nonché ai punti 26 e 27 della presente sentenza risulta, da un lato, che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato i cui genitori risiedono in Italia e hanno la cittadinanza italiana o sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, ancora, hanno lo status di soggiornante di lungo periodo. Inizialmente concesso ai nuclei familiari le cui risorse non superavano un determinato tetto massimo fissato dalla legge, tale assegno è stato successivamente esteso a tutti i nuclei familiari senza la condizione della disponibilità di risorse;
il suo importo varia a seconda delle risorse del nucleo familiare, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo. Risulta quindi che tale prestazione è concessa automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che, inizialmente, la concessione dell'assegno di nascita era concessa o negata tenendo conto delle risorse del nucleo di appartenenza del genitore richiedente sulla base di un criterio oggettivo definito per legge, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, senza che l'autorità competente potesse tener conto di altre circostanze personali. Successivamente, l'assegno di natalità è stato concesso indipendentemente dal livello di reddito del nucleo familiare,
6 con la precisazione, tuttavia, che l'importo effettivo di quest'ultimo è calcolato, in sostanza, sulla base di tale indicatore. 59 Dall'altro lato, l'assegno di natalità consiste in una somma di denaro versata mensilmente dall' ai suoi beneficiari e mira segnatamente a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o CP_1 dall'adozione di un figlio. Si tratta, di conseguenza, di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. Inoltre, poiché, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, la Repubblica italiana non ha mai figurato nella parte II dell'allegato I al regolamento n. 883/2004, dedicata agli assegni speciali di nascita e di adozione, l'assegno di natalità di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato e non può, di conseguenza, alla luce di detto allegato, essere escluso dalla nozione di «prestazioni familiari», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. 60 Ne consegue che l'assegno di natalità costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poco importa, al riguardo, che tale assegno abbia una duplice funzione, ossia, come affermato dal giudice del rinvio, sia la funzione di contributo alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio che quella di natura premiale diretta ad incentivare la natalità, posto che una di tali funzioni si riferisce al settore previdenziale di cui a tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punti 19 e 20, nonché del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 45). 61 Quanto all'assegno di maternità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti al punto 17 della presente sentenza risulta che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato, o per ogni minore in affidamento preadottivo, alle donne residenti in Italia, cittadine della Repubblica italiana o di un altro Stato membro o che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, a condizione che esse non beneficino di un'indennità di maternità connessa a rapporti di lavoro subordinato o autonomo o allo svolgimento di una libera professione e che le risorse del nucleo familiare di appartenenza della madre non siano superiori a un determinato importo.
62 Risulta quindi, da un lato, che l'assegno di maternità è concesso automaticamente alle madri che rispondono a determinati criteri obiettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dell'interessata. In particolare, l'assegno di maternità è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell'assenza di un'indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di appartenenza della madre sulla base di un criterio obiettivo e definito ex lege, vale a dire l'indicatore della condizione economica, senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Dall'altro lato, esso si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.
63 Ne consegue che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
64 Occorre inoltre rilevare che, come indicato dal giudice del rinvio, la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98.
65 Pertanto, occorre giudicare che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
66 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi
7 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
Su tali presupposti la Corte di Giustizia Europea ha concluso:
“… dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
La Corte di Giustizia UE ha esplicitamente rilevato l'incompatibilità della normativa italiana con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
A ciò si aggiunga che, con la sentenza della Corte Costituzionale del 11.1.2022, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Nel comunicato ufficiale della Corte Costituzionale del 12.1.2022, è dato infatti leggersi quanto segue:
“La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l'11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Le questioni sono tornate all'attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. In attesa del deposito della sentenza, l' fa sapere che la Corte ha Controparte_3 dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del “bonus bebè”. La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto, come pure noto, secondo l'art. 5 comma 9 bis del D. Lgs. n. 286/98: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. …”.
