Art. 1. Articolo unico.
Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di eta' stabilito dall' articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989 , per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.
Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di eta' stabilito dall' articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989 , per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.