Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29629
CASS
Ordinanza 18 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 9 ottobre 2024, con la quale si è pronunciato sul ricorso proposto da due parti contro una sentenza della Corte di Appello di Milano. Le parti ricorrenti sostenevano l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione di un credito, lamentando l'omessa considerazione di una cessione di credito avvenuta prima del pignoramento. In particolare, si contestava la mancata partecipazione del debitore esecutato al giudizio di opposizione di terzo, ritenuto litisconsorte necessario.

Il giudice ha accolto la questione, evidenziando che la mancata partecipazione del debitore esecutato comporta una nullità processuale che non può essere sanata in appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il contraddittorio deve essere integro in ogni fase del processo, e ha ritenuto di dover annullare la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Monza per un nuovo esame, garantendo così il pieno contraddittorio. La decisione si fonda su consolidati orientamenti giurisprudenziali, sottolineando l'importanza della regolarità del contraddittorio nel garantire il diritto di difesa.

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Massime1

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente e il creditore procedente, è sanata solstanto se il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado.

Commentario1

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 luglio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29629
Data del deposito : 18 novembre 2024

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