8 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha comprovato la sussistenza di tutti i requisiti utili a beneficiare della prestazione richiesta (assegno unico e universale per i figli a carico D. Lgs. n. 230/2021), tenuto conto che in atti risulta la copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato a favore della ricorrente per due anni dalla Questura di Bari il 30.07.2021, con validità al 26.11.2023; l'istanza del 18.07.2022 di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e gli atti relativi alle fasi del relativo procedimento ammnistrativo;
la copia del permesso di soggiorno per attesa occupazione del 19.11.2024, nonché la documentazione attestante il versamento dell'assegno unico universale in epoca antecedente alla sospensione del dicembre 2024, essendo, dunque, dimostrato il riconoscimento della pretesa in via amministrativa per il periodo pregresso e, con ciò, la ricorrenza dei requisiti di legge (al di là della questione afferente alla valenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione).
Nell'ipotesi in esame, dunque, il nodo essenziale della controversia consiste nello stabilire se il permesso di soggiorno per attesa di occupazione sia da ricomprendere nella più lata categoria del permesso unico di lavoro.
La risposta al quesito deve essere positiva.
Deve rilevarsi che su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame si è pronunciato il Tribunale di Trento, con sentenza del 19/9/2023, le cui condivise argomentazioni vengono anche integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Si condividono le conclusioni in punto di diritto sulla riconducibilità del permesso per attesa di occupazione al più ampio genus del permesso unico di lavoro, secondo cui:
“Nel caso di specie, la ricorrente […], al momento della presentazione della domanda amministrativa di attribuzione dell'AUU (24.3.2022), risultava titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999. Appare, dunque, necessario stabilire se la ricorrente fosse autorizzata a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e se detto permesso di soggiorno per attesa occupazione rientri nella categoria del “permesso unico di lavoro”, che costituisce (accanto al “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, di cui la ricorrente, incontestatamente, non è in possesso) il titolo autorizzativo della presenza in Italia del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, che gli consente, sussistendone gli altri presupposti, di percepire l'AUU. A tal fine appare necessario ricostruire il contesto normativo. L'art. 22 co. 11 d.lgs. 25.7.1998, n. 268 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) dispone (evidenziazioni dello scrivente):
“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)”; l'art. 37 co. 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 31.8.1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), afferente l' “Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido”) prevede (con la precisazione che il “periodo complessivo non inferiore a sei
9 mesi” deve intendersi, dopo la modifica dell'art. 22 co.11 d.lgs. 2681998 da parte dell'art. 4 co.30 L. 28.6.2012, n. 92, quale “periodo complessivo non superiore a un anno”):
“2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis” Da queste disposizioni emerge chiaramente che:
✓ nel caso di perdita temporanea dell'occupazione il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui dispone, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
✓ a tal fine egli è onerato a presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e a rendere la dichiarazione (ex art. 2 co.1 d.lgs. 21.4.2000, n. 181 ora ex art. 19 co. 1 d.lgs. 14.9.2015, n. 150), che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
✓ qualora il periodo in cui il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, che ha perso l'occupazione, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato
- sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
✓ tale rilascio – essendo subordinato all'iscrizione nelle liste di collocamento ex art. 4 d.P.R. 442/2000, la quale, a sua volta, presuppone il rilascio, da parte dello straniero disoccupato, della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (art. 37 co. 2, secondo periodo d.P.R. 394/1999) - non solo consente al cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea di svolgere attività lavorativa, ma, anzi, lo onera dell'immediata disponibilità in tal senso;
✓ la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 40579 del 3.10.2016 ha precisato che l'art. 22 co.11 d.lgs. 268/1998, novellato dall'art. 4 co.1 L. 92/2012, “nel prevedere un termine di validità minima
10 del permesso di soggiorno per attesa occupazione (“un periodo non inferiore a un anno”) non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito… per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nella annualità successive alla prima concessione. Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le SSLL dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di carattere generale, sancite nel TUI, all'articolo 5, commi 5, 5 bis, 6 e all'articolo 28, ove è prevista, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall'esame della relativa inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio”; quindi non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione sia un titolo che autorizza lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall'iscrizione nelle liste di collocamento;
