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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 297/2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Quarrata (PT) alla via Baccheretana n.78, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio n.3;
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 10.2.2025, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in SA il 7.8.2001 con e Controparte_1
che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 424 del 24.5.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con successiva sentenza n. 506 del
4.6.2024, assegnava la casa familiare alla sig.ra disponeva l'obbligo Pt_1 del padre di versare € 250 mensili a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, oltre € 200 mensili per il mantenimento della moglie.
La ricorrente deduceva come il resistente si fosse allontanato dalla casa familiare, lasciando la famiglia in condizioni di indigenza. La stessa, difatti, aveva cercato lavoro senza alcun risultato.
La ricorrente, pertanto, concludeva così: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/08/2001 in Marocco tra la sig.ra e il sig. matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
in Italia presso i registri di Stato civile del Comune di Quarrata, atto n. 77
Parte II serie C anno 2021; confermare l'obbligo del signor di versare alla madre per il Controparte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €. 250,00; stabilire che le spese straordinarie siano poste al 50% a carico di ciascun genitore;
disporre a favore della signora un assegno divorzile a carico del Pt_1 signor di €. 200,00 mensili;
CP_1
Vittoria di spese e onorari.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva riservata in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla separazione giudiziale.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2 3. In merito al mantenimento del figlio maggiorenne, la ricorrente richiede il versamento dell'importo di € 250 mensili.
La ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il resistente, all'inizio del giudizio di separazione, percepiva stipendio di € 1.500 mensili;
in corso di causa, affermava di avere perso il lavoro e di essere rientrato in
Marocco, ove svolgerebbe alcuni lavori precari.
Tenuto conto che il figlio della coppia è integralmente a carico della madre, appare congruo confermare, a titolo di mantenimento, l'importo di € 250 mensili a carico del padre, già previsto in sede di separazione.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
4. La ricorrente richiede assegno divorzile pari ad € 200 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
La ricorrente vive, attualmente, in condizioni di indigenza, avendo difficoltà a reperire idonee sistemazioni lavorative, stante la propria condizione personale.
Il resistente, invece, è pacifico che abbia piena capacità lavorativa e si ritiene, quindi, di prevedere a suo carico assegno divorzile pari ad € 200 mensili.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi di trattazione.
Le stesse, vista l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, sono poste in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SA
(Marocco) in data 7.8.2001 dei coniugi nata a [...] Parte_1
3 (Marocco) il 19.2.1981 e , nato in [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina a di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne, la somma mensile di € 250, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
3) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
4 c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) ordina a di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 200, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
5) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello Controparte_1
Stato, liquidate in € 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarrata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 77, Parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 297/2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Quarrata (PT) alla via Baccheretana n.78, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio n.3;
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 10.2.2025, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in SA il 7.8.2001 con e Controparte_1
che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 424 del 24.5.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con successiva sentenza n. 506 del
4.6.2024, assegnava la casa familiare alla sig.ra disponeva l'obbligo Pt_1 del padre di versare € 250 mensili a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, oltre € 200 mensili per il mantenimento della moglie.
La ricorrente deduceva come il resistente si fosse allontanato dalla casa familiare, lasciando la famiglia in condizioni di indigenza. La stessa, difatti, aveva cercato lavoro senza alcun risultato.
La ricorrente, pertanto, concludeva così: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/08/2001 in Marocco tra la sig.ra e il sig. matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
in Italia presso i registri di Stato civile del Comune di Quarrata, atto n. 77
Parte II serie C anno 2021; confermare l'obbligo del signor di versare alla madre per il Controparte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €. 250,00; stabilire che le spese straordinarie siano poste al 50% a carico di ciascun genitore;
disporre a favore della signora un assegno divorzile a carico del Pt_1 signor di €. 200,00 mensili;
CP_1
Vittoria di spese e onorari.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva riservata in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla separazione giudiziale.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2 3. In merito al mantenimento del figlio maggiorenne, la ricorrente richiede il versamento dell'importo di € 250 mensili.
La ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il resistente, all'inizio del giudizio di separazione, percepiva stipendio di € 1.500 mensili;
in corso di causa, affermava di avere perso il lavoro e di essere rientrato in
Marocco, ove svolgerebbe alcuni lavori precari.
Tenuto conto che il figlio della coppia è integralmente a carico della madre, appare congruo confermare, a titolo di mantenimento, l'importo di € 250 mensili a carico del padre, già previsto in sede di separazione.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
4. La ricorrente richiede assegno divorzile pari ad € 200 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
La ricorrente vive, attualmente, in condizioni di indigenza, avendo difficoltà a reperire idonee sistemazioni lavorative, stante la propria condizione personale.
Il resistente, invece, è pacifico che abbia piena capacità lavorativa e si ritiene, quindi, di prevedere a suo carico assegno divorzile pari ad € 200 mensili.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi di trattazione.
Le stesse, vista l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, sono poste in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SA
(Marocco) in data 7.8.2001 dei coniugi nata a [...] Parte_1
3 (Marocco) il 19.2.1981 e , nato in [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina a di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne, la somma mensile di € 250, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
3) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
4 c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) ordina a di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 200, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
5) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello Controparte_1
Stato, liquidate in € 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarrata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 77, Parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
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