Articolo 1 della Legge 5 luglio 1975, n. 320
Articolo 2
Versione
15 agosto 1975
Art. 1.
All'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , e' aggiunto il seguente:
"Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico".
Entrata in vigore il 15 agosto 1975