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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3235/2023 R.G. lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Tano;
Parte_1 contro
Controparte_1 Controparte_2
A.T.P. , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417bis CP_3
c.p.c., dalle dott.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 13.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , anche nella sua articolazione territoriale, Controparte_1 deducendo:
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi “Alessandro Filosi” di
Terracina, in data 4.11.2022, richiedeva a mezzo nota prot. 0006714/U, indirizzata ai Docenti del
Dipartimento di Lingue Straniere (lingua inglese e francese), la disponibilità a svolgere un incarico di tutor di docente neo assunto, per la classe di concorso AA24;
- che tale nota riportava indirizzo cui far pervenire entro l'8.11.2022 le dichiarazioni di disponibilità il seguente: CodiceFiscale_1
- che, essendo interessata ad assumere l'incarico per l'a.s. 2022/2023, la ricorrente inoltrava la propria dichiarazione al predetto indirizzo, nel rispetto del termine previsto;
- di aver poi appreso informalmente e per le vie brevi che l'incarico era stato conferito ad altra docente;
- di essersi quindi rivolta al Sindacato UIL per comprendere l'iter seguito al riguardo dall'Istituto, apprendendo, all'esito di uno scambio di note (accluse al ricorso), che la sua candidatura non era pervenuta al destinatario perché inoltrata ad un indirizzo che era stato successivamente corretto.
Dolendosi del fatto che l'eventuale correzione dell'indirizzo indicato nell'avviso di raccolta candidature non fosse stata opportunamente comunicata agli interessati e rilevato che la docente incaricata -tale prof.ssa neppure aveva inoltrato tempestivamente alcuna manifestazione di Per_1 disponibilità, ritenendo di avere diritto all'incarico anelato rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico di tutor per l'anno scolastico 2022/23, di docente neo assunto ( ) , per la classe di concorso Persona_2
AA24, in sostituzione della professoressa e per l'effetto condannare il Per_3 [...]
e quindi il Dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Controparte_1
Alessandro Filosi, al conferimento giuridico dell'incarico stesso con conseguenti effetti giuridici ed economici che da tale incarico dipendono.” Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, nella sua articolazione territoriale, CP_1 limitandosi a rilevare la propria 'incompetenza' a contraddire sulla questione sollecitata dal ricorso, rinviando ad una relazione del dirigente dell'Istituto, infatti allegata alla memoria.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito di seguito concisamente esplicitate.
Costituisce presupposto pacifico in causa che l'individuazione del tutor spetti al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio docenti, così come peraltro espressamente precisato dall'art. 12 del D.M. n. 850 del 27.10.2015
Nella fattispecie, la parte ricorrente censura essenzialmente l'illegittimo svolgimento dell'iter procedimentale che ha condotto al conferimento ad altro docente dell'incarico cui ella ambiva, denunziando in particolare la mancanza della “trasparenza necessaria per mettere in condizione tutti coloro che avevano i presupposti per inoltrare la domanda, a partecipare al procedimento”.
Da tale vizio procedimentale, secondo la tesi propugnata dalla deriverebbe la compromissione Pt_1 del suo diritto soggettivo a ricoprire l'incarico di tutor.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'irregolare impostazione del procedimento di acquisizione delle candidature al ruolo di tutor, a tutto voler concedere, si sarebbe potuta al più tradurre nella declaratoria di illegittimità del conferimento dell'incarico alla prof.ssa ma non anche Per_1 nell'accertamento, in positivo, del diritto della ricorrente ad assumere lo stesso.
Il vizio della procedura selettiva, avendo impedito o comunque ostacolato in qualche misura la presentazione delle candidature, ha reso di fatto impossibile il formarsi di una graduatoria dei docenti interessati, circostanza che quindi impedisce al Tribunale di condurre il giudizio di spettanza da cui dipende la delibazione dell'istanza risarcitoria.
In effetti, che il procedimento comparativo sia stato sostanzialmente inibito dall'errata indicazione dell'indirizzo mail nell'avviso a monte, è irregolarità che attiene alla fase in un certo senso
'precontrattuale', per cui, quand'anche accertata, giustificherebbe senz'altro la declaratoria di illegittimità della nomina del tutor individuato, la riedizione della procedura selettiva -con riapertura dei termini per presentare le candidature- nonché l'eventuale istanza di risarcimento nei limiti, però, del solo cd. 'interesse negativo', declinato nella forma delle spese inutilmente sostenute per partecipare al procedimento irregolarmente condotto ovvero nella perdita di occasioni di candidature alternative ed incompatibili con quella vanamente presentata.
La circostanza che la procedura comparativa non abbia mai avuto luogo, perché non sono state correttamente acquisite le disponibilità né della ricorrente né (non è dato saperlo) di eventuali altri candidati, non consente invece di spingersi sino al risarcimento del cd. 'interesse positivo' ossia quello al conseguimento effettivo del bene giuridico anelato, rispetto al quale al Tribunale non sono stati offerti elementi sufficienti a condurre il giudizio di spettanza.
Per tutte le superiori considerazioni, le domande attoree, nella misura in cui appaino preordinate a conseguire la tutela risarcitoria di un diritto che non era ancora entrato nella sfera giuridica del danneggiato, dovranno essere disattese.
