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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1184/23
promosso da
- , cod fisc nato il [...], a [...], ER, Parte_1 C.F._1
Argentina, residente in [...], Colonia Santa Rosa, Dip. di
Concepcion, Corrientes, Argentina;
- cod fisc nata il [...], a [...], ER, Parte_2 C.F._2
Argentina, residente in Via Pedro Rios, snc, Colonia Tabay, dip. di Concepcion, Corrientes,
Argentina;
- cod fisc nata il [...], a Parte_3 C.F._3
Concordia, ER, Argentina e cod. fisc. Parte_4 C.F._4 nato il [...] la prima per se stessa ed entrambi come genitori su cui esercitano la patria potestà di
- cod fisc nato il [...], a [...], Argentina e Persona_1 C.F._5
- cod fisc nata il [...], a [...], Parte_5 C.F._6
Argentina, residenti in [...]118, KM 62,5, snc, Colonia Santa Rosa, Dip. di
Concepcion, Corrientes, Argentina;
- cod fisc nato il [...], a [...], ER, Persona_2 C.F._7
Argentina, residente a 4 km della Scuola, N. 30 S/N, Puerto Yeruà, Concordia, ER,
Argentina; - cod fisc nata il [...], a Parte_6 C.F._8
Concordia, ER, Argentina residente in [...]3973, B El Martillo, Villa Adela,
Concordia, ER, Argentina
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Miceli, cod fisc C.F._9
Ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.03.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nata il Persona_3
22-09-1886, a San Giovanni al Natisone (UD).
Il non si è costituito, pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_1
La prima udienza inizialmente fissata al 19.10.2023 è stata rinviata d'ufficio a seguito del mutamento del Giudice, al 20.02.2024. All'udienza con trattazione del
20.02.2024 il Giudice, rilevato il mancato rispetto dei termini per la notifica dell'atto introduttivo, rinviava il procedimento all'udienza con trattazione scritta del 11.01.2024.
All'udienza del 11.01.2024, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, il procedimento veniva rinviato al 29.11.2024. All'udienza con trattazione scritta del
29.11.2024 il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti Parte ricorrente
“Piaccia all' Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: : Firmato Da: Cod VINCENZO MICELI Emesso Da: Qualified Certificates CA Serial#: CP_2 accertare e dichiarare che gli attori sono cittadini italiani sin dalla nascita in C.F._11 quanto discendenti da cittadina italiana, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle iscrizioni e trascrizioni ex lege nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla sig. ra (docc. da 1 e da 3 a 27). Persona_3
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'ava (doc. 2).
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1184/23
promosso da
- , cod fisc nato il [...], a [...], ER, Parte_1 C.F._1
Argentina, residente in [...], Colonia Santa Rosa, Dip. di
Concepcion, Corrientes, Argentina;
- cod fisc nata il [...], a [...], ER, Parte_2 C.F._2
Argentina, residente in Via Pedro Rios, snc, Colonia Tabay, dip. di Concepcion, Corrientes,
Argentina;
- cod fisc nata il [...], a Parte_3 C.F._3
Concordia, ER, Argentina e cod. fisc. Parte_4 C.F._4 nato il [...] la prima per se stessa ed entrambi come genitori su cui esercitano la patria potestà di
- cod fisc nato il [...], a [...], Argentina e Persona_1 C.F._5
- cod fisc nata il [...], a [...], Parte_5 C.F._6
Argentina, residenti in [...]118, KM 62,5, snc, Colonia Santa Rosa, Dip. di
Concepcion, Corrientes, Argentina;
- cod fisc nato il [...], a [...], ER, Persona_2 C.F._7
Argentina, residente a 4 km della Scuola, N. 30 S/N, Puerto Yeruà, Concordia, ER,
Argentina; - cod fisc nata il [...], a Parte_6 C.F._8
Concordia, ER, Argentina residente in [...]3973, B El Martillo, Villa Adela,
Concordia, ER, Argentina
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Miceli, cod fisc C.F._9
Ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.03.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nata il Persona_3
22-09-1886, a San Giovanni al Natisone (UD).
Il non si è costituito, pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_1
La prima udienza inizialmente fissata al 19.10.2023 è stata rinviata d'ufficio a seguito del mutamento del Giudice, al 20.02.2024. All'udienza con trattazione del
20.02.2024 il Giudice, rilevato il mancato rispetto dei termini per la notifica dell'atto introduttivo, rinviava il procedimento all'udienza con trattazione scritta del 11.01.2024.
All'udienza del 11.01.2024, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, il procedimento veniva rinviato al 29.11.2024. All'udienza con trattazione scritta del
29.11.2024 il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti Parte ricorrente
“Piaccia all' Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: : Firmato Da: Cod VINCENZO MICELI Emesso Da: Qualified Certificates CA Serial#: CP_2 accertare e dichiarare che gli attori sono cittadini italiani sin dalla nascita in C.F._11 quanto discendenti da cittadina italiana, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle iscrizioni e trascrizioni ex lege nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla sig. ra (docc. da 1 e da 3 a 27). Persona_3
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'ava (doc. 2).
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini