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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1522/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1399/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1137/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210003137845000 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la sentenza n. 1137 del 2023 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso della Società contribuente avverso la cartella n. 291 2021 00031378
45 000 emessa dall' Agenzia delle entrate riscossione (notificata il 19/09/2022) con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 127.150,93 comprensivo di sanzioni ed interessi, per il mancato pagamento di tributi IRAP per l'anno 2017, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha eccepito, preliminarmente, la tardività del ricorso introduttivo, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr.verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità del ricorso introduttivo (dei quali si dirà) l'appello è infondato e va rigettato.
1.- Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che la Cartella originariamente impugnata è stata notificata alla Società in data 19.07.2022 (erroneamente è stata indicata la data 19.09.2022: cfr. cartella e ricorso in atti).
Il ricorso introduttivo è stato notificato il 14.11.2022: oltre il termine perentorio di 60 giorni (cfr. documentazione in atti).
2.- La cartella in esame scaturisce da un c.d. “controllo automatizzato” ex art. 36-bis Dpr n. 600 del
1973: “ … l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità … è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta … la sua omissione determina una mera irregolarità …” (Cassazione civile Sez. V, 24/08/2022, n.
25315).
Il provvedimento indica l'identificativo della comunicazione a suo tempo inviata dall'Ente impositore, la relativa data di notifica (“Comunicazione predisposta in data 11-12-2019 con codice atto numero
17170021814 consegnata in data 11-12-2019”).
3.- La Giurisprudenza di vertice ha chiarito (in breve), in tema di motivazione delle cartelle, che nell'ipotesi in cui la stessa sia stata emessa a seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente (Dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis e del Dpr n. 633 del 1972, art. 54 bis) l'obbligo può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni: essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime (Cassazione civile Sez. V, Ordinanza 03/08/2023, n. 23723).
4.- L'art. 43 Dpr n. 600/73 e l'art. 57 Dpr n. 633/72 hanno (in breve) stabilito il termine per la notifica degli atti di accertamento relativi al periodo d'imposta 2017, modello Redditi, IRAP e IVA 2018 : entro il
25.03.2024, ove il contribuente abbia presentato la relativa dichiarazione, entro il 25.03.2026 ove il contribuente non abbia presentato la relativa dichiarazione.
Nella fattispecie l'avviso bonario è stato notificato il 11.12.2019 e la cartella è stata notificata in data
19.07.2022 (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza anche in applicazione delle disposizioni emergenziali (art. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del DL 18/2020) Codvid - 19.
-Per le argomentazioni che precedono - in disparte i sopra richiamati profili di inammissibilità del ricorso introduttivo – l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado che liquida, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, in euro 6.500,00 (seimila500/00) oltre accessori, da distrarre in favore del Difensore dichiaratosi distrattario.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN SA IL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1399/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1137/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210003137845000 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la sentenza n. 1137 del 2023 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso della Società contribuente avverso la cartella n. 291 2021 00031378
45 000 emessa dall' Agenzia delle entrate riscossione (notificata il 19/09/2022) con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 127.150,93 comprensivo di sanzioni ed interessi, per il mancato pagamento di tributi IRAP per l'anno 2017, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha eccepito, preliminarmente, la tardività del ricorso introduttivo, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr.verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità del ricorso introduttivo (dei quali si dirà) l'appello è infondato e va rigettato.
1.- Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che la Cartella originariamente impugnata è stata notificata alla Società in data 19.07.2022 (erroneamente è stata indicata la data 19.09.2022: cfr. cartella e ricorso in atti).
Il ricorso introduttivo è stato notificato il 14.11.2022: oltre il termine perentorio di 60 giorni (cfr. documentazione in atti).
2.- La cartella in esame scaturisce da un c.d. “controllo automatizzato” ex art. 36-bis Dpr n. 600 del
1973: “ … l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità … è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta … la sua omissione determina una mera irregolarità …” (Cassazione civile Sez. V, 24/08/2022, n.
25315).
Il provvedimento indica l'identificativo della comunicazione a suo tempo inviata dall'Ente impositore, la relativa data di notifica (“Comunicazione predisposta in data 11-12-2019 con codice atto numero
17170021814 consegnata in data 11-12-2019”).
3.- La Giurisprudenza di vertice ha chiarito (in breve), in tema di motivazione delle cartelle, che nell'ipotesi in cui la stessa sia stata emessa a seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente (Dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis e del Dpr n. 633 del 1972, art. 54 bis) l'obbligo può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni: essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime (Cassazione civile Sez. V, Ordinanza 03/08/2023, n. 23723).
4.- L'art. 43 Dpr n. 600/73 e l'art. 57 Dpr n. 633/72 hanno (in breve) stabilito il termine per la notifica degli atti di accertamento relativi al periodo d'imposta 2017, modello Redditi, IRAP e IVA 2018 : entro il
25.03.2024, ove il contribuente abbia presentato la relativa dichiarazione, entro il 25.03.2026 ove il contribuente non abbia presentato la relativa dichiarazione.
Nella fattispecie l'avviso bonario è stato notificato il 11.12.2019 e la cartella è stata notificata in data
19.07.2022 (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza anche in applicazione delle disposizioni emergenziali (art. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del DL 18/2020) Codvid - 19.
-Per le argomentazioni che precedono - in disparte i sopra richiamati profili di inammissibilità del ricorso introduttivo – l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado che liquida, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, in euro 6.500,00 (seimila500/00) oltre accessori, da distrarre in favore del Difensore dichiaratosi distrattario.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN SA IL