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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 165/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SA MI (MI), via Adige n. 20, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1 procura allegata al ricorso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 123/2001, dagli avvocati Simona Catania
(C.F. ) e Luca Rezzonico (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._2 CodiceFiscale_3 presso lo studio dei quali in Milano, via Bezzecca n. 1, ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._4
(Cuba) il 12 novembre 1980
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1 la signora come sopra rappresentata e difesa, Parte_1
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Monza di voler pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo contratto con il signor Parte_2 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] all'annotazione della sentenza. pagina 1 di 2 In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2474/2023 passata in giudicato.
Non è contestato che, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza, già cessata da tempo.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La ricorrente non ha chiesto statuizioni ulteriori e dal matrimonio non sono nati figli. II. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 12.12.2017 in CUSANO MILANINO Controparte_1
(trascritto al nr. 3 parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2017); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CUSANO MILANINO per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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