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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 530/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) - elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1
il difensore GI RI in PIAZZA COORVETTO, 2/9, GENOVA
(GE) - rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO
PESENTI, CHRISTIAN ROMEO, LUCIANA CIPOLLA, FLORA
LETTENMAYER e SIMONA DAMINELLI;
appellante
1 nei confronti di
(COD. FISC.: ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(COD. FISC.: ) elettivamente domiciliati presso il difensore C.F._2
in VIA DOMENICO CHELINI, 5, 00197, ROMA (RM) - rappresentati e difesi dall'Avv. TORTORELLA MARCO;
appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così Parte_1
giudicare: NEL MERITO: in via principale: - accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n.829/2023 Parte_1
pubblicata dal Tribunale di La Spezia in data 20.11.2023, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta dai Sigg.ri e nei CP_1 CP_2
confronti di in subordine: - nella denegata ipotesi di mancata Parte_1
integrale riforma della sentenza n.829/2023, pubblicata dal Tribunale di La Spezia in data 20.11.2023, in parziale riforma della sentenza de qua, accertare che il debito residuo a carico dei Sigg.ri e nei confronti di CP_1 CP_2 Parte_1
è pari ad Euro 90.279,83; - nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma
[...]
della sentenza n.829/2023, pubblicata dal Tribunale di La Spezia in data 20.11.2023, si chiede che la Corte di Appello adita, previo rinnovo/richiamo della CTU svolta nel primo grado, disponga che le verifiche istruttorie vengano operate tenendo conto della normativa di settore, dei rilievi sollevati in sede di osservazioni dal consulente tecnico della Banca, ed in ogni caso, che l'accertamento venga condotto senza operare alcun riferimento allo sviluppo del piano di ammortamento con riguardo al regime di capitalizzazione semplice e/o composta né applicando il disposto di cui agli artt.117 e
125 TUB;
-nell'ipotesi in cui, nelle more, l'appellante avesse proceduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado a qualsiasi titolo, condannare gli appellati alla restituzione delle somme versate dalla oltre a interessi e Pt_2
2 rivalutazione. IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Per gli appellati e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1 CP_2
di Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto per i motivi esposti in atti, confermando l'impugnata sentenza n. 829 del 20/11/2023 resa nel procedimento iscritto al n. 1713/2018 del Tribunale Civile di La Spezia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del legale antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ onvenivano in CP_1 CP_2
giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia . Gli attori esponevano Parte_1
quanto segue: in data 23.07.2008 EURO BELLONI e tipulavano CP_2
con il contratto di mutuo repertorio n. 92153 con oggetto il Parte_1
finanziamento di Euro 180.000,00; gli addebiti a carico dei mutuatari non erano indicati in modo sufficientemente specifico nelle clausole contrattuali ed inoltre Parte_1
in corso di esecuzione del contratto applicava a carico dei mutuatari addebiti non
[...]
previsti contrattualmente. Gli attori chiedevano il ricalcolo del saldo residuo del mutuo e la definizione delle sue modalità di pagamento tramite rideterminazione del piano di ammortamento. Si costituiva in giudizio contestando le difese di Parte_1
parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il Giudice, con provvedimento del 12.05.2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente tecnico d'ufficio il rag. e formulando il seguente Persona_1
quesito: “Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda nei termini che seguono:
1) Descriva il rapporto di mutuo ipotecario intercorso tra CP_1
mutuatari) e (mutuante), come da atto pubblico CP_2 Parte_1
3 del 23.07.2008 a rogito Notaio dott. repertorio 92153 fascicolo Persona_2
27414 (documento n. 1 in allegato all'atto di citazione).
2) Verifichi, per tutta la durata del rapporto di cui al punto 1), se i costi applicati dall'istituto bancario sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai costi concretamente applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto oppure ove non previsti quelli indicati dalla Legge (artt. 117 co. 7 125 co. 7
D.Lgs. 385/1993), indichi la differenza tra l'importo derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e l'importo che sarebbe derivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto oppure ove non previsti dall'applicazione dei costi indicati dalla Legge, e consideri non dovuta tale differenza dai mutuatari.
3) In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1 e 2, ridetermini il saldo complessivo dei rapporti tra le parti”.
La perizia veniva depositata in data 16.02.2022. Il Giudice, con provvedimento del
18.05.2022, liquidava a favore del rag. Euro 6.339,96 ed accessori per Persona_1
onorari, ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico di nei rapporti interni tra le parti. Parte_1
All'udienza dell'11.05.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 829/2023 pubbl. il 20/11/2023, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “A) Accerta che il debito residuo a carico di e nei confronti di , come CP_1 CP_2 Parte_1
derivante dal contratto del 23.07.2008 a rogito dott. Notaio in La Persona_2
Spezia con repertorio n. 92153 e fascicolo n. 27414, ammonta ad Euro 44.817,59.
B) Dispone che e corrispondano ad CP_1 CP_2
l'importo di Euro 44.817,59 di cui al punto A) secondo piano di Parte_1
ammortamento composto da n. 66 rate, di cui le rate nn.
1-65 di Euro 679,05 e la rata
4 n. 66 di Euro 679,34, con scadenza della prima rata all'ultimo giorno del mese successivo al mese in cui avviene il deposito della presente sentenza e scadenza delle rate successive all'ultimo giorno del mese di riferimento. C) Condanna Parte_1
alla rifusione a favore di e delle spese
[...] CP_1 CP_2
processuali, liquidandole in Euro 7.616,00 ed accessori per onorari, con distrazione a favore procuratore costituito antistatario avv. Marco Tortorella. D) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Giudice con provvedimento del
18.05.2022, in via definitiva a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico di nei rapporti interni tra le Parte_1
parti. E) Rigetta tutte le altre domande”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 16/05/2024, formulando i seguenti motivi:
[...]
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA
TRA DETTO E PRONUNCIATO DI CUI ALL'ART.112 C.P.C.;
SECONDO MOTIVO: ERRONEITA' DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
RESE IN PRIMO GRADO ATTESO IL DIFETTO DI PROVA IN ORDINE AL
SOSTENIMENTO DEI COSTI E TENUTO CONTO DELLA SCORRETTA
METODOLOGIA DI INDAGINE ADOTTATA;
TERZO MOTIVO: ERRONEA APPLICAZIONE DELLE CONSEGUENZE
SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART.117 E DELL'ART.125 TUB;
QUARTO MOTIVO: SULLA DETERMINAZIONE DEL DEBITO RESIDUO
IN CAPO AI MUTUATARI;
QUINTO MOTIVO: SULLE SPESE DI GIUDIZIO.
Con comparsa si costituivano e , i quali CP_1 CP_2
instavano per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 28/11/2024 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza e, visto l'art. 351 c.p.c., rinviava all'udienza del 21/05/2025 per precisazione 5 delle conclusioni, e discussione orale della causa, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ritiene la Corte di dover fare ricorso al principio espresso dalle Sezioni Unite del
Supremo Collegio secondo cui “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.” (Cass. Sez. U., 08/05/2014,
n. 9936, Rv. 630490 - 01)
In particolare, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Sez. 5,
09/01/2019, n. 363, Rv. 652184 - 01).
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, e dunque, nella specie, con l'esame del terzo motivo di appello dirimente ed assorbente rispetto alle censure contenute nei motivi da uno a quattro.
6 TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA APPLICAZIONE DELLE
CONSEGUENZE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART.117 E DELL'ART.125
TUB
L'appellante di duole dell'erroneità del “capo della sentenza che, recependo le discutibili metodologie di calcolo utilizzate dal proprio ausiliario, ha attribuito rilievo al regime sostitutivo di cui all'art.117 TUB che, tuttavia, non è applicabile in ipotesi di discrasia dell'Indicatore Sintetico di Costo. Parimenti inconferente è da reputarsi l'applicazione dell'art.125 TUB”. (appello pag. 16).
In particolare, evidenzia l'appellante come costante giurisprudenza della Suprema
Corte (recepita anche da pronunce della Corte d'appello genovese) escludano l'applicabilità delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 117 TUB (nullità delle clausole) in caso di erronea indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), trattandosi di strumento avente mera natura informativa.
Sottolinea l'appellante nelle note conclusionali come “appare quindi dirimente verificare le conseguenze sanzionatorie riconnesse all'eventuale distorsione informativa derivante dall'erronea indicazione dell'ISC. La Suprema di Corte di
Cassazione ha attentamente vagliato la questione osservando quanto segue: “Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un Part
7 prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca Part e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi
S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (cfr. Cass.ord. n.4597/2023). Nel caso in cui il Tribunale di La Spezia Part avesse ravvisato una differenza dell' , trattandosi di un parametro avente una funzione meramente informativa, avrebbe dovuto rilevare semmai una violazione della normativa in punto di trasparenza cui sarebbe conseguita un'eventuale responsabilità risarcitoria in capo all'Istituto di Credito soltanto laddove controparte avesse dimostrato con una valida appendice probatoria (de facto assente) l'eventuale danno conseguente al deficit informativo”. (appello pagg. 7 e s.).
Il motivo ad avviso della Corte è fondato e merita accoglimento.
Costituisce principio consolidato in Giurisprudenza a cui la Corte intende aderire che
“In tema di contratti bancari, l'indicatore sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. (Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597, Rv. 666991 - 01).
8 Nessuna conseguenza sanzionatoria, come quella prevista dall'art. 117 TUB, può derivare, dunque contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, per ipotizzata violazione degli obblighi informativi della banca ed in specie per l'evidenziata difformità dell' Pt_3
Nella specie gli attori avevano infatti allegato che “La Banca, in sede di stipula del Part Contratto, ha dichiarato un Indicatore Sintetico di Costo (di seguito " "), pari al Part 6,124025%, mentre l' da noi ricalcolato, utilizzando la formula matematica del
T.A.E.G. prevista dal Decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 e successive modifiche, è pari al 6,139609%, utilizzando i tassi previsionali sull'Euribor vigenti alla data di stipula del mutuo, e pari al 6,181074% utilizzando il tasso Euribor costante nel tempo.” (Ctp pag. 3).
Come evidenziato dalla parte appellante, dagli attori e attuali appellati non è stata dedotta, se non genericamente, la sussistenza di un danno contrattuale o precontrattuale derivante dal fatto di non essere “stati messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito, al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato e raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito”. Secondo la prospettazione attorea, dalla “violazione dei suesposti principi sia di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dei contratti che di determinatezza delle condizioni contrattuali” discenderebbe un danno consistente “nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori determinate ponendo a confronto le rate effettivamente pagate e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori ha subito l'illegittima condotta” (atto di citazione pag. 11).
Tale prospettazione non è accoglibile non essendo stato provato (né le parti attrici si sono offerte di provare) di non avere stipulato mutui diversi a condizioni maggiormente vantaggiose in conseguenza della erronea informazione, limitandosi al contrario dedurre di non essere stati “messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo
9 ed effettivo del credito, al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato e raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito”, senza proporre termini di paragone coevi alla stipula del mutuo.
In virtù dell'accoglimento dell'appello devono essere dunque respinte le domande attoree.
In ogni caso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092 - 02).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite è stato ribadito anche in tempi recenti dalla
Giurisprudenza che ha ulteriormente rimarcato come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso
10 variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. (Cass. Sez. 1, 19/03/2025,
n. 7382, Rv. 673973 - 01).
QUINTO MOTIVO: SULLE SPESE DI GIUDIZIO
La Corte osserva come non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
Quanto alle spese di CTU, parimenti le stesse debbono essere poste a carico degli appellanti in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, essendo anche evidente che la CTU è stata disposta su richiesta e nell'interesse degli appellati.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello deve essere accolto.
SPESE
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico solidale di CP_1
e le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da CP_2
dispositivo in favore di , ritenendo, quanto alla misura della Parte_1
liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
Primo grado:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
11 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Così complessivamente € 7.616,00per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Appello:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
in accoglimento dell'appello proposto da in riforma della Parte_1
sentenza pronunciata inter partes,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna e , in solido, a rifondere, in favore CP_1 CP_2
di , le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 7.616,00, Parte_1
per il primo grado e in € 9.991,00 per l'appello per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
12 3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di
CP_2
Genova, 21/05/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
13
e CP_1 [...]
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli