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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott.ssa Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 41/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18.06.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Nicolò a Tordino Parte_1
(TE), alla Via Galileo Galilei n. 118/A, presso e nello Studio Legale dell'Avv.
Giannicola Scarciolla del Foro di Teramo, rappresentato e difeso dallo stesso, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
ora Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante Rag.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Palladino e Controparte_3 dall'Avv. Gabriella Di Martino, entrambe del Foro di Milano, Studio CP_4
ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello
[...]
studio di Bologna, Via Cesare Battisti n. 33, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del
18.06.2024.
OGGETTO: Mutuo. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo
n. 619/2022 del 15.06.2022, pubblicata in data 16.06.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la deducendo che il contratto di Controparte_1
finanziamento stipulato tra le parti in data 23.09.2009, per l'importo di €
19.700,00 da restituire in 72 rate mensili costanti di € 386,00, era da ritenersi affetto da una serie di nullità.
Nello specifico veniva lamentata:
a) la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1283, 1346 e 1418 c.c.;
b) la violazione dell'art. 118 T.U.B.;
c) la violazione dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c.;
d) la illegittima pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
e) la illegittimità ed usurarietà del tasso effettivo globale (T.A.E.G.) e l'”inammissibilità delle commissioni accessorie”.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa:
2 - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni generali dei contratti di finanziamento impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.
1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti di finanziamento intercorsi con l'odierno attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito precetto;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e
1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque, prive di causa negoziale.
- accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole dei contratti di finanziamento con l'attore che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art.
1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nei contratti di finanziamento che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello
3 ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
- e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche all'odierno attore, giusta la ricostruzione dei saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex. art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando
l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletando CTU;
- accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione
e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno dell'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, eventualmente compensandole con quelle che dovessero residuare a credito per la convenuta;
- accertare e dichiarare, per l'effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
4 - determinare in Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
- accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
Per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore, prudentemente quantificate in € 15.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
- condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la eccependo: Controparte_1
1) l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attoree essendo sulle stesse sceso il giudicato in ragione dell'emissione del decreto ingiuntivo n.302/2012 per l'importo di € 20.685,00, oltre accessori e spese, non opposto;
2) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) la cessazione della materia del contendere, avendo l'attore versato la somma indicata nel provvedimento monitorio;
4) nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
5 Concludeva, pertanto, per l'improcedibilità/inammissibilità della domanda e/o per il rigetto della stessa. Invocava la condanna di ex art. 96 Parte_1
c.p.c. sussistendone i presupposti, nonché al pagamento di spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale di Teramo, ritenendo accoglibile la preliminare eccezione di giudicato, con la sentenza n. 619/2022, si pronunciava nei termini che seguono:
“- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge”.
Nella sentenza il giudice rilevava che il decreto ingiuntivo n.302/2012 non opposto, richiamato in giudizio dalla convenuta, poteva effettivamente ritenersi provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata e ad influire sul giudizio de quo poiché aveva avuto ad oggetto una domanda fondata sul medesimo rapporto tra le parti.
“Nella specie – scriveva il giudice in sentenza - risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo n. 302/2012 sia stato emesso proprio in riferimento al contratto di finanziamento dedotto dall'attore e in ordine al quale risultava maturato un saldo debitore complessivo di € 20.685,21 alla data del 15.3.2012, di cui € 19.227,53 per capitale, € 1388,21 per interessi di mora dalle singole scadenze al 15.3.2012 ed € 69,85 per penale e spese”.
Pertanto, qualunque contestazione afferente all'ammontare del credito vantato dalla convenuta in forza del finanziamento in esame, si sarebbe dovuta far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per l'appunto mai avviato.
D'altro canto, le contestazioni in merito all'asserita applicazione di tassi d'interesse usurari (asseritamente non inclusi nel giudicato) erano da ritenersi
6 assolutamente generiche, così come inammissibile doveva ritenersi la richiesta di una CTU dal contenuto e valore meramente esplorativo.
Nel proporre appello censurava la decisione del primo Parte_1 giudice affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) Carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione - Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Erronea valutazione/interpretazione circa l'inammissibilità della domanda -
Travisamento dei fatti – Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 – ) Persona_1 Per_2
A dire di parte appellante, la domanda spiegata da nel Parte_1
giudizio de quo risultava diversa e distinta rispetto a quella proposta dalla società convenuta nell'ambito del procedimento monitorio relativo al decreto ingiuntivo n. 302/2012 del Tribunale di Teramo ed il cui “giudicato” riguarderebbe esclusivamente la domanda di adempimento contrattuale e di pagamento da parte di . L'azione proposta dall'attore/appellante con il giudizio de Parte_1 quo – in sostanza - era finalizzata ad ottenere una declaratoria di usurarietà dei tassi applicati in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa e NON già un accertamento negativo del credito eventualmente vantato da CP_1
nei confronti del CC Alessandro.
Richiamava la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), secondo cui:
«L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati, alla luce del principio di effettività, nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di verificare, d'ufficio o su istanza di una parte,
l'abusività delle clausole di un contratto costituente il fondamento di un decreto ingiuntivo passato in giudicato quando tali clausole non sono state oggetto di una valutazione esplicita e sufficientemente motivata alla luce della direttiva citata».
7 Dunque, l'omessa “valutazione esplicita e sufficientemente motivata”, precludeva al decreto ingiuntivo non opposto di dispiegare l'effetto di coprire anche il deducibile, effetto, questo, che invece conseguiva naturaliter alla sola sentenza.
In altri termini, parte appellante evidenziava come la CGUE avesse escluso che l'autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo non opposto potesse limitare il potere di controllo del giudice circa il carattere abusivo delle clausole del contratto.
2) Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico.
Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni dell'allora attore. Travisamento dei fatti. Mancata ammissione
CTU (Violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.).
A dire di parte appellante, anche da una semplice lettura dell'atto introduttivo emergevano con chiarezza le precise contestazioni formulate dall'attore/appellante in ordine al tasso usurario applicato. D'altro canto, deduceva, sul punto non poteva rilevare la mancata produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte, che al più avrebbe potuto solo corroborare le precise contestazioni già mosse. Dunque, il tribunale non avrebbe dovuto ritenere le relative contestazioni generiche, ed avrebbe dovuto ammettere l'invocata CTU. La consulenza tecnica d'ufficio – secondo la difesa di parte appellante – “può infatti eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito, cioè a dire con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti”. La CTU avrebbe potuto e dovuto essere ammessa, dunque, per come richiesta dall'attore/appellante, essendo volta:
“ A) C.T.U. tecnico-contabile diretta a quantificare l'ammontare effettivo del saldo finale del contratto di finanziamento per cui è causa alla luce degli incassi effettuati dalla convenuta e delle dedotte invalidità e contestazioni di cui all'atto
8 di citazione in ordine al saggio di interesse, alle spese, commissioni, polizze assicurative, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, premi assicurativi, spese contrattuali, superamento del tasso soglia di usura, segnatamente in ordine al seguente contratto: ◦ contratto di finanziamento n. 822353; e, quindi, determinare quanto dovuto dalla Banca Convenuta a titolo di restituzione delle somme versate e non dovute da parte attrice.
B) C.T.U. tecnico-contabile atta a determinare:
- 1) le rate di finanziamento effettivamente versate dall'attore alla convenuta sino ad oggi in ordine al contratto di finanziamento n. 822353;
- 2) gli effettivi tassi di interesse pattuiti ed applicati sia al momento della stipula del contratto di finanziamento comprensivo del tasso convenzionale, moratorio e delle ulteriori commissioni contrattualmente previste, sia via via effettivamente applicati dalla convenuta per il contratto di finanziamento oggetto di causa e se lo stesso abbia o meno superato il “tasso-soglia dell'usura”, includendovi nella determinazione dello stesso anche il tasso convenzionale, quello moratorio, la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento, le commissioni, le spese, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, premi assicurativi, spese contrattuali tenendo in considerazione che il contratto di finanziamento prevede le seguenti condizioni:
- Il finanziamento in questione è a tasso fisso pari al 13,05%;
- Le rate totali da corrispondere sono 72;
- il tasso di interesse nominale pari al 13,05%;
- oltre il tasso di mora stabilito al momento della conclusione del contratto pari al 30,00% (2,5% per mese e, quindi, 2,5 x 12 mesi= 30,00% annuo - Art. 16 e 17 del Contratto di finanziamento – All. 3);
- oltre il 10% a titolo di penale per decadenza del beneficio del termine;
- tutte le spese ed accessori;
e, quindi, ad un tasso superiore al 53,05%, di gran lunga superiore a quello di riferimento del periodo (Settembre 2009) del 16,095% (All. 1).
- 3) in caso di superamento del tasso-soglia, le somme che l'attrice avrebbe effettivamente dovuto corrispondere alla convenuta per la sola sorte capitale
9 (impossibilità di applicare qualsiasi altro interesse corrispettivo, convenzionale o moratorio, ex combinato degli artt. 1815 cod. civ. e 1 L. 24/2001) e, quindi,
l'importo dovuto all'attore in restituzione da parte della convenuta;
- 4) quantificare l'ammontare effettivo del saldo finale del contratto di finanziamento per cui è causa a credito e/o a debito dell'attrice, in considerazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento stesso ed alla luce degli incassi e delle dedotte invalidità e contestazioni in ordine al saggio di interesse, convenzionale, moratorio, commissione di estinzione anticipata, spese, commissioni, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, premi assicurativi, spese contrattuali e pure per ogni singola e diversa operazione, competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito, interessi ultralegali ecc., anche mai convenzionalmente pattuiti tra le parti;
quantificare quanto effettivamente dovuto dall'attore per il contratto di finanziamento oggetto di causa, previa sottrazione delle dedotte invalidità e contestazioni in ordine al saggio di interesse, convenzionale, moratorio, commissione di estinzione anticipata, spese, commissioni, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, premi assicurativi, spese contrattuali ecc..”
Allo stesso modo, il tribunale avrebbe dovuto accordare il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e succ. disp. a carico della società convenuta circa la produzione di copia autentica di tutti gli estratti conto inerenti il contratto di finanziamento oggetto di causa e di tutte le distinte attestanti tutte le operazioni ivi annotate dalla data di stipula;
nonché avrebbe dovuto ordinare alla convenuta la resa dei conti ex artt. 263 e segg. c.p.c..
Parte appellante tornava a contestare integralmente l'ordinanza del 19.02.2020 nella parte in cui il Primo Giudice aveva rigettato le richieste istruttorie così come formulate da parte attrice nell'atto di citazione e nella II° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.. Tornava pertanto ad insistere nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui sopra trattandosi di istanze, ivi compresa la richiesta di CTU, specifiche, ammissibili e rilevanti ai fini del decidere in quanto finalizzate a comprovare la fondatezza delle domande proposte da parte attrice anche in
10 relazione alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente incamerate dalla convenuta.
Quanto al merito – non esaminato dal primo giudice – parte appellante rilevava come in ogni caso, già allo stato degli atti, l'incarto processuale offriva a piene mani la prova oggettiva ed inconfutabile della palese fondatezza delle domande tutte proposte dal CC nei confronti della che, dunque, Controparte_1
meritavano di essere integralmente accolte. Ripercorreva le censure al contratto di finanziamento già espresse in primo grado, nonché denunciava l'asserita violazione da parte della delle regole di correttezza e buona Controparte_1
fede contrattuale.
3) Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico.
Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c).
L'accoglimento auspicato del gravame doveva portare con sé la riforma anche in tema di regolamentazione delle spese di lite, con la revoca della condanna dell'attore/appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in favore della convenuta.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata ammissibile la domanda attorea proposta in primo grado con rigetto di ogni contraria eccezione in tal senso proposta;
in via preliminare istruttoria, chiedeva, previa revoca dell'ordinanza del 19.02.2020 per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto e previa rimessione in istruttoria della causa, che venissero ammesse tutte le richieste istruttorie articolate in primo grado;
nel merito, ripercorreva le domande avanzate in primo grado di cui chiedeva l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in appello la contestando le Controparte_1 avverse deduzioni. Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello di , ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; in Parte_1
11 subordine e nel merito, il rigetto dell'appello ex adverso proposto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 619/2022 emessa dal Tribunale di Teramo. Vinte le spese di lite del grado.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Le eccezioni sono infondate, sia, perché, quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficientemente puntuale indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado). Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze
(cfr Cass. Civ. Sez. VI 29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Nel merito, l'appello va rigettato.
