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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 774/2024 promossa da e riassunta dall'erede Parte_1
(Avv. Carmela Panebianco) contro l' (avv. Parte_2 CP_1
Raffaele Esposito) avente ad oggetto: aggravamento di malattia professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 25 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato per oltre trent'anni come operaio metalmeccanico nell'industria per la produzione di manufatti in ferro e lavorazione carpenteria metallica e di aver già ottenuto dall' il riconoscimento di una lesione CP_1 dell'integrità psicofisica - di origine professionale - nella percentuale del 16%
(determinata da BP ), esponeva di aver presentato domanda di Parte_3
aggravamento in data 6.06.2023, chiedendo il riconoscimento di una lesione dell'integrità psicofisica nella misura del 33%, domanda evasa negativamente dall' - anche all'esito di ricorso in opposizione - il quale riconosceva la CP_2
minore percentuale del 17%, così composta: 16% per BP enfisematosa + 1% per infortunio del 7.08.2005 alla falange ungueale. Ritenuto evidente l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta, parte ricorrente concludeva quindi chiedendo di: “accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig.
[...]
, è affetto da BP - fenotipo enfisema (domanda di Parte_1
malattia professionale n. 514241240 del 17.06.15) - di origine professionale - che determina una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 32 % e che essa, unificata ex art. 80 D.p.r. n. 1124/65 alle menomazioni già riconosciute dall' CP_1 nella misura del 1%, dà luogo ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 33% o a quell'altra percentuale, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia ma comunque non inferiore al 16% già riconosciuto dall'Ente, dalla data della domanda o da altra data. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via CP_1
Domenico Spezioli n. 32, in persona del Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig. con le Parte_1
misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Il 28 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l'erede del ricorrente, Parte_2
facendo proprie tutte le conclusioni di cui al ricorso.
[...]
La causa, istruita con documenti e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, condotta sulla base della sola documentazione in conseguenza del decesso del ricorrente, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Il C.T.U., premesso che “L'aggravamento progressivo clinico e strumentale del
Sig. con le complicanze irreversibili sviluppate a livello Parte_1 cardiorespiratorio che ne hanno determinato il decesso è innescato dall'enfisema polmonare che si è aggravato negli ultimi anni con lo sviluppo sia di una componente fibrotica sia di una neoplasia polmonare entrambe, vista l'anamnesi lavorativa, potenzialmente di natura professionale” e che “Questo quadro patologico, insieme ad altre abitudini di vita o condizioni patologiche concomitanti (fumo, pregressa embolia polmonare, cardiopatia ipertensiva,
OSAS), hanno favorito ed accelerato lo sviluppo della gravissima insufficienza respiratoria con ipertensione polmonare grave che ha determinato l'exitus”, ha
Pag. 2 di 5 chiarito che “Il punto centrale è l'inquadramento del ruolo concausale del tabagismo nella valutazione ex post dell'aggravamento di questa tecnopatia respiratoria già riconosciuta dall' .” CP_1
A tal fine, il consulente ha ritenuto “importante valutare la concausalità non solo per lo sviluppo della patologia, ma anche per il suo decorso”, rilevando che
“A proposito del tabagismo la letteratura scientifica evidenzia che: 1) nei lavoratori con esposizione professionale a polveri/fumi e BP, il fumo di tabacco aumenta il rischio di progressione della malattia del 30-50% (Viegi et al.,
Eur Respir J, 2021) e 2) il carcinoma squamocellulare, fortemente correlato al fumo (90%), può essere favorito dall'infiammazione cronica legata a esposizioni lavorative (Mannino et al., Am J Respir Crit Care Med, 2022).”
