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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14730/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MASINO ELVIRA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 18.05.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 22.11.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Nello specifico, l'istante rilevava che l'emicolectomia subita dal sig. , Parte_1
intervento invasivo di asportazione parziale del colon eseguito in laparoscopia, dimostrerebbe la gravità del quadro oncologico e che il CTU non ne avrebbe chiarito l'invasività né specificato chemioterapico, ossia la , farmaco sistemico di Parte_2
vecchia generazione con rilevanti effetti collaterali.
Inoltre, a sostegno della richiesta di accompagnamento richiamava il decreto ex CP_1
L.104/92 che riconosce la gravità della patologia e la “deambulazione sensibilmente ridotta”, con concessione del contrassegno H per gli spostamenti terapeutici.
Infine, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 06.05.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da esiti di emicolectomia destra anno 2023, per via laparoscopica per k. colon e successivo trattamento con chemioterapia adiuvante in attuale follow up. ipertensione arteriosa. ipb. esiti di stripping safena sinistra. diabete mellito. artrosi polidistrettuale.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Difatti, il ctu concludeva: “Alla luce della valutazione dei risultati ottenuti dalla nuova documentazione specialistica e tenuto conto di quanto già espresso nel precedente elaborato,si può concludere in serena circostanza che l'istante non possiede i requisiti oggettivi per la concessione del beneficio estremo, in quanto, il complesso invalidante di cui soffre l'istante non inficia l'autonomia personale e gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, Sicuro di aver adempiuto fedelmente e coscientemente all'incarico ricevuto, si ritiene di dover pienamente confermare l'epicrisi valutativa espressa nel precedente elaborato di consulenza tecnica da questo ctu redatta.”
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14730/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MASINO ELVIRA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 18.05.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 22.11.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Nello specifico, l'istante rilevava che l'emicolectomia subita dal sig. , Parte_1
intervento invasivo di asportazione parziale del colon eseguito in laparoscopia, dimostrerebbe la gravità del quadro oncologico e che il CTU non ne avrebbe chiarito l'invasività né specificato chemioterapico, ossia la , farmaco sistemico di Parte_2
vecchia generazione con rilevanti effetti collaterali.
Inoltre, a sostegno della richiesta di accompagnamento richiamava il decreto ex CP_1
L.104/92 che riconosce la gravità della patologia e la “deambulazione sensibilmente ridotta”, con concessione del contrassegno H per gli spostamenti terapeutici.
Infine, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 06.05.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da esiti di emicolectomia destra anno 2023, per via laparoscopica per k. colon e successivo trattamento con chemioterapia adiuvante in attuale follow up. ipertensione arteriosa. ipb. esiti di stripping safena sinistra. diabete mellito. artrosi polidistrettuale.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Difatti, il ctu concludeva: “Alla luce della valutazione dei risultati ottenuti dalla nuova documentazione specialistica e tenuto conto di quanto già espresso nel precedente elaborato,si può concludere in serena circostanza che l'istante non possiede i requisiti oggettivi per la concessione del beneficio estremo, in quanto, il complesso invalidante di cui soffre l'istante non inficia l'autonomia personale e gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, Sicuro di aver adempiuto fedelmente e coscientemente all'incarico ricevuto, si ritiene di dover pienamente confermare l'epicrisi valutativa espressa nel precedente elaborato di consulenza tecnica da questo ctu redatta.”
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna