Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, proposto da
LI SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Evaristo IA Fabrizio e Andrea Sterlicchio De Carli, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suindicati difensori;
contro
Comune di Nicosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Fiscella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN AT, non costituito in giudizio;
Supercondominio Archimede, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria,
ai sensi degli artt. 31 e 117, c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nicosia sull’istanza, notificata dall’odierna ricorrente in data 29.11.2024 e acquisita al protocollo di detto Ente al numero 00028585 del 02.12.2024, avente ad oggetto la richiesta di esercizio del potere di cui all’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, nonché dell’obbligo del Comune di provvedere su detta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nicosia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra LI SS è proprietaria di un terreno sito in Nicosia, in contrada Panotto, distinto nel Catasto di detto Comune al Foglio 89, particella 1027 (già 816/A), incluso nella destinazione di zona di PRG in Parte B1 e parte verde pubblico attrezzato. Nel corso degli anni il Terreno veniva interessato da condotte usurpative, attuate senza titolo dal Comune di Nicosia e puntualmente contestate dalla proprietà. Segnatamente, l’occupazione, avversata dalla GN SS, iniziava nel marzo 2005, allorché il Comune – senza titolo – faceva eseguire una conduttura di acque bianche sul Terreno, venendo diffidato in corso d’opera dall’odierna ricorrente, con l’intimazione di sospendere i lavori illegittimamente avviati e di ridurre in pristino lo stato dei luoghi, salvo il risarcimento del danno. Successivamente il Comune disponeva pienamente del Terreno, perfino autorizzandovi lavori per opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse allo sviluppo della lottizzazione adiacente, con particolare riguardo alla realizzazione della viabilità pubblica serviente il relativo complesso - che, unitamente alle condutture e agli altri sottoservizi, insiste tutt’ora (anche se soltanto in parte, secondo quanto si specificherà a seguire) sul terreno sopra indicato in assenza di qualsivoglia titolo.
In riscontro alle numerose sollecitazioni e alla ulteriore diffida dell’08.6.2011 in cui la Sig.ra LI SS intimava di regolarizzare la situazione di fatto, il Comune fissava un incontro il 30.6.2011, al fine di analizzare il problema e individuarne la risoluzione. Con raccomandata del 04.7.2011, il competente Dirigente comunale affermava che « l’area c.da Panotto, negli ultimi decenni è stata interessata da espansione urbana e la strada in questione, a parere dello scrivente, è stata imposta tra gli oneri per la realizzazione delle necessarie lottizzazioni ». Contestualmente, l’Amministrazione comunicava che era in corso un’apposita istruttoria, della quale – a tutt’oggi – l’odierna ricorrente non ha alcuna evidenza. Senza che sia necessaria la puntuale descrizione delle ulteriori interlocuzioni intercorse fra la Sig.ra LI SS ed il Comune di Nicosia, il 15.3.2023 si giungeva alla effettuazione – in contraddittorio - di un’attività di verifica con rilievo topografico, alla presenza anche di un incaricato del Comune: in esito alla quale veniva confermata l’abusiva occupazione del terreno da parte del Comune per una superficie totale di circa 733 mq. In particolare, nel relativo verbale – sottoscritto anche dal rappresentante comunale – si precisava che « porzione dell’attuale sede stradale di Via Panotto e dei relativi servizi (idrici, fognari e tecnologici) ricadono sulla proprietà della sig. IN LI ».
In data 08.6.2023, la GN SS trasmetteva al Comune gli elaborati grafici contenenti le risultanze dello stato dei luoghi, evidenziando ancora una volta la necessità di ricevere immediato riscontro per le opportune determinazioni di competenza del Comune. Conseguentemente, il Comune convocava la GN SS per un nuovo incontro con i propri funzionari allo scopo di giungere ad una soluzione transattiva che potesse tutelare « i contrapposti interessi dell’Ente e del privato ». Nel corso di tale incontro, la GN SS veniva invitata a formulare una richiesta economica affinché il Comune potesse valutare l’acquisizione dell’area in parola in luogo dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001. La ricorrente formulava dunque la propria proposta, calcolata in linea con i criteri di cui all’art. 42-bis, co. 1, 3 e 5, d.P.R. n. 327/2001 – ovvero: tenuto conto della sorte capitale da liquidarsi per l’esercizio dei poteri acquisitivi, nonché dell’indennizzo spettante per l’occupazione abusiva – pari ad € 74.390,00 alla data del 27.4.2023.
Tuttavia, ancora una volta, il Comune perpetrava il proprio contegno inerte, senza dar seguito alla proposta formulata dalla GN SS su sollecitazione dell’Ente stesso e mancando di porre rimedio all’abusiva occupazione del Terreno, ormai pacifica tra le parti come emerge dai richiamati carteggi.
Pertanto la Sig.ra Sig.ra LI SS, con nota del 29/11/2024, volgeva infine al Comune ulteriore istanza invocando il doveroso esercizio dei poteri di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. Ma poiché anche tale istanza rimaneva priva di riscontro, ella optava per avviare un giudizio contro il silenzio dell’ente locale (vanamente) interpellato con un ricorso notificato il 12 febbraio 2025.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, inizialmente con una memoria di mera forma. Cui facevano però seguito più articolate difese, incentrate tuttavia – piuttosto che sul sussistere o meno di un obbligo di risposta alla nota della ricorrente del 29/11/2024 – sulla complessiva vicenda sostanziale “ diversa e ben più risalente nel tempo … (che) si colloca nell’ambito di un Piano di fabbricazione (oggi lottizzazione), presentato a suo tempo, al Comune di Nicosia, proprio dai danti causa (SS OM e AM IA), della stessa ricorrente. Piano, per l’attuazione del quale, i predetti sigg.ri SS OM e AM IA, si erano impegnati nei confronti del Comune di Nicosia, a cedere volontariamente e gratuitamente l’area, oggetto del presente ricorso, al Comune resistente ”.
In data 13 marzo 2025 si svolgeva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso in epigrafe.
A fronte dell’avvio di un procedimento da parte di un soggetto interessato, l’art. 2 della legge n. 241/1990, pone, infatti, a carico dell’Amministrazione l’obbligo di provvedere, salvo particolari ipotesi derogatorie che in questa sede non rilevano, e ciò anche nel caso in cui l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Ne consegue che l’Amministrazione intimata è tenuta ad adottare un provvedimento - non importa di quale contenuto - che concluda il procedimento che è stato avviato dall’interessata (provvedimento che non può essere sostituito dalle difese svolte nel presente giudizio).
Va, quindi, assegnato al Comune intimato il termine di giorni novanta per provvedere sull’istanza di cui si tratta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina quale commissario “ad acta” il Segretario Generale del Comune di Nicosia, il quale provvederà nel successivo termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda): 1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Nicosia di definire il procedimento avviato dall’interessata nel termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2)
per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina quale commissario “ad acta” il Segretario Generale del Comune di Nicosia, il quale provvederà nel successivo termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO