Art. 1. Articolo unico.
Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.
Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.