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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 785/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 CECCHELLA CLAUDIO
APPELLANTE/I nei confronti di
GI (CF ); Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
(CF ; Parte_1 C.F._1
(CF ; Parte_2 C.F._2
(CF ; Parte_3 C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F. , RAPPRESENTATA DA TE P.IVA_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'Avv. GORI Controparte_5 NICOLA (CF ); C.F._4
(CF OP
) con il patrocinio dell'Avv. GARGANI BENEDETTO (CF P.IVA_4 C.F._5
INTERVENUTI avverso la sentenza n. 514/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 21/10/2020
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 In data 13-26/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: in via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti in memoria n. 2, ex art. 183, 6° comma c.p.c., del 17/09/2018; in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta nel merito, in accoglimento dei TE motivi di appello dedotti nel presente atto, riformare la sentenza impugnata n. 514/2020 del Giudice del Tribunale di Prato, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice avente ad oggetto l'azione revocatoria dell'atto di conferimento di immobili nella T. Tre snc di PA EA & C., perfezionato con atto del notaio , del 25/11/2014 (rep. 512; fasc. 358), con vittoria Persona_1 di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello rigettare l'appello. OP Con vittoria di spese e compensi processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_1 CP_1
(già ),
[...] Controparte_2 Parte_1 [...]
e proponendo gravame avverso la sentenza n. 514/2020, Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 21/10/2020, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla aveva così deciso: “dichiara l'inefficacia nei confronti di CP_7 [...]
, già ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., CP_8 Controparte_2 dell'atto notarile pubblico a rogito del Notaio del 25/11/2014, Rep. n. 512, Fascicolo Persona_1
n. 358, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Prato in data 09/12/2014, Reg. Gen. 10637,
Reg. Part. 7521, con riferimento agli atti di conferimento con cui Parte_1 [...]
e hanno conferito nella società in nome collettivo denominata “T. TRE Parte_3 Parte_2
s.n.c. di PA EA & C.” i seguenti beni immobili, posti nel Comune di Prato: a) quanto al sig. , l'intera quota della piena proprietà del seguente bene: unità immobiliare di Parte_1 civile abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. 1/C-1/E, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 3, categoria A7, vani 13; b) quanto al sig. , la quota di 1\3 della piena proprietà dei seguenti beni: Parte_1 unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. 1/C-1/D, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 4, categoria A7, vani 3,5; unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o
Lungo La Bardena nn.cc. , distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio C.F._6 di mappa 31, particella 2267, subalterno 5, categoria C6; terreno posto in località Chiesanuova, distinto al Catasto dei terreni del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 1884,
pagina 2 di 16 categoria T.; c) quanto al sig. , l'intera quota della piena proprietà del seguente Parte_3 bene: unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. 1/C-1/F, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 2, categoria A7, vani 14; d) quanto al sig. , per la quota di 1\3 della Parte_3 piena proprietà dei seguenti beni: unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo
La Bardena 1/C-1/D, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 4, categoria A/7, vani 3,5; unità immobiliare (autorimessa) posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. , distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato C.F._6 nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 5, categoria C/6, mq. 44; terreno posto in località via Vella o Lungo La Bardena, distinto al Catasto dei terreni del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 1884, categoria T;
e) quanto al sig. , l'intera quota della Parte_2 piena proprietà il seguente bene: unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo
La Bardena nn.cc. 1/C-1/G, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 1, categoria A7, vani 14,5; f) quanto al sig. Parte_2
, la quota di 1\3 della piena proprietà dei seguenti beni: unità immobiliare di civile
[...] abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena 1/C-1/D, distinta al Catasto dei fabbricati del
Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 4, categoria A/7, vani 3,5; unità immobiliare (autorimessa) posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. , distinta al C.F._6
Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 5, categoria C/6, mq. 44; terreno posto in località via Vella o Lungo La Bardena, distinto al Catasto dei terreni del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 1884, categoria T;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Prato, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, esonerandola all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare la
[... trascrizione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c.; 3) condanna
, e a rifondere Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 in favore di le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.682,29, di Controparte_8 cui € 799,79 per spese ed € 6.882,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado. Pa 1.1. – (poi ) aveva convenuto in giudizio Controparte_2 CP_1 CP_1
, , e , esponendo:
[...] Parte_1 Pt_3 Pt_2 che, in data 1.6.2008, , e si erano costituiti garanti per tutte le Parte_1 Pt_3 Pt_2 obbligazioni contratte da nei confronti di Controparte_9 Controparte_2
fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00, poi elevato ad € 150.000,00 (in
[...]
pagina 3 di 16 data 31.1.2009), ad € 210.000,00 (in data 14.3.2011) e, infine, ad € 275.000,00 (in data
24.2.2012); che la società al momento della sua cancellazione (avvenuta in data 10.3.2016), risultava P_ debitrice, nei confronti della Banca, delle seguenti somme: i) € 196.553,68, dovuta al 31.08.2017 per scoperto di conto corrente n. 00197/0000/00007600, estinto in data 18.09.2015 per voltura a conto sofferenze n. 9501/1127, ii) € 29.563,93, dovuta al 31.08.2017 per anticipazione bancaria di cui al rapporto anticipi del 12.07.2013, estinto in data 17.09.2015 per voltura a conto sofferenze n. 9522/1125; che, con atto notarile del 25.11.2014 (rep. n. 512, fasc. n. 358), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Prato in data 9.12.2014 (reg. gen. 10637, reg. part. 7521), , Parte_1
e avevano costituito la società conferendovi i beni immobili, di loro Pt_3 Pt_2 Parte_1 proprietà, ubicati in Prato;
che tali conferimenti costituivano atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, che arrecavano pregiudizio alle ragioni creditorie dell'istituto bancario e, quindi, assoggettabili al disposto di cui all'art. 2901 c.c.; che, infatti, i a seguito di questo conferimento, si erano spogliati di tutti i loro beni, a Parte_1 nulla rilevando che gli stessi, mediante la costituzione della società in nome collettivo, avessero acquisito la titolarità di quote sociali, e ciò anche in virtù del disposto di cui all'art. 2305 c.c.; che sussisteva, altresì, la consapevolezza dei debitori di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, stante i plurimi rapporti di debito in essere al momento della stipula dell'atto notarile;