12 Con il primo motivo di appello parte appellante afferma che la domanda spiegata nel giudizio de quo – circostanza che il giudice di primo grado non avrebbe considerato - era domanda che non era attinente alla domanda proposta dalla società convenuta nell'ambito del procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n. 302/2012 del Tribunale di Teramo. In altre parole, a dire di parte appellante, il “giudicato”, eccepito dalla difesa della e così Controparte_1
ritenuto dal primo giudice, avrebbe potuto riguardare solo e soltanto la domanda di adempimento contrattuale e di pagamento da parte di . Parte_1
Niente altro.
Le deduzioni dell'appellante non convincono la Corte.
La Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato sul punto, con l'Ordinanza n. 19113/2018, seppure con riguardo ad una intimazione di pagamento di canoni di locazione arretrati, si è espressa nei termini che seguono: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti circa
l'esistenza e validità del rapporto corrente fra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni
“contra legem” del canone (Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n.
16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049). Alla base dell'orientamento della giurisprudenza vi è la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero
13 rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone quindi l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n.
11360; 24 marzo 2006, n. 6628). Il giudicato conseguente alla mancata tempestiva opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni del rapporto di locazione copre quindi anche il fatto impeditivo rappresentato sia dall'inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del conduttore”.
Un principio quello sopra espresso che questa Corte ha recepito nelle sue pronunce più recenti in materia bancaria. Si veda Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 1765 del 29/11/2021.
Va rilevato, infatti, in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, tanto, in ordine all'oggetto, che in ordine ai soggetti del rapporto giuridico dedotto, impendendo che lo stesso possa essere rimesso in discussione in separati giudizi anche con riferimento ai profili che costituiscono necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione, compresi (per quanto di interesse in questa sede) i profili attinenti all'efficacia e validità delle condizioni economiche, che, applicate al rapporto, hanno determinato il saldo riconosciuto a favore della profili dunque che non possono essere rimessi CP_5
in discussione.
14 Come invero ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22465/2018 (in cui la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide) “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass., n. 25745/17). Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass., n. 28318/17).
Dalla citata giurisprudenza si evince dunque che, nel caso concreto, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo involge anche le questioni che i clienti avrebbero potuto proporre nel giudizio di opposizione (quale la richiesta di ripetizione
d'indebito per la registrazione in conto corrente degli interessi anatocistici), come diritti deducibili in quanto fondati sul medesimo rapporto di conto corrente”.
Per quanto attiene al richiamo di parte appellante all'intervento della Corte di
Giustizia, la Corte rileva come sia stato lo stesso attore/appellante a sostenere che:
“In tal senso, difatti, la Corte UE ha ritenuto che la normativa europea osti ad una normativa nazionale che, in caso di decreto ingiuntivo non opposto, precluda al giudice dell'esecuzione di valutare l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto che ne è alla base, e conseguentemente la loro validità, sul
15 presupposto che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto copra implicitamente la validità delle stesse clausole (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 – )”, Persona_1 Per_2 evidenziando, così facendo, che l''eventuale' superamento del giudicato deve avvenire integralmente all'interno dell'esecuzione: circostanza, come evidenziato dalla difesa di parte appellata, che non si è verificata nel caso di specie dal momento che, davanti al giudice dell'esecuzione, il CC non ha eccepito o lamentato alcunchè, ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Quanto alla sentenza della Suprema Corte a SS.UU. citata dall'appellante, la
n.9479/2023, la Corte rileva che, se è vero che, a fronte di una presunta clausola abusiva, secondo i principi espressi dalle SS.UU., sia compito del giudice controllarne la natura vessatoria, è parimenti vero che questo controllo, laddove omesso dal giudice in sede monitoria, spetti al giudice dell'esecuzione.