Il C.T.U. ha, quindi, reputato che “Nel caso in esame, tenendo conto della anamnesi lavorativa, dello sviluppo e della progressione della sintomatologia e dell'epoca di sospensione dell'abitudine tabagica (oltre 20 anni) si può attribuire alla BP enfisematosa, riconosciuta come malattia professionale dal 2015, un ruolo primario nell'aggravamento, cioè nello sviluppo delle complicanze
(insufficienza respiratoria, ipertensione polmonare) che hanno portato all'exitus il
GN , riservando al tabagismo, considerato una concausa Parte_1 aggravante, un peso del 30-40%.”, affermando in conclusione che “la valutazione medico-legale del caso in esame, considerando la sinergia tra i fattori, il peso specifico del tabagismo e la responsabilità della attività lavorativa riconosciuta in precedenza (2015) dall' , consente di affermare che nel Sig. CP_1 [...]
, deceduto il 14.01.2025 a causa delle condizioni patologiche Parte_1
soprariportate, la BP enfisematosa si è progressivamente aggravata determinando una menomazione psicofisica del 32% che, unificata alle percentuali già riconosciute ed indennizzate dall' (pari all'1%), si quantifica CP_1
complessivamente nel 33% a partire dal mese di giugno 2023, data in cui il ricorrente aveva avanzato la richiesta di aggravamento. Tale data è supportata dai risultati dell'emogasanalisi arteriosa e del test del cammino (6min.wt) eseguiti nell'autunno 2022 e successivamente riconfermati e peggiorati.”
Avverso tali conclusioni il consulente di parte resistente - assente al momento
Pag. 3 di 5 dell'espletamento delle operazioni peritali - ha formulato osservazioni, puntualmente riscontrate dal C.T.U. con considerazioni pertinenti, esaustive e condivisibili.
Pertanto, le risultanze peritali, raggiunte con scrupoloso esame medico legale nonché sorrette da accurata motivazione, ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente come desumibili dalla documentazione in atti e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 33%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il sig. era affetto da “BP enfisematosa” di origine Parte_1
Pag. 4 di 5 professionale, che ha provocato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del medesimo nella misura del 32%; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 33% a far data dal mese di giugno 2023 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore: al pagamento in favore della ricorrente, nella sua qualità di erede di di quanto dovuto a Parte_1
tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 774/2024 promossa da e riassunta dall'erede Parte_1
(Avv. Carmela Panebianco) contro l' (avv. Parte_2 CP_1
Raffaele Esposito) avente ad oggetto: aggravamento di malattia professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 25 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato per oltre trent'anni come operaio metalmeccanico nell'industria per la produzione di manufatti in ferro e lavorazione carpenteria metallica e di aver già ottenuto dall' il riconoscimento di una lesione CP_1 dell'integrità psicofisica - di origine professionale - nella percentuale del 16%
(determinata da BP ), esponeva di aver presentato domanda di Parte_3
aggravamento in data 6.06.2023, chiedendo il riconoscimento di una lesione dell'integrità psicofisica nella misura del 33%, domanda evasa negativamente dall' - anche all'esito di ricorso in opposizione - il quale riconosceva la CP_2
minore percentuale del 17%, così composta: 16% per BP enfisematosa + 1% per infortunio del 7.08.2005 alla falange ungueale. Ritenuto evidente l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta, parte ricorrente concludeva quindi chiedendo di: “accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig.
[...]
, è affetto da BP - fenotipo enfisema (domanda di Parte_1
malattia professionale n. 514241240 del 17.06.15) - di origine professionale - che determina una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 32 % e che essa, unificata ex art. 80 D.p.r. n. 1124/65 alle menomazioni già riconosciute dall' CP_1 nella misura del 1%, dà luogo ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 33% o a quell'altra percentuale, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia ma comunque non inferiore al 16% già riconosciuto dall'Ente, dalla data della domanda o da altra data. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via CP_1
Domenico Spezioli n. 32, in persona del Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig. con le Parte_1
misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Il 28 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l'erede del ricorrente, Parte_2
facendo proprie tutte le conclusioni di cui al ricorso.
[...]
La causa, istruita con documenti e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, condotta sulla base della sola documentazione in conseguenza del decesso del ricorrente, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Il C.T.U., premesso che “L'aggravamento progressivo clinico e strumentale del
Sig. con le complicanze irreversibili sviluppate a livello Parte_1 cardiorespiratorio che ne hanno determinato il decesso è innescato dall'enfisema polmonare che si è aggravato negli ultimi anni con lo sviluppo sia di una componente fibrotica sia di una neoplasia polmonare entrambe, vista l'anamnesi lavorativa, potenzialmente di natura professionale” e che “Questo quadro patologico, insieme ad altre abitudini di vita o condizioni patologiche concomitanti (fumo, pregressa embolia polmonare, cardiopatia ipertensiva,
OSAS), hanno favorito ed accelerato lo sviluppo della gravissima insufficienza respiratoria con ipertensione polmonare grave che ha determinato l'exitus”, ha
Pag. 2 di 5 chiarito che “Il punto centrale è l'inquadramento del ruolo concausale del tabagismo nella valutazione ex post dell'aggravamento di questa tecnopatia respiratoria già riconosciuta dall' .” CP_1
A tal fine, il consulente ha ritenuto “importante valutare la concausalità non solo per lo sviluppo della patologia, ma anche per il suo decorso”, rilevando che
“A proposito del tabagismo la letteratura scientifica evidenzia che: 1) nei lavoratori con esposizione professionale a polveri/fumi e BP, il fumo di tabacco aumenta il rischio di progressione della malattia del 30-50% (Viegi et al.,
Eur Respir J, 2021) e 2) il carcinoma squamocellulare, fortemente correlato al fumo (90%), può essere favorito dall'infiammazione cronica legata a esposizioni lavorative (Mannino et al., Am J Respir Crit Care Med, 2022).”
Il C.T.U. ha, quindi, reputato che “Nel caso in esame, tenendo conto della anamnesi lavorativa, dello sviluppo e della progressione della sintomatologia e dell'epoca di sospensione dell'abitudine tabagica (oltre 20 anni) si può attribuire alla BP enfisematosa, riconosciuta come malattia professionale dal 2015, un ruolo primario nell'aggravamento, cioè nello sviluppo delle complicanze
(insufficienza respiratoria, ipertensione polmonare) che hanno portato all'exitus il
GN , riservando al tabagismo, considerato una concausa Parte_1 aggravante, un peso del 30-40%.”, affermando in conclusione che “la valutazione medico-legale del caso in esame, considerando la sinergia tra i fattori, il peso specifico del tabagismo e la responsabilità della attività lavorativa riconosciuta in precedenza (2015) dall' , consente di affermare che nel Sig. CP_1 [...]
, deceduto il 14.01.2025 a causa delle condizioni patologiche Parte_1
soprariportate, la BP enfisematosa si è progressivamente aggravata determinando una menomazione psicofisica del 32% che, unificata alle percentuali già riconosciute ed indennizzate dall' (pari all'1%), si quantifica CP_1
complessivamente nel 33% a partire dal mese di giugno 2023, data in cui il ricorrente aveva avanzato la richiesta di aggravamento. Tale data è supportata dai risultati dell'emogasanalisi arteriosa e del test del cammino (6min.wt) eseguiti nell'autunno 2022 e successivamente riconfermati e peggiorati.”
Avverso tali conclusioni il consulente di parte resistente - assente al momento
Pag. 3 di 5 dell'espletamento delle operazioni peritali - ha formulato osservazioni, puntualmente riscontrate dal C.T.U. con considerazioni pertinenti, esaustive e condivisibili.
Pertanto, le risultanze peritali, raggiunte con scrupoloso esame medico legale nonché sorrette da accurata motivazione, ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente come desumibili dalla documentazione in atti e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 33%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il sig. era affetto da “BP enfisematosa” di origine Parte_1
Pag. 4 di 5 professionale, che ha provocato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del medesimo nella misura del 32%; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 33% a far data dal mese di giugno 2023 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore: al pagamento in favore della ricorrente, nella sua qualità di erede di di quanto dovuto a Parte_1
tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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