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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4240/2020 R.G.
È comparso, per parte opponente, l'avv. Simona Arasi, per delega degli avv.ti Sebastian Romeo
e Fernanda Lacopo, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, insistendo nella richiesta di ammissione della c.t.u.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Maria Bertone, per delega dell'avv. Marco Rossi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4240/2020 R.G., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Sebastian Parte_1 C.F._1
Romeo e dall'avv. Fernanda Lacopo;
opponente contro
(c.f. , P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi. opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 12 ottobre 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/2020 del 24 luglio 2020, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.351,60 oltre interessi e spese della fase monitoria, a favore di (oggi a titolo di residuo capitale Controparte_1 Controparte_1
impagato ed interessi derivanti da un contratto di prestito personale n. 10844147 del 17 aprile 2012
(per € 11.243,38) e da un contratto di apertura di credito revolving n. 100108605199 del 7 ottobre
2014 (per € 5.108,22), stipulati entrambi con Compass Banca s.p.a.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha contestato l'omessa comunicazione della cessione del credito e la quantificazione del credito richiesto, nonché ha eccepito l'invalida comunicazione da parte dell'istituto di credito della decadenza dal beneficio del termine. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società opposta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077).
Ebbene, ritiene questo Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. L'opponente ha, infatti, indicato i fatti TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando le cause di invalidità che sono poste a fondamento dell'opposizione, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione da parte dell'attrice dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Va, ancora in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal
Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di CP_1
avendo quest'ultima già prodotto in atti i contratti sottoscritti dall'odierno opponente.
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, l'opposizione svolta da è infondata e deve, pertanto, essere Parte_1
rigettata.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo allegato i contratti di apertura di linea di credito revolving e di prestito personale sottoscritti da con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di Parte_2
denaro e l'utilizzo della linea di credito rotativo per le operazioni specificamente elencate dalla società opposta (v. allegato n. 7 al ricorso monitorio) oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rigettarsi l'eccezione svolta da in ordine alla nullità della comunicazione della cessione del credito Parte_1 all'odierna parte opposta. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20/08/2021, n. 23257; conf. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2018, n. 16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta dall'opponente solo con le note conclusionali depositate in data 12 gennaio 2025.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, avendo nei predetti atti solamente eccepito l'omessa comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in ordine alla CP_2
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_3 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
Passando ad analizzare l'ulteriore motivo di opposizione avanzato da Parte_1 relativamente al prestito personale in oggetto per l'omessa formale costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., a causa dell'invalidità della comunicazione da parte dell'istituto di credito della decadenza dal beneficio del termine, il medesimo deve essere rigettato, considerato che la previa formale costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. non è prevista al fine di rendere esigibile o esistente il credito comunque vantato, essendo prevista dal Legislatore per altri scopi, quali lo spostamento sul debitore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta, il risarcimento danni, l'interruzione della prescrizione del credito (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/09/2017, n. 21313, per la quale “nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tanto meno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c.”; conf. Cassazione civile sez. II, 16/04/2013, n. 9181; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 27/07/2022, n. 3000; Tribunale Palermo sez. V,
16/09/2021, n. 3467; Tribunale Catania sez. III, 31/08/2021, n. 3637; Tribunale Cosenza sez. I,
04/05/2019, n. 902) e che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti” e che
“agli effetti della medesima norma, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale”
(Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n. 20042; conf. Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n.
25376).
Non può, infine, accogliersi l'eccezione dell'opponente in ordine all'ingiunzione da parte della banca di somme non dovute, in quanto l'allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme dovute a titolo di interesse appare generica. non ha specificamente indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel Parte_1 calcolare il proprio credito, così come emergente dai piani di calcolo allegati dall'opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
relativamente al rapporto di prestito personale e all'apertura di credito rotativa (v. doc. 7 e 12 allegati al ricorso monitorio) ed indicanti dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, che non sono stati sul punto specificamente contestati dall'opponente, la quale non ha indicato le ragioni per le quali tale importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, che deve ritenersi inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cassazione civ., sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887; conforme Tribunale Roma sez. XVII, 9, novembre 2018, n. 21602, per il quale “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione svolta da deve essere rigettata Parte_1
e va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti dell'opposta.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4240/2020 R.G., promossa da contro ., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1022/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 24 luglio 2020;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4240/2020 R.G.
È comparso, per parte opponente, l'avv. Simona Arasi, per delega degli avv.ti Sebastian Romeo
e Fernanda Lacopo, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, insistendo nella richiesta di ammissione della c.t.u.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Maria Bertone, per delega dell'avv. Marco Rossi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4240/2020 R.G., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Sebastian Parte_1 C.F._1
Romeo e dall'avv. Fernanda Lacopo;
opponente contro
(c.f. , P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi. opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 12 ottobre 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/2020 del 24 luglio 2020, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.351,60 oltre interessi e spese della fase monitoria, a favore di (oggi a titolo di residuo capitale Controparte_1 Controparte_1
impagato ed interessi derivanti da un contratto di prestito personale n. 10844147 del 17 aprile 2012
(per € 11.243,38) e da un contratto di apertura di credito revolving n. 100108605199 del 7 ottobre
2014 (per € 5.108,22), stipulati entrambi con Compass Banca s.p.a.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha contestato l'omessa comunicazione della cessione del credito e la quantificazione del credito richiesto, nonché ha eccepito l'invalida comunicazione da parte dell'istituto di credito della decadenza dal beneficio del termine. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società opposta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077).
Ebbene, ritiene questo Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. L'opponente ha, infatti, indicato i fatti TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando le cause di invalidità che sono poste a fondamento dell'opposizione, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione da parte dell'attrice dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Va, ancora in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal
Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di CP_1
avendo quest'ultima già prodotto in atti i contratti sottoscritti dall'odierno opponente.
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, l'opposizione svolta da è infondata e deve, pertanto, essere Parte_1
rigettata.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo allegato i contratti di apertura di linea di credito revolving e di prestito personale sottoscritti da con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di Parte_2
denaro e l'utilizzo della linea di credito rotativo per le operazioni specificamente elencate dalla società opposta (v. allegato n. 7 al ricorso monitorio) oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rigettarsi l'eccezione svolta da in ordine alla nullità della comunicazione della cessione del credito Parte_1 all'odierna parte opposta. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20/08/2021, n. 23257; conf. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2018, n. 16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta dall'opponente solo con le note conclusionali depositate in data 12 gennaio 2025.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, avendo nei predetti atti solamente eccepito l'omessa comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in ordine alla CP_2
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_3 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
Passando ad analizzare l'ulteriore motivo di opposizione avanzato da Parte_1 relativamente al prestito personale in oggetto per l'omessa formale costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., a causa dell'invalidità della comunicazione da parte dell'istituto di credito della decadenza dal beneficio del termine, il medesimo deve essere rigettato, considerato che la previa formale costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. non è prevista al fine di rendere esigibile o esistente il credito comunque vantato, essendo prevista dal Legislatore per altri scopi, quali lo spostamento sul debitore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta, il risarcimento danni, l'interruzione della prescrizione del credito (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/09/2017, n. 21313, per la quale “nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tanto meno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c.”; conf. Cassazione civile sez. II, 16/04/2013, n. 9181; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 27/07/2022, n. 3000; Tribunale Palermo sez. V,
16/09/2021, n. 3467; Tribunale Catania sez. III, 31/08/2021, n. 3637; Tribunale Cosenza sez. I,
04/05/2019, n. 902) e che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti” e che
“agli effetti della medesima norma, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale”
(Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n. 20042; conf. Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n.
25376).
Non può, infine, accogliersi l'eccezione dell'opponente in ordine all'ingiunzione da parte della banca di somme non dovute, in quanto l'allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme dovute a titolo di interesse appare generica. non ha specificamente indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel Parte_1 calcolare il proprio credito, così come emergente dai piani di calcolo allegati dall'opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
relativamente al rapporto di prestito personale e all'apertura di credito rotativa (v. doc. 7 e 12 allegati al ricorso monitorio) ed indicanti dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, che non sono stati sul punto specificamente contestati dall'opponente, la quale non ha indicato le ragioni per le quali tale importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, che deve ritenersi inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cassazione civ., sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887; conforme Tribunale Roma sez. XVII, 9, novembre 2018, n. 21602, per il quale “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione svolta da deve essere rigettata Parte_1
e va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti dell'opposta.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4240/2020 R.G., promossa da contro ., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1022/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 24 luglio 2020;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli