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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 38 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Oristano, alla via Carducci n. 24, presso lo studio dell'avv. Marinella Coiana, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Oristano, alla via Cagliari n. 165, presso lo studio dell'avv. Riccardo
Crovi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NT GI”;
Pagina 1 Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro Controparte_1 proposto”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo, depositato in data 16.01.2024, i ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
hanno adito il Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere cumulativamente la separazione consensuale e il divorzio congiunto.
A fondamento di quanto domandato, i coniugi hanno allegato che in data 28.01.1991 avevano contratto matrimonio civile in NT GI (atto n. 2, parte I, serie, anno 1991) e che dall'unione coniugale non erano nati figli.
In data 22.04.2024 è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 162/2024 con la quale il
Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi disponendo, tramite separata ordinanza in pari data, che la causa venisse rinviata all'udienza del 03.12.2024 per la prosecuzione del procedimento in ordine alla residua domanda di scioglimento del matrimonio.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso dei termini di legge, la domanda di divorzio è divenuta procedibile.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno ribadito la volontà di rinunciare alla comparizione in udienza e, tramite il deposito di note scritte, hanno dato atto di non aver mai ripreso la convivenza insistendo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio così come richiesto nel ricorso cumulativo.
All'udienza del 03.12.2024, tenutasi mediante il deposito delle note sostitutive, stante la volontà delle parti di rinunciare alla comparizione personale, non è stata rilevata la necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti e, per l'effetto, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte senza ulteriore istruzione.
***
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi.
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve ritenersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 2 Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dal combinato disposto dell'art. 3 della L.
1.12.1970 n.
898 (così come modificata dalla L. 06.05.2015 n. 55) e dell'art. 473 bis 49 c.p.c. per poter procedere alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
. Controparte_1
Quanto agli aspetti patrimoniali, nessuna richiesta è stata formulata dalle parti in ordine alle condizioni economiche e, in particolare, al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Le parti, difatti, hanno dato atto nel ricorso introduttivo di voler rinunciare reciprocamente a qualsiasi tipo di mantenimento stante la raggiunta capacità di entrambi i coniugi di provvedere autonomamente alle rispettive esigenze personali.
Tali condizioni, pertanto, devono ritenersi confermate anche ai fini della pronuncia dell'odierna sentenza di divorzio.
Con riguardo alle spese processuali, infine, tenuto conto dell'accordo tra le parti, le spese dell'odierno giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 162/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a SANTA GIUSTA il 28.01.1991 tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
ORISTANO il 19.10.1958), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte I, serie, anno 1991 – Comune di NT
GI);
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano, in data 22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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