CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 926/24 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 26.7.24, pubblicata il 30.7.24, n. 2214/24 fra
, nato a [...] il [...], residente in [...] XXV Aprile n. 151 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Macaggi 21/8 presso lo studio dell'Avv. Augusto TORTORELLI del Foro di Genova, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...],, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Daniele GRANARA del Foro di Genova, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
APPELLATA
avente a oggetto: indennità per costituzione di servitù coattiva
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 3.7.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate” MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1. rigetta la domanda di accertamento dell'attuale titolarità, in capo alla sig.ra , del diritto Controparte_1 di passo pedonale e carrabile e del diritto di utilizzo della strada carrabile e pedonale transitante sul terreno censito al NCT del Comune di Pieve Ligure al foglio 7, mappale 341, di proprietà del OR;
Parte_1
2. accoglie la domanda subordinata ex art. 1051 c.c. formulata dalla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 costituisce a favore dei terreni censiti al NCT del Comune di Pieve Ligure al foglio 7, mappali 418 e 419 di proprietà della sig.ra e a carico del terreno censito al NCT del Comune di Pieve Ligure al Controparte_1 foglio 7, mappale 341, di proprietà del OR la servitù di passaggio carraio come descritta Parte_1
1 dal nominato CTU, Geom. , a pagg. 10 e 11 della consulenza tecnica depositata agli atti in data Persona_1
26.02.2024;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità;
4. compensa le spese di lite fra le parti e pone le spese di CTU a carico paritario di entrambe le parti;
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
5. dichiara tenuto e condanna il sig , ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, a Parte_1 versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 237,00 quale importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
…” Avverso tale pronuncia proponeva appello , come da atto di citazione in Parte_1 data 10.10.24, di fronte a questa Corte di Appello, limitatamente all'omessa pronuncia circa l'indennità richiesta in primo grado, in relazione alla servitù coattiva come sopra costituita, chiedendo, dunque, previo licenziamento di CTU, la liquidazione della stessa, vinte le spese del grado. Si costituiva , come da comparsa 11.2.25, non contestando la fondatezza Controparte_1 della doglianza circa l'omessa pronuncia lamentata, sì da associarsi alla richiesta di determinazione dell'indennità in questione, fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni di cui alla prima pronuncia non impugnate, contestando la debenza delle spese per il presente grado di giudizio, comprese quelle del richiesto accertamento tecnico. In esito alla prima udienza, veniva licenziata CTU, avente ad oggetto quanto devoluto alla Corte, sì che all'esito il Consigliere istruttore formulava proposta conciliativa alle Parti, previa liquidazione del compenso all'Ausiliario del giudice, come da ordinanza 3.7.25, in cui si legge: … definizione della controversia: a) pagamento da a Parte , in via Parte_2 Parte_1 transattiva, del complessivo importo di € 13.500,00, quale indennità ex art.1053 c.c., con rinuncia a qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa comunque connessa ai fatti di causa;
b) pagamento da parte di
a favore di di metà del CU per l'appello, pari a 388,50; c) spese di CTU Controparte_1 Parte_1 liquidate, nel rapporto interno, per il 50% a carico di ciascuna Parte;
d) spese di lite del presente grado di giudizio compensate integralmente, come da sentenza di primo grado, con rinuncia alla solidarietà a favore dei Difensori…”, il tutto dando avviso che, in caso di adesione, la causa sarebbe stata definita immediatamente in rito, con pronuncia di cessazione della materia del contendere. Con atto 30.9.25 Parte appellata ha dichiarato di aderire e, all'esito del disposto rinvio, per ottenere risposta da Parte appellante, anche quest'ultima , con note 20.10.25, ha dichiarato di aderire, la Difesa appellata, in ultimo, confermando, con note 3.11.25, la propria adesione, sì che la causa è stata subito trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza del 5.11.25. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere, fermo il giudicato circa le statuizioni di cui alla sentenza appellata solo in termini di omessa pronuncia, come sopra evidenziato. Le spese di lite del grado, dunque, come da accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2214/24 del Tribunale di Genova, emessa il 26.7.24, pubblicata il 30.7.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 5.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 26.7.24, pubblicata il 30.7.24, n. 2214/24 fra
, nato a [...] il [...], residente in [...] XXV Aprile n. 151 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Macaggi 21/8 presso lo studio dell'Avv. Augusto TORTORELLI del Foro di Genova, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...],, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Daniele GRANARA del Foro di Genova, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
APPELLATA
avente a oggetto: indennità per costituzione di servitù coattiva
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 3.7.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate” MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1. rigetta la domanda di accertamento dell'attuale titolarità, in capo alla sig.ra , del diritto Controparte_1 di passo pedonale e carrabile e del diritto di utilizzo della strada carrabile e pedonale transitante sul terreno censito al NCT del Comune di Pieve Ligure al foglio 7, mappale 341, di proprietà del OR;
Parte_1
2. accoglie la domanda subordinata ex art. 1051 c.c. formulata dalla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 costituisce a favore dei terreni censiti al NCT del Comune di Pieve Ligure al foglio 7, mappali 418 e 419 di proprietà della sig.ra e a carico del terreno censito al NCT del Comune di Pieve Ligure al Controparte_1 foglio 7, mappale 341, di proprietà del OR la servitù di passaggio carraio come descritta Parte_1
1 dal nominato CTU, Geom. , a pagg. 10 e 11 della consulenza tecnica depositata agli atti in data Persona_1
26.02.2024;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità;
4. compensa le spese di lite fra le parti e pone le spese di CTU a carico paritario di entrambe le parti;
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
5. dichiara tenuto e condanna il sig , ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, a Parte_1 versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 237,00 quale importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
…” Avverso tale pronuncia proponeva appello , come da atto di citazione in Parte_1 data 10.10.24, di fronte a questa Corte di Appello, limitatamente all'omessa pronuncia circa l'indennità richiesta in primo grado, in relazione alla servitù coattiva come sopra costituita, chiedendo, dunque, previo licenziamento di CTU, la liquidazione della stessa, vinte le spese del grado. Si costituiva , come da comparsa 11.2.25, non contestando la fondatezza Controparte_1 della doglianza circa l'omessa pronuncia lamentata, sì da associarsi alla richiesta di determinazione dell'indennità in questione, fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni di cui alla prima pronuncia non impugnate, contestando la debenza delle spese per il presente grado di giudizio, comprese quelle del richiesto accertamento tecnico. In esito alla prima udienza, veniva licenziata CTU, avente ad oggetto quanto devoluto alla Corte, sì che all'esito il Consigliere istruttore formulava proposta conciliativa alle Parti, previa liquidazione del compenso all'Ausiliario del giudice, come da ordinanza 3.7.25, in cui si legge: … definizione della controversia: a) pagamento da a Parte , in via Parte_2 Parte_1 transattiva, del complessivo importo di € 13.500,00, quale indennità ex art.1053 c.c., con rinuncia a qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa comunque connessa ai fatti di causa;
b) pagamento da parte di
a favore di di metà del CU per l'appello, pari a 388,50; c) spese di CTU Controparte_1 Parte_1 liquidate, nel rapporto interno, per il 50% a carico di ciascuna Parte;
d) spese di lite del presente grado di giudizio compensate integralmente, come da sentenza di primo grado, con rinuncia alla solidarietà a favore dei Difensori…”, il tutto dando avviso che, in caso di adesione, la causa sarebbe stata definita immediatamente in rito, con pronuncia di cessazione della materia del contendere. Con atto 30.9.25 Parte appellata ha dichiarato di aderire e, all'esito del disposto rinvio, per ottenere risposta da Parte appellante, anche quest'ultima , con note 20.10.25, ha dichiarato di aderire, la Difesa appellata, in ultimo, confermando, con note 3.11.25, la propria adesione, sì che la causa è stata subito trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza del 5.11.25. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere, fermo il giudicato circa le statuizioni di cui alla sentenza appellata solo in termini di omessa pronuncia, come sopra evidenziato. Le spese di lite del grado, dunque, come da accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2214/24 del Tribunale di Genova, emessa il 26.7.24, pubblicata il 30.7.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 5.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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