Sentenza 3 settembre 2018
Massime • 1
La delibera di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa costituisce presupposto costitutivo della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st.lav. sicché, ove il socio lavoratore impugni il licenziamento intimatogli dalla cooperativa, detta tutela resta preclusa qualora non sia impugnata anche la delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni del licenziamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/2018, n. 21566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21566 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2018 |
Testo completo
T IT 03 SET. 2018 IR D E T EN S E AULA 'A' 21 566/ 18 E N O S O I Z A R T IS G E Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 17703/2016 Cron.21566 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 10/04/2018 Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere PU Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere Dott. MATILDE LORITO Dott. CARLA PONTERIO Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17703-2016 proposto da: COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, 51,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO presso lo studio dell'avvocato PAOLO PERFETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO GENCO, giusta delega in atti;
2018 ricorrente - - 1539
contro
REYNOSO SARITA VIRGINIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio degli avvocati PATRIZI,GIOVANNI GIOVANNI RI, che la all'Avvocatoe difendono, unitamente rappresentano giusta delega e procura speciale in IRENE ROMOLI, atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 531/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2016 R.G.N. 451/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FABIO GRAVAGNUOLO per delega Avvocato PAOLO PERFETTI;
uditi gli Avvocati GIOVANNI RI e GIOVANNI PATRIZI. PROC. nr. 17703/2016 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Firenze, con sentenza nr. 531 del 2016, in riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze, nr. 479 del 2015, annullava il licenziamento disciplinare intimato il 15.3.2012, alla socia lavoratrice TA RG SO e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, ordinava alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Onlus Società Cooperativa la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condannava, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed agli accessori. Alla lavoratrice, addetta alla assistenza di degenti di residenza sanitaria assistita, era stato contestato di aver spostato, da sola e non con altro addetto, come imposto dai regolamenti aziendali, una degente dalla carrozzina al letto, così provocandone la caduta con conseguenti lividi e dolori al braccio. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, esclusa la sussistenza di una giusta causa di recesso, assumeva l'illegittimità del provvedimento espulsivo della socia ed, in quanto fondato esclusivamente su ragioni disciplinari, applicava la tutela dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge nr. 142 del 2001. Per la cassazione di detta sentenza, ha proposto ricorso la Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus fondato su un unico motivo;
ha resistito, con controricorso, IT RG SO che ha, nelle more, depositato atto di nomina di nuovo difensore. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE. Con un unico motivo, parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2533, comma 3, cod.civ. nonché dell'art. 2, comma 1, della legge nr. 142 del 2001. Oggetto di censura è esclusivamente il capo 5) della sentenza impugnata ovvero l'applicazione del rimedio sanzionatorio di cui all'art. 18 3 PROC. nr. 17703/2016 della legge nr. 300 del 1970 quale conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento. Si censura la decisione che ha ritenuto praticabile la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, ratione temporis applicabile, prescindendo completamente dalla considerazione dell'omessa impugnativa della delibera di esclusione nei termini di cui all'art. 2533 cod.civ. Il ricorso è fondato. Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha pretermesso l'accertamento di un presupposto costitutivo della tutela di tipo restitutorio e, quindi, erroneamente interpretato l'art. 2 della legge nr. 142 del 2001. Al riguardo si deve ribadire, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la recente pronuncia nr. 27436 del 27.11.2017 che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa a norma della legge nr. 142 del 2001, art. 5, comma 2, impedisce, in mancanza d'impugnazione della delibera che l'abbia prodotta, di conseguire il rimedio della restituzione del rapporto di lavoro;
ciò in quanto, l'omessa impugnazione della delibera ne garantisce ogni effetto, anche per ciò che riguarda il profilo estintivo del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto associativo trascina con sé inevitabilmente quella del rapporto di lavoro, dovendo osservarsi, in conformità al ragionamento seguito dalle sezioni unite, che « il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore>>. Tanto lo si ricava dall'art. 5, comma 2, della legge nr. 142 del 2001, disposizione che espressamente esclude la sopravvivenza del rapporto di lavoro alla caducazione di quello associativo. Regola, questa, espressione di quella generale fissata in tema di esclusione del socio di cooperativa dall'art. 2533 cod.civ., in virtù della quale «qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti» (cfr. Cass. sez.un., cit che richiama Cass., ord. 18 maggio 2016, nr. 10306 a proposito della dipendenza dell'estinzione del rapporto di lavoro da quella del rapporto sociale). PROC. nr. 17703/2016 E, tuttavia, l'omessa impugnazione della delibera di esclusione -con il conseguente definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro- lascia impregiudicato l'interesse del lavoratore a far valere l'illegittimità del recesso, fondato sui medesimi fatti posti a fondamento della prima, per ottenere il ristoro del danno derivante dall'ingiusta cessazione del rapporto di lavoro. Ristoro, però, limitato al risarcimento del danno nelle forme di cui all'art. 8 della legge nr. 604 del 1966, dove l'offerta datoriale di riassunzione, contemplata dall'art. 8, corrisponde ad una proposta contrattuale di ricostituzione di un nuovo rapporto (Così Cass., sez. un., cit che richiama sul punto Cass. 24 febbraio 2011, nr. 4521 e Cass. 26 febbraio 2002, n. 2846). Questa ricostruzione «si specchia» nella previsione della legge nr. 142 del 2001, art. 2, laddove stabilisce « l'esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo» (cfr. Cass. sez.un. nr. 27436 cit.) Ritornando alla fattispecie di causa, nella sentenza impugnata è del tutto omesso l'esame dell'elemento decisivo (impugnazione o meno della delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni) ai fini dell'individuazione della tutela praticabile in favore del socio-lavoratore; la decisione, così facendo, in definitiva, si pone in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e, comunque, con l'interpretazione delle stesse fornite da questa Corte e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio di diritto: «in caso di impugnativa, da parte del socio lavoratore, del recesso della cooperativa, resta preclusa la tutela restitutoria qualora non sia, altresì, impugnata la delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni». Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
5 PROC. nr. 17703/2016 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE facturell Mondien Dott.ssa Gabriella Marchese Dott. Giuseppe Bronzini par IL CANCELLIERE IA Pi IA Depositato in Cancelleria oggi. 03 SET 2018 IL CANCELLIERE Max Pia Giacoia 16