Articolo 8 della Legge 16 febbraio 1974, n. 39
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 aprile 1974
Art. 8.
Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' previsti dalla tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747 , salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 6.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.
Ove alla data di raggiungimento dei limiti di eta' non siano stati maturati i 10 anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverra' al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.
Entrata in vigore il 1 aprile 1974