Sentenza 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/03/2022, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00500/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2021, proposto da
Alessandro Torricella, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1319/2013 del 22.7.2013, reso dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito del procedimento monitorio di cui al R.G. n. 4885/2013, non opposto, divenuto esecutivo in data 10.10.2013 e munito di formula esecutiva in data 15.10.2013, notificato in forma esecutiva in data 17.10.2019 nonché, ove occorra, in data 24.10.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. R. Santarcangelo per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1319/2013 del 22.7.2013, pronunciato dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, nella parte in cui è ingiunto al Ministero intimato di pagare “all ’ Avv. Alessandro Torricella, dichiaratosi anticipatario, il compenso professionale ai sensi del d.m. 140/12 in complessivi € 1.100,00, oltre all ’ I.V.A. e al contributo integrativo, nonché il contributo unificato di € 18,50” .
1.1. In particolare, il ricorrente chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al suddetto giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante renitenza, oltre spese legali del giudizio di ottemperanza.
1.3. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto dell’11.11.2021, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre scritti difensivi e/o documenti.
1.4. All’udienza camerale del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nella controversia che ne occupa, viene proposto giudizio di ottemperanza per un decreto ingiuntivo definitivo, in quanto non opposto.
2.1. Dagli atti di causa risulta che il detto decreto ingiuntivo n. 1319/2013 della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto è stato dichiarato esecutivo con decreto cron. n. 31391/2013 del 10.10.2013 ed è stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione presso la sua sede reale in data 25.10.2019.
2.2. A far data dal perfezionamento della predetta notificazione, è cominciato a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della P.A. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della P.A. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
2.3. Scaduto il suddetto termine dilatorio il creditore, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad esso spettante in virtù del titolo sopra indicato, ha proposto il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo de quo.
3. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 lettera c ) c.p.a., sono suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l ’ adempimento dell ’ obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
3.1. Il decreto ingiuntivo, sia esso divenuto definitivo in virtù della mancata opposizione, oppure in virtù della sentenza di rigetto dell’opposizione proposta, costituisce provvedimento del Giudice Ordinario equiparato alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera b ), c.p.a.; in entrambi i casi, infatti, esso è impugnabile solo mediante la revocazione o l’opposizione di terzo.
3.2. Per giurisprudenza costante « il decreto ingiuntivo, non opposto nei termini di legge, ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza e tale affermazione è confermata dal disposto di cui all ’ art. 112 comma 2 lett. c), c.p.a., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del G.O.” » (TAR Campobasso, Sez. I, 28.4.2017 n. 154); è stato inoltre condivisibilmente affermato che “È ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l ’ opposizione di terzo nei limitati casi di cui all ’ art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l ’ ottemperanza” (TAR Potenza, Sez. I, 14.5.2016 n. 471; cfr. TAR Bari, Sez. II, 23.3.2016 n. 376; TAR Roma, Sez. III, 19.10.2015 n. 11907; TAR Reggio Calabria, Sez. I, 24.7.2015 n. 791).
3.3. Acclarata l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza del decreto ingiuntivo definitivo, ritiene il Collegio, ricorrendone i presupposti di legge per tutto quanto esposto in precedenza:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e completa esecuzione alla ingiunzione riguardante le spese legali distratte in favore dell’Avv. Alessandro Torricella, contenuta nel decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza, provvedendo all’integrale pagamento, in favore della parte ricorrente, delle prestazioni ivi indicate se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti alla presente ulteriore fase di giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme liquidate in suo favore nel decreto ingiuntivo indicato nella parte motiva, se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Santarcangelo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO