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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11121
dell'anno 2022
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto e Antonio Amendola, ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
19.04.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.09.2022 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
, deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla
[...]
Cont stessa banca. Nello specifico, l'attrice, nel 2010 acquistava n. 3500 azioni della per un controvalore di € 32.900,00; azioni vendute solo parzialmente con un ricavato di € 9.482,35 e, quindi,
con un investimento di € 23.417,65 di cui si chiedeva il rimborso.
Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.
L'attrice sosteneva che con decisione n. 4058 del 28.07.2021 l'Arbitro per la Controversie Finanziarie
aveva accolto il ricorso e riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario con Controparte_2
la condanna di quest'ultima a corrispondere in favore di a titolo risarcitorio, la Parte_1
somma di € 23.417,65.
La convenuta non adempiva alla Decisione. CP_1
Gli attori concludevano chiedendo:
“in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel TUF D. Controparte_2
Lgs. n.58/98, nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità o annullabilità), ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni emesse dalla o, quantomeno, accertare e Controparte_2
dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta CP_1
in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al Controparte_2
risarcimento del danno subito dall'attrice, pari all'importo di € 23.417,65 in favore della SI.ra , Parte_1
fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto (ovvero in subordine dalla data del reclamo con la costituzione in mora con pec del 20.02.2020), sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione CP_1
quinquennale. Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione all'udienza del 19.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle domande e dei diritti di parte CP_1
attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.
In ogni caso vi è stata interruzione della prescrizione con il reclamo del 20.02.2020 e con
Contr l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all' del 23.07.2020.
Nel merito, si prende atto delle risultanze istruttorie già dedotte in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie e non specificamente contestate in questo giudizio.
L'arbitro ha accertato e vagliato: a) la incongruità dell'attività di profilatura della e CP_1
l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente;
b) la scorretta profilatura svolta atteso che dalle evidenze in atti non emerge alcun idoneo elemento che dia sostegno al profilo di rischio assegnato alla cliente ed alle asserite ma non rilevabili competenze specifiche in ambito finanziario attribuite alla stessa;
pagina 3 di 8 c) la violazione degli obblighi informativi e delle disposizioni ex Comunicazione Consob del 2 marzo
Cont 2009; d) l'eccesso di concentrazione del portafoglio della cliente in titoli della .
ha acquistato nel 2010 dalla n. 3500 azioni emesse dalla Parte_1 Controparte_2
stessa banca per un controvalore complessivo di € 32.900,00. Di queste sono state vendute una parte con un ricavo di € 9.482,35.
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le
Cont azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n.
11522/1998 della Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998,
né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è
quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda
è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt.
21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è
certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in pagina 4 di 8 capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a, b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati,
di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28
comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori,
operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
La dal 2007 al 2010, non provvedeva ad indicare, nei vari estratti del dossier titoli inviati alla CP_1
clientela, il livello di rischio dei propri titoli azionari. Dal 2010 al 2012, la Banca convenuta descriveva pagina 5 di 8 il rischio connesso alle proprie azioni come “basso” e dal 31.12.2012 la Banca definiva “medio” il rischio delle azioni.
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli"
(Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art.
pagina 6 di 8 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018
n. 12456; Cass. 24.05.218 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr.
Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa,
precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F.
(cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di
Cont azioni della da parte di per un ammontare complessivo di € 32.900,00 e che Parte_1
sono state vendute azioni con incasso di € 9.482,35.
Risulta, di contro, la percezione di dividendi da parte dell'attrice per la somma di € 815.01.
pagina 7 di 8 Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della convenuta, quale CP_1
intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 22.602,64 in favore di . Parte_1
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
22.602,64 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta ai minimi per la minore complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
22.09.2022 da nei confronti della (già ), Parte_1 CP_1 Controparte_2
in accoglimento della domanda, così provvede:
Cont 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni effettuati da , meglio specificati in narrativa: Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
22.602,64, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della CP_1
3) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore delle attrici, CP_1
liquidate complessivamente in € 4.237,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre 15%
rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 09.06.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11121
dell'anno 2022
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto e Antonio Amendola, ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
19.04.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.09.2022 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
, deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla
[...]
Cont stessa banca. Nello specifico, l'attrice, nel 2010 acquistava n. 3500 azioni della per un controvalore di € 32.900,00; azioni vendute solo parzialmente con un ricavato di € 9.482,35 e, quindi,
con un investimento di € 23.417,65 di cui si chiedeva il rimborso.
Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.
L'attrice sosteneva che con decisione n. 4058 del 28.07.2021 l'Arbitro per la Controversie Finanziarie
aveva accolto il ricorso e riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario con Controparte_2
la condanna di quest'ultima a corrispondere in favore di a titolo risarcitorio, la Parte_1
somma di € 23.417,65.
La convenuta non adempiva alla Decisione. CP_1
Gli attori concludevano chiedendo:
“in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel TUF D. Controparte_2
Lgs. n.58/98, nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità o annullabilità), ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni emesse dalla o, quantomeno, accertare e Controparte_2
dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta CP_1
in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al Controparte_2
risarcimento del danno subito dall'attrice, pari all'importo di € 23.417,65 in favore della SI.ra , Parte_1
fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto (ovvero in subordine dalla data del reclamo con la costituzione in mora con pec del 20.02.2020), sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione CP_1
quinquennale. Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione all'udienza del 19.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle domande e dei diritti di parte CP_1
attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.
In ogni caso vi è stata interruzione della prescrizione con il reclamo del 20.02.2020 e con
Contr l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all' del 23.07.2020.
Nel merito, si prende atto delle risultanze istruttorie già dedotte in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie e non specificamente contestate in questo giudizio.
L'arbitro ha accertato e vagliato: a) la incongruità dell'attività di profilatura della e CP_1
l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente;
b) la scorretta profilatura svolta atteso che dalle evidenze in atti non emerge alcun idoneo elemento che dia sostegno al profilo di rischio assegnato alla cliente ed alle asserite ma non rilevabili competenze specifiche in ambito finanziario attribuite alla stessa;
pagina 3 di 8 c) la violazione degli obblighi informativi e delle disposizioni ex Comunicazione Consob del 2 marzo
Cont 2009; d) l'eccesso di concentrazione del portafoglio della cliente in titoli della .
ha acquistato nel 2010 dalla n. 3500 azioni emesse dalla Parte_1 Controparte_2
stessa banca per un controvalore complessivo di € 32.900,00. Di queste sono state vendute una parte con un ricavo di € 9.482,35.
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le
Cont azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n.
11522/1998 della Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998,
né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è
quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda
è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt.
21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è
certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in pagina 4 di 8 capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a, b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati,
di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28
comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori,
operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
La dal 2007 al 2010, non provvedeva ad indicare, nei vari estratti del dossier titoli inviati alla CP_1
clientela, il livello di rischio dei propri titoli azionari. Dal 2010 al 2012, la Banca convenuta descriveva pagina 5 di 8 il rischio connesso alle proprie azioni come “basso” e dal 31.12.2012 la Banca definiva “medio” il rischio delle azioni.
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli"
(Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art.
pagina 6 di 8 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018
n. 12456; Cass. 24.05.218 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr.
Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa,
precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F.
(cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di
Cont azioni della da parte di per un ammontare complessivo di € 32.900,00 e che Parte_1
sono state vendute azioni con incasso di € 9.482,35.
Risulta, di contro, la percezione di dividendi da parte dell'attrice per la somma di € 815.01.
pagina 7 di 8 Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della convenuta, quale CP_1
intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 22.602,64 in favore di . Parte_1
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
22.602,64 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta ai minimi per la minore complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
22.09.2022 da nei confronti della (già ), Parte_1 CP_1 Controparte_2
in accoglimento della domanda, così provvede:
Cont 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni effettuati da , meglio specificati in narrativa: Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
22.602,64, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della CP_1
3) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore delle attrici, CP_1
liquidate complessivamente in € 4.237,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre 15%
rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 09.06.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
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