La singolarità della complessa questione giuridica scrutinata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Latina, 5 marzo 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3235/2023 R.G. lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Tano;
Parte_1 contro
Controparte_1 Controparte_2
A.T.P. , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417bis CP_3
c.p.c., dalle dott.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 13.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , anche nella sua articolazione territoriale, Controparte_1 deducendo:
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi “Alessandro Filosi” di
Terracina, in data 4.11.2022, richiedeva a mezzo nota prot. 0006714/U, indirizzata ai Docenti del
Dipartimento di Lingue Straniere (lingua inglese e francese), la disponibilità a svolgere un incarico di tutor di docente neo assunto, per la classe di concorso AA24;
- che tale nota riportava indirizzo cui far pervenire entro l'8.11.2022 le dichiarazioni di disponibilità il seguente: CodiceFiscale_1
- che, essendo interessata ad assumere l'incarico per l'a.s. 2022/2023, la ricorrente inoltrava la propria dichiarazione al predetto indirizzo, nel rispetto del termine previsto;
- di aver poi appreso informalmente e per le vie brevi che l'incarico era stato conferito ad altra docente;
- di essersi quindi rivolta al Sindacato UIL per comprendere l'iter seguito al riguardo dall'Istituto, apprendendo, all'esito di uno scambio di note (accluse al ricorso), che la sua candidatura non era pervenuta al destinatario perché inoltrata ad un indirizzo che era stato successivamente corretto.
Dolendosi del fatto che l'eventuale correzione dell'indirizzo indicato nell'avviso di raccolta candidature non fosse stata opportunamente comunicata agli interessati e rilevato che la docente incaricata -tale prof.ssa neppure aveva inoltrato tempestivamente alcuna manifestazione di Per_1 disponibilità, ritenendo di avere diritto all'incarico anelato rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico di tutor per l'anno scolastico 2022/23, di docente neo assunto ( ) , per la classe di concorso Persona_2
AA24, in sostituzione della professoressa e per l'effetto condannare il Per_3 [...]
e quindi il Dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Controparte_1
Alessandro Filosi, al conferimento giuridico dell'incarico stesso con conseguenti effetti giuridici ed economici che da tale incarico dipendono.” Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, nella sua articolazione territoriale, CP_1 limitandosi a rilevare la propria 'incompetenza' a contraddire sulla questione sollecitata dal ricorso, rinviando ad una relazione del dirigente dell'Istituto, infatti allegata alla memoria.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito di seguito concisamente esplicitate.
Costituisce presupposto pacifico in causa che l'individuazione del tutor spetti al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio docenti, così come peraltro espressamente precisato dall'art. 12 del D.M. n. 850 del 27.10.2015
Nella fattispecie, la parte ricorrente censura essenzialmente l'illegittimo svolgimento dell'iter procedimentale che ha condotto al conferimento ad altro docente dell'incarico cui ella ambiva, denunziando in particolare la mancanza della “trasparenza necessaria per mettere in condizione tutti coloro che avevano i presupposti per inoltrare la domanda, a partecipare al procedimento”.
Da tale vizio procedimentale, secondo la tesi propugnata dalla deriverebbe la compromissione Pt_1 del suo diritto soggettivo a ricoprire l'incarico di tutor.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'irregolare impostazione del procedimento di acquisizione delle candidature al ruolo di tutor, a tutto voler concedere, si sarebbe potuta al più tradurre nella declaratoria di illegittimità del conferimento dell'incarico alla prof.ssa ma non anche Per_1 nell'accertamento, in positivo, del diritto della ricorrente ad assumere lo stesso.
Il vizio della procedura selettiva, avendo impedito o comunque ostacolato in qualche misura la presentazione delle candidature, ha reso di fatto impossibile il formarsi di una graduatoria dei docenti interessati, circostanza che quindi impedisce al Tribunale di condurre il giudizio di spettanza da cui dipende la delibazione dell'istanza risarcitoria.
In effetti, che il procedimento comparativo sia stato sostanzialmente inibito dall'errata indicazione dell'indirizzo mail nell'avviso a monte, è irregolarità che attiene alla fase in un certo senso
'precontrattuale', per cui, quand'anche accertata, giustificherebbe senz'altro la declaratoria di illegittimità della nomina del tutor individuato, la riedizione della procedura selettiva -con riapertura dei termini per presentare le candidature- nonché l'eventuale istanza di risarcimento nei limiti, però, del solo cd. 'interesse negativo', declinato nella forma delle spese inutilmente sostenute per partecipare al procedimento irregolarmente condotto ovvero nella perdita di occasioni di candidature alternative ed incompatibili con quella vanamente presentata.
La circostanza che la procedura comparativa non abbia mai avuto luogo, perché non sono state correttamente acquisite le disponibilità né della ricorrente né (non è dato saperlo) di eventuali altri candidati, non consente invece di spingersi sino al risarcimento del cd. 'interesse positivo' ossia quello al conseguimento effettivo del bene giuridico anelato, rispetto al quale al Tribunale non sono stati offerti elementi sufficienti a condurre il giudizio di spettanza.
Per tutte le superiori considerazioni, le domande attoree, nella misura in cui appaino preordinate a conseguire la tutela risarcitoria di un diritto che non era ancora entrato nella sfera giuridica del danneggiato, dovranno essere disattese.
La singolarità della complessa questione giuridica scrutinata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Latina, 5 marzo 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume