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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1184 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1184 /2025 promossa da:
nato ad [...] in data [...], (c.f. Parte_1
) e residente in [...], Corso Milano n. 24, elettivamente domiciliato in C.F._1 i n. 7 presso lo studio dell'avv. BORGIA ELISABETTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...] , (c.f. ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], Corso Milano n. 24, elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti n. 7 presso lo studio dell'avv. BORGIA ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO-
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“• i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
• il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
• la casa coniuga in Novara, Corso Milano n. 24, di esclusiva proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa CP_1 con tutti i mobili in essa contenuti;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma Parte_1 CP_1 di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Per_1 Istat nonché la somma corrispondente all'assegno unico universale quando lo stesso sarà percepito dal sig. Pt_1
) nel medesimo termine o in altro termine immediatamente successivo alla percezione della relativa somma;
[...]
tempo dal mese di giugno 2025 l'assegno unico universale verrà direttamente e integralmente percepito dalla sig.ra
CP_1 se straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite Per_1 nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
• stante la tenera età del figlio il padre potrà vederlo e tenerlo con sé almeno per due giorni alla settimana, senza Per_1 pernottamento, previo accordo con la madre e, in ogni caso, il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in giornata e in orario compatibile con le esigenze del minore. Allorché avrà compiuto il terzo anno di età lo stesso potrà trascorrere con il padre anche due giorni consecutivi dal
Per_1 mattino o iggio, compatibilmente con gli impegni del minore e lavorativi del padre e della madre, sino al giorno successivo allorchè il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna, all'asilo o a scuola. Sempre a far tempo dal compimento del terzo anno del minore, potrà trascorrere con il padre due fine settimana
Per_1 alternati al mese, indicativamente dal venerdì sera alla domenica allorchè dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in orario compatibile con le esigenze del minore. Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto
Per_1 degli impegni della ste nuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo
Per_1
Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statuizioni nel rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi. Sempre a far tempo dal terzo anno di età, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da c re tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
• i ricorrenti lavorano e si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
• i coniugi prestano sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
*** *** *** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente, rimettere la causa nel ruolo autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Novara in data 17.11.2017 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Novara al n. 155 - Parte I – anno 2017; alle seguenti condizioni:
• il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
• la casa coniuga in Novara, Corso Milano n. 24, di esclusiva proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa CP_1 con tutti i mobili in essa contenuti;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di Parte_1 CP_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Per_1 Istat nonché la somma corrispondente all'assegno unico universale quando lo stesso verrà integralmente percepito dal sig. ) nel medesimo termine o in altro termine immediatamente successivo alla percezione della relativa somma;
Parte_1 succ 'assegno unico potrà essere direttamente e integralmente percepito dalla sig.ra CP_1
• le spese straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite
Per_1 nel Protocollo in uso presso o Tribunale 13) stante la tenera età del figlio il padre potrà vederlo e tenerlo con sé almeno per due giorni alla settimana, senza
Per_1 pernottamento, previo accordo con dre e, in ogni caso, il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in giornata e in orario compatibile con le esigenze del minore. Allorché avrà compiuto il terzo anno di età lo stesso potrà trascorrere con il padre anche due giorni consecutivi dal
Per_1 mattino o pomeriggio, compatibilmente con gli impegni del minore e lavorativi del padre e della madre, sino al giorno successivo allorchè il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna, all'asilo o a scuola. Sempre a far tempo dal compimento del terzo anno del minore, potrà trascorrere con il padre due fine settimana
Per_1 alternati al mese, indicativamente dal venerdì sera alla domenica dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in orario compatibile con le esigenze del minore. Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto
Per_1 degli impegni della stessa e tenuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo
Per_1 Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statui l rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi. Sempre a far tempo dal terzo anno di età, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi
Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
• i ricorrenti lavorano e si sono dichiarati autosufficienti sotto il profilo economico;
• i coniugi hanno prestato reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio. Nulla in punto spese legali.”
Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
11/11/2017 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 155, Parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (17.02.2024), ancora minorenne. Per_1 La domanda di separazione personale iugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 01.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part o evono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il 16.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1184 /2025 promossa da:
nato ad [...] in data [...], (c.f. Parte_1
) e residente in [...], Corso Milano n. 24, elettivamente domiciliato in C.F._1 i n. 7 presso lo studio dell'avv. BORGIA ELISABETTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...] , (c.f. ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], Corso Milano n. 24, elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti n. 7 presso lo studio dell'avv. BORGIA ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO-
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“• i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
• il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
• la casa coniuga in Novara, Corso Milano n. 24, di esclusiva proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa CP_1 con tutti i mobili in essa contenuti;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma Parte_1 CP_1 di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Per_1 Istat nonché la somma corrispondente all'assegno unico universale quando lo stesso sarà percepito dal sig. Pt_1
) nel medesimo termine o in altro termine immediatamente successivo alla percezione della relativa somma;
[...]
tempo dal mese di giugno 2025 l'assegno unico universale verrà direttamente e integralmente percepito dalla sig.ra
CP_1 se straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite Per_1 nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
• stante la tenera età del figlio il padre potrà vederlo e tenerlo con sé almeno per due giorni alla settimana, senza Per_1 pernottamento, previo accordo con la madre e, in ogni caso, il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in giornata e in orario compatibile con le esigenze del minore. Allorché avrà compiuto il terzo anno di età lo stesso potrà trascorrere con il padre anche due giorni consecutivi dal
Per_1 mattino o iggio, compatibilmente con gli impegni del minore e lavorativi del padre e della madre, sino al giorno successivo allorchè il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna, all'asilo o a scuola. Sempre a far tempo dal compimento del terzo anno del minore, potrà trascorrere con il padre due fine settimana
Per_1 alternati al mese, indicativamente dal venerdì sera alla domenica allorchè dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in orario compatibile con le esigenze del minore. Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto
Per_1 degli impegni della ste nuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo
Per_1
Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statuizioni nel rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi. Sempre a far tempo dal terzo anno di età, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da c re tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
• i ricorrenti lavorano e si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
• i coniugi prestano sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
*** *** *** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente, rimettere la causa nel ruolo autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Novara in data 17.11.2017 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Novara al n. 155 - Parte I – anno 2017; alle seguenti condizioni:
• il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
• la casa coniuga in Novara, Corso Milano n. 24, di esclusiva proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa CP_1 con tutti i mobili in essa contenuti;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di Parte_1 CP_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Per_1 Istat nonché la somma corrispondente all'assegno unico universale quando lo stesso verrà integralmente percepito dal sig. ) nel medesimo termine o in altro termine immediatamente successivo alla percezione della relativa somma;
Parte_1 succ 'assegno unico potrà essere direttamente e integralmente percepito dalla sig.ra CP_1
• le spese straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite
Per_1 nel Protocollo in uso presso o Tribunale 13) stante la tenera età del figlio il padre potrà vederlo e tenerlo con sé almeno per due giorni alla settimana, senza
Per_1 pernottamento, previo accordo con dre e, in ogni caso, il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in giornata e in orario compatibile con le esigenze del minore. Allorché avrà compiuto il terzo anno di età lo stesso potrà trascorrere con il padre anche due giorni consecutivi dal
Per_1 mattino o pomeriggio, compatibilmente con gli impegni del minore e lavorativi del padre e della madre, sino al giorno successivo allorchè il minore dovrà essere riportato presso l'abitazione materna, all'asilo o a scuola. Sempre a far tempo dal compimento del terzo anno del minore, potrà trascorrere con il padre due fine settimana
Per_1 alternati al mese, indicativamente dal venerdì sera alla domenica dovrà essere riportato presso l'abitazione materna in orario compatibile con le esigenze del minore. Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto
Per_1 degli impegni della stessa e tenuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo
Per_1 Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statui l rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi. Sempre a far tempo dal terzo anno di età, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi
Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
• i ricorrenti lavorano e si sono dichiarati autosufficienti sotto il profilo economico;
• i coniugi hanno prestato reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio. Nulla in punto spese legali.”
Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
11/11/2017 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 155, Parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (17.02.2024), ancora minorenne. Per_1 La domanda di separazione personale iugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 01.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part o evono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il 16.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Andrea Ghinetti