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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2799/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
FA RN ), rappresentata e difesa da avv. C.F._1
Leonardo Tarantini,
-parte attrice-
e
AC HA,
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- FA LA ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge separato della parte convenuta LH MI giusta decreto di R.G. 2799/2024
omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 07/05/2010, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
(ricorso depositato il 23/04/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte LH MI non si è costituita in giudizio.
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del 01/04/2025, non comparendo alcuno per la parte convenuta, il giudice delegato ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. La parte ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/05/2025).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
07/05/2010, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 07/05/2010;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
2 R.G. 2799/2024
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
4.- Il contegno processuale della parte convenuta e la natura del giudizio costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2799/2024 introdotto con ricorso del
23/04/2024 da FA LA nei confronti di LH MI, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di LH MI;
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Copertino in data
26/10/1995 tra FA RN (Trepuzzi (LE), 28/01/1971) e
AC HA (Meknès (MAR), 15/02/1963) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, anno
1995;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2799/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
FA RN ), rappresentata e difesa da avv. C.F._1
Leonardo Tarantini,
-parte attrice-
e
AC HA,
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- FA LA ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge separato della parte convenuta LH MI giusta decreto di R.G. 2799/2024
omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 07/05/2010, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
(ricorso depositato il 23/04/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte LH MI non si è costituita in giudizio.
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del 01/04/2025, non comparendo alcuno per la parte convenuta, il giudice delegato ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. La parte ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/05/2025).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
07/05/2010, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 07/05/2010;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
2 R.G. 2799/2024
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
4.- Il contegno processuale della parte convenuta e la natura del giudizio costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2799/2024 introdotto con ricorso del
23/04/2024 da FA LA nei confronti di LH MI, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di LH MI;
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Copertino in data
26/10/1995 tra FA RN (Trepuzzi (LE), 28/01/1971) e
AC HA (Meknès (MAR), 15/02/1963) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, anno
1995;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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