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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 16.1.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 7663/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 , promossa da
) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Badò, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via
Oslavia 12;
ATTORI contro
) E Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
); C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: solo danni a cose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 gennaio 2025 ;
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio e deducendo che lo stesso era Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 proprietario dell'immobile sito a Anzio via del Circeo n. 34/a ; che tale immobile era composto da villino posto al piano terreno con spazio esterno di esclusiva proprietà; che l'immobile confinava con quello di proprietà dei convenuti;
che l'attore aveva subito in data 21.7.2019 copiose infiltrazioni provenienti dalla copertura piana a terrazza sovrastante la propria unità immobiliare;
che tali infiltrazioni avevano interessato gli spazi interni dell'immobile dell'attore; che le parti avevano in contraddittorio verificato che
1 le percolazioni erano addebitabili ad una perdita della tubazione di adduzione di acqua corrente proveniente dalla proprietà dei convenuti;
che nel 2019 i convenuti avevano parzialmente ripristinato un tratto della tubazione oggetto di causa;
che pertanto l'attore aveva intrapreso giudizio ex art. 668 c.p.c. e
1172 c.c. iscritto al n. R.G. 5920/2020 nel cui ambito era stata disposta CTU;
che quindi il Tribunale aveva emesso in data 30/31.5.22 ordinanza con la quale aveva condannato gli odierni convenuti all'esecuzione delle opere indicate dal CTU riconoscendo in capo a questi ultimi l'onere di manutenzione della diramazione della tubatura oggetto di causa;
che i resistenti non avevano eseguito le opere di cui alla predetta ordinanza;
che il CTU aveva accertato un danno dell'attore pari ad € 7.368,00 per costi sostenuti e da sostenere al fine di ripristinare i danni e la funzionalità dell'immobile; che in relazione a tali ultimi importi, il Tribunale non ha provveduto in ragione della domanda proposta in tale sede dall'odierno attore in quanto solo avente natura cautelare;
che parte attrice aveva richiesto il pagamento di tali somme ma i convenuti non avevano riscontrato tale richiesta;
che l'ordinanza emessa dal Tribunale non era stata reclamata;
che l'attore aveva quindi diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle infiltrazioni da quantificare in € 7.368,00 compresa IVA come quantificati dal CTU.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti per i danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni del luglio 2019 e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento del danno patito come liquidato dal
CTU nella relazione resa nel proc. . R.G. 5920/2020.
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci.
Sentite le parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 16.1.25 per d.o. e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine per note conclusive sino a 10 giorni prima. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
La domanda spiegata da parte attrice è fondata.
Parte attrice ha agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni subiti nell'appartamento di sua proprietà a seguito delle infiltrazioni del 21 luglio 2019 causate dalla rottura della adiacente tubazione posta a servizio dell'immobile dei convenuti.
A fondamento della domanda, parte attrice ha depositato la relazione dell'arch. (cfr. doc. CP_3
10 allegato alla citazione), nominato consulente nel procedimento n. R.G. 5920/2020, svoltosi in contraddittorio tra le parti del presente giudizio, dalla quale emerge la verificazione nel luglio 2019 presso l'abitazione dell'attore di infiltrazioni “che hanno interessato la porzione sud- est dell'abitazione del Pt_1
e in particolare la camera da letto” essendo presenti al momento della perizia “soltanto gli effetti dell'umidità nell'angolo soffitto/parete est (distacco di porzioni dello stato di tinta, in corrispondenza dei sovrastanti tubi di adduzione idrica ” e che tali infiltrazioni erano riconducibili alla rottura del CP_1
“tubo che perdeva acqua cioè il tubo che alimenta l'abitazione , già riparato al momento Controparte_1 della perizia.
2 In questo contesto sussiste la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. per i danni subiti all'appartamento dell'attore in conseguenza dell'evento manifestatosi in data 21.7.2019 gravando sugli stessi l'obbligo manutentivo delle tubazioni in esame, come previsto dall'atto di divisione (cfr. pag. 9 doc.
9 allegato all'atto di citazione, ove la dante causa dei convenuti si assume tale obbligo).
Sussiste quindi il diritto dell'attore al rimborso delle spese “sostenute e da sostenere” necessarie per il ripristino dell'immobile per le voci di cui alla tabella B a pag. 11 della relazione del CTU quantificate in €
5.040,00 oltre IVA ed interessi legali dal sinistro al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore) : non sussistono infatti i presupposti per riconoscere all'attore la voce n. 10 “disagio nella fruizione della casa” in quanto voce di danno (non patrimoniale) in quanto non provata nell'an e nel quantum e solo genericamente allegata.
Pertanto in parziale accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.040,00 oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 21.7.2019.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto come parametro il valore della causa come accertato nel presente giudizio (inferiore ad € 5200,00) ed applicati i medi per fase di studio ed introduttiva e i minimi in ragione dell'attività espletata dalle parti per la fase istruttoria e decisionale, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione o eccezione rilevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda spiegata da parte attrice;
- accerta la responsabilità dei convenuti in relazione al sinistro del 21.7.2019;
- per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.040,00 oltre IVA ed interessi legali dal sinistro al saldo;
- condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in €
287,70 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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