anzi, lo scopo, per il quale viene rilasciato, è proprio quello di consentire al cittadino straniero di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato al fine di reperire una nuova occupazione che gli consenta di ottenere il rilascio di un nuovo permesso di lavoro. Accertata la sussistenza dell'autorizzazione “a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”, come richiesto dall'art. 3 co. 1, lett. a) d.lgs. 230/2021, occorre stabilire se, come pure esige la medesima norma ai fini dell'accesso, da parte di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, alla prestazione dell'AUU, il permesso per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 394/1999 possa essere qualificato come
“permesso unico lavoro”. A tal fine assumono rilievo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 8.1 e 8.2 d.lgs. 286/1998; la prima prescrive che: “Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. Unico lavoro"; il successivo comma 8.2 prevede: “La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; b) agli stranieri di cui all'articolo 24; c) agli stranieri di cui all'articolo 26; d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r); e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione. g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis”. La norma elenca i permessi che, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa, non rientrano nel tipo “permesso unico lavoro”. Come si evince agevolmente, tra i permessi esclusi da questo tipo non viene annoverato il permesso per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 347/1999, il quale, quindi, al fine di mantenere una coerenza interna all'ordinamento, non può che essere qualificato come “permesso unico lavoro””.
Del resto, in fattispecie analoga è stato pure osservato:
“Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza 7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004. Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero
11 beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”. L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”. Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi. Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa3”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali.
È pacifico in causa che la … omissis …, madre di 6 figli minori e separata dal marito, già per il solo fatto di essere in Italia per ricongiungimento familiare rientri nella categoria dei soggetti inclusi nell'art. 20 dei Considerando della Dir 2011/98 cit. e, quindi, tra gli stessi soggetti che proprio l' ha inserito tra i beneficiari aventi diritto all'assegno unico nella propria Circolare 9.2.2022, CP_1 n. 235.
L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non
12 appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”. La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura
“permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione6 e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2). Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure Cont esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale8 ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98. Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti. A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di
“permesso per attesa occupazione” - ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)” (cfr. sentenza n. 316/2024 pubbl. il 30/09/2024 Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro).
13 Ebbene, nella specie, il possesso, da parte della ricorrente, - oltre che del permesso di soggiorno per attesa occupazione - degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 D. Lgs. 230/2021 per la concessione dell'assegno unico non è oggetto di specifica contestazione da parte dell' . CP_1
Pertanto, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della prestazione va accolta.
L' va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno unico e universale per i CP_1 figli a carico dal mese di dicembre 2024, nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Del pari, la parte ricorrente va dichiarata non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma CP_1 di Euro 2.582,00, di cui alla nota del 30.01.2025.
Viceversa, la domanda di condanna dell' al risarcimento del danno è infondata per essere del CP_1 tutto sguarnita in punto di allegazione e prova delle conseguenze dannose asseritamente sofferte dalla ricorrente.
In ogni caso, si osserva che l'art. 28, co. 5, D. Lgs. 150/2011 recita: “Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate […]”; trattasi di statuizioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice;
- nel caso in esame, non essendo stata accertata in concreto alcuna discriminazione, posto che è stata accolta la domanda della ricorrente sulla base di una mera lettura delle norme di legittimazione alla concessione del beneficio assistenziale. Tale ulteriore domanda non può pertanto essere accolta.
In ragione della assoluta novità della questione affrontata e della controvertibilità della fattispecie, le spese processuali vengono compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.02.2025 da Parte_1 nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: CP_1
- accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dell'assegno universale e unico per i figli a carico con decorrenza dal mese di dicembre 2024 nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
-altresì, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla corresponsione in favore dell' della somma CP_1 di Euro 2.582,00, di cui alla nota del 30.01.2025, e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione CP_1 in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto per il medesimo titolo, oltre a interessi come per legge;
-rigetta le restanti domande;
-spese compensate. Bari, lì 10.07.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2913/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti BELLUCCIO DARIO e MODUGNO ELETTRA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso depositato in data 28.02.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere cittadina di nazionalità albanese e di risiedere stabilmente dal 2016 in Italia, ove si trasferiva per garantire alla figlia minore le cure mediche necessarie;
che tutto il nucleo familiare è regolarmente Per_1 soggiornante sul territorio dello Stato italiano;
di essere stata titolare di permesso di soggiorno assistenza minori ex art. 31, co. 3, D. Lgs. 286/98, alla scadenza convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato per due anni dalla Questura di Bari il 30.07.2021, con validità al 26.11.2023, avendo trovato impiego come collaboratrice domestica;
che, in data 18.7.2022, avendo maturato i requisiti richiesti dall'art. 9 d.lgs. 286/98, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
che la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo veniva definita soltanto in data 19.11.2024, allorquando, a seguito di plurimi solleciti e della presentazione di osservazioni nell'ambito del relativo procedimento ammnistrativo, le veniva notificato il provvedimento con cui il Questore di Bari decretava “il RIGETTO della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo avanzata il 18.07.22022 dalla cittadina , e il contestuale Parte_1
RILASCIO del permesso di soggiorno per attesa occupazione”, provvedimento di rigetto, peraltro, impugnato dinnanzi al TAR Bari;
che in data 21.09.2023 aveva presentato all' domanda di CP_1 Assegno Unico Universale per i figli a carico, allegando tutta la documentazione richiesta;
di essersi vista regolarmente corrispondere fino al mese di dicembre 2024 la suddetta prestazione nella misura di Euro 199,40, allorquando l'erogazione veniva illegittimamente sospesa, con ulteriore richiesta da parte dell'ente previdenziale di ripetizione delle somme erogate a decorrere dal mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro del 26.11.2023, nonostante il possesso del titolo di soggiorno per attesa occupazione;
che, in particolare, riceveva nota del 30.01.2025 con cui l' CP_1 comunicava per il periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2024 il pagamento non dovuto sulla prestazione assegno unico e universale per i figli a carico D. Lgs. n. 230/2021, per un importo complessivo di Euro 2.582,00, per la seguente motivazione: “perdita dei requisiti di legge”.
Pertanto, l'istante si doleva del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistita CP_1 nella sospensione, a far data dal mese di dicembre 2024, della corresponsione dell'assegno unico universale richiesto con istanza del 21.09.2023, nonché nella illegittima richiesta di ripetizione delle somme erogate per il medesimo titolo nel periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2024, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno (per prassi) identificato come “per attesa occupazione” rappresenterebbe una species del permesso di soggiorno unico di lavoro, titolo che legittima il riconoscimento dell'assegno unico.
Invocava, altresì, il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del comportamento dell'ente resistente, essendo essa ricorrente rimasta “in precarie condizioni economiche, per non aver potuto usufruire delle somme che lo Stato aveva garantito in suo favore per la figlia;
… per il patema d'animo determinato dalla richiesta, egualmente illegittima, di restituzione di somme … davvero rilevanti e cospicue”, essendo, peraltro, immediato il collegamento tra fatto o prassi discriminatoria e risarcimento del danno, “svincolato dalla circostanza che la parte abbia assolto o meno all'onere della prova volto a dimostrare in cosa ed in quale misura si sia effettivamente concretizzato il danno” (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso).
In ogni caso, eccepiva la violazione degli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91 sotto il profilo della irripetibilità delle somme percepite per operatività della speciale sanatoria ivi prevista, attesa l'insussistenza del dolo dell'assicurato o di qualsivoglia responsabilità per eventuali errori.
