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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- AN Fiorella Componente
- EL GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1308/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
LL TA;
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. LL TA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 3352/2023 pronunciata dal Tribunale R.G.V.G. 1308/2025
di Lecce e pubblicata in data 11/12/2023, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (Tricase, Persona_1
13/10/2006) e (Tricase, 17/09/2010). Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) i coniugi vivranno separati e saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esistenze nel rispetto delle rispettive personalità e del rapporto con i figli ed avendo già formalmente provveduto a fissare due residenze diverse;
b) la figlia , minorenne, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, ma entrambe e ) saranno collocate presso la Per_1 Per_2 madre;
c) la casa familiare sita in Alessano (Le) alla via Venezia, n. 33, il cui usufrutto risulta intestato al sig. nel mentre la nuda CP_2 proprietà è attribuita al sig. , è stata di recente oggetto di Parte_1 un intervento edilizio che ha determinato la divisione dell'immobile in n. 2 unità, così pattuendo che il sig. occuperà la parte di Parte_1 abitazione contraddistinta dal civico n. 33 mentre quella individuata al civico n. 29 viene assegnata alla sig.ra che vi Controparte_1 risiederà, unitamente alle figlie, sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle stesse;
d) il sig. entro il giorno 30 di ogni mese, verserà un assegno di Pt_1 mantenimento in favore delle figlie pari ad € 200,00 cadauna (€.
400,00 per entrambe) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, senza ulteriori richieste in tal senso. Il versamento avverrà
a mezzo bonifico avente il seguente IBAN:
[...];
e) la sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno di CP_1 mantenimento poiché titolare di un'autonoma attività commerciale;
2 R.G.V.G. 1308/2025
f) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico e di ogni altra misura di sostegno economico statale alle famiglie che dovesse in futuro sostituire l'assegno unico sarà richiesto e percepito direttamente e nella sua interezza dalla sig.ra ; CP_1
g) le spese straordinarie in favore delle figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Lecce;
nella specie continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% le spese straordinarie preesistenti, che, quindi, non necessitano del preventivo consenso e meglio individuate in quelle per le cure sanitarie, scolastiche, parascolastiche e sportive. Dovranno essere concordate le predette spese, se non già sostenute nel corso del rapporto/relazione, nonché quelle relative a viaggi di istruzione, gite scolastiche, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto, conseguimento patente, acquisto cellulare, tablet, computer, spese per feste (ved. Protocollo in vigore). Le spese straordinarie obbligatorie o indifferibili che non necessitano del preventivo consenso di entrami i genitori attengono all'acquisto di libri scolastici e manuali di studio, spese sanitarie e per interventi chirurgici urgenti ed indifferibili presso strutture pubbliche e private convenzionate ovvero presso strutture private non convenzionate per interventi non coperti dal SSN (ved. Protocollo Tribunale di Lecce);
h) il padre terrà con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
15:00 alle ore 17:00, compatibilmente con gli impegni extrascolastici e/o lavorativi di entrambi i genitori e sempre previo accordo. I fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 (22:00 per il periodo estivo) della domenica, sono alternati presso ciascun genitore con pernotto. Qualora uno dei due genitori dovesse avere ulteriori impegni lavorativi infrasettimanali, l'altro genitore, sempre previa comunicazione ed in assenza di impedimenti personali, potrà tenere con sé le figlie con le modalità che verranno concordate di volta in volta. Le figlie trascorreranno le festività ad anni alterni e secondo il seguente calendario: dal 24 dicembre al 29 dicembre con un genitore
3 R.G.V.G. 1308/2025
e dal 30 dicembre al 04 gennaio con l'altro genitore, la festività della
Befana sempre ad anni alterni;
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni;
le figlie, nel periodo delle ferie estive e durante le vacanze scolastiche, trascorreranno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto con il padre più una ulteriore settimana nel mese alternativo. Le ferie estive saranno concordate tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che i coniugi, in uno spirito di massima collaborazione in favore delle figlie, si comunicheranno ogni variazione sui tempi di visita delle figlie con largo anticipo;
i) i compleanni delle figlie saranno festeggiati (se reso possibile dai rapporti tra i genitori) alla presenza di entrambi i coniugi e delle rispettive famiglie. Lo stesso dicasi per gli altri avvenimenti quali comunioni o cresime in cui il festeggiamento sarà sempre unico, ma, in mancanza di accordo, le figlie festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, sempre previo accordo delle parti;
j) i compleanni dei rispettivi genitori o la festa della mamma o del papà saranno trascorsi a cena con il genitore festeggiato senza osservazione dei tempi di visita, e/o se ricadenti in un giorno festivo, saranno trascorsi per l'intera giornata con il genitore in oggetto;
k) il sig. è proprietario del veicolo Opel Tigra tg. CW943KT in Parte_1 uso al di lui padre, e di n. 2 altri veicoli in uso alla ditta di cui è titolare;
è, altresì, proprietario dell'auto Nissan Note tg. DZ751EG. La sig.ra , al contrario, è proprietaria dell'auto Ford EcoSport tg. CP_1
GF374DB;
l) le spese relative la manutenzione ordinaria della casa famigliare occupata dalla sig.ra e dalle figlie, la cui nuda proprietà è CP_1 intestata al sig. , resteranno a carico della stessa;
tutte Parte_1 quelle straordinarie ivi comprese quelle inerenti le utenze (luce, acqua, fognatura, gas, ecc.), tasse e imposte che gravano sul predetto immobile resteranno a carico del sig. sino a quando entrambe Pt_1 le figlie continueranno ad occupare stabilmente l'abitazione;
4 R.G.V.G. 1308/2025
m) i coniugi chiedono, quindi, di pronunciare e/o omologare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra pattuite;
n) i coniugi dichiarano, inoltre, di aver risolto qualsiasi altro rapporto di natura economica tra loro pendente e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa non rivenienti da questo atto;
o) i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 20/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che le condizioni di natura personale indicate nel ricorso e nel piano genitoriali devono intendersi non apposte nei confronti della figlia maggiorenne Persona_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
5 R.G.V.G. 1308/2025
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1308/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Alessano in data 03/09/2003 tra ricase (LE), Parte_1
08/12/1970) e (Gagliano del Capo (LE), Controparte_1
09/10/1978) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL GR CI OR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- AN Fiorella Componente
- EL GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1308/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
LL TA;
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. LL TA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 3352/2023 pronunciata dal Tribunale R.G.V.G. 1308/2025
di Lecce e pubblicata in data 11/12/2023, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (Tricase, Persona_1
13/10/2006) e (Tricase, 17/09/2010). Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) i coniugi vivranno separati e saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esistenze nel rispetto delle rispettive personalità e del rapporto con i figli ed avendo già formalmente provveduto a fissare due residenze diverse;
b) la figlia , minorenne, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, ma entrambe e ) saranno collocate presso la Per_1 Per_2 madre;
c) la casa familiare sita in Alessano (Le) alla via Venezia, n. 33, il cui usufrutto risulta intestato al sig. nel mentre la nuda CP_2 proprietà è attribuita al sig. , è stata di recente oggetto di Parte_1 un intervento edilizio che ha determinato la divisione dell'immobile in n. 2 unità, così pattuendo che il sig. occuperà la parte di Parte_1 abitazione contraddistinta dal civico n. 33 mentre quella individuata al civico n. 29 viene assegnata alla sig.ra che vi Controparte_1 risiederà, unitamente alle figlie, sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle stesse;
d) il sig. entro il giorno 30 di ogni mese, verserà un assegno di Pt_1 mantenimento in favore delle figlie pari ad € 200,00 cadauna (€.
400,00 per entrambe) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, senza ulteriori richieste in tal senso. Il versamento avverrà
a mezzo bonifico avente il seguente IBAN:
[...];
e) la sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno di CP_1 mantenimento poiché titolare di un'autonoma attività commerciale;
2 R.G.V.G. 1308/2025
f) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico e di ogni altra misura di sostegno economico statale alle famiglie che dovesse in futuro sostituire l'assegno unico sarà richiesto e percepito direttamente e nella sua interezza dalla sig.ra ; CP_1
g) le spese straordinarie in favore delle figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Lecce;
nella specie continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% le spese straordinarie preesistenti, che, quindi, non necessitano del preventivo consenso e meglio individuate in quelle per le cure sanitarie, scolastiche, parascolastiche e sportive. Dovranno essere concordate le predette spese, se non già sostenute nel corso del rapporto/relazione, nonché quelle relative a viaggi di istruzione, gite scolastiche, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto, conseguimento patente, acquisto cellulare, tablet, computer, spese per feste (ved. Protocollo in vigore). Le spese straordinarie obbligatorie o indifferibili che non necessitano del preventivo consenso di entrami i genitori attengono all'acquisto di libri scolastici e manuali di studio, spese sanitarie e per interventi chirurgici urgenti ed indifferibili presso strutture pubbliche e private convenzionate ovvero presso strutture private non convenzionate per interventi non coperti dal SSN (ved. Protocollo Tribunale di Lecce);
h) il padre terrà con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
15:00 alle ore 17:00, compatibilmente con gli impegni extrascolastici e/o lavorativi di entrambi i genitori e sempre previo accordo. I fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 (22:00 per il periodo estivo) della domenica, sono alternati presso ciascun genitore con pernotto. Qualora uno dei due genitori dovesse avere ulteriori impegni lavorativi infrasettimanali, l'altro genitore, sempre previa comunicazione ed in assenza di impedimenti personali, potrà tenere con sé le figlie con le modalità che verranno concordate di volta in volta. Le figlie trascorreranno le festività ad anni alterni e secondo il seguente calendario: dal 24 dicembre al 29 dicembre con un genitore
3 R.G.V.G. 1308/2025
e dal 30 dicembre al 04 gennaio con l'altro genitore, la festività della
Befana sempre ad anni alterni;
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni;
le figlie, nel periodo delle ferie estive e durante le vacanze scolastiche, trascorreranno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto con il padre più una ulteriore settimana nel mese alternativo. Le ferie estive saranno concordate tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che i coniugi, in uno spirito di massima collaborazione in favore delle figlie, si comunicheranno ogni variazione sui tempi di visita delle figlie con largo anticipo;
i) i compleanni delle figlie saranno festeggiati (se reso possibile dai rapporti tra i genitori) alla presenza di entrambi i coniugi e delle rispettive famiglie. Lo stesso dicasi per gli altri avvenimenti quali comunioni o cresime in cui il festeggiamento sarà sempre unico, ma, in mancanza di accordo, le figlie festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, sempre previo accordo delle parti;
j) i compleanni dei rispettivi genitori o la festa della mamma o del papà saranno trascorsi a cena con il genitore festeggiato senza osservazione dei tempi di visita, e/o se ricadenti in un giorno festivo, saranno trascorsi per l'intera giornata con il genitore in oggetto;
k) il sig. è proprietario del veicolo Opel Tigra tg. CW943KT in Parte_1 uso al di lui padre, e di n. 2 altri veicoli in uso alla ditta di cui è titolare;
è, altresì, proprietario dell'auto Nissan Note tg. DZ751EG. La sig.ra , al contrario, è proprietaria dell'auto Ford EcoSport tg. CP_1
GF374DB;
l) le spese relative la manutenzione ordinaria della casa famigliare occupata dalla sig.ra e dalle figlie, la cui nuda proprietà è CP_1 intestata al sig. , resteranno a carico della stessa;
tutte Parte_1 quelle straordinarie ivi comprese quelle inerenti le utenze (luce, acqua, fognatura, gas, ecc.), tasse e imposte che gravano sul predetto immobile resteranno a carico del sig. sino a quando entrambe Pt_1 le figlie continueranno ad occupare stabilmente l'abitazione;
4 R.G.V.G. 1308/2025
m) i coniugi chiedono, quindi, di pronunciare e/o omologare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra pattuite;
n) i coniugi dichiarano, inoltre, di aver risolto qualsiasi altro rapporto di natura economica tra loro pendente e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa non rivenienti da questo atto;
o) i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 20/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che le condizioni di natura personale indicate nel ricorso e nel piano genitoriali devono intendersi non apposte nei confronti della figlia maggiorenne Persona_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
5 R.G.V.G. 1308/2025
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1308/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Alessano in data 03/09/2003 tra ricase (LE), Parte_1
08/12/1970) e (Gagliano del Capo (LE), Controparte_1
09/10/1978) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL GR CI OR
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