Ferma restando la esaustiva produzione documentale della Controparte_1
nel corso della fase monitoria (che non ha evidentemente fatto
[...]
emergere dubbi sulla legittimità della pretesa), la Corte rileva, dunque, che, seppure ritenuta non espressa nel decreto una motivazione ritenuta sufficiente sul punto, spettava comunque al giudice dell'esecuzione controllare se ci fossero clausole vessatorie che avessero effetto sull'esistenza o l'entità del credito. E ciò poteva accadere fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, anche attraverso un'istruttoria sommaria.
Dall'esame dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte emerge, infatti, che, se è vero che il giudice del monitorio “deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e 'consumatore' in relazione all'oggetto della controversia”, è parimenti vero che è il giudice dell'esecuzione che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che
16 abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”. E “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
Ora, nel caso di specie, in sede di esecuzione promossa da nella CP_6
quale è intervenuta , creditore ipotecario, il - che aveva CP_1 Pt_1
omesso di opporsi al decreto ingiuntivo - ha richiesto di poter procedere al pagamento di quanto dovuto a fronte della rinuncia all'intervento e della cancellazione dell'ipoteca nel frattempo iscritta da parte di CP_1
(circostanza allegata da parte appellata e non contestata, ma soprattutto circostanza ammessa dalla stessa parte appellante con la motivazione di voler così impedire la vendita dell'immobile ipotecato).
Mai nessuna contestazione/opposizione è intervenuta, finanche in sede esecutiva: il non ha mai lamentato – fino ad oggi - l'omesso rilievo Pt_1
officioso del giudice del procedimento monitorio su una o più clausole abusive presenti nel contratto fonte di quel credito e, quindi, non ha chiesto al giudice dell'esecuzione, come in suo potere in forza della richiamata sentenza, di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Si veda sulla questione in esame Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2024, n. 17055 così massimata: “Se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto
e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche
d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”.
17 Non appare pertanto che possa essere accolta la censura all'operato del primo giudice, neanche alla luce della successiva sentenza, citata, della Suprema Corte.
Senza contare che la presunta usurarietà dei tassi d'interesse applicati al contratto di finanziamento lamentata dal , non era sorretta da alcun Pt_1
elemento probatorio in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c.. Non è sufficiente infatti contestare l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, come accaduto nel giudizio di primo grado, ma chi ne eccepisce l'esistenza deve provare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia, producendo anche i decreti e le rilevazioni della Banca d'Italia dai quale far emergere la presunta usura (si veda Corte Appello L'Aquila, 15/01/2020, n.72 secondo cui “In materia di usura nei contratti bancari è onere della parte che deduca l'applicazione di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti
Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati”).
Non sembra che quanto sopra possa dirsi accaduto nel giudizio di primo grado.
Tanto detto, anche per inciso, la Corte ritiene, conclusivamente, che le domande avanzate dall'attore/appellante nel giudizio de quo costituiscano eventuali fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e che, non essendo stati dedotti con l'opposizione, sono ormai coperti dal giudicato sostanziale proprio del provvedimento monitorio non impugnato.
La Corte ribadisce infatti come, per quanto testualmente riportato dalla sentenza della Suprema Corte sopra citata, la procedura invocata dall'appellante in sede di conclusionale (nello specifico, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.) non possa trovare accoglimento in questa sede, non essendo state avviate le iniziative di controllo previste dalla sentenza in sede di esecuzione, ed avendo provveduto il
CC - senza lamentare, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva dell'importo ingiunto – a pagare l'importo ingiunto.
18 Il secondo motivo di appello inerente al merito della questione, alla luce del rigetto del primo motivo, è assorbito da quest'ultimo. Per lo stesso motivo non può darsi ingresso, ancor prima di individuarne o meno la rilevanza, né, ad una
CTU, peraltro, comunque, all'evidenza, meramente esplorativa, né, ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (comunque non percorribile trattandosi, nel caso di specie, di un contratto di mutuo, e non già, di un contratto di conto corrente).
Parimenti non accoglibile il terzo motivo di appello inerente la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, correttamente poste dal primo giudice a carico della parte soccombente.
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, non sussistono margini per l'accoglimento dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3. dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.02.2025.
19 Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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