concludeva, quindi, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di conferimento dei beni immobili descritti nell'atto di citazione.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente la domanda Pt_1 Parte_2 avversaria di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Non si costituivano in giudizio ed che venivano dichiarati Persona_2 Pt_1 contumaci.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) ai fini della proposizione dell'azione revocatoria era sufficiente una semplice aspettativa di credito che non fosse prima facie pretestuosa, essendo legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale;
(-) pertanto, non assumeva rilevanza che il credito della Banca non fosse consacrato da un titolo giudiziale;
pagina 4 di 16 (-) tale credito, inoltre, doveva considerarsi anteriore all'atto dispositivo impugnato (stipulato il
25.11.2014), stante il rilascio delle fideiussioni in data 10.6.2008;
(-) sussisteva l' eventus damni, in quanto, con il predetto atto dispositivo, i fideiussori avevano conferito i loro immobili nella così operando una modifica, in senso peggiorativo, del Parte_1 loro patrimonio non soltanto in termini quantitativi ma anche qualitativi, rendendo maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito vantato dalla Banca, stante anche il disposto dell'art. 2305
c.c., secondo cui “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”;
(-) peraltro, i non avevano fornito la prova, su di loro gravante, di possedere ampie Parte_1 residualità patrimoniali idonee a garantire le ragioni creditorie;
(-) in proposito, non rilevava che i beni conferiti fossero gravati da ipoteche per consistenti importi, anche in ragione del fatto che la garanzia era suscettibile di subire modifiche nel corso del tempo, sicché sussisteva certamente l'interesse del creditore ad agire in revocatoria;
(-) sussisteva anche la scientia damni, dal momento che i fideiussori, oltre che tra di loro fratelli, erano pure soci ed amministratore unico ( ) della società e, quindi, Parte_2 P_ sicuramente a conoscenza della sua esposizione debitoria;
(-) inoltre, la con lettera raccomandata del 18.7.2014, indirizzata sia a “ che ai CP_7 P_
aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi ed intimato il pagamento delle Parte_1 somme risultanti dall'esposizione del conto corrente n. 7600 e per anticipi fatture;
(-) peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, l'atto di conferimento non poteva essere considerato come adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3,
c.c., stante anche la mancanza di prova che tale atto costituisse l'unico mezzo per reperire la liquidità necessaria per la sua estinzione;
(-) le richieste istruttorie articolate dalle parti dovevano essere dichiarate inammissibili, attesa l'irrilevanza della c.t.u. invocata dai convenuti ed attenendo la prova orale, dagli stessi formulata,
a circostanze documentali;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'omessa pronuncia sull'eccezione, sollevata dai convenuti, con cui era stato rilevato che l'atto impugnato era costituito da un conferimento di azienda mentre, invece,
l'attrice aveva chiesto la declaratoria di inefficacia di una cessione di immobili, il che rendeva evidente il vizio che caratterizzava l'impostazione di fondo della domanda.
pagina 5 di 16 2) Con il secondo, rilevava l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto una domanda revocatoria come se fosse riferita ad un atto di disposizione avente ad oggetto una compravendita immobiliare, quando, invece, il conferimento non aveva riguardato immobili bensì aziende.
3) Con il terzo, deduceva che, qualora il tribunale avesse ritenuto che l'atto impugnato fosse il conferimento di azienda e non di immobili, la pronuncia resa sarebbe stata affetta da un vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda era riferita ad un atto di conferimento di immobili e non di conferimento di aziende.
4) Con il quarto, rilevava che la non aveva provato la sua legittimazione “processuale CP_7 sostanziale”, stante l'inesistenza del credito dalla stessa vantato, per l'applicazione di interessi usurari e per disporre di altre garanzie verso il Consorzio Eurofidi, nei confronti del quale aveva completamente omesso di attivarsi.
5) Con il quinto, censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto esistente l'eventus damni.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato che gli immobili in questione erano gravati da ipoteche che avrebbero vanificato le eventuali azioni esecutive della essendo CP_7 quest'ultima titolare solo di un credito chirografario.
6) Con il sesto, rilevava l'erroneità della decisione gravata per non avere il primo giudice considerato il conferimento come adempimento di un debito scaduto e, come tale, non revocabile ex art. 2901, comma 3, c.c.
Difatti, attraverso tale conferimento, la avrebbe beneficiato di un patrimonio sufficiente Pt_1 all'estinzione di tutte le posizioni debitorie relative alle singole aziende individuali.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio rappresentata da TE
, quale cessionaria del credito di , contestando, perché Controparte_4 Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituivano in giudizio , Controparte_1 Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
2.4. – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. - Con comparsa depositata il 4.4.2014, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c.
[...]
quale mandataria di cessionaria del credito di OP OP
, associandosi alle difese di quest'ultima. CP
pagina 6 di 16 2.6. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13-26/11/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1 [...]
e non essendosi gli stessi costituiti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
3.2. – In secondo luogo, le richieste istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitata solo ad insistere solo nei “mezzi di prova” (cfr. atto di appello, pag. 17) articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
3.3. – È necessario, poi, esaminare l'eccezione – sollevata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate il 2.5.2023 e reiterata in quelle del 13.2.2024 e del 12.11.2024 – relativa al difetto di titolarità del credito in capo alle società intervenute ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n.
24798).
pagina 7 di 16 Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cass. civ. n. 31118/2017 cit., Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Principio che è stato ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sentenza del 10.2.2023, n. 4277 onde: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Si tratta, quindi, di verificare se l'avviso di cessione dei crediti, prodotto dalle società e CP
, sia idoneo ad individuare senza incertezze il credito per cui è causa. CP_6
3.3.1 – Con riferimento alla posizione di , al quesito deve darsi risposta positiva, dal CP momento che l'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. del 12.12.2020, aveva ad oggetto “tutti i crediti […] di , derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_1 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai
pagina 8 di 16 sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti” e segnalati in “Centrale
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Nella specie, i contratti di apertura di credito, da cui origina l'esposizione debitoria della P_
(società garantita dal rilascio delle fideiussioni da parte dei risultano stipulati, con
[...] Parte_1
, in data 28.2.2013 e 12.7.2013 e, quindi, nell'intervallo temporale indicato Controparte_1 nell'avviso di cessione, mentre la revoca degli affidamenti risale al 18.7.2014 (cfr. doc. 15 di parte appellata).
Non vi è dubbio, allora, che, alla data della cessione del credito (10.2.2020), la posizione di P_ fosse da considerarsi deteriorata, il che, tenuto conto dell'ampiezza dell'oggetto della cessione
(concernente tutti i crediti appostati “a sofferenza”) consente di ritenere il credito in questione ricompreso nella cessione effettuata a favore di . CP
3.3.2. – Discorso diverso deve, invece, essere fatto per quanto riguarda la posizione di . CP_6
Innanzi tutto, è necessario rilevare come la predetta società si sia resa cessionaria di crediti da che, sua volta, li aveva acquistati da . CP_10 CP
Ora, nell'avviso di cessione (da a ) pubblicato sulla G.U del 13.1.2022 si legge: “in CP CP_10 forza del Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente un portafoglio di crediti pecuniari non-performing derivanti da mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti fondiari ed ipotecari, anche in pool, in qualunque forma tecnica, e/o (ii) finanziamenti a breve, medio e lungo termine, in qualunque forma tecnica, non assistiti da garanzie ipotecarie, e/o (iii) a taluni contratti specificamente ed esclusivamente connessi ed accessori a questi vantati verso debitori segnalati come “a sofferenza” sulla base della classificazione di Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, che alla data del 4 gennaio 2022 soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri: (i) sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto tra la Cedente e in data 10 Controparte_1 dicembre 2020, come da avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 145 del 12 dicembre 2020; (ii) sono denominati in Euro;
(iii) alla data del 1 settembre 2021, l'esposizione di ciascun debitore nei confronti del Cedente non era inferiore a Euro 10.000; (iv) alla data del 1 settembre 2021, erano classificati quali crediti in sofferenza;
(v) derivano dalla totalità dei rapporti individuati presso la dante causa della Cedente dai seguenti NDG […]”.
In particolare, non risulta soddisfatto il requisito sub (v), non risultando che il credito vantato nei confronti di corrispondesse ad uno dei “NDG” (costituiti da una serie di codici P_ numerici) menzionati nell'avviso di cessione.
pagina 9 di 16 Sul punto, è rimasto completamente indimostrato quanto affermato da , peraltro per la CP_6 prima volta in memoria di replica, secondo cui il credito in questione corrisponderebbe al codice identificativo NDG 6745700504000.
Inoltre, anche nell'avviso di cessione (da a ) pubblicato sulla G.U. del CP_10 CP_6
24.3.2022, non è contenuto alcun accenno al credito nei confronti di facendosi, P_ genericamente, riferimento solo al contratto di cessione stipulato tra e . CP_10 CP
Pertanto, l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da – e per essa da CP_6 [...]
– deve essere dichiarato inammissibile, non avendo la parte dimostrato la OP sua successione nel rapporto controverso.
3.4 – Infine, mette conto di evidenziare come l'appello non riguardi la parte della sentenza impugnata (pag. 9) che ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni di talché la stessa, sul punto, deve ritenersi coperta da giudicato.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da . Pt_1
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_2
(poi , aveva concluso chiedendo “accertata la sussistenza
[...] Controparte_1 dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocare accertandone e dichiarandone l'inefficacia nei confronti dell'attrice, degli atti dispositivi patrimoniali di cui in premessa e cioè: atto notarile pubblico Notaio del 25/11/2014 Rep. n. 512, Fascicolo n. 358, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RRII di Prato in data 9/12/2014 Reg. Gen. 10637, Reg. Part. 7521, con cui i sig.ri (C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F.: nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._3 Parte_2
nato a [...] il [...] conferivano nella società in nome collettivo C.F._2 denominata “T. TRE s.n.c. di PA EA & C.” (C.F.: ) con sede in Pontedera P.IVA_1
(PI), via Tosco Romagnola n.136, e perciò trasferendoli in proprietà alla predetta società nell'ambito del conferimento delle rispettive aziende individuali, i seguenti beni immobili, posti nel
Comune di Prato […]”.
Conclusioni che sono rimaste ferme per tutto il corso del giudizio.
Ora, è vero che a mezzo l'atto pubblico a rogito Notaio del 25/11/2014 (Rep. n. Persona_1
512, Fascicolo n. 358), costitutivo della società “T. Tre s.n.c. di PA EA & C.”, i vari soci
( , e ebbero a conferire le loro aziende individuali. Parte_1 Pt_2 Pt_3
pagina 10 di 16 Tuttavia, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 91/2024, depositata il 16.1.2024, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., la tesi dell'appellante secondo cui la revocatoria non potrebbe avere ad oggetto solo alcuni beni (nella specie, gli immobili) facenti parte dell'attivo aziendale, allorquando l'atto impugnato contempli il trasferimento di tutta l'azienda, risulta priva di fondamento normativo.
4.1.1.a. – Difatti, l'art. 2902 c.c. consente testualmente al creditore, che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto, di promuovere nei confronti dei terzi le azioni (conservative od) esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte, la rilevanza unitaria dell'azienda, come complesso di beni definiti in termini di universalità di fatto, è limitata nel nostro ordinamento ad alcuni aspetti particolari, ma non si estende all'espropriazione forzata (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.3.1980, n. 1584).
Pertanto, se l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti di singoli beni aziendali non si vede il motivo per il quale, pur a fronte di un atto dispositivo avente ad oggetto il trasferimento dell'intera azienda, il creditore non possa decidere di limitare l'azione di inefficacia solo ad alcuni assets.
Del resto, se l'azione revocatoria è funzionale all'instaurazione della successiva procedura esecutiva, sarebbe assolutamente distonico ritenere sussistenti per la prima limitazioni, sotto il profilo oggettivo, che non valgono, invece, per la seconda.
4.1.1.b. – Peraltro, giova considerare come vada esclusa l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra i beni mobili ed immobili che compongono l'azienda (cfr. Cass. civ. n. 1584/1980; in senso conforme anche Cass. civ. n. 9760/1993 e n. 6629/1984), sicché stante l'autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, l'atto di conferimento che contempli il trasferimento tout court dell'azienda produce effetti distinti per i beni che ne fanno parte che, quindi, possono essere separatamente attinti con l'azione revocatoria.
D'altra parte, se è vero che elemento costitutivo fondamentale dell'azienda è rappresentato dall'organizzazione data dall'imprenditore, ossia dall'utilizzazione dei beni aziendali in forma unitaria e coordinata, al fine dell'esercizio dell'attività economica ed imprenditoriale, è altrettanto vero che ritenere che tale destinazione produca un'entità non scindibile nei suoi componenti significherebbe considerare l'azienda come una sorta di patrimonio autonomo e separato, in difetto di qualsiasi previsione normativa.
In proposito, il massimo organo della nomofilachia ha chiarito che “quanto alla pretesa inconfigurabilità di una "revocatoria parziale", essa non sussiste in quanto l'art. 2901 c.c. non indica quali atti specificamente siano oggetto di revocatoria e non preclude affatto che la domanda
pagina 11 di 16 sia riferita ad un atto di disposizione solo parziale laddove detto atto sia in grado di determinare, di per sè, pregiudizio alle ragioni del creditore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.2.2020, n.
4238 in motivazione).
4.1.2. – Le censure in disamina si presentano, quindi, infondate, di talché deve escludersi sia l'invalidità della editio actionis sia l'esistenza di un vizio di omessa pronuncia che, secondo l'appellante, inficerebbe la sentenza impugnata, in quanto il tribunale, nell'accogliere la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Banca, ha implicitamente disatteso l'eccezione preliminare sollevata dall'originaria convenuta.
