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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/09/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2023
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3578/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Parte_2
RESISTENTI
Oggi 11 settembre 2024 ad ore 12.00 innanzi al dott. Chiara Lastrucci, sono comparsi:
'avv. LAMARUCCIOLA ANTONIO;
Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Lamarucciola si riporta alle note scritte depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi precisate. Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Lastrucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
LAMARUCCIOLA, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
ATTORE contro
Controparte_1
; Parte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato negli atti di causa, valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che il Sig. già coerede e comproprietario, ha acquistato, in Parte_1 virtù di maturata usucapione ex art. 1158 c.c., il diritto di proprietà esclusiva del bene immobile oggetto di causa ovvero del terreno situato nel comune di Brunate, seminativo, individuato al catasto terreni al foglio n. 9 particella n. 478 di mq. 240;
2) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) considerata la contumacia dei convenuti, nulla sulle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la sorella ed il cugino in qualità di comproprietari del terreno sito in Controparte_1 Parte_2
Brunate (CO), distinto al Catasto Terreni del Comune di Brunate (CO), al foglio n. 9, mappale n. 478, al fine di chiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà su tale bene.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che:
- allo stato il terreno oggetto di domanda risulta formalmente intestato a fu Controparte_2
quale usufruttuaria parziale, fu , fu Per_1 Controparte_3 Per_2 Controparte_4
, fu (tutti eredi del capostipite della famiglia Per_2 CP_5 Per_2 Pt_2 Persona_3 nato a [...] il [...] e deceduto a Brunate il giorno 8 gennaio del 1944) tutti ad oggi deceduti;
pagina 2 di 5 - ad oggi, dunque, gli unici eredi viventi e comproprietari del terreno oggetto di causa sono il ricorrente ed i due convenuti, ovvero la sorella ed il cugino Parte_1 Controparte_1 Parte_2
- da oltre quarant'anni l'unico dei tre coeredi/comproprietari che si è interessato a detto terreno di famiglia, comportandosi come unico proprietario dello stesso, è stato il ricorrente;
- egli ha provveduto a recintarlo per proteggerlo da intrusioni e animali selvatici, si è sempre occupato di coltivarlo, seminarlo, pulirlo da erbacce infestanti, raccogliendone altresì i frutti: ortaggi, verdure, e anche frutta.
- l'attività di coltivazione e cura del terreno risale ad oltre 40 anni orsono ed in questa attività è stato talvolta coadiuvato, da almeno 20 anni, anche dalla figlia Per_4
- in data 20 giugno 2023 il ricorrente ha promosso procedimento di mediazione civile per chiedere ai comproprietari in vita la declaratoria di intervenuta usucapione del terreno;
tuttavia, l'età avanzata dei congiunti e la lontananza ( è residente a Trieste) non ha agevolato l'esito positivo della Parte_2 mediazione;
- in ogni caso, interpellati sull'eventuale volontà di far valere il diritto di comproprietà, sia CP_1 che hanno dichiarato di non aver alcun interesse al predetto terreno,
[...] Parte_2 riconoscendo il possesso ultraquarantennale da parte del ricorrente mediante dichiarazioni sottoscritte allegate al ricorso introduttivo.
All'udienza del 6 marzo 2024, richiamato il protocollo n. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario immobiliare in uso presso questo Tribunale e stante l'omesso deposito della certificazione della conservatoria dei registri immobiliari (o, in alternativa, del certificato notarile o della relazione di un esperto visurista) attestante tutte le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i convenuti e i loro danti causa nel ventennio che precede la proposizione della domanda e, in ogni caso, fino all'atto di provenienza ai convenuti se anteriore al ventennio, è stato assegnato termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione richiesta e, previo giudizio di ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, la causa è stata rinviata per l'esame della documentazione richiesta e l'escussione dei testimoni all'udienza del 9 maggio 2024.
A detta udienza, a seguito dell'escussione dei testimoni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale.
***
Preliminarmente, stante la regolarità e tempestività delle notifiche eseguite nei confronti dei convenuti, deve essere dichiarata la contumacia di e . Controparte_1 Parte_2
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente risulta fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà.
L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente pagina 3 di 5 abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass.
Civ. n. 8823/1998, Cass. Civ. n. 5964/1996).
Infine, nel caso in cui la domanda di usucapione sia formulata da un coerede nei confronti degli altri coeredi, occorre osservare che, come rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.” (cfr. Cass. Civ. n. 35067/2022).
Ebbene, nel caso di specie, innanzitutto la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti risulta documentalmente provata in forza della documentazione depositata da Parte_1 dalla quale si evince che, ad oggi, gli unici soggetti che in virtù della successione di Persona_3 originario capostipite della famiglia e proprietario del terreno oggetto di causa, identificato al catastato terreni del comune di Brunate al foglio n. 9, mappale n. 478, e di quelle dei suoi eredi risultano attualmente intestatari di detto bene sono, oltre al ricorrente, i due convenuti, e Controparte_1
Parte_2
Inoltre, nel caso di specie, dall'istruttoria orale svolta è emerso che il terreno oggetto di causa è stato utilizzato da oltre quarant'anni dal ricorrente, per un periodo di tempo, dunque, ben superiore ai venti anni necessari ai fini dell'usucapione.
In particolare, infatti, il testimone oltre a confermare i capitoli di prova Testimone_1 formulati, ha dichiarato di aver sempre visto, sin dal 1998, nel terreno oggetto di causa il ricorrente e di non aver mai visto nessun altro. Il teste ha inoltre dichiarato che anche precedentemente era a conoscenza che il ricorrente coltivasse in via del tutto esclusiva detto terreno. Infine, il teste ha dichiarato di coadiuvare nella coltivazione del terreno il ricorrente sin dal 1998 e che in detto arco temporale, protrattosi sino ad un paio di anni orsono, ha accompagnato settimanalmente, per ragioni di amicizia, il ricorrente dal mese di marzo sino alla fine di settembre.
Anche la teste benché figlia di ha confermato le circostanze dedotte da parte Tes_2 Parte_1 ricorrente, dichiarando altresì di aver frequentato tali luoghi fin da quando era bambina recandosi in detto terreno regolarmente, dapprima insieme al padre e poi successivamente anche con le proprie amiche ed ora con la propria famiglia.
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testimoni risultano puntuali, precise e concordanti nell'affermare che da ben oltre vent'anni il signor ha esercitato, ed esercita tuttora, un possesso continuo Parte_1 ed ininterrotto, occupandosi della manutenzione, della potatura, della coltivazione e della cura del verde di detto appezzamento. Tali circostanze sono altresì idonee a far desumere la volontà del ricorrente di comportarsi come il solo e legittimo proprietario del terreno oggetto di causa.
Ricorrono, dunque, in capo al ricorrente i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sul terreno identificato al catastato terreni del comune di Brunate al foglio n. 9, mappale n. 478, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
pagina 4 di 5 In punto di spese, stante l'espressa richiesta di parte ricorrente e preso atto della mancata costituzione di entrambi i convenuti, è giustificata la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che per effetto di usucapione ha acquistato il diritto di piena Parte_1 proprietà sul terreno sito nel Comune di Brunate (CO), descritto al Catasto Terreni del predetto
Comune, al foglio n. 9 particella n. 478 di mq. 240;
2) Compensa integralmente le spese di questo giudizio.
3) Ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c. .
Como, 11 settembre 2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3578/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Parte_2
RESISTENTI
Oggi 11 settembre 2024 ad ore 12.00 innanzi al dott. Chiara Lastrucci, sono comparsi:
'avv. LAMARUCCIOLA ANTONIO;
Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Lamarucciola si riporta alle note scritte depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi precisate. Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Lastrucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
LAMARUCCIOLA, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
ATTORE contro
Controparte_1
; Parte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato negli atti di causa, valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che il Sig. già coerede e comproprietario, ha acquistato, in Parte_1 virtù di maturata usucapione ex art. 1158 c.c., il diritto di proprietà esclusiva del bene immobile oggetto di causa ovvero del terreno situato nel comune di Brunate, seminativo, individuato al catasto terreni al foglio n. 9 particella n. 478 di mq. 240;
2) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) considerata la contumacia dei convenuti, nulla sulle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la sorella ed il cugino in qualità di comproprietari del terreno sito in Controparte_1 Parte_2
Brunate (CO), distinto al Catasto Terreni del Comune di Brunate (CO), al foglio n. 9, mappale n. 478, al fine di chiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà su tale bene.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che:
- allo stato il terreno oggetto di domanda risulta formalmente intestato a fu Controparte_2
quale usufruttuaria parziale, fu , fu Per_1 Controparte_3 Per_2 Controparte_4
, fu (tutti eredi del capostipite della famiglia Per_2 CP_5 Per_2 Pt_2 Persona_3 nato a [...] il [...] e deceduto a Brunate il giorno 8 gennaio del 1944) tutti ad oggi deceduti;
pagina 2 di 5 - ad oggi, dunque, gli unici eredi viventi e comproprietari del terreno oggetto di causa sono il ricorrente ed i due convenuti, ovvero la sorella ed il cugino Parte_1 Controparte_1 Parte_2
- da oltre quarant'anni l'unico dei tre coeredi/comproprietari che si è interessato a detto terreno di famiglia, comportandosi come unico proprietario dello stesso, è stato il ricorrente;
- egli ha provveduto a recintarlo per proteggerlo da intrusioni e animali selvatici, si è sempre occupato di coltivarlo, seminarlo, pulirlo da erbacce infestanti, raccogliendone altresì i frutti: ortaggi, verdure, e anche frutta.
- l'attività di coltivazione e cura del terreno risale ad oltre 40 anni orsono ed in questa attività è stato talvolta coadiuvato, da almeno 20 anni, anche dalla figlia Per_4
- in data 20 giugno 2023 il ricorrente ha promosso procedimento di mediazione civile per chiedere ai comproprietari in vita la declaratoria di intervenuta usucapione del terreno;
tuttavia, l'età avanzata dei congiunti e la lontananza ( è residente a Trieste) non ha agevolato l'esito positivo della Parte_2 mediazione;
- in ogni caso, interpellati sull'eventuale volontà di far valere il diritto di comproprietà, sia CP_1 che hanno dichiarato di non aver alcun interesse al predetto terreno,
[...] Parte_2 riconoscendo il possesso ultraquarantennale da parte del ricorrente mediante dichiarazioni sottoscritte allegate al ricorso introduttivo.
All'udienza del 6 marzo 2024, richiamato il protocollo n. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario immobiliare in uso presso questo Tribunale e stante l'omesso deposito della certificazione della conservatoria dei registri immobiliari (o, in alternativa, del certificato notarile o della relazione di un esperto visurista) attestante tutte le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i convenuti e i loro danti causa nel ventennio che precede la proposizione della domanda e, in ogni caso, fino all'atto di provenienza ai convenuti se anteriore al ventennio, è stato assegnato termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione richiesta e, previo giudizio di ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, la causa è stata rinviata per l'esame della documentazione richiesta e l'escussione dei testimoni all'udienza del 9 maggio 2024.
A detta udienza, a seguito dell'escussione dei testimoni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale.
***
Preliminarmente, stante la regolarità e tempestività delle notifiche eseguite nei confronti dei convenuti, deve essere dichiarata la contumacia di e . Controparte_1 Parte_2
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente risulta fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà.
L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente pagina 3 di 5 abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass.
Civ. n. 8823/1998, Cass. Civ. n. 5964/1996).
Infine, nel caso in cui la domanda di usucapione sia formulata da un coerede nei confronti degli altri coeredi, occorre osservare che, come rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.” (cfr. Cass. Civ. n. 35067/2022).
Ebbene, nel caso di specie, innanzitutto la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti risulta documentalmente provata in forza della documentazione depositata da Parte_1 dalla quale si evince che, ad oggi, gli unici soggetti che in virtù della successione di Persona_3 originario capostipite della famiglia e proprietario del terreno oggetto di causa, identificato al catastato terreni del comune di Brunate al foglio n. 9, mappale n. 478, e di quelle dei suoi eredi risultano attualmente intestatari di detto bene sono, oltre al ricorrente, i due convenuti, e Controparte_1
Parte_2
Inoltre, nel caso di specie, dall'istruttoria orale svolta è emerso che il terreno oggetto di causa è stato utilizzato da oltre quarant'anni dal ricorrente, per un periodo di tempo, dunque, ben superiore ai venti anni necessari ai fini dell'usucapione.
In particolare, infatti, il testimone oltre a confermare i capitoli di prova Testimone_1 formulati, ha dichiarato di aver sempre visto, sin dal 1998, nel terreno oggetto di causa il ricorrente e di non aver mai visto nessun altro. Il teste ha inoltre dichiarato che anche precedentemente era a conoscenza che il ricorrente coltivasse in via del tutto esclusiva detto terreno. Infine, il teste ha dichiarato di coadiuvare nella coltivazione del terreno il ricorrente sin dal 1998 e che in detto arco temporale, protrattosi sino ad un paio di anni orsono, ha accompagnato settimanalmente, per ragioni di amicizia, il ricorrente dal mese di marzo sino alla fine di settembre.
Anche la teste benché figlia di ha confermato le circostanze dedotte da parte Tes_2 Parte_1 ricorrente, dichiarando altresì di aver frequentato tali luoghi fin da quando era bambina recandosi in detto terreno regolarmente, dapprima insieme al padre e poi successivamente anche con le proprie amiche ed ora con la propria famiglia.
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testimoni risultano puntuali, precise e concordanti nell'affermare che da ben oltre vent'anni il signor ha esercitato, ed esercita tuttora, un possesso continuo Parte_1 ed ininterrotto, occupandosi della manutenzione, della potatura, della coltivazione e della cura del verde di detto appezzamento. Tali circostanze sono altresì idonee a far desumere la volontà del ricorrente di comportarsi come il solo e legittimo proprietario del terreno oggetto di causa.
Ricorrono, dunque, in capo al ricorrente i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sul terreno identificato al catastato terreni del comune di Brunate al foglio n. 9, mappale n. 478, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
pagina 4 di 5 In punto di spese, stante l'espressa richiesta di parte ricorrente e preso atto della mancata costituzione di entrambi i convenuti, è giustificata la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che per effetto di usucapione ha acquistato il diritto di piena Parte_1 proprietà sul terreno sito nel Comune di Brunate (CO), descritto al Catasto Terreni del predetto
Comune, al foglio n. 9 particella n. 478 di mq. 240;
2) Compensa integralmente le spese di questo giudizio.
3) Ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c. .
Como, 11 settembre 2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci
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