Articolo 1 della Legge 22 marzo 1965, n. 228
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25 aprile 1965
Art. 1. Articolo unico.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di eta' stabilito dall' articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989 , per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.

Entrata in vigore il 25 aprile 1965