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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
ON AO, EL
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1504/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 484/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- Nominativo_1 n. 03788921983 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 645/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento il rappresentante dell'Ufficio deposita giurisprudenza sent. 541/2026 cgt Lazio e 1946/25 ctp Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 18 marzo 2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), la sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n.484/39/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 21 dicembre 2023 e depositata il 12 gennaio 2024.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava la comunicazione di irregolarità codice atto
03788921983 con la quale veniva comunicato alla contribuente la rettifica della dichiarazione per spese per il recupero del patrimonio edilizio per l'anno 2018 ai sensi dell' art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per complessivi €.637,25. In particolare veniva contestata l'indebita detrazione di bonus edilizi per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 per il quale la contribuente aveva provveduto al pagamento delle spese straordinarie sostenute dal Condominio.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADER eccependo la regolarità della pretesa in quanto la contribuente non risultava erede della sig.ra Nominativo_2, proprietaria dell'immobile nell'anno d'imposta.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “nel merito va evidenziato che a seguito del decesso della Signora Nominativo_2, era stato nominato unico erede universale il Sig. Nominativo_3, con conseguente illegittimità alla detrazione di tali spese dal reddito dell'odierna ricorrente che, in ogni caso, aveva prestato acquiescenza al testamento olografo da parte della de cuius.
Per quanto attiene le altre eccezioni sollevate in sede di ricorso, la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di quanto affermato, limitandosi ad ininfluenti lamentele, prive di pregio e di qualsiasi fondatezza”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità ribadendo di essere ancora proprietaria di una quota dell'immobile pari ad 1/6 in quanto la de cuius Nominativo_2 ha lasciato al sig. Nominativo_3 (figlio della contribuente sig.ra Ricorrente_1) solo la quota di 2/3.
Insiste pertanto con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 25 marzo 2024.
In data 18 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'ADE sostenendo la legittimità della pretesa e la correttezza della sentenza di prime cure.
In particolare deduce l'ADE che dal verbale di pubblicazione di testamento olografo allegato nel precedente grado di giudizio, l'odierna appellante aveva prestato acquiescenza al testamento olografo della signora
Nominativo_2, il cui decesso è avvenuto in data 02/10/2018, con cui era stato dichiarato unico erede universale il nipote Nominativo_3. A seguito della citata acquiescenza alle disposizioni testamentarie, ne deriva l'illegittimità della detrazione per il 2018, da parte della sig.ra Ricorrente_1.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in pubblica udienza. In tale udienza l'ADE deposita copia della sentenza n.541/12/2026 emessa dalla Corte di Giustizia di secondo
Grado del Lazio emessa il 20 gennaio 2026 e depositata il 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia improcedibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.. rilevabile d'ufficio.
Non vi è dubbio che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Diversamente, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione (in tal senso, da ultimo, Cass. n.3991/2020). In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale.
Nel caso di specie la sentenza n.541/12/2026 emessa dalla Corte di Giustizia di secondo Grado del Lazio depositata dall'ADE ha per oggetto la cartella di pagamento n.09720230163505355 ovvero la cartella di pagamento che fa seguito alla comunicazione di irregolarità impugnata nel presente processo.
Non vi è più quindi alcun interesse ad una pronuncia in merito alla comunicazione di irregolarità.
Il mancato scrutinio delle ragioni delle Parti in quanto rimesso al Giudice competente a pronunciarsi sulla cartella di pagamento e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire costituiscono grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il EL Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
ON AO, EL
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1504/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 484/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- Nominativo_1 n. 03788921983 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 645/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento il rappresentante dell'Ufficio deposita giurisprudenza sent. 541/2026 cgt Lazio e 1946/25 ctp Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 18 marzo 2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), la sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n.484/39/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 21 dicembre 2023 e depositata il 12 gennaio 2024.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava la comunicazione di irregolarità codice atto
03788921983 con la quale veniva comunicato alla contribuente la rettifica della dichiarazione per spese per il recupero del patrimonio edilizio per l'anno 2018 ai sensi dell' art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per complessivi €.637,25. In particolare veniva contestata l'indebita detrazione di bonus edilizi per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 per il quale la contribuente aveva provveduto al pagamento delle spese straordinarie sostenute dal Condominio.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADER eccependo la regolarità della pretesa in quanto la contribuente non risultava erede della sig.ra Nominativo_2, proprietaria dell'immobile nell'anno d'imposta.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “nel merito va evidenziato che a seguito del decesso della Signora Nominativo_2, era stato nominato unico erede universale il Sig. Nominativo_3, con conseguente illegittimità alla detrazione di tali spese dal reddito dell'odierna ricorrente che, in ogni caso, aveva prestato acquiescenza al testamento olografo da parte della de cuius.
Per quanto attiene le altre eccezioni sollevate in sede di ricorso, la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di quanto affermato, limitandosi ad ininfluenti lamentele, prive di pregio e di qualsiasi fondatezza”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità ribadendo di essere ancora proprietaria di una quota dell'immobile pari ad 1/6 in quanto la de cuius Nominativo_2 ha lasciato al sig. Nominativo_3 (figlio della contribuente sig.ra Ricorrente_1) solo la quota di 2/3.
Insiste pertanto con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 25 marzo 2024.
In data 18 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'ADE sostenendo la legittimità della pretesa e la correttezza della sentenza di prime cure.
In particolare deduce l'ADE che dal verbale di pubblicazione di testamento olografo allegato nel precedente grado di giudizio, l'odierna appellante aveva prestato acquiescenza al testamento olografo della signora
Nominativo_2, il cui decesso è avvenuto in data 02/10/2018, con cui era stato dichiarato unico erede universale il nipote Nominativo_3. A seguito della citata acquiescenza alle disposizioni testamentarie, ne deriva l'illegittimità della detrazione per il 2018, da parte della sig.ra Ricorrente_1.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in pubblica udienza. In tale udienza l'ADE deposita copia della sentenza n.541/12/2026 emessa dalla Corte di Giustizia di secondo
Grado del Lazio emessa il 20 gennaio 2026 e depositata il 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia improcedibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.. rilevabile d'ufficio.
Non vi è dubbio che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Diversamente, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione (in tal senso, da ultimo, Cass. n.3991/2020). In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale.
Nel caso di specie la sentenza n.541/12/2026 emessa dalla Corte di Giustizia di secondo Grado del Lazio depositata dall'ADE ha per oggetto la cartella di pagamento n.09720230163505355 ovvero la cartella di pagamento che fa seguito alla comunicazione di irregolarità impugnata nel presente processo.
Non vi è più quindi alcun interesse ad una pronuncia in merito alla comunicazione di irregolarità.
Il mancato scrutinio delle ragioni delle Parti in quanto rimesso al Giudice competente a pronunciarsi sulla cartella di pagamento e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire costituiscono grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il EL Il Presidente