Pertanto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente CP_1 nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in relazione alla figlia minore a causa della titolarità, in capo alla ricorrente, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 TU
2 immigrazione e avere richiesto la restituzione di quanto ritenuto indebitamente versato;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione: b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico sin dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e all'attualità della emananda sentenza, e pertanto l'insussistenza dell'indebito vantato dall' con la lettera in data 30.1.2025 e la CP_1 conseguente insussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire detta somma;
CP_ c) condannare l' e per esso al legale rappresentante pro tempore a pagare la somma pari ad € 199,40 euro mensili (o il diverso importo dovuto per legge) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino alla data della sentenza;
CP_ d) sempre quale conseguenza della accertata discriminazione, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno da discriminazione subita nella misura di Euro 3.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
CP_ e) ordinare all' e per esso al legale rappresentante pro tempore di modificare la circolare n. 23/2022 indicando i titolari di permesso per attesa occupazione ex art. 22 comma 11, TU immigrazione tra gli aventi diritto all'Assegno Unico Universale ex d.lgs. 230/213 e comunque ordinare all'Istituto stesso di assumere tutti i provvedimenti idonei a consentire che i titolari del predetto permesso per attesa occupazione possano accedere all'AUU a parità di condizione con i cittadini italiani;
CP_ f) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
g) in ogni caso, dichiarare la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente;
”, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
CP_ Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, evidenziando la correttezza del provvedimento di diniego del trattamento (assegno unico); l'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 prevede infatti che possono ottenere la provvidenza i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro, di durata superiore a sei mesi;
il permesso di soggiorno in possesso della ricorrente non rientrerebbe in tali tipologie di titoli. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In limine, deve dirsi sussistente la legittimazione passiva dell' , competente all'erogazione della CP_1 prestazione richiesta in ricorso.
Venendo al merito, in primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
3 La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d. lgs. 230/2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi, dunque, sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM.
Ciò premesso, in termini generali appare pure utile richiamare le argomentazioni svolte nella fondamentale sentenza del 02.09.2021 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C - 350/20, investita della questione dell'interpretazione dell'articolo 34 della Carta al fine di stabilire se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrassero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 fosse ostativo ad una normativa nazionale che escludesse i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dal beneficio di detti assegni.
In particolare:
“secondo l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Inoltre, secondo l'articolo 34, paragrafo 2, della Carta, ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 45. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 – la quale, come recita il suo considerando 31, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta – prevede che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui
4 soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, definiti nel regolamento n. 883/2004.
46. Pertanto, con tale rinvio al regolamento n. 883/2004, occorre constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta.
47. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando adottano misure rientranti nell'ambito di applicazione di una direttiva che concretizza un diritto fondamentale previsto dalla Carta, gli Stati membri devono agire nel rispetto di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, C-530/13, EU:C:2014:2359, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Ne Per_2 consegue che occorre esaminare la questione sollevata alla luce della direttiva 2011/98. L'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in questione è determinato dal regolamento n. 883/2004.
48. Occorre altresì constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002.
49.Come emerge dal considerando 20 della suddetta direttiva, tale disposizione non si limita a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che sono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.
50. In tale contesto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.
51 Tenuto conto del fatto che, come esposto al punto 45 della presente sentenza e come si evince dal considerando 24 della direttiva 2011/98, per poter beneficiare della parità di trattamento prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario che le prestazioni di cui trattasi rientrino nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, occorre, per rispondere alla suddetta questione, esaminare se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
52 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la distinzione tra le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come previdenziale da una normativa nazionale [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché Testimone_1 del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), Controparte_2 C-802/18, EU:C:2020:269, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
53 La Corte ha più volte dichiarato che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se, dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, Testimone_1 punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, Controparte_2 (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].
5 54 Orbene, per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto precedente, la Corte ha dichiarato che prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali
[sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 22 e giurisprudenza Testimone_1 ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un Controparte_2 lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 37].
55 Inoltre, occorre ricordare che, per quanto concerne la suddetta condizione, la Corte ha dichiarato, riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l'insorgere del diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).
56 La Corte ha altresì precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata).
57 Quanto alla questione se una data prestazione rientri tra le prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I a tale regolamento. La Corte ha statuito che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli
[sentenza del 2 aprile 2020, l' (Figlio del coniuge di un lavoratore CP_2 Controparte_2 frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. 58 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'assegno di natalità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 11 a 16 nonché ai punti 26 e 27 della presente sentenza risulta, da un lato, che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato i cui genitori risiedono in Italia e hanno la cittadinanza italiana o sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, ancora, hanno lo status di soggiornante di lungo periodo. Inizialmente concesso ai nuclei familiari le cui risorse non superavano un determinato tetto massimo fissato dalla legge, tale assegno è stato successivamente esteso a tutti i nuclei familiari senza la condizione della disponibilità di risorse;
il suo importo varia a seconda delle risorse del nucleo familiare, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo. Risulta quindi che tale prestazione è concessa automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che, inizialmente, la concessione dell'assegno di nascita era concessa o negata tenendo conto delle risorse del nucleo di appartenenza del genitore richiedente sulla base di un criterio oggettivo definito per legge, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, senza che l'autorità competente potesse tener conto di altre circostanze personali. Successivamente, l'assegno di natalità è stato concesso indipendentemente dal livello di reddito del nucleo familiare,
6 con la precisazione, tuttavia, che l'importo effettivo di quest'ultimo è calcolato, in sostanza, sulla base di tale indicatore. 59 Dall'altro lato, l'assegno di natalità consiste in una somma di denaro versata mensilmente dall' ai suoi beneficiari e mira segnatamente a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o CP_1 dall'adozione di un figlio. Si tratta, di conseguenza, di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. Inoltre, poiché, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, la Repubblica italiana non ha mai figurato nella parte II dell'allegato I al regolamento n. 883/2004, dedicata agli assegni speciali di nascita e di adozione, l'assegno di natalità di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato e non può, di conseguenza, alla luce di detto allegato, essere escluso dalla nozione di «prestazioni familiari», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. 60 Ne consegue che l'assegno di natalità costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poco importa, al riguardo, che tale assegno abbia una duplice funzione, ossia, come affermato dal giudice del rinvio, sia la funzione di contributo alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio che quella di natura premiale diretta ad incentivare la natalità, posto che una di tali funzioni si riferisce al settore previdenziale di cui a tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punti 19 e 20, nonché del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 45). 61 Quanto all'assegno di maternità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti al punto 17 della presente sentenza risulta che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato, o per ogni minore in affidamento preadottivo, alle donne residenti in Italia, cittadine della Repubblica italiana o di un altro Stato membro o che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, a condizione che esse non beneficino di un'indennità di maternità connessa a rapporti di lavoro subordinato o autonomo o allo svolgimento di una libera professione e che le risorse del nucleo familiare di appartenenza della madre non siano superiori a un determinato importo.
62 Risulta quindi, da un lato, che l'assegno di maternità è concesso automaticamente alle madri che rispondono a determinati criteri obiettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dell'interessata. In particolare, l'assegno di maternità è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell'assenza di un'indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di appartenenza della madre sulla base di un criterio obiettivo e definito ex lege, vale a dire l'indicatore della condizione economica, senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Dall'altro lato, esso si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.
63 Ne consegue che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
64 Occorre inoltre rilevare che, come indicato dal giudice del rinvio, la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98.
65 Pertanto, occorre giudicare che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
66 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi
7 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
Su tali presupposti la Corte di Giustizia Europea ha concluso:
“… dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
La Corte di Giustizia UE ha esplicitamente rilevato l'incompatibilità della normativa italiana con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
A ciò si aggiunga che, con la sentenza della Corte Costituzionale del 11.1.2022, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Nel comunicato ufficiale della Corte Costituzionale del 12.1.2022, è dato infatti leggersi quanto segue:
“La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l'11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Le questioni sono tornate all'attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. In attesa del deposito della sentenza, l' fa sapere che la Corte ha Controparte_3 dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del “bonus bebè”. La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto, come pure noto, secondo l'art. 5 comma 9 bis del D. Lgs. n. 286/98: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. …”.
8 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha comprovato la sussistenza di tutti i requisiti utili a beneficiare della prestazione richiesta (assegno unico e universale per i figli a carico D. Lgs. n. 230/2021), tenuto conto che in atti risulta la copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato a favore della ricorrente per due anni dalla Questura di Bari il 30.07.2021, con validità al 26.11.2023; l'istanza del 18.07.2022 di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e gli atti relativi alle fasi del relativo procedimento ammnistrativo;
la copia del permesso di soggiorno per attesa occupazione del 19.11.2024, nonché la documentazione attestante il versamento dell'assegno unico universale in epoca antecedente alla sospensione del dicembre 2024, essendo, dunque, dimostrato il riconoscimento della pretesa in via amministrativa per il periodo pregresso e, con ciò, la ricorrenza dei requisiti di legge (al di là della questione afferente alla valenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione).
Nell'ipotesi in esame, dunque, il nodo essenziale della controversia consiste nello stabilire se il permesso di soggiorno per attesa di occupazione sia da ricomprendere nella più lata categoria del permesso unico di lavoro.
La risposta al quesito deve essere positiva.
Deve rilevarsi che su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame si è pronunciato il Tribunale di Trento, con sentenza del 19/9/2023, le cui condivise argomentazioni vengono anche integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Si condividono le conclusioni in punto di diritto sulla riconducibilità del permesso per attesa di occupazione al più ampio genus del permesso unico di lavoro, secondo cui:
“Nel caso di specie, la ricorrente […], al momento della presentazione della domanda amministrativa di attribuzione dell'AUU (24.3.2022), risultava titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999. Appare, dunque, necessario stabilire se la ricorrente fosse autorizzata a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e se detto permesso di soggiorno per attesa occupazione rientri nella categoria del “permesso unico di lavoro”, che costituisce (accanto al “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, di cui la ricorrente, incontestatamente, non è in possesso) il titolo autorizzativo della presenza in Italia del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, che gli consente, sussistendone gli altri presupposti, di percepire l'AUU. A tal fine appare necessario ricostruire il contesto normativo. L'art. 22 co. 11 d.lgs. 25.7.1998, n. 268 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) dispone (evidenziazioni dello scrivente):
“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)”; l'art. 37 co. 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 31.8.1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), afferente l' “Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido”) prevede (con la precisazione che il “periodo complessivo non inferiore a sei
9 mesi” deve intendersi, dopo la modifica dell'art. 22 co.11 d.lgs. 2681998 da parte dell'art. 4 co.30 L. 28.6.2012, n. 92, quale “periodo complessivo non superiore a un anno”):
“2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis” Da queste disposizioni emerge chiaramente che:
✓ nel caso di perdita temporanea dell'occupazione il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui dispone, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
✓ a tal fine egli è onerato a presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e a rendere la dichiarazione (ex art. 2 co.1 d.lgs. 21.4.2000, n. 181 ora ex art. 19 co. 1 d.lgs. 14.9.2015, n. 150), che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
✓ qualora il periodo in cui il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, che ha perso l'occupazione, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato
- sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
✓ tale rilascio – essendo subordinato all'iscrizione nelle liste di collocamento ex art. 4 d.P.R. 442/2000, la quale, a sua volta, presuppone il rilascio, da parte dello straniero disoccupato, della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (art. 37 co. 2, secondo periodo d.P.R. 394/1999) - non solo consente al cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea di svolgere attività lavorativa, ma, anzi, lo onera dell'immediata disponibilità in tal senso;
✓ la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 40579 del 3.10.2016 ha precisato che l'art. 22 co.11 d.lgs. 268/1998, novellato dall'art. 4 co.1 L. 92/2012, “nel prevedere un termine di validità minima
10 del permesso di soggiorno per attesa occupazione (“un periodo non inferiore a un anno”) non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito… per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nella annualità successive alla prima concessione. Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le SSLL dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di carattere generale, sancite nel TUI, all'articolo 5, commi 5, 5 bis, 6 e all'articolo 28, ove è prevista, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall'esame della relativa inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio”; quindi non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione sia un titolo che autorizza lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall'iscrizione nelle liste di collocamento;
anzi, lo scopo, per il quale viene rilasciato, è proprio quello di consentire al cittadino straniero di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato al fine di reperire una nuova occupazione che gli consenta di ottenere il rilascio di un nuovo permesso di lavoro. Accertata la sussistenza dell'autorizzazione “a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”, come richiesto dall'art. 3 co. 1, lett. a) d.lgs. 230/2021, occorre stabilire se, come pure esige la medesima norma ai fini dell'accesso, da parte di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, alla prestazione dell'AUU, il permesso per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 394/1999 possa essere qualificato come
“permesso unico lavoro”. A tal fine assumono rilievo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 8.1 e 8.2 d.lgs. 286/1998; la prima prescrive che: “Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. Unico lavoro"; il successivo comma 8.2 prevede: “La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; b) agli stranieri di cui all'articolo 24; c) agli stranieri di cui all'articolo 26; d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r); e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione. g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis”. La norma elenca i permessi che, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa, non rientrano nel tipo “permesso unico lavoro”. Come si evince agevolmente, tra i permessi esclusi da questo tipo non viene annoverato il permesso per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 347/1999, il quale, quindi, al fine di mantenere una coerenza interna all'ordinamento, non può che essere qualificato come “permesso unico lavoro””.
Del resto, in fattispecie analoga è stato pure osservato:
“Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza 7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004. Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero
11 beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”. L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”. Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi. Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa3”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali.
È pacifico in causa che la … omissis …, madre di 6 figli minori e separata dal marito, già per il solo fatto di essere in Italia per ricongiungimento familiare rientri nella categoria dei soggetti inclusi nell'art. 20 dei Considerando della Dir 2011/98 cit. e, quindi, tra gli stessi soggetti che proprio l' ha inserito tra i beneficiari aventi diritto all'assegno unico nella propria Circolare 9.2.2022, CP_1 n. 235.
L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non
12 appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”. La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura
“permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione6 e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2). Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure Cont esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale8 ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98. Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti. A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di
“permesso per attesa occupazione” - ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)” (cfr. sentenza n. 316/2024 pubbl. il 30/09/2024 Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro).
13 Ebbene, nella specie, il possesso, da parte della ricorrente, - oltre che del permesso di soggiorno per attesa occupazione - degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 D. Lgs. 230/2021 per la concessione dell'assegno unico non è oggetto di specifica contestazione da parte dell' . CP_1
Pertanto, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della prestazione va accolta.
L' va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno unico e universale per i CP_1 figli a carico dal mese di dicembre 2024, nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Del pari, la parte ricorrente va dichiarata non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma CP_1 di Euro 2.582,00, di cui alla nota del 30.01.2025.
Viceversa, la domanda di condanna dell' al risarcimento del danno è infondata per essere del CP_1 tutto sguarnita in punto di allegazione e prova delle conseguenze dannose asseritamente sofferte dalla ricorrente.
In ogni caso, si osserva che l'art. 28, co. 5, D. Lgs. 150/2011 recita: “Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate […]”; trattasi di statuizioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice;
- nel caso in esame, non essendo stata accertata in concreto alcuna discriminazione, posto che è stata accolta la domanda della ricorrente sulla base di una mera lettura delle norme di legittimazione alla concessione del beneficio assistenziale. Tale ulteriore domanda non può pertanto essere accolta.
In ragione della assoluta novità della questione affrontata e della controvertibilità della fattispecie, le spese processuali vengono compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.02.2025 da Parte_1 nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: CP_1
- accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dell'assegno universale e unico per i figli a carico con decorrenza dal mese di dicembre 2024 nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
-altresì, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla corresponsione in favore dell' della somma CP_1 di Euro 2.582,00, di cui alla nota del 30.01.2025, e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione CP_1 in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto per il medesimo titolo, oltre a interessi come per legge;
-rigetta le restanti domande;
-spese compensate. Bari, lì 10.07.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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