Parimenti è da escludere l'esistenza di un vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale dichiarato
“l'inefficacia nei confronti di , già ai Controparte_8 Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile pubblico a rogito del Notaio Persona_1 del 25/11/2014, Rep. n. 512, Fascicolo n. 358, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Prato in data 09/12/2014, Reg. Gen. 10637, Reg. Part. 7521, con riferimento agli atti di conferimento con cui e hanno conferito nella società in Parte_1 Parte_3 Parte_2 nome collettivo denominata “T. TRE s.n.c. di PA EA & C.” i seguenti beni immobili, posti nel Comune di Prato […]”, così rendendo una statuizione del tutto conforme alle conclusioni rassegnate dall'attrice.
4.2. – Infondato è, altresì, il quarto motivo di appello.
Come correttamente osservato dal primo giudice: “presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è l'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, con la conseguenza che il giudice dovrà accertarne la sussistenza in funzione legittimante, pur in mancanza di una specifica e separata domanda sul punto. A tal proposito, si rileva che la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sia necessario che il credito sia liquido, né che esso sia esigibile
(Cass. n. 1450/2015; n. 2066/2010), né tanto meno che il credito sia accertato in sede giudiziale
(Cass. n.12678/2001, essendo sufficiente una semplice aspettativa che non appaia prima facie pretestuosa (Cass. n. 24757/2008) e che possa valutarsi, incidenter tantum, come probabile
(Cass. n. 5359/2009; n. 20002/2008), considerando che nella lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., è considerato legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale
(Cass. n. 5619/2016; n. 2673/2016;n.23666/2015)”.
Ebbene, a fronte di tale ineccepibile percorso argomentativo, suffragato pure da numerosi e pertinenti richiami giurisprudenziali, l'appellante si è limitata semplicemente a riproporre le considerazioni già esposte in primo grado, lamentando, essenzialmente, l'applicazione di interessi usurari da parte della e la carenza della documentazione relativa al contratto di conto CP_7 corrente.
pagina 12 di 16 Il motivo, quindi, difetta di un'apprezzabile parte critica, il che relega lo stesso ai confini dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
In ogni caso, la società non ha contestato di avere beneficiato delle linee di credito concesse dalla
Banca e di non essere rientrata dalla sua esposizione debitoria.
Difatti, ciò che l'appellante eccepisce è “l'inesistenza di un credito della banca nella misura indicata” (cfr. atto di appello, pag. 3), contestazione, quindi, che investe il quantum e non l'an della pretesa della Banca, il che, di per sé, è più che sufficiente a soddisfare quella nozione lata di credito richiesta dalla giurisprudenza per fondare la legittimazione ad agire in revocatoria ex art. 2901 c.c.
Né rileva la circostanza che la usufruisse di garanzie, che non avrebbe escusso, anche CP_7 presso il Consorzio Eurofidi, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale: “il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 26.6.2020, n. 12901).
Alla luce di tale principio, la portata lesiva dell'atto dispositivo deve essere valutata con riferimento esclusivo alla sfera patrimoniale del disponente, a nulla rilevando che il creditore disponga di altre garanzie, rilasciate da terzi, su cui eventualmente rivalersi.
4.3. – Infondato è, poi, il quinto motivo.
4.3.1. – Correttamente il tribunale ha ritenuto esistente il presupposto dell' eventus damni, essendo pacifico che, con l'operazione in parola, i si siano spogliati degli unici beni Parte_1 immobili di loro proprietà.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere
pagina 13 di 16 probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
Nella specie, i non hanno dimostrato che il loro patrimonio residuo fosse sufficiente a Parte_1 garantire le ragioni creditorie, né tale prova è stata fornita dalla società PT
. – Né rileva che gli immobili conferiti nella predetta società siano gravati da ipoteche, non
[...] constando la idoneità delle iscrizioni ad assorbirne integralmente il valore, come si desume anche dal prospetto delle attività/passività, inerenti i singoli conferimenti, contenuto nell'atto costitutivo.
Ad ogni modo, come affermato dalla Suprema Corte: “l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.8.2015, n. 16793).
4.3.3. – D'altra parte, l'appellante non ha censurato il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente l'eventus damni in quanto l'operazione privava il creditore della possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, richiamando, al riguardo, il disposto dell'art. 2305 c.c., secondo cui: “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.
Ne discende che anche il motivo in esame non si contrappone adeguatamente alla sentenza impugnata e si colloca ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
4.4. – Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.
4.4.1. – Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta in alcun modo dimostrato che i conferimenti fossero funzionali a consentire il pagamento di debiti scaduti.
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3,
c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto
pagina 14 di 16 pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
19.4.2016, n. 7747).
Principio che risulta certamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa, considerato l'effetto traslativo connesso all'atto di conferimento, con la conseguenza che era onere dell'appellante dimostrare che lo stesso rappresentava l'unico mezzo, per i soci, per adempiere alle loro obbligazioni.
Il che, però, non è avvenuto.
4.4.2. – Per completezza, si osserva che assolutamente indimostrata è rimasta l'affermazione dell'appellante secondo cui con la costituzione della “i creditori individuali avrebbero Pt_1 acquisito un patrimonio più consistente che sarebbe stato strumentale al soddisfacimento dei loro crediti e particolarmente quelli gravanti le aziende individuali dei soci conferenti” (cfr. atto di appello, pag. 16).
Difatti, non è stato fornito alcun elemento in ordine alla situazione patrimoniale della società, nonostante il tempo trascorso dalla sua costituzione, con la conseguenza che non è possibile in alcun modo apprezzare il dedotto aumento di valore delle quote dei singoli soci e, quindi, la loro idoneità a garantire le ragioni creditorie.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado, nel rapporto processuale tra l'appellante e , seguono la CP soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Compenso tabellare: € 7.051,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase decisoria, non avendo presovi parte a seguito della costituzione in CP giudizio di , e si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in CP_6 considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Per quanto concerne la posizione di – e per essa di CP_6 [...]
– sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese nei suoi OP confronti, tenuto conto, da un lato, dell'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. e, dall'altro, dell'infondatezza dell'appello il quale ha avuto, sotto il profilo della causalità del giudizio, importanza decisiva.
pagina 15 di 16 5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 514/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 21/10/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3
2) dichiara inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di OP quale mandataria di OP
3) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) condanna parte appellante al pagamento a favore di – rappresentata da TE [...]
– delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.051,00 per compenso CP_4 professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
5) compensa integralmente le spese del grado nei confronti di OP
quale mandataria di
[...] CP_6 CP
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 21.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 785/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 CECCHELLA CLAUDIO
APPELLANTE/I nei confronti di
GI (CF ); Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
(CF ; Parte_1 C.F._1
(CF ; Parte_2 C.F._2
(CF ; Parte_3 C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F. , RAPPRESENTATA DA TE P.IVA_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'Avv. GORI Controparte_5 NICOLA (CF ); C.F._4
(CF OP
) con il patrocinio dell'Avv. GARGANI BENEDETTO (CF P.IVA_4 C.F._5
INTERVENUTI avverso la sentenza n. 514/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 21/10/2020
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 In data 13-26/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: in via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti in memoria n. 2, ex art. 183, 6° comma c.p.c., del 17/09/2018; in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta nel merito, in accoglimento dei TE motivi di appello dedotti nel presente atto, riformare la sentenza impugnata n. 514/2020 del Giudice del Tribunale di Prato, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice avente ad oggetto l'azione revocatoria dell'atto di conferimento di immobili nella T. Tre snc di PA EA & C., perfezionato con atto del notaio , del 25/11/2014 (rep. 512; fasc. 358), con vittoria Persona_1 di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello rigettare l'appello. OP Con vittoria di spese e compensi processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_1 CP_1
(già ),
[...] Controparte_2 Parte_1 [...]
e proponendo gravame avverso la sentenza n. 514/2020, Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 21/10/2020, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla aveva così deciso: “dichiara l'inefficacia nei confronti di CP_7 [...]
, già ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., CP_8 Controparte_2 dell'atto notarile pubblico a rogito del Notaio del 25/11/2014, Rep. n. 512, Fascicolo Persona_1
n. 358, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Prato in data 09/12/2014, Reg. Gen. 10637,
Reg. Part. 7521, con riferimento agli atti di conferimento con cui Parte_1 [...]
e hanno conferito nella società in nome collettivo denominata “T. TRE Parte_3 Parte_2
s.n.c. di PA EA & C.” i seguenti beni immobili, posti nel Comune di Prato: a) quanto al sig. , l'intera quota della piena proprietà del seguente bene: unità immobiliare di Parte_1 civile abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. 1/C-1/E, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 3, categoria A7, vani 13; b) quanto al sig. , la quota di 1\3 della piena proprietà dei seguenti beni: Parte_1 unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. 1/C-1/D, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 4, categoria A7, vani 3,5; unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o
Lungo La Bardena nn.cc. , distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio C.F._6 di mappa 31, particella 2267, subalterno 5, categoria C6; terreno posto in località Chiesanuova, distinto al Catasto dei terreni del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 1884,
pagina 2 di 16 categoria T.; c) quanto al sig. , l'intera quota della piena proprietà del seguente Parte_3 bene: unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. 1/C-1/F, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 2, categoria A7, vani 14; d) quanto al sig. , per la quota di 1\3 della Parte_3 piena proprietà dei seguenti beni: unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo
La Bardena 1/C-1/D, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 4, categoria A/7, vani 3,5; unità immobiliare (autorimessa) posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. , distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato C.F._6 nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 5, categoria C/6, mq. 44; terreno posto in località via Vella o Lungo La Bardena, distinto al Catasto dei terreni del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 1884, categoria T;
e) quanto al sig. , l'intera quota della Parte_2 piena proprietà il seguente bene: unità immobiliare di civile abitazione posta in via Vella o Lungo
La Bardena nn.cc. 1/C-1/G, distinta al Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 1, categoria A7, vani 14,5; f) quanto al sig. Parte_2
, la quota di 1\3 della piena proprietà dei seguenti beni: unità immobiliare di civile
[...] abitazione posta in via Vella o Lungo La Bardena 1/C-1/D, distinta al Catasto dei fabbricati del
Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 4, categoria A/7, vani 3,5; unità immobiliare (autorimessa) posta in via Vella o Lungo La Bardena nn.cc. , distinta al C.F._6
Catasto dei fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 2267, subalterno 5, categoria C/6, mq. 44; terreno posto in località via Vella o Lungo La Bardena, distinto al Catasto dei terreni del Comune di Prato nel foglio di mappa 31, particella 1884, categoria T;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Prato, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, esonerandola all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare la
[... trascrizione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c.; 3) condanna
, e a rifondere Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 in favore di le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.682,29, di Controparte_8 cui € 799,79 per spese ed € 6.882,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado. Pa 1.1. – (poi ) aveva convenuto in giudizio Controparte_2 CP_1 CP_1
, , e , esponendo:
[...] Parte_1 Pt_3 Pt_2 che, in data 1.6.2008, , e si erano costituiti garanti per tutte le Parte_1 Pt_3 Pt_2 obbligazioni contratte da nei confronti di Controparte_9 Controparte_2
fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00, poi elevato ad € 150.000,00 (in
[...]
pagina 3 di 16 data 31.1.2009), ad € 210.000,00 (in data 14.3.2011) e, infine, ad € 275.000,00 (in data
24.2.2012); che la società al momento della sua cancellazione (avvenuta in data 10.3.2016), risultava P_ debitrice, nei confronti della Banca, delle seguenti somme: i) € 196.553,68, dovuta al 31.08.2017 per scoperto di conto corrente n. 00197/0000/00007600, estinto in data 18.09.2015 per voltura a conto sofferenze n. 9501/1127, ii) € 29.563,93, dovuta al 31.08.2017 per anticipazione bancaria di cui al rapporto anticipi del 12.07.2013, estinto in data 17.09.2015 per voltura a conto sofferenze n. 9522/1125; che, con atto notarile del 25.11.2014 (rep. n. 512, fasc. n. 358), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Prato in data 9.12.2014 (reg. gen. 10637, reg. part. 7521), , Parte_1
e avevano costituito la società conferendovi i beni immobili, di loro Pt_3 Pt_2 Parte_1 proprietà, ubicati in Prato;
che tali conferimenti costituivano atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, che arrecavano pregiudizio alle ragioni creditorie dell'istituto bancario e, quindi, assoggettabili al disposto di cui all'art. 2901 c.c.; che, infatti, i a seguito di questo conferimento, si erano spogliati di tutti i loro beni, a Parte_1 nulla rilevando che gli stessi, mediante la costituzione della società in nome collettivo, avessero acquisito la titolarità di quote sociali, e ciò anche in virtù del disposto di cui all'art. 2305 c.c.; che sussisteva, altresì, la consapevolezza dei debitori di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, stante i plurimi rapporti di debito in essere al momento della stipula dell'atto notarile;
concludeva, quindi, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di conferimento dei beni immobili descritti nell'atto di citazione.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente la domanda Pt_1 Parte_2 avversaria di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Non si costituivano in giudizio ed che venivano dichiarati Persona_2 Pt_1 contumaci.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) ai fini della proposizione dell'azione revocatoria era sufficiente una semplice aspettativa di credito che non fosse prima facie pretestuosa, essendo legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale;
(-) pertanto, non assumeva rilevanza che il credito della Banca non fosse consacrato da un titolo giudiziale;
pagina 4 di 16 (-) tale credito, inoltre, doveva considerarsi anteriore all'atto dispositivo impugnato (stipulato il
25.11.2014), stante il rilascio delle fideiussioni in data 10.6.2008;
(-) sussisteva l' eventus damni, in quanto, con il predetto atto dispositivo, i fideiussori avevano conferito i loro immobili nella così operando una modifica, in senso peggiorativo, del Parte_1 loro patrimonio non soltanto in termini quantitativi ma anche qualitativi, rendendo maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito vantato dalla Banca, stante anche il disposto dell'art. 2305
c.c., secondo cui “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”;
(-) peraltro, i non avevano fornito la prova, su di loro gravante, di possedere ampie Parte_1 residualità patrimoniali idonee a garantire le ragioni creditorie;
(-) in proposito, non rilevava che i beni conferiti fossero gravati da ipoteche per consistenti importi, anche in ragione del fatto che la garanzia era suscettibile di subire modifiche nel corso del tempo, sicché sussisteva certamente l'interesse del creditore ad agire in revocatoria;
(-) sussisteva anche la scientia damni, dal momento che i fideiussori, oltre che tra di loro fratelli, erano pure soci ed amministratore unico ( ) della società e, quindi, Parte_2 P_ sicuramente a conoscenza della sua esposizione debitoria;
(-) inoltre, la con lettera raccomandata del 18.7.2014, indirizzata sia a “ che ai CP_7 P_
aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi ed intimato il pagamento delle Parte_1 somme risultanti dall'esposizione del conto corrente n. 7600 e per anticipi fatture;
(-) peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, l'atto di conferimento non poteva essere considerato come adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3,
c.c., stante anche la mancanza di prova che tale atto costituisse l'unico mezzo per reperire la liquidità necessaria per la sua estinzione;
(-) le richieste istruttorie articolate dalle parti dovevano essere dichiarate inammissibili, attesa l'irrilevanza della c.t.u. invocata dai convenuti ed attenendo la prova orale, dagli stessi formulata,
a circostanze documentali;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'omessa pronuncia sull'eccezione, sollevata dai convenuti, con cui era stato rilevato che l'atto impugnato era costituito da un conferimento di azienda mentre, invece,
l'attrice aveva chiesto la declaratoria di inefficacia di una cessione di immobili, il che rendeva evidente il vizio che caratterizzava l'impostazione di fondo della domanda.
pagina 5 di 16 2) Con il secondo, rilevava l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto una domanda revocatoria come se fosse riferita ad un atto di disposizione avente ad oggetto una compravendita immobiliare, quando, invece, il conferimento non aveva riguardato immobili bensì aziende.
3) Con il terzo, deduceva che, qualora il tribunale avesse ritenuto che l'atto impugnato fosse il conferimento di azienda e non di immobili, la pronuncia resa sarebbe stata affetta da un vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda era riferita ad un atto di conferimento di immobili e non di conferimento di aziende.
4) Con il quarto, rilevava che la non aveva provato la sua legittimazione “processuale CP_7 sostanziale”, stante l'inesistenza del credito dalla stessa vantato, per l'applicazione di interessi usurari e per disporre di altre garanzie verso il Consorzio Eurofidi, nei confronti del quale aveva completamente omesso di attivarsi.
5) Con il quinto, censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto esistente l'eventus damni.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato che gli immobili in questione erano gravati da ipoteche che avrebbero vanificato le eventuali azioni esecutive della essendo CP_7 quest'ultima titolare solo di un credito chirografario.
6) Con il sesto, rilevava l'erroneità della decisione gravata per non avere il primo giudice considerato il conferimento come adempimento di un debito scaduto e, come tale, non revocabile ex art. 2901, comma 3, c.c.
Difatti, attraverso tale conferimento, la avrebbe beneficiato di un patrimonio sufficiente Pt_1 all'estinzione di tutte le posizioni debitorie relative alle singole aziende individuali.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio rappresentata da TE
, quale cessionaria del credito di , contestando, perché Controparte_4 Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituivano in giudizio , Controparte_1 Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
2.4. – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. - Con comparsa depositata il 4.4.2014, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c.
[...]
quale mandataria di cessionaria del credito di OP OP
, associandosi alle difese di quest'ultima. CP
pagina 6 di 16 2.6. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13-26/11/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1 [...]
e non essendosi gli stessi costituiti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
3.2. – In secondo luogo, le richieste istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitata solo ad insistere solo nei “mezzi di prova” (cfr. atto di appello, pag. 17) articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
3.3. – È necessario, poi, esaminare l'eccezione – sollevata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate il 2.5.2023 e reiterata in quelle del 13.2.2024 e del 12.11.2024 – relativa al difetto di titolarità del credito in capo alle società intervenute ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n.
24798).
pagina 7 di 16 Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cass. civ. n. 31118/2017 cit., Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Principio che è stato ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sentenza del 10.2.2023, n. 4277 onde: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Si tratta, quindi, di verificare se l'avviso di cessione dei crediti, prodotto dalle società e CP
, sia idoneo ad individuare senza incertezze il credito per cui è causa. CP_6
3.3.1 – Con riferimento alla posizione di , al quesito deve darsi risposta positiva, dal CP momento che l'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. del 12.12.2020, aveva ad oggetto “tutti i crediti […] di , derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_1 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai
pagina 8 di 16 sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti” e segnalati in “Centrale
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Nella specie, i contratti di apertura di credito, da cui origina l'esposizione debitoria della P_
(società garantita dal rilascio delle fideiussioni da parte dei risultano stipulati, con
[...] Parte_1
, in data 28.2.2013 e 12.7.2013 e, quindi, nell'intervallo temporale indicato Controparte_1 nell'avviso di cessione, mentre la revoca degli affidamenti risale al 18.7.2014 (cfr. doc. 15 di parte appellata).
Non vi è dubbio, allora, che, alla data della cessione del credito (10.2.2020), la posizione di P_ fosse da considerarsi deteriorata, il che, tenuto conto dell'ampiezza dell'oggetto della cessione
(concernente tutti i crediti appostati “a sofferenza”) consente di ritenere il credito in questione ricompreso nella cessione effettuata a favore di . CP
3.3.2. – Discorso diverso deve, invece, essere fatto per quanto riguarda la posizione di . CP_6
Innanzi tutto, è necessario rilevare come la predetta società si sia resa cessionaria di crediti da che, sua volta, li aveva acquistati da . CP_10 CP
Ora, nell'avviso di cessione (da a ) pubblicato sulla G.U del 13.1.2022 si legge: “in CP CP_10 forza del Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente un portafoglio di crediti pecuniari non-performing derivanti da mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti fondiari ed ipotecari, anche in pool, in qualunque forma tecnica, e/o (ii) finanziamenti a breve, medio e lungo termine, in qualunque forma tecnica, non assistiti da garanzie ipotecarie, e/o (iii) a taluni contratti specificamente ed esclusivamente connessi ed accessori a questi vantati verso debitori segnalati come “a sofferenza” sulla base della classificazione di Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, che alla data del 4 gennaio 2022 soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri: (i) sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto tra la Cedente e in data 10 Controparte_1 dicembre 2020, come da avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 145 del 12 dicembre 2020; (ii) sono denominati in Euro;
(iii) alla data del 1 settembre 2021, l'esposizione di ciascun debitore nei confronti del Cedente non era inferiore a Euro 10.000; (iv) alla data del 1 settembre 2021, erano classificati quali crediti in sofferenza;
(v) derivano dalla totalità dei rapporti individuati presso la dante causa della Cedente dai seguenti NDG […]”.
In particolare, non risulta soddisfatto il requisito sub (v), non risultando che il credito vantato nei confronti di corrispondesse ad uno dei “NDG” (costituiti da una serie di codici P_ numerici) menzionati nell'avviso di cessione.
pagina 9 di 16 Sul punto, è rimasto completamente indimostrato quanto affermato da , peraltro per la CP_6 prima volta in memoria di replica, secondo cui il credito in questione corrisponderebbe al codice identificativo NDG 6745700504000.
Inoltre, anche nell'avviso di cessione (da a ) pubblicato sulla G.U. del CP_10 CP_6
24.3.2022, non è contenuto alcun accenno al credito nei confronti di facendosi, P_ genericamente, riferimento solo al contratto di cessione stipulato tra e . CP_10 CP
Pertanto, l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da – e per essa da CP_6 [...]
– deve essere dichiarato inammissibile, non avendo la parte dimostrato la OP sua successione nel rapporto controverso.
3.4 – Infine, mette conto di evidenziare come l'appello non riguardi la parte della sentenza impugnata (pag. 9) che ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni di talché la stessa, sul punto, deve ritenersi coperta da giudicato.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da . Pt_1
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_2
(poi , aveva concluso chiedendo “accertata la sussistenza
[...] Controparte_1 dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocare accertandone e dichiarandone l'inefficacia nei confronti dell'attrice, degli atti dispositivi patrimoniali di cui in premessa e cioè: atto notarile pubblico Notaio del 25/11/2014 Rep. n. 512, Fascicolo n. 358, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RRII di Prato in data 9/12/2014 Reg. Gen. 10637, Reg. Part. 7521, con cui i sig.ri (C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F.: nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._3 Parte_2
nato a [...] il [...] conferivano nella società in nome collettivo C.F._2 denominata “T. TRE s.n.c. di PA EA & C.” (C.F.: ) con sede in Pontedera P.IVA_1
(PI), via Tosco Romagnola n.136, e perciò trasferendoli in proprietà alla predetta società nell'ambito del conferimento delle rispettive aziende individuali, i seguenti beni immobili, posti nel
Comune di Prato […]”.
Conclusioni che sono rimaste ferme per tutto il corso del giudizio.
Ora, è vero che a mezzo l'atto pubblico a rogito Notaio del 25/11/2014 (Rep. n. Persona_1
512, Fascicolo n. 358), costitutivo della società “T. Tre s.n.c. di PA EA & C.”, i vari soci
( , e ebbero a conferire le loro aziende individuali. Parte_1 Pt_2 Pt_3
pagina 10 di 16 Tuttavia, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 91/2024, depositata il 16.1.2024, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., la tesi dell'appellante secondo cui la revocatoria non potrebbe avere ad oggetto solo alcuni beni (nella specie, gli immobili) facenti parte dell'attivo aziendale, allorquando l'atto impugnato contempli il trasferimento di tutta l'azienda, risulta priva di fondamento normativo.
4.1.1.a. – Difatti, l'art. 2902 c.c. consente testualmente al creditore, che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto, di promuovere nei confronti dei terzi le azioni (conservative od) esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte, la rilevanza unitaria dell'azienda, come complesso di beni definiti in termini di universalità di fatto, è limitata nel nostro ordinamento ad alcuni aspetti particolari, ma non si estende all'espropriazione forzata (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.3.1980, n. 1584).
Pertanto, se l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti di singoli beni aziendali non si vede il motivo per il quale, pur a fronte di un atto dispositivo avente ad oggetto il trasferimento dell'intera azienda, il creditore non possa decidere di limitare l'azione di inefficacia solo ad alcuni assets.
Del resto, se l'azione revocatoria è funzionale all'instaurazione della successiva procedura esecutiva, sarebbe assolutamente distonico ritenere sussistenti per la prima limitazioni, sotto il profilo oggettivo, che non valgono, invece, per la seconda.
4.1.1.b. – Peraltro, giova considerare come vada esclusa l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra i beni mobili ed immobili che compongono l'azienda (cfr. Cass. civ. n. 1584/1980; in senso conforme anche Cass. civ. n. 9760/1993 e n. 6629/1984), sicché stante l'autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, l'atto di conferimento che contempli il trasferimento tout court dell'azienda produce effetti distinti per i beni che ne fanno parte che, quindi, possono essere separatamente attinti con l'azione revocatoria.
D'altra parte, se è vero che elemento costitutivo fondamentale dell'azienda è rappresentato dall'organizzazione data dall'imprenditore, ossia dall'utilizzazione dei beni aziendali in forma unitaria e coordinata, al fine dell'esercizio dell'attività economica ed imprenditoriale, è altrettanto vero che ritenere che tale destinazione produca un'entità non scindibile nei suoi componenti significherebbe considerare l'azienda come una sorta di patrimonio autonomo e separato, in difetto di qualsiasi previsione normativa.
In proposito, il massimo organo della nomofilachia ha chiarito che “quanto alla pretesa inconfigurabilità di una "revocatoria parziale", essa non sussiste in quanto l'art. 2901 c.c. non indica quali atti specificamente siano oggetto di revocatoria e non preclude affatto che la domanda
pagina 11 di 16 sia riferita ad un atto di disposizione solo parziale laddove detto atto sia in grado di determinare, di per sè, pregiudizio alle ragioni del creditore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.2.2020, n.
4238 in motivazione).
4.1.2. – Le censure in disamina si presentano, quindi, infondate, di talché deve escludersi sia l'invalidità della editio actionis sia l'esistenza di un vizio di omessa pronuncia che, secondo l'appellante, inficerebbe la sentenza impugnata, in quanto il tribunale, nell'accogliere la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Banca, ha implicitamente disatteso l'eccezione preliminare sollevata dall'originaria convenuta.
Parimenti è da escludere l'esistenza di un vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale dichiarato
“l'inefficacia nei confronti di , già ai Controparte_8 Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile pubblico a rogito del Notaio Persona_1 del 25/11/2014, Rep. n. 512, Fascicolo n. 358, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Prato in data 09/12/2014, Reg. Gen. 10637, Reg. Part. 7521, con riferimento agli atti di conferimento con cui e hanno conferito nella società in Parte_1 Parte_3 Parte_2 nome collettivo denominata “T. TRE s.n.c. di PA EA & C.” i seguenti beni immobili, posti nel Comune di Prato […]”, così rendendo una statuizione del tutto conforme alle conclusioni rassegnate dall'attrice.
4.2. – Infondato è, altresì, il quarto motivo di appello.
Come correttamente osservato dal primo giudice: “presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è l'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, con la conseguenza che il giudice dovrà accertarne la sussistenza in funzione legittimante, pur in mancanza di una specifica e separata domanda sul punto. A tal proposito, si rileva che la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sia necessario che il credito sia liquido, né che esso sia esigibile
(Cass. n. 1450/2015; n. 2066/2010), né tanto meno che il credito sia accertato in sede giudiziale
(Cass. n.12678/2001, essendo sufficiente una semplice aspettativa che non appaia prima facie pretestuosa (Cass. n. 24757/2008) e che possa valutarsi, incidenter tantum, come probabile
(Cass. n. 5359/2009; n. 20002/2008), considerando che nella lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., è considerato legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale
(Cass. n. 5619/2016; n. 2673/2016;n.23666/2015)”.
Ebbene, a fronte di tale ineccepibile percorso argomentativo, suffragato pure da numerosi e pertinenti richiami giurisprudenziali, l'appellante si è limitata semplicemente a riproporre le considerazioni già esposte in primo grado, lamentando, essenzialmente, l'applicazione di interessi usurari da parte della e la carenza della documentazione relativa al contratto di conto CP_7 corrente.
pagina 12 di 16 Il motivo, quindi, difetta di un'apprezzabile parte critica, il che relega lo stesso ai confini dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
In ogni caso, la società non ha contestato di avere beneficiato delle linee di credito concesse dalla
Banca e di non essere rientrata dalla sua esposizione debitoria.
Difatti, ciò che l'appellante eccepisce è “l'inesistenza di un credito della banca nella misura indicata” (cfr. atto di appello, pag. 3), contestazione, quindi, che investe il quantum e non l'an della pretesa della Banca, il che, di per sé, è più che sufficiente a soddisfare quella nozione lata di credito richiesta dalla giurisprudenza per fondare la legittimazione ad agire in revocatoria ex art. 2901 c.c.
Né rileva la circostanza che la usufruisse di garanzie, che non avrebbe escusso, anche CP_7 presso il Consorzio Eurofidi, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale: “il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 26.6.2020, n. 12901).
Alla luce di tale principio, la portata lesiva dell'atto dispositivo deve essere valutata con riferimento esclusivo alla sfera patrimoniale del disponente, a nulla rilevando che il creditore disponga di altre garanzie, rilasciate da terzi, su cui eventualmente rivalersi.
4.3. – Infondato è, poi, il quinto motivo.
4.3.1. – Correttamente il tribunale ha ritenuto esistente il presupposto dell' eventus damni, essendo pacifico che, con l'operazione in parola, i si siano spogliati degli unici beni Parte_1 immobili di loro proprietà.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere
pagina 13 di 16 probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
Nella specie, i non hanno dimostrato che il loro patrimonio residuo fosse sufficiente a Parte_1 garantire le ragioni creditorie, né tale prova è stata fornita dalla società PT
. – Né rileva che gli immobili conferiti nella predetta società siano gravati da ipoteche, non
[...] constando la idoneità delle iscrizioni ad assorbirne integralmente il valore, come si desume anche dal prospetto delle attività/passività, inerenti i singoli conferimenti, contenuto nell'atto costitutivo.
Ad ogni modo, come affermato dalla Suprema Corte: “l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.8.2015, n. 16793).
4.3.3. – D'altra parte, l'appellante non ha censurato il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente l'eventus damni in quanto l'operazione privava il creditore della possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, richiamando, al riguardo, il disposto dell'art. 2305 c.c., secondo cui: “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.
Ne discende che anche il motivo in esame non si contrappone adeguatamente alla sentenza impugnata e si colloca ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
4.4. – Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.
4.4.1. – Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta in alcun modo dimostrato che i conferimenti fossero funzionali a consentire il pagamento di debiti scaduti.
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3,
c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto
pagina 14 di 16 pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
19.4.2016, n. 7747).
Principio che risulta certamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa, considerato l'effetto traslativo connesso all'atto di conferimento, con la conseguenza che era onere dell'appellante dimostrare che lo stesso rappresentava l'unico mezzo, per i soci, per adempiere alle loro obbligazioni.
Il che, però, non è avvenuto.
4.4.2. – Per completezza, si osserva che assolutamente indimostrata è rimasta l'affermazione dell'appellante secondo cui con la costituzione della “i creditori individuali avrebbero Pt_1 acquisito un patrimonio più consistente che sarebbe stato strumentale al soddisfacimento dei loro crediti e particolarmente quelli gravanti le aziende individuali dei soci conferenti” (cfr. atto di appello, pag. 16).
Difatti, non è stato fornito alcun elemento in ordine alla situazione patrimoniale della società, nonostante il tempo trascorso dalla sua costituzione, con la conseguenza che non è possibile in alcun modo apprezzare il dedotto aumento di valore delle quote dei singoli soci e, quindi, la loro idoneità a garantire le ragioni creditorie.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado, nel rapporto processuale tra l'appellante e , seguono la CP soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Compenso tabellare: € 7.051,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase decisoria, non avendo presovi parte a seguito della costituzione in CP giudizio di , e si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in CP_6 considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Per quanto concerne la posizione di – e per essa di CP_6 [...]
– sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese nei suoi OP confronti, tenuto conto, da un lato, dell'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. e, dall'altro, dell'infondatezza dell'appello il quale ha avuto, sotto il profilo della causalità del giudizio, importanza decisiva.
pagina 15 di 16 5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 514/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 21/10/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3
2) dichiara inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di OP quale mandataria di OP
3) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) condanna parte appellante al pagamento a favore di – rappresentata da TE [...]
– delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.051,00 per compenso CP_4 professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
5) compensa integralmente le spese del grado nei confronti di OP
quale mandataria di
[...] CP_6 CP
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 21.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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