CASS
Ordinanza 18 novembre 2024
Ordinanza 18 novembre 2024
Massime • 1
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente e il creditore procedente, è sanata solstanto se il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Quali Sono Le Cause Che Si Possono Contestare Con L’Opposizione All’Esecuzione?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29629 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2991/2023 R.G. proposto da RI DAVIDE, difensore di sé medesimo, e ZATTA ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. ID ER – ricorrenti – contro MO LA, rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Merisi – controricorrente – nonché contro IT MA LD IO, rappresentato e difeso dall’Avv. SA NA – controricorrente – nonché contro RI NO UNIPOL S.P.A. – intimati – OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE Civile Ord. Sez. 3 Num. 29629 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 18/11/2024 r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 2 avverso la sentenza n. 3772/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 29 novembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Rilevato che nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 2685/2015, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Monza emise, ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente, PA OL, e del creditore intervenuto, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., del credito di ID ER, debitore esecutato, verso AN MA DO Unito, terzo pignorato;
avverso detta ordinanza dispiegarono opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. AN ZA e RU ER, nella asserita qualità di cessionari del credito staggito, lamentando, in sintesi, l’omessa considerazione della cessione, anteriore al pignoramento, del credito da ID ER in favore di AN ZA, a sua volta cedente del medesimo a beneficio di RU ER;
il giudizio di prime cure – dapprima sospeso per pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. rispetto ad altra controversia avente ad oggetto azione revocatoria promossa da PA OL sulle cessioni di credito effettuate da ID ER – fu definito con sentenza n. 632/2021 del Tribunale di Monza, di rigetto dell’opposizione; la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da ID ER, «in proprio» e quale «interveniente», e rigettato l’appello interposto da AN ZA;
ricorrono uno actu per cassazione ID ER e AN ZA, affidandosi a cinque motivi;
resistono, con separati controricorsi, PA OL e AN MA DO Unito, mentre non svolgono difese in grado di legittimità RU ER e la UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 3 con provvedimento del 9 ottobre 2023, è stata formulata, ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso sul rilievo della inammissibilità dello stesso;
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è valida la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente AN ZA in favore del difensore ID ER;
sulla scorta ed in doverosa adesione ai princìpi enunciati da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, deve infatti definitivamente ritenersi che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057); r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 4 tanto precisato, la procura in parola, redatta su foglio separato, seppur priva di data, reca conferimento di mandato all’Avv. ID ER per la difesa «nel giudizio davanti alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3772 del 29 novembre 2022», sicché la successiva, pur equivoca, locuzione «per l’eventuale ricorso ex art. 391 bos [rectius bis] cod. proc. civ. e per la eventuale fase di rinvio o di esecuzione» non ne esclude univocamente la riferibilità all’impugnazione ordinaria di legittimità qui dispiegata;
è superfluo dare conto dei motivi di ricorso: rispetto all’esame degli stessi riveste, infatti, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale relativa al primo grado del giudizio di merito, non sanata in appello, e per conseguenza inficiante la sentenza gravata;
emerge pacificamente dagli atti di causa (ne riferisce il ricorso introduttivo del presente giudizio;
lo sottolinea la sentenza impugnata - § 4., pag. 9 – per inferirne l’inammissibilità dell’appello) che ID ER, debitore esecutato nella procedura di espropriazione presso terzi, non è stato evocato né ha altrimenti partecipato alla controversia di opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. intentata da RU ER ed AN ZA;
tuttavia, il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, al pari di tutte le opposizioni esecutiva (con specifico riferimento all’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ., si vedano Cass. 01/12/2021, n. 37847; conformi Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 22/06/1999, n. 6333); mancata la partecipazione del debitore al giudizio di primo grado, la relativa nullità non può reputarsi sanata dall’intervento di quel pretermesso litisconsorte necessario in grado di appello, dacché non recante dichiarazione di accettazione senza riserve del contenuto della sentenza di prime cure, palesandosi anzi una contraria volontà dalla r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 5 proposizione dell’impugnazione (sul tema, Cass. 07/08/1997, n. 7305; Cass. 25/06/1997, n. 5674), se non pure dal suo contenuto;
la riscontrata non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è poi rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass., 28/04/2011, n. 9452; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso in quella sede;
il rilievo esime dalla valutazione sulle doglianze sollevate e supera le considerazioni esposte nella proposta di decisione;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Rilevato che nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 2685/2015, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Monza emise, ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente, PA OL, e del creditore intervenuto, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., del credito di ID ER, debitore esecutato, verso AN MA DO Unito, terzo pignorato;
avverso detta ordinanza dispiegarono opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. AN ZA e RU ER, nella asserita qualità di cessionari del credito staggito, lamentando, in sintesi, l’omessa considerazione della cessione, anteriore al pignoramento, del credito da ID ER in favore di AN ZA, a sua volta cedente del medesimo a beneficio di RU ER;
il giudizio di prime cure – dapprima sospeso per pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. rispetto ad altra controversia avente ad oggetto azione revocatoria promossa da PA OL sulle cessioni di credito effettuate da ID ER – fu definito con sentenza n. 632/2021 del Tribunale di Monza, di rigetto dell’opposizione; la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da ID ER, «in proprio» e quale «interveniente», e rigettato l’appello interposto da AN ZA;
ricorrono uno actu per cassazione ID ER e AN ZA, affidandosi a cinque motivi;
resistono, con separati controricorsi, PA OL e AN MA DO Unito, mentre non svolgono difese in grado di legittimità RU ER e la UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 3 con provvedimento del 9 ottobre 2023, è stata formulata, ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso sul rilievo della inammissibilità dello stesso;
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è valida la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente AN ZA in favore del difensore ID ER;
sulla scorta ed in doverosa adesione ai princìpi enunciati da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, deve infatti definitivamente ritenersi che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057); r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 4 tanto precisato, la procura in parola, redatta su foglio separato, seppur priva di data, reca conferimento di mandato all’Avv. ID ER per la difesa «nel giudizio davanti alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3772 del 29 novembre 2022», sicché la successiva, pur equivoca, locuzione «per l’eventuale ricorso ex art. 391 bos [rectius bis] cod. proc. civ. e per la eventuale fase di rinvio o di esecuzione» non ne esclude univocamente la riferibilità all’impugnazione ordinaria di legittimità qui dispiegata;
è superfluo dare conto dei motivi di ricorso: rispetto all’esame degli stessi riveste, infatti, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale relativa al primo grado del giudizio di merito, non sanata in appello, e per conseguenza inficiante la sentenza gravata;
emerge pacificamente dagli atti di causa (ne riferisce il ricorso introduttivo del presente giudizio;
lo sottolinea la sentenza impugnata - § 4., pag. 9 – per inferirne l’inammissibilità dell’appello) che ID ER, debitore esecutato nella procedura di espropriazione presso terzi, non è stato evocato né ha altrimenti partecipato alla controversia di opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. intentata da RU ER ed AN ZA;
tuttavia, il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, al pari di tutte le opposizioni esecutiva (con specifico riferimento all’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ., si vedano Cass. 01/12/2021, n. 37847; conformi Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 22/06/1999, n. 6333); mancata la partecipazione del debitore al giudizio di primo grado, la relativa nullità non può reputarsi sanata dall’intervento di quel pretermesso litisconsorte necessario in grado di appello, dacché non recante dichiarazione di accettazione senza riserve del contenuto della sentenza di prime cure, palesandosi anzi una contraria volontà dalla r.g. n. 2991/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 5 proposizione dell’impugnazione (sul tema, Cass. 07/08/1997, n. 7305; Cass. 25/06/1997, n. 5674), se non pure dal suo contenuto;
la riscontrata non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è poi rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass., 28/04/2011, n. 9452; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso in quella sede;
il rilievo esime dalla valutazione sulle doglianze sollevate e supera le considerazioni esposte nella proposta di decisione;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione