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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12561/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 902/2021- R.G. n. 71163/2019- depositata in data 19/01/2021 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Margherita n. 51, presso lo studio dell' avv. Ferdinando Bisogni, (C.F. ) ,in C.F._2
virtù di procura in atti appellante
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Antonella Losanno (C.F. ) in virtù di procura in atti. C.F._4
appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. Controparte_3 P.IVA_2
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, con Parte_1
atto di citazione, opposizione avverso alla cartella esattoriale n. 07120190120592182000 notificata in data 10.10.2019, rilasciata dall' , per l'inesistenza di un titolo Controparte_4 esecutivo, avendo l'istante proposto opposizione ai verbali di contestazione, sottesi alla predetta cartella, innanzi al Prefetto competente, senza ricevere alcuna risposta. Deduceva, inoltre, l'irritualità
1 della notifica della cartella effettuata a mezzo pec in formato “.pdf”, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 71163/19, si costituiva in giudizio l' , deducendo preliminarmente la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva per i vizi attinenti alla condotta dell'ente impositore e nel merito l'infondatezza dell'opposizione stante la validità della cartella. Non si costituiva il Controparte_3
Con sentenza n. 902/2021- R.G. n. 71163/2019- depositata in data 19/01/2021, il Giudice di Pace di
Napoli rigettava la domanda proposta da , ritenendo rituale la notifica a mezzo pec Parte_1
della cartella impugnata e considerando inammissibile il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, in quanto notificato presso la sede del anziché al Prefetto;
Controparte_3
compensava tra le parti le spese di lite.
ha appellato la predetta sentenza, chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui Parte_1
il primo giudice ha rigettato la domanda per aver ritenuto erroneamente nulla la notifica del ricorso avverso il verbale di accertamento poiché avvenuta presso la sede legale del Comune. Ha dedotto ancora una volta l'inesistenza del titolo esecutivo in conseguenza della proposizione del predetto ricorso al Prefetto a fronte del quale non era stato adottato alcun provvedimento. Ha chiesto, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese, con condanna dei convenuti al pagamento delle stesse.
Si è costituita l' che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_4 nonché nel merito l'infondatezza. In particolare, ha dedotto la correttezza della sentenza di primo grado stante l'irregolarità della notifica del ricorso al anziché al Prefetto o Controparte_3 all'ufficio o comando dell'organo accertatore, così come previsto dall'art. 203 C.d.S.. Ha eccepito ancora una volta la propria carenza di legittimazione passiva, ribadendo inoltre la validità del titolo esecutivo nonché la ritualità della notificazione della cartella. Non si è costituito il Controparte_3
che, sebbene ritualmente citato nel presente giudizio di appello, è rimasto contumace.
Con ordinanza del 10/10/2024 questo giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Il ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha Parte_1 rigettato la domanda, pur avendo il medesimo odierno appellante inteso far valere l'inesistenza di un titolo esecutivo in conseguenza della proposizione di ricorso al Prefetto avverso il verbale n.
ZT15066539 ai sensi dell'art. 203 c.d.s., non risultando, peraltro, documentato alcun provvedimento espresso reso dall'autorità. Secondo l'appellante il ricorso al Prefetto deve ritenersi accolto in base al principio del silenzio – assenso, con conseguente caducazione del titolo esecutivo azionato.
2 In effetti la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di ravvisare nel verbale di accertamento un idoneo titolo esecutivo “in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa)” (Cass., S. U., sent. 22 settembre 2017, n. 22080).
La prospettazione della parte non risulta tuttavia supportata da atti idonei a ritenere rituale la proposizione di tale ricorso. Infatti, occorre osservare, come invero rilevato già dal primo Giudice, che il ricorso non risulta notificato, come previsto dall'art. 203 C.d.s., al Prefetto o “all'ufficio o comando dell'organo accertatore” (nella fattispecie al comando della Polizia municipale di Napoli), bensì al in data 09.06.2015. Tale circostanza non permette di ritenere ritualmente Controparte_3
recapitato al Prefetto il ricorso in oggetto, sì che non è dato accertare l'esistenza di fatti idonei a privare il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della propria efficacia di titolo esecutivo.
Inoltre, deve valutarsi come inconferente la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante a sostegno della ritualità della notifica alla sede del poiché riferita al ricorso giudiziale di CP_3 opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al CdS ex art. 7 dlgs 150/2011-art. 204 bis CdS e, dunque, non è applicabile alla fattispecie in esame relativa al ricorso amministrativo al
Prefetto.
In definitiva, deve ritenersi che il verbale di accertamento posto a base della cartella opposta sia idoneo titolo esecutivo.
Va, pertanto, confermata la sentenza appellata.
3.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di in considerazione Parte_1
della sua soccombenza.
Le spese di lite vanno liquidate in favore di parte appellata in complessivi euro 232,00 (di cui euro
66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore sino ad euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. Parte_1
902/2021- R.G. n. 71163/2019 del Giudice di Pace di Napoli, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 232,00 a Parte_1
titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Napoli il 5.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12561/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 902/2021- R.G. n. 71163/2019- depositata in data 19/01/2021 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Margherita n. 51, presso lo studio dell' avv. Ferdinando Bisogni, (C.F. ) ,in C.F._2
virtù di procura in atti appellante
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Antonella Losanno (C.F. ) in virtù di procura in atti. C.F._4
appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. Controparte_3 P.IVA_2
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, con Parte_1
atto di citazione, opposizione avverso alla cartella esattoriale n. 07120190120592182000 notificata in data 10.10.2019, rilasciata dall' , per l'inesistenza di un titolo Controparte_4 esecutivo, avendo l'istante proposto opposizione ai verbali di contestazione, sottesi alla predetta cartella, innanzi al Prefetto competente, senza ricevere alcuna risposta. Deduceva, inoltre, l'irritualità
1 della notifica della cartella effettuata a mezzo pec in formato “.pdf”, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 71163/19, si costituiva in giudizio l' , deducendo preliminarmente la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva per i vizi attinenti alla condotta dell'ente impositore e nel merito l'infondatezza dell'opposizione stante la validità della cartella. Non si costituiva il Controparte_3
Con sentenza n. 902/2021- R.G. n. 71163/2019- depositata in data 19/01/2021, il Giudice di Pace di
Napoli rigettava la domanda proposta da , ritenendo rituale la notifica a mezzo pec Parte_1
della cartella impugnata e considerando inammissibile il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, in quanto notificato presso la sede del anziché al Prefetto;
Controparte_3
compensava tra le parti le spese di lite.
ha appellato la predetta sentenza, chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui Parte_1
il primo giudice ha rigettato la domanda per aver ritenuto erroneamente nulla la notifica del ricorso avverso il verbale di accertamento poiché avvenuta presso la sede legale del Comune. Ha dedotto ancora una volta l'inesistenza del titolo esecutivo in conseguenza della proposizione del predetto ricorso al Prefetto a fronte del quale non era stato adottato alcun provvedimento. Ha chiesto, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese, con condanna dei convenuti al pagamento delle stesse.
Si è costituita l' che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_4 nonché nel merito l'infondatezza. In particolare, ha dedotto la correttezza della sentenza di primo grado stante l'irregolarità della notifica del ricorso al anziché al Prefetto o Controparte_3 all'ufficio o comando dell'organo accertatore, così come previsto dall'art. 203 C.d.S.. Ha eccepito ancora una volta la propria carenza di legittimazione passiva, ribadendo inoltre la validità del titolo esecutivo nonché la ritualità della notificazione della cartella. Non si è costituito il Controparte_3
che, sebbene ritualmente citato nel presente giudizio di appello, è rimasto contumace.
Con ordinanza del 10/10/2024 questo giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Il ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha Parte_1 rigettato la domanda, pur avendo il medesimo odierno appellante inteso far valere l'inesistenza di un titolo esecutivo in conseguenza della proposizione di ricorso al Prefetto avverso il verbale n.
ZT15066539 ai sensi dell'art. 203 c.d.s., non risultando, peraltro, documentato alcun provvedimento espresso reso dall'autorità. Secondo l'appellante il ricorso al Prefetto deve ritenersi accolto in base al principio del silenzio – assenso, con conseguente caducazione del titolo esecutivo azionato.
2 In effetti la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di ravvisare nel verbale di accertamento un idoneo titolo esecutivo “in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa)” (Cass., S. U., sent. 22 settembre 2017, n. 22080).
La prospettazione della parte non risulta tuttavia supportata da atti idonei a ritenere rituale la proposizione di tale ricorso. Infatti, occorre osservare, come invero rilevato già dal primo Giudice, che il ricorso non risulta notificato, come previsto dall'art. 203 C.d.s., al Prefetto o “all'ufficio o comando dell'organo accertatore” (nella fattispecie al comando della Polizia municipale di Napoli), bensì al in data 09.06.2015. Tale circostanza non permette di ritenere ritualmente Controparte_3
recapitato al Prefetto il ricorso in oggetto, sì che non è dato accertare l'esistenza di fatti idonei a privare il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della propria efficacia di titolo esecutivo.
Inoltre, deve valutarsi come inconferente la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante a sostegno della ritualità della notifica alla sede del poiché riferita al ricorso giudiziale di CP_3 opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al CdS ex art. 7 dlgs 150/2011-art. 204 bis CdS e, dunque, non è applicabile alla fattispecie in esame relativa al ricorso amministrativo al
Prefetto.
In definitiva, deve ritenersi che il verbale di accertamento posto a base della cartella opposta sia idoneo titolo esecutivo.
Va, pertanto, confermata la sentenza appellata.
3.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di in considerazione Parte_1
della sua soccombenza.
Le spese di lite vanno liquidate in favore di parte appellata in complessivi euro 232,00 (di cui euro
66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore sino ad euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. Parte_1
902/2021- R.G. n. 71163/2019 del Giudice di Pace di Napoli, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 232,00 a Parte_1
titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di Controparte_1
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Così deciso in Napoli il 5.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
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