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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 148/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_1
in VIALE BIANCA MARIA 37 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
LAUDADIO SABINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROLANDO CIRO ( ) Viale Bianca Maria 37 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MORAZZONE, 5 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. GANDINI CECILIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e
[...] respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale o parziale riforma della sentenza n. 8239/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2023, non notificata, così statuire:
Nel merito:
- accogliere il presente appello e, in riforma totale/o parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la procedibilità delle domande svolta in primo grado dalla parte appellante con conseguente annullamento - in tutto o in parte - della sentenza impugnata per i motivi di cui in atto, per l'effetto - accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal mese di maggio 2015 o da diversa data che sarà accertata nel corso di istruttoria e/o ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare la convenuta, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell del predetto bene immobile libero da persone e cose, ed altresì, a Pt_1 risarcire all i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza della illecita occupazione, con Pt_1 corresponsione all e per esso alla delle somme dovute a titolo di Pt_1 Parte_1 indennità di occupazione ed oneri accessori, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, per l'importo pari ad euro 729,66, al mese di gennaio
2024, oltre quelle successivamente dovute fino al rilascio dell'immobile de quo;
- Per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all e per esso alla Pt_1 [...]
la somma di euro 344,42, o quella maggiore o minore che risulterà di Parte_1 giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, con condanna al rimborso in favore dell'appellante di tutte le somme eventualmente versate in adempimento della sentenza impugnata;
- Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con la ripetizione di ogni somma che l'appellante avrà versato all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1 così decidere: 1) in via principale rigettare l'appello proposto da per i motivi spiegati in narrativa;
Pt_1
pagina 2 di 7 2) per l'effetto confermare l'impugnata sentenza 3) in via subordinata ferme le eccezioni di improcedibilità delle domande azionate nel presente giudizio per mancato preliminare esperimento del procedimento di mediazione e negoziazione assistita, si chiede l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova. 1) Vero che a decorrere dal 2012 sino al 2018 l'immobile di via Aldo Moro n. 4 a Rho è stato abitato dal sig. e dalla sig.ra convivente di quest'ultimo. Persona_1 Persona_2
2) rrere dal 201 , insieme al figlio Controparte_1 [...]
, è stata ospitata con regolare dichiarazione di ospitalità nell'immobile Persona_3
e dalla sig.ra abitazione ubicata in via Aldo Persona_1 Persona_2
Moro n. 4 a Rho (Mi).
3) Vero che, con riferimento all'abitazione ubicata in via Aldo Moro n. 4 a Rho (Mi), il sig. Persona_1 effettuava richiesta di sanatoria, occupando l'immobile sin dal 2012 allegando un piano di rateizzazione
4) Vero che in data 8.11.2017 l' respingeva la richiesta di sanatoria proposta dal sig. Pt_1 Persona_1 per l'abitazione ubicata in via Aldo Moro n. 4 a Rho (Mi) essendo lo stesso intestatario beni immobiliari
5) Vero che in data 8.11.2017 l' respingeva la richiesta subentro nella conduzione dell'immobile di via Pt_1
Aldo Moro n. 4 a Rho previa regolarizzazione contrattuale della sig.ra Persona_2 essendo la stessa cointestataria di beni immobiliari per la quota del 50% co Persona_1
6) Vero che è figlia di convivente di Controparte_1 Persona_2 madre dal Aldo Moro a Persona_1
Rho (Mi). Si indicano come testimoni sui capitoli di prova articolati:
- via Fabio Filzi n. 8 Dairago (Mi) Persona_1
- via Fabio Filzi n. 8 Dairago (MI) Persona_2
- via Aldo Moro n. 4 Rho (Mi) Testimone_1
FATTO E DIRITTO
, attraverso Controparte_2 Parte_1
(incaricata di gestire il suo patrimonio immobiliare, con poteri di rappresentanza), ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.8239/23 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato improcedibili le sue domande proposte nei confronti di
[...]
. In particolare il Tribunale, ritenuto che non avesse Controparte_1 Pt_1
dato corso alla mediazione delegata ex art.5, II co. d. lgs n.28/10 (per avervi presenziato il suo Difensore, sfornito di idonea procura), aveva dichiarato di non potersi procedere all'esame della domanda di rilascio dell'immobile sito in Rho via Aldo Moro n.4 dalla asseritamente occupato senza titolo né a quella di condanna al pagamento CP
dell'indennità di occupazione.
pagina 3 di 7 ha censurato l'appellata sentenza per aver erroneamente: - disposto la mediazione Pt_1
delegata senza adeguata motivazione, e in difetto del suo possibile esperimento (avendo la controversia ad oggetto un comportamento della integrante reato e quindi CP
non passibile di conciliazione); - ritenuto che alla mediazione potesse partecipare solo un soggetto munito di procura autenticata da notaio, quando a tal fine era sufficiente una procura semplice in virtù del disposto dell'art.1392 c.c., e così quella prodotta nella procedura e mai contestata da controparte, dopo essere stata verificata dal mediatore;
- omesso di valutare le domande proposte, che venivano pertanto reiterate (essendo la occupante senza titolo dell'immobile a partire dal 2015 ed essendo dunque CP
tenuta al pagamento del cd. danno figurativo).
ha chiesto la conferma della sentenza appellata, Controparte_1
depositando la procura prodotta da nella procedura di mediazione e rilevando Pt_1
come la stessa non conferisse al Difensore alcun potere di disporre del diritto controverso.
Il Tribunale, correttamente escluso che la controversia fosse soggetta a preventiva procedura di mediazione obbligatoria ex art.5, Co. 1 bis d. lgs n.28/2010 (atteso che non aveva agito per la rivendica dell'immobile, e quindi proponendo un'azione Pt_1
reale, ma solo per la sua restituzione, senza alcuna declaratoria in ordine alla proprietà del bene), ha in data 11.1.20023 ritenuto opportuno l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del II co. del suddetto articolo (nella formula in vigore al momento della pronuncia del provvedimento, e dunque come modificato dal d.l. n. 69/13) esplicitando che ciò veniva deciso “in considerazione della natura della causa”. Nessuna specifica motivazione era richiesta alla luce della disposizione in quel momento vigente
(“Il Giudice… valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”), che attribuiva al Giudice un potere discrezionale senza oneri di pagina 4 di 7 esplicitazione, diversamente da quanto disposto con la successiva modifica della norma ad opera della cd. Riforma Cartabia. Incomprensibile è del resto quanto dedotto da Pt_1
con il secondo motivo d'appello (secondo cui la mediazione avrebbe avuto un oggetto impossibile, atteso che il comportamento della avrebbe integrato gli estremi CP
del reato di occupazione abusiva di immobile), atteso che l'eventuale conciliazione della lite non avrebbe necessariamente coinvolto il procedimento penale (comunque procedibile a querela di parte, e dunque persino rimettibile).
Nemmeno il terzo motivo d'appello è fondato. E' certamente vero, come ben chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 8473/19), che nel procedimento di mediazione la comparizione personale è compatibile con la delega e che questa può essere conferita anche al proprio Difensore, senza che a tal fine occorra un atto notarile o comunque l'autentica della sottoscrizione da parte di di un Pubblico Ufficiale (rilevando in proposito quanto previsto dall'art.1392 c.c., secondo cui la procura è soggetta alla forma prescritta per l'atto per il quale è stata conferita): è necessario, tuttavia, che la procura sia rilasciata per lo specifico incombente della partecipazione alla mediazione, il che comporta che abbia altresì natura sostanziale, e cioè conferisca al delegato il potere di disporre dei diritti sostanziali dedotti nella controversia.
E' alla luce di tali criteri che deve essere valutata la procura prodotta da in vista Pt_1
della mediazione, procura che l'appellante – precisando non essere quella alle liti presa in considerazione del Tribunale - non ha prodotto, sostenendone l'esistenza e la idoneità per essere stata esaminata dal mediatore e per non essere stata contestata da controparte.
Queste circostanze non vincolano in alcun modo il giudizio che deve essere operato sul punto dal Giudice, tenuto a stabilire se la mediazione delegata sia stata correttamente esperita, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La procura conferita da all'Avv. Ciro Rolando (il quale ha partecipato all'unico incontro in Pt_1
cui si è svolta la procedura, dichiarando immediatamente l'impossibilità da parte sua ad una conciliazione della lite) è stata invece prodotta dall'appellata con la costituzione in pagina 5 di 7 appello: detto che, in difetto di tale produzione, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata con le motivazioni indicate dal Tribunale (inidoneità dell'unico procura agli atti, e cioè quella alle liti), la produzione deve considerarsi ammissibile, per essere intervenuta non appena il documento è pervenuto nella disponibilità della parte, dopo averlo richiesto all'Organismo di Mediazione (docc. 5 e 6
. Si riporta qui il testo della suddetta procura: “Io sottoscritto dr. CP [...]
, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempre CP_3
della , quale società affidataria dei servizi di gestione Parte_1
amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare dell' delego ad Pt_1
assistermi nel procedimento di mediazione, anche disgiuntamente tra loro, gli Avv.ti
Sabino Laudadio e Ciro Rolando del Foro di Napoli e dichiaro di eleggere domicilio presso il loro studio in Milano Cap 20122 Viale Bianca Maria n.37. Delego altresì gli
Avvocati Sabino Laudadio e Ciro Rolando a partecipare in nome e per conto della
nella predetta qualità ad ogni incontro dinanzi l'Organismo di Parte_1
Mediazione”. Se ne ricava che nessun potere di disporre dei diritti controversi sia stato attribuito da al Difensore, che – oltre all'assistenza – è stato incaricato solo di Pt_1
“partecipare” alla procedura di mediazione, ma che mai avrebbe potuto in quella sede concludere accordi conciliativi di alcun tipo.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna di al pagamento delle spese Pt_1
processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, esauritasi nell'udienza di comparizione) di cui al DM n.147/22, considerati il valore della causa
(indeterminabile-complessità bassa) e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 1. Respinge l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro Pt_1
8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 148/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_1
in VIALE BIANCA MARIA 37 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
LAUDADIO SABINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROLANDO CIRO ( ) Viale Bianca Maria 37 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MORAZZONE, 5 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. GANDINI CECILIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e
[...] respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale o parziale riforma della sentenza n. 8239/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2023, non notificata, così statuire:
Nel merito:
- accogliere il presente appello e, in riforma totale/o parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la procedibilità delle domande svolta in primo grado dalla parte appellante con conseguente annullamento - in tutto o in parte - della sentenza impugnata per i motivi di cui in atto, per l'effetto - accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal mese di maggio 2015 o da diversa data che sarà accertata nel corso di istruttoria e/o ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare la convenuta, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell del predetto bene immobile libero da persone e cose, ed altresì, a Pt_1 risarcire all i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza della illecita occupazione, con Pt_1 corresponsione all e per esso alla delle somme dovute a titolo di Pt_1 Parte_1 indennità di occupazione ed oneri accessori, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, per l'importo pari ad euro 729,66, al mese di gennaio
2024, oltre quelle successivamente dovute fino al rilascio dell'immobile de quo;
- Per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all e per esso alla Pt_1 [...]
la somma di euro 344,42, o quella maggiore o minore che risulterà di Parte_1 giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, con condanna al rimborso in favore dell'appellante di tutte le somme eventualmente versate in adempimento della sentenza impugnata;
- Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con la ripetizione di ogni somma che l'appellante avrà versato all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1 così decidere: 1) in via principale rigettare l'appello proposto da per i motivi spiegati in narrativa;
Pt_1
pagina 2 di 7 2) per l'effetto confermare l'impugnata sentenza 3) in via subordinata ferme le eccezioni di improcedibilità delle domande azionate nel presente giudizio per mancato preliminare esperimento del procedimento di mediazione e negoziazione assistita, si chiede l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova. 1) Vero che a decorrere dal 2012 sino al 2018 l'immobile di via Aldo Moro n. 4 a Rho è stato abitato dal sig. e dalla sig.ra convivente di quest'ultimo. Persona_1 Persona_2
2) rrere dal 201 , insieme al figlio Controparte_1 [...]
, è stata ospitata con regolare dichiarazione di ospitalità nell'immobile Persona_3
e dalla sig.ra abitazione ubicata in via Aldo Persona_1 Persona_2
Moro n. 4 a Rho (Mi).
3) Vero che, con riferimento all'abitazione ubicata in via Aldo Moro n. 4 a Rho (Mi), il sig. Persona_1 effettuava richiesta di sanatoria, occupando l'immobile sin dal 2012 allegando un piano di rateizzazione
4) Vero che in data 8.11.2017 l' respingeva la richiesta di sanatoria proposta dal sig. Pt_1 Persona_1 per l'abitazione ubicata in via Aldo Moro n. 4 a Rho (Mi) essendo lo stesso intestatario beni immobiliari
5) Vero che in data 8.11.2017 l' respingeva la richiesta subentro nella conduzione dell'immobile di via Pt_1
Aldo Moro n. 4 a Rho previa regolarizzazione contrattuale della sig.ra Persona_2 essendo la stessa cointestataria di beni immobiliari per la quota del 50% co Persona_1
6) Vero che è figlia di convivente di Controparte_1 Persona_2 madre dal Aldo Moro a Persona_1
Rho (Mi). Si indicano come testimoni sui capitoli di prova articolati:
- via Fabio Filzi n. 8 Dairago (Mi) Persona_1
- via Fabio Filzi n. 8 Dairago (MI) Persona_2
- via Aldo Moro n. 4 Rho (Mi) Testimone_1
FATTO E DIRITTO
, attraverso Controparte_2 Parte_1
(incaricata di gestire il suo patrimonio immobiliare, con poteri di rappresentanza), ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.8239/23 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato improcedibili le sue domande proposte nei confronti di
[...]
. In particolare il Tribunale, ritenuto che non avesse Controparte_1 Pt_1
dato corso alla mediazione delegata ex art.5, II co. d. lgs n.28/10 (per avervi presenziato il suo Difensore, sfornito di idonea procura), aveva dichiarato di non potersi procedere all'esame della domanda di rilascio dell'immobile sito in Rho via Aldo Moro n.4 dalla asseritamente occupato senza titolo né a quella di condanna al pagamento CP
dell'indennità di occupazione.
pagina 3 di 7 ha censurato l'appellata sentenza per aver erroneamente: - disposto la mediazione Pt_1
delegata senza adeguata motivazione, e in difetto del suo possibile esperimento (avendo la controversia ad oggetto un comportamento della integrante reato e quindi CP
non passibile di conciliazione); - ritenuto che alla mediazione potesse partecipare solo un soggetto munito di procura autenticata da notaio, quando a tal fine era sufficiente una procura semplice in virtù del disposto dell'art.1392 c.c., e così quella prodotta nella procedura e mai contestata da controparte, dopo essere stata verificata dal mediatore;
- omesso di valutare le domande proposte, che venivano pertanto reiterate (essendo la occupante senza titolo dell'immobile a partire dal 2015 ed essendo dunque CP
tenuta al pagamento del cd. danno figurativo).
ha chiesto la conferma della sentenza appellata, Controparte_1
depositando la procura prodotta da nella procedura di mediazione e rilevando Pt_1
come la stessa non conferisse al Difensore alcun potere di disporre del diritto controverso.
Il Tribunale, correttamente escluso che la controversia fosse soggetta a preventiva procedura di mediazione obbligatoria ex art.5, Co. 1 bis d. lgs n.28/2010 (atteso che non aveva agito per la rivendica dell'immobile, e quindi proponendo un'azione Pt_1
reale, ma solo per la sua restituzione, senza alcuna declaratoria in ordine alla proprietà del bene), ha in data 11.1.20023 ritenuto opportuno l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del II co. del suddetto articolo (nella formula in vigore al momento della pronuncia del provvedimento, e dunque come modificato dal d.l. n. 69/13) esplicitando che ciò veniva deciso “in considerazione della natura della causa”. Nessuna specifica motivazione era richiesta alla luce della disposizione in quel momento vigente
(“Il Giudice… valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”), che attribuiva al Giudice un potere discrezionale senza oneri di pagina 4 di 7 esplicitazione, diversamente da quanto disposto con la successiva modifica della norma ad opera della cd. Riforma Cartabia. Incomprensibile è del resto quanto dedotto da Pt_1
con il secondo motivo d'appello (secondo cui la mediazione avrebbe avuto un oggetto impossibile, atteso che il comportamento della avrebbe integrato gli estremi CP
del reato di occupazione abusiva di immobile), atteso che l'eventuale conciliazione della lite non avrebbe necessariamente coinvolto il procedimento penale (comunque procedibile a querela di parte, e dunque persino rimettibile).
Nemmeno il terzo motivo d'appello è fondato. E' certamente vero, come ben chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 8473/19), che nel procedimento di mediazione la comparizione personale è compatibile con la delega e che questa può essere conferita anche al proprio Difensore, senza che a tal fine occorra un atto notarile o comunque l'autentica della sottoscrizione da parte di di un Pubblico Ufficiale (rilevando in proposito quanto previsto dall'art.1392 c.c., secondo cui la procura è soggetta alla forma prescritta per l'atto per il quale è stata conferita): è necessario, tuttavia, che la procura sia rilasciata per lo specifico incombente della partecipazione alla mediazione, il che comporta che abbia altresì natura sostanziale, e cioè conferisca al delegato il potere di disporre dei diritti sostanziali dedotti nella controversia.
E' alla luce di tali criteri che deve essere valutata la procura prodotta da in vista Pt_1
della mediazione, procura che l'appellante – precisando non essere quella alle liti presa in considerazione del Tribunale - non ha prodotto, sostenendone l'esistenza e la idoneità per essere stata esaminata dal mediatore e per non essere stata contestata da controparte.
Queste circostanze non vincolano in alcun modo il giudizio che deve essere operato sul punto dal Giudice, tenuto a stabilire se la mediazione delegata sia stata correttamente esperita, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La procura conferita da all'Avv. Ciro Rolando (il quale ha partecipato all'unico incontro in Pt_1
cui si è svolta la procedura, dichiarando immediatamente l'impossibilità da parte sua ad una conciliazione della lite) è stata invece prodotta dall'appellata con la costituzione in pagina 5 di 7 appello: detto che, in difetto di tale produzione, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata con le motivazioni indicate dal Tribunale (inidoneità dell'unico procura agli atti, e cioè quella alle liti), la produzione deve considerarsi ammissibile, per essere intervenuta non appena il documento è pervenuto nella disponibilità della parte, dopo averlo richiesto all'Organismo di Mediazione (docc. 5 e 6
. Si riporta qui il testo della suddetta procura: “Io sottoscritto dr. CP [...]
, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempre CP_3
della , quale società affidataria dei servizi di gestione Parte_1
amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare dell' delego ad Pt_1
assistermi nel procedimento di mediazione, anche disgiuntamente tra loro, gli Avv.ti
Sabino Laudadio e Ciro Rolando del Foro di Napoli e dichiaro di eleggere domicilio presso il loro studio in Milano Cap 20122 Viale Bianca Maria n.37. Delego altresì gli
Avvocati Sabino Laudadio e Ciro Rolando a partecipare in nome e per conto della
nella predetta qualità ad ogni incontro dinanzi l'Organismo di Parte_1
Mediazione”. Se ne ricava che nessun potere di disporre dei diritti controversi sia stato attribuito da al Difensore, che – oltre all'assistenza – è stato incaricato solo di Pt_1
“partecipare” alla procedura di mediazione, ma che mai avrebbe potuto in quella sede concludere accordi conciliativi di alcun tipo.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna di al pagamento delle spese Pt_1
processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, esauritasi nell'udienza di comparizione) di cui al DM n.147/22, considerati il valore della causa
(indeterminabile-complessità bassa) e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 1. Respinge l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro Pt